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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 02/05/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3050 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 18.04.2025, promossa da
, in atti generalizzato, dall'Avv. Sara Gasbarra, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio legale in Ferentino, in Via Casilina Nord, n. 99, in forza della procura in calce all'atto di citazione;
- Attore-
CONTRO
in atti generalizzati, dagli Avv. Chiara Girotto e Raffaele Del Guadio, Controparte_1 elettivamente domiciliati presso lo studio legale in Roma, in Via Pietro Cossa n.41, in forza della procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
NONCHE' CONTRO
in atti generalizzata, dall'Avv. Francesca Gilardi, elettivamente Controparte_2 domiciliata presso lo studio legale in Milano, al Corso Porta Vittoria, n.28, in forza della procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione;
- Convenuti-
Oggetto: responsabilità professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13 dicembre 2023, il IG. ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questo Tribunale, la IG.ra e la Compagnia Controparte_1 Controparte_2 chiedendo l'accertamento della responsabilità solidale dei convenuti per responsabilità professionale,in relazione a un presunto affidamento ingenerato nella fase di trattative preliminari per la conclusione di un contratto di assicurazione, mai perfezionatosi. La domanda è finalizzata a ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a un infortunio occorso all'attore il 1° gennaio 2021, in relazione al quale egli assumeva di essere coperto da una polizza assicurativa, polizza che tuttavia non risulta essere mai stata validamente stipulata.
Secondo le allegazioni attoree, la IG.ra in qualità di intermediaria assicurativa, avrebbe posto CP_1 in essere una condotta idonea a generare un affidamento giuridicamente rilevante circa l'effettiva conclusione del contratto, fornendo rassicurazioni in tal senso e omettendo gli adempimenti essenziali alla perfezione del negozio assicurativo, quali la raccolta della sottoscrizione del proponente e l'incasso del premio.
Le parti convenute si sono regolarmente costituite in giudizio, contestando integralmente la fondatezza della domanda e sostenendo che i rapporti intrattenuti con l'attore si sarebbero limitati a una fase inziale di cognizione delle condizioni del prodotto assicurativo, mai sfociata nella conclusione di un contratto assicurativo.
È stato altresì evidenziato che, in mancanza di versamento del premio, alcuna copertura poteva considerarsi attiva.
All'udienza del 18 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Dall'istruttoria documentale è emerso che tra le parti era intercorso un accordo qualificabile, alla luce dei criteri ermeneutici consolidati, come contratto normativo, mediante il quale erano stati predeterminati i contenuti essenziali e le condizioni generali di un'eventuale futura polizza assicurativa. Si trattava, pertanto, di un accordo quadro di natura programmatoria, privo di efficacia vincolante quanto alla stipulazione del contratto futuro di polizza.
In termini generali, il contratto normativo si configura quale strumento di regolazione preventiva dell'autonomia privata, volto a orientare l'assetto delle future trattative, ma non idoneo a costituire un obbligo giuridico a contrarre. Esso incide, infatti, non sull'an della contrattazione, (cioè sull'esistenza stessa dell'obbligo a contrarre), bensì sul quomodo, ossia sulle modalità attraverso cui potrà eventualmente svilupparsi una futura stipulazione contrattuale.
A differenza del contratto preliminare – che comporta un obbligo giuridico a concludere il contratto definitivo e può essere oggetto di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. – il contratto normativo non genera alcun vincolo alla stipulazione, né può fondare alcuna responsabilità, sia essa contrattuale, extracontrattuale o precontrattuale.
Nel caso di specie, l'attore ha allegato e documentato l'esistenza del suddetto contratto normativo, ma non ha fornito la prova della sussistenza di trattative idonee alla conclusione del contratto di polizza.
In particolare, non risulta avvenuto il pagamento del premio, nemmeno al secondo mese (posto che il primo era gratuito) né la sottoscrizione della proposta, con l'indicazione del premio e dell'oggetto delle garanzie assicurative.
Tali elementi, strutturalmente essenziali ai fini di un effettivo inizio delle trattive del contratto assicurativo, risultano pacificamente assenti ed escludono, pertanto, la tutela del principio del legittimo affidamento.
Ne consegue che non può ritenersi perfezionato alcun vincolo assicurativo tra le parti.
In mancanza di un contratto di assicurazione effettivamente concluso, non può sorgere alcun obbligo risarcitorio in capo ai convenuti. Si rileva, sul punto, che la mera comunicazione di condizioni prospettate o richieste da parte della compagnia assicurativa o dei suoi intermediari, non è sufficiente a fondare una pretesa giuridica.
Occorre, al contrario, una chiara e inequivoca manifestazione di volontà da parte del soggetto che si assume vincolato alla conclusione del contratto.
Inoltre, l'attore, già cliente della Compagnia convenuta, non poteva ignorare l'assenza di un formale rinnovo contrattuale, come dimostrato dal mancato pagamento del premio, relativo al secondo mese e dall'assenza di addebito bancario fino all'accadimento del sinistro.
La distanza temporale tra la data dell'accordo quadro (21 dicembre 2020) e il verificarsi dell'evento dannoso (1° gennaio 2021), unita alla totale inerzia dell'attore nel formalizzare la polizza, dimostra la mancanza di una reale volontà contrattuale, anche solo in fase precontrattuale.
La condotta dell'intermediaria, da sola, non integra una violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nelle trattative né può essere ritenuta causa efficiente del danno lamentato.
Pertanto, non è configurabile alcuna responsabilità professionale in capo ai convenuti.
In conclusione, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata, per difetto dei presupposti di fatto e di diritto su cui essa si fonda.
In ragione della qualità delle parti e dell'assenza di attività istruttoria, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-rigetta la domanda di parte attrice;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Frosinone, 29/04/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
Alla stesura della presente sentenza ha contribuito l nella persona del dott. Lorenzo Controparte_3
Campoli.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3050 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 18.04.2025, promossa da
, in atti generalizzato, dall'Avv. Sara Gasbarra, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio legale in Ferentino, in Via Casilina Nord, n. 99, in forza della procura in calce all'atto di citazione;
- Attore-
CONTRO
in atti generalizzati, dagli Avv. Chiara Girotto e Raffaele Del Guadio, Controparte_1 elettivamente domiciliati presso lo studio legale in Roma, in Via Pietro Cossa n.41, in forza della procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
NONCHE' CONTRO
in atti generalizzata, dall'Avv. Francesca Gilardi, elettivamente Controparte_2 domiciliata presso lo studio legale in Milano, al Corso Porta Vittoria, n.28, in forza della procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione;
- Convenuti-
Oggetto: responsabilità professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13 dicembre 2023, il IG. ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questo Tribunale, la IG.ra e la Compagnia Controparte_1 Controparte_2 chiedendo l'accertamento della responsabilità solidale dei convenuti per responsabilità professionale,in relazione a un presunto affidamento ingenerato nella fase di trattative preliminari per la conclusione di un contratto di assicurazione, mai perfezionatosi. La domanda è finalizzata a ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a un infortunio occorso all'attore il 1° gennaio 2021, in relazione al quale egli assumeva di essere coperto da una polizza assicurativa, polizza che tuttavia non risulta essere mai stata validamente stipulata.
Secondo le allegazioni attoree, la IG.ra in qualità di intermediaria assicurativa, avrebbe posto CP_1 in essere una condotta idonea a generare un affidamento giuridicamente rilevante circa l'effettiva conclusione del contratto, fornendo rassicurazioni in tal senso e omettendo gli adempimenti essenziali alla perfezione del negozio assicurativo, quali la raccolta della sottoscrizione del proponente e l'incasso del premio.
Le parti convenute si sono regolarmente costituite in giudizio, contestando integralmente la fondatezza della domanda e sostenendo che i rapporti intrattenuti con l'attore si sarebbero limitati a una fase inziale di cognizione delle condizioni del prodotto assicurativo, mai sfociata nella conclusione di un contratto assicurativo.
È stato altresì evidenziato che, in mancanza di versamento del premio, alcuna copertura poteva considerarsi attiva.
All'udienza del 18 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Dall'istruttoria documentale è emerso che tra le parti era intercorso un accordo qualificabile, alla luce dei criteri ermeneutici consolidati, come contratto normativo, mediante il quale erano stati predeterminati i contenuti essenziali e le condizioni generali di un'eventuale futura polizza assicurativa. Si trattava, pertanto, di un accordo quadro di natura programmatoria, privo di efficacia vincolante quanto alla stipulazione del contratto futuro di polizza.
In termini generali, il contratto normativo si configura quale strumento di regolazione preventiva dell'autonomia privata, volto a orientare l'assetto delle future trattative, ma non idoneo a costituire un obbligo giuridico a contrarre. Esso incide, infatti, non sull'an della contrattazione, (cioè sull'esistenza stessa dell'obbligo a contrarre), bensì sul quomodo, ossia sulle modalità attraverso cui potrà eventualmente svilupparsi una futura stipulazione contrattuale.
A differenza del contratto preliminare – che comporta un obbligo giuridico a concludere il contratto definitivo e può essere oggetto di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. – il contratto normativo non genera alcun vincolo alla stipulazione, né può fondare alcuna responsabilità, sia essa contrattuale, extracontrattuale o precontrattuale.
Nel caso di specie, l'attore ha allegato e documentato l'esistenza del suddetto contratto normativo, ma non ha fornito la prova della sussistenza di trattative idonee alla conclusione del contratto di polizza.
In particolare, non risulta avvenuto il pagamento del premio, nemmeno al secondo mese (posto che il primo era gratuito) né la sottoscrizione della proposta, con l'indicazione del premio e dell'oggetto delle garanzie assicurative.
Tali elementi, strutturalmente essenziali ai fini di un effettivo inizio delle trattive del contratto assicurativo, risultano pacificamente assenti ed escludono, pertanto, la tutela del principio del legittimo affidamento.
Ne consegue che non può ritenersi perfezionato alcun vincolo assicurativo tra le parti.
In mancanza di un contratto di assicurazione effettivamente concluso, non può sorgere alcun obbligo risarcitorio in capo ai convenuti. Si rileva, sul punto, che la mera comunicazione di condizioni prospettate o richieste da parte della compagnia assicurativa o dei suoi intermediari, non è sufficiente a fondare una pretesa giuridica.
Occorre, al contrario, una chiara e inequivoca manifestazione di volontà da parte del soggetto che si assume vincolato alla conclusione del contratto.
Inoltre, l'attore, già cliente della Compagnia convenuta, non poteva ignorare l'assenza di un formale rinnovo contrattuale, come dimostrato dal mancato pagamento del premio, relativo al secondo mese e dall'assenza di addebito bancario fino all'accadimento del sinistro.
La distanza temporale tra la data dell'accordo quadro (21 dicembre 2020) e il verificarsi dell'evento dannoso (1° gennaio 2021), unita alla totale inerzia dell'attore nel formalizzare la polizza, dimostra la mancanza di una reale volontà contrattuale, anche solo in fase precontrattuale.
La condotta dell'intermediaria, da sola, non integra una violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nelle trattative né può essere ritenuta causa efficiente del danno lamentato.
Pertanto, non è configurabile alcuna responsabilità professionale in capo ai convenuti.
In conclusione, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata, per difetto dei presupposti di fatto e di diritto su cui essa si fonda.
In ragione della qualità delle parti e dell'assenza di attività istruttoria, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-rigetta la domanda di parte attrice;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Frosinone, 29/04/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
Alla stesura della presente sentenza ha contribuito l nella persona del dott. Lorenzo Controparte_3
Campoli.