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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/12/2024, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
ORi Magistrati:
dott.ssa LE Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2915 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro PONCINI
e
TI LE, c.f. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Antonietta MARTINO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: dichiarare la loro separazione personale autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto, ciò alle CONDIZIONI congiuntamente presentate – per le quali si chiede provvedimento di OMOLOGA:
- La casa familiare, sita a Schio in via Rossini 22, rimarrà, arredi compresi, nella disponibilità
del proprietario OR mentre la ORa LE TI ha reperito nuova Parte_1
abitazione, a Schio.
- I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la Per_1 CP_1
madre, alla cui residenza i figli stessi saranno residenti. Il padre potrà tenerli con sé dalla serata del mercoledì alla serata del venerdì nonché il sabato e la domenica (sino a sera) a settimane alterne;
- In caso di assenza (motivata) di uno dei genitori, i figli staranno prioritariamente e salvo diversi accordi con l'altro genitore.
- I figli staranno presso ciascun genitore ad anni alterni i giorni principali delle Festività, quali
Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, Primo Maggio, 25 Aprile, 2 Giugno. Il
giorno del compleanno dei figli entrambi i genitori parteciperanno agli eventuali festeggiamenti;
nei periodi di vacanze scolastiche (natalizie ed estive) trascorreranno almeno sette per le natalizie) e quindici (per le estive) giorni, anche non continuativi, con ciascun genitore. I genitori prenderanno tra loro in tal senso accordi con ragionevole preavviso.
- Il padre, OR verserà alla madre, ORa LE TI l'importo Parte_1
mensile pari a € 650 (€ 325 ciascuno) a titolo di concorso al mantenimento dei figli. La
somma sarà corrisposta entro il giorno 11 d'ogni mese per mezzo di bonifico alle coordinate bancarie note o che, in ogni caso, saranno tempestivamente comunicate.
- Il padre OR verserà alla madre, ORa LE TI il 50% Parte_1
2 dell'assegno unico universale (o di ogni altro beneficio equiparabile per il futuro). Il tutto nei modi e nei tempi di cui al punto precedente, compatibilmente coi tempi di liquidazione dell'AUU.
- Le spese straordinarie concordate per i figli saranno ripartite tra i genitori al 50%, secondo criteri e modi di cui al Protocollo in uso – noto alle Parti.
- Ciascun ricorrente rimane proprietario della propria autovettura attuale.
- Ogni altro rapporto patrimoniale tra i coniugi regolamentato e dichiaratisi gli stessi reciprocamente economicamente indipendenti.
- Spese di procedura compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in ARSIERO (VI) in data 12/06/2010, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 29/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
3 -nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e TI LE Parte_1
uniti in matrimonio in ARSIERO (VI) in data 12/06/2010 con atto trascritto al n. 2, parte II,
serie A, anno 2010, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ARSIERO (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
4 c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3.12.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa LE Sollazzo
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