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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/12/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Crudo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3308/2021 promossa da:
e , rappresentati e difesi dall' Parte_1 Parte_2
Avv. Sandra Asprea, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Carpi (MO), Viale Guido Fassi
n. 11
- ATTORI OPPONENTI -
c o n t r o
rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Rossi, ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, v.lo S. Bernardino, n. 5/A.
- CONVENUTA OPPOSTA –
Causa Civile iscritta al 3308/2021 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni rassegnate con note scritte depositate per l' udienza del 20.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo i sigg.ri e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio la quale mandataria di Parte_2 Controparte_1 [...]
per sentire dichiarare, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva e ius Controparte_2 postulandi di parte opposta, nonché, nel merito, revocare, annullare il decreto ingiuntivo n. 783/2021
R.G. n. 1753/2021emesso dal Tribunale di Parma in data 25.05.2021 a favore di Controparte_2
pagina 1 di 5 nei confronti degli stessi, per un importo di euro 23.527,41= oltre interessi a titolo di saldo, in CP_1 solido tra gli opponenti, a titolo di credito originato da un contratto di finanziamento per prestito personale, sottoscritto dal sig. , nonché dalla sig.ra , Parte_1 Parte_2 madre del quale coobbligata, con la Santander Consumer Bank s.p.a.; in ogni caso, dichiarare Pt_1 il decreto ingiuntivo opposto improcedibile nei confronti del sig. , nei cui confronti era Parte_1 stata dichiarata aperta, con decreto del 1.08.2019 dall'intestato Tribunale, la procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter L. 3/2012.
Con comparsa del 21.12.2021 si costituiva in giudizio e per essa quale Controparte_2 mandataria in persona della sua procuratrice e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, dott.ssa , la quale chiedeva concedersi provvisoria esecutività del decreto Controparte_3 ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nonché, contestando gli assunti degli opponenti, concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
A scioglimento della riserva assunta sull'istanza ex art. 648 c.p.c., ed espletata la mediazione in data
21.02.2022, conclusasi con esito negativo, il presente Giudicante, con ordinanza del 6.04.2022, preliminarmente precisava che la procedura di liquidazione non poteva impedire il monitorio, non rendendo possibile l'estromissione dal giudizio dell'opponente e contestualmente Parte_1 concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, disponendo, altresì, i termini ex art. 183 cpc.
Espletata la CTU contabile ammessa con provvedimento del 26.10.2022 per la ricostruzione contabile del finanziamento e verifica di eventuali irregolarità, le parti insistevano nei rispettivi atti introduttivi e ritenuta la vertenza matura per la decisione veniva rinviata ex art. 281 sexies cpc all'udienza del
20.11.2025.
A parere di questo organo giudicante, la domanda degli opponenti va respinta per le ragioni che seguono.
L'originaria esposizione debitoria trae origine da un contratto di finanziamento per prestito personale
(n. 13712479) sottoscritto in data 02.05.2016 con Santander Consumer Bank S.p.a., la quale, con atto del 27.05.2019, ha ceduto pro soluto il credito a (doc. 4 fascicolo monitorio). Controparte_2
Nella presente vertenza, la questione di avvenuta cessione del credito è stata oggetto di specifica eccezione formulata, da parte degli opponenti, sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e reiterata nei successivi scritti difensivi.
Il primo motivo di doglianza degli opponenti attiene il difetto di legittimazione attiva in capo ad
[...]
, Controparte_2
pagina 2 di 5 Costituisce ormai, in materia, principio consolidato quello secondo cui “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, [..], ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale [..]” (Cass. Civ. Sez. VI, n. 24798/2020);
Nel caso di specie, dall'analisi della documentazione prodotta da parte opposta in comparsa di costituzione, è emerso uno scenario difforme rispetto a quello presentato dagli opponenti. Si evince, infatti, che parte opposta abbia dato prova della cessione del credito in proprio favore: ha debitamente depositato in corso di causa l'allegato all'accordo di cessione del credito (doc. 7 della comparsa di costituzione) il quale riporta il riferimento numerico del contratto del debitore, il nominativo del sig.
e l'importo del credito, nonché, copia del contratto di prestito personale con la Santander Pt_1
Consumer Bank S.p.a. (doc. 3 fascicolo monitorio) e copia del contratto di cessione ex art. 1260 c.c..
A riguardo, l'istituto della cessione del credito è una fattispecie negoziale a carattere bilaterale ed a contenuto traslativo, intercorrente tra cedente e cessionario;
non acquisisce, difatti, rilievo, ai fini della validità del contratto, l'avvenuta adesione del debitore ceduto. La notificazione al debitore ceduto, elemento non essenziale della fattispecie traslativa, ex art. 1264 c.c., costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. La Suprema Corte, con ordinanza n. 25496 del
17.09.2025, chiarisce che non serve una “notifica processuale” in senso tecnico per rendere efficace la cessione verso il debitore, bensì è sufficiente un atto che lo metta davvero in condizione di sapere: chi cede, chi acquista, quale credito è oggetto di trasferimento, da dove nasce e a quanto ammonta. Nel caso in esame, la conoscenza dell'avvenuta cessione del credito è supportata altresì dalla raccomandata
A/R, nr identificativo 66580170574-7 del 27.06.2019, contenente una puntuale comunicazione di avvenuta cessione del credito e la rispettiva posizione debitoria degli opponenti (docc. 5 e 6 fascicolo monitorio).
La produzione documentale in atti ha accertato, quindi, l'insussistenza della prima doglianza degli opponenti e l'entità del credito vantato, sebbene la medesima controversia, stante anche il secondo motivo di doglianza di parte degli opponenti, imponga di distinguere le differenti posizioni giuridiche degli stessi.
Dall' istruttoria è emerso che l'opponente sig. ha beneficiato della procedura di liquidazione Pt_1 del patrimonio n. 36/2016 (vd. atto conclusivo della procedura allegato alle note di trattazione Pt_1 per l'udienza del 23.11.2024) e successiva concessione del beneficio della esdebitazione ex art 14 terdecies L. 3/2012 con decreto del 9.06.2025 (vd. all. a delle note scritte in sostituzione all'udienza del pagina 3 di 5 24.06.2025), con la quale si dichiarava la liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.
Secondo il consolidato impianto normativo, l'esdebitazione è l'istituto giuridico che consente a un debitore fallito, o sovraindebitato, di ottenere la liberazione dai debiti residui non pagati al termine di una procedura concorsuale con liquidazione del patrimonio, garantendo, in tal modo, la possibilità di tornare “in bonis” e di riacquistare la capacità patrimoniale libera dai pregressi debiti.
Da ciò, i creditori concorsuali non possono avviare o proseguire azioni di recupero per tale credito residuo, purché, come nel caso di specie, si tratti di debito anteriore all'apertura della procedura, dichiarandosi così il credito non più esigibile nei confronti del solo (il quale, difatti, includeva Pt_1 nelle proprie domande di liquidazione del patrimonio e di esdebitazione anche il credito oggetto di decreto ingiuntivo ivi opposto).
Tuttavia, l'istituto di esdebitazione determina l'inesigibilità e non l'estinzione del debito, garantendo, di talché, la possibilità per il creditore di agire contro eventuali coobbligati o garanti del debitore e, come nel caso di specie, l'opposta ha possibilità di agire versus l'opponente Parte_2
, in qualità di garante del rapporto principale. Ciò comporta che il credito vantato da
[...] [...] resti pienamente esigibile nei confronti della sig.ra . Controparte_2 Pt_2
L'opposizione, anche da quest'ultima proposta, deve pertanto essere esaminata nel merito.
In particolare, le eccezioni mosse dalla sig.ra riguardano la misura degli interessi e la Pt_2 correttezza dei conteggi.
Al riguardo, su tali profili, la relazione peritale del CTU nominato dott. alla quale ci Persona_1 si riporta integralmente, offre un quadro chiaro ed esaustivo: il tasso applicato coincide con quello contrattualmente pattuito;
non vi è traccia di anatocismo;
il TAEG risulta correttamente indicato e non emergono profili di usura né di superamento dei tassi soglia.
Non risultano, in atti, elementi idonei a pregiudicare l'azionabilità del credito supposto de quo nei confronti della garante, anche in considerazione di quanto pattuito, come anche da parte opposta evidenziato, nella clausola n. 3 delle Condizioni Generali di finanziamento del contratto (vd. doc. 3 fascicolo monitorio) secondo cui: “Il Coobbligato assume la qualità di cointestatario del presente
Contratto ed è pienamente equiparato al Cliente e dunque assoggettato ad ogni obbligazione derivante da tale Contratto. In particolare, e a titolo meramente esemplificativo, il Finanziatore potrà esperire nei confronti del Coobbligato le procedure di recupero del credito e segnalare lo stesso Coobbligato nei Sistemi di Informazione Creditizia (S.I.C.), nonché presso la Centrale dei Rischi della Banca
d'Itala. Ogni riferimento al Cliente riportato nel presente Contratto di finanziamento deve intendersi esteso anche al Coobbligato”. pagina 4 di 5 L'opponente ha, altresì, lamentato, solo con le note di trattazione cartolare relative all'udienza Pt_2 del 20.11.2025, la violazione degli obblighi di valutazione del merito creditizio, deducendo un comportamento negligente dell'istituto finanziatore al momento della concessione del prestito.
Tuttavia, tale eccezione, per come formulata, oltre ad apparire tardiva (dalla lettura dell'atto introduttivo, infatti, non si rinvengono chiaramente tali motivi di lagnanza), non trova completo ed adeguato riscontro probatorio, anche in considerazione del fatto che il CTU non ha segnalato alcuna anomalia nella fase genetica del contratto, né carenze nell'acquisizione delle informazioni preliminari necessarie per valutare la solvibilità dei contraenti.
Alla luce di quanto sopra, dunque, la domanda degli opponenti va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
- respinge l'opposizione proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_3
confermando il decreto ingiuntivo opposto che diviene definitivamente esecutivo;
Controparte_2
- condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro
5.077,00=, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge a favore dell'opposta in persona del lrpt. Controparte_2
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Parma, 9.12.2025
Il Giudice Unico
Dott. Massimiliano Crudo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Crudo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3308/2021 promossa da:
e , rappresentati e difesi dall' Parte_1 Parte_2
Avv. Sandra Asprea, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Carpi (MO), Viale Guido Fassi
n. 11
- ATTORI OPPONENTI -
c o n t r o
rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Rossi, ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, v.lo S. Bernardino, n. 5/A.
- CONVENUTA OPPOSTA –
Causa Civile iscritta al 3308/2021 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni rassegnate con note scritte depositate per l' udienza del 20.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo i sigg.ri e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio la quale mandataria di Parte_2 Controparte_1 [...]
per sentire dichiarare, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva e ius Controparte_2 postulandi di parte opposta, nonché, nel merito, revocare, annullare il decreto ingiuntivo n. 783/2021
R.G. n. 1753/2021emesso dal Tribunale di Parma in data 25.05.2021 a favore di Controparte_2
pagina 1 di 5 nei confronti degli stessi, per un importo di euro 23.527,41= oltre interessi a titolo di saldo, in CP_1 solido tra gli opponenti, a titolo di credito originato da un contratto di finanziamento per prestito personale, sottoscritto dal sig. , nonché dalla sig.ra , Parte_1 Parte_2 madre del quale coobbligata, con la Santander Consumer Bank s.p.a.; in ogni caso, dichiarare Pt_1 il decreto ingiuntivo opposto improcedibile nei confronti del sig. , nei cui confronti era Parte_1 stata dichiarata aperta, con decreto del 1.08.2019 dall'intestato Tribunale, la procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter L. 3/2012.
Con comparsa del 21.12.2021 si costituiva in giudizio e per essa quale Controparte_2 mandataria in persona della sua procuratrice e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, dott.ssa , la quale chiedeva concedersi provvisoria esecutività del decreto Controparte_3 ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nonché, contestando gli assunti degli opponenti, concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
A scioglimento della riserva assunta sull'istanza ex art. 648 c.p.c., ed espletata la mediazione in data
21.02.2022, conclusasi con esito negativo, il presente Giudicante, con ordinanza del 6.04.2022, preliminarmente precisava che la procedura di liquidazione non poteva impedire il monitorio, non rendendo possibile l'estromissione dal giudizio dell'opponente e contestualmente Parte_1 concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, disponendo, altresì, i termini ex art. 183 cpc.
Espletata la CTU contabile ammessa con provvedimento del 26.10.2022 per la ricostruzione contabile del finanziamento e verifica di eventuali irregolarità, le parti insistevano nei rispettivi atti introduttivi e ritenuta la vertenza matura per la decisione veniva rinviata ex art. 281 sexies cpc all'udienza del
20.11.2025.
A parere di questo organo giudicante, la domanda degli opponenti va respinta per le ragioni che seguono.
L'originaria esposizione debitoria trae origine da un contratto di finanziamento per prestito personale
(n. 13712479) sottoscritto in data 02.05.2016 con Santander Consumer Bank S.p.a., la quale, con atto del 27.05.2019, ha ceduto pro soluto il credito a (doc. 4 fascicolo monitorio). Controparte_2
Nella presente vertenza, la questione di avvenuta cessione del credito è stata oggetto di specifica eccezione formulata, da parte degli opponenti, sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e reiterata nei successivi scritti difensivi.
Il primo motivo di doglianza degli opponenti attiene il difetto di legittimazione attiva in capo ad
[...]
, Controparte_2
pagina 2 di 5 Costituisce ormai, in materia, principio consolidato quello secondo cui “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, [..], ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale [..]” (Cass. Civ. Sez. VI, n. 24798/2020);
Nel caso di specie, dall'analisi della documentazione prodotta da parte opposta in comparsa di costituzione, è emerso uno scenario difforme rispetto a quello presentato dagli opponenti. Si evince, infatti, che parte opposta abbia dato prova della cessione del credito in proprio favore: ha debitamente depositato in corso di causa l'allegato all'accordo di cessione del credito (doc. 7 della comparsa di costituzione) il quale riporta il riferimento numerico del contratto del debitore, il nominativo del sig.
e l'importo del credito, nonché, copia del contratto di prestito personale con la Santander Pt_1
Consumer Bank S.p.a. (doc. 3 fascicolo monitorio) e copia del contratto di cessione ex art. 1260 c.c..
A riguardo, l'istituto della cessione del credito è una fattispecie negoziale a carattere bilaterale ed a contenuto traslativo, intercorrente tra cedente e cessionario;
non acquisisce, difatti, rilievo, ai fini della validità del contratto, l'avvenuta adesione del debitore ceduto. La notificazione al debitore ceduto, elemento non essenziale della fattispecie traslativa, ex art. 1264 c.c., costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. La Suprema Corte, con ordinanza n. 25496 del
17.09.2025, chiarisce che non serve una “notifica processuale” in senso tecnico per rendere efficace la cessione verso il debitore, bensì è sufficiente un atto che lo metta davvero in condizione di sapere: chi cede, chi acquista, quale credito è oggetto di trasferimento, da dove nasce e a quanto ammonta. Nel caso in esame, la conoscenza dell'avvenuta cessione del credito è supportata altresì dalla raccomandata
A/R, nr identificativo 66580170574-7 del 27.06.2019, contenente una puntuale comunicazione di avvenuta cessione del credito e la rispettiva posizione debitoria degli opponenti (docc. 5 e 6 fascicolo monitorio).
La produzione documentale in atti ha accertato, quindi, l'insussistenza della prima doglianza degli opponenti e l'entità del credito vantato, sebbene la medesima controversia, stante anche il secondo motivo di doglianza di parte degli opponenti, imponga di distinguere le differenti posizioni giuridiche degli stessi.
Dall' istruttoria è emerso che l'opponente sig. ha beneficiato della procedura di liquidazione Pt_1 del patrimonio n. 36/2016 (vd. atto conclusivo della procedura allegato alle note di trattazione Pt_1 per l'udienza del 23.11.2024) e successiva concessione del beneficio della esdebitazione ex art 14 terdecies L. 3/2012 con decreto del 9.06.2025 (vd. all. a delle note scritte in sostituzione all'udienza del pagina 3 di 5 24.06.2025), con la quale si dichiarava la liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.
Secondo il consolidato impianto normativo, l'esdebitazione è l'istituto giuridico che consente a un debitore fallito, o sovraindebitato, di ottenere la liberazione dai debiti residui non pagati al termine di una procedura concorsuale con liquidazione del patrimonio, garantendo, in tal modo, la possibilità di tornare “in bonis” e di riacquistare la capacità patrimoniale libera dai pregressi debiti.
Da ciò, i creditori concorsuali non possono avviare o proseguire azioni di recupero per tale credito residuo, purché, come nel caso di specie, si tratti di debito anteriore all'apertura della procedura, dichiarandosi così il credito non più esigibile nei confronti del solo (il quale, difatti, includeva Pt_1 nelle proprie domande di liquidazione del patrimonio e di esdebitazione anche il credito oggetto di decreto ingiuntivo ivi opposto).
Tuttavia, l'istituto di esdebitazione determina l'inesigibilità e non l'estinzione del debito, garantendo, di talché, la possibilità per il creditore di agire contro eventuali coobbligati o garanti del debitore e, come nel caso di specie, l'opposta ha possibilità di agire versus l'opponente Parte_2
, in qualità di garante del rapporto principale. Ciò comporta che il credito vantato da
[...] [...] resti pienamente esigibile nei confronti della sig.ra . Controparte_2 Pt_2
L'opposizione, anche da quest'ultima proposta, deve pertanto essere esaminata nel merito.
In particolare, le eccezioni mosse dalla sig.ra riguardano la misura degli interessi e la Pt_2 correttezza dei conteggi.
Al riguardo, su tali profili, la relazione peritale del CTU nominato dott. alla quale ci Persona_1 si riporta integralmente, offre un quadro chiaro ed esaustivo: il tasso applicato coincide con quello contrattualmente pattuito;
non vi è traccia di anatocismo;
il TAEG risulta correttamente indicato e non emergono profili di usura né di superamento dei tassi soglia.
Non risultano, in atti, elementi idonei a pregiudicare l'azionabilità del credito supposto de quo nei confronti della garante, anche in considerazione di quanto pattuito, come anche da parte opposta evidenziato, nella clausola n. 3 delle Condizioni Generali di finanziamento del contratto (vd. doc. 3 fascicolo monitorio) secondo cui: “Il Coobbligato assume la qualità di cointestatario del presente
Contratto ed è pienamente equiparato al Cliente e dunque assoggettato ad ogni obbligazione derivante da tale Contratto. In particolare, e a titolo meramente esemplificativo, il Finanziatore potrà esperire nei confronti del Coobbligato le procedure di recupero del credito e segnalare lo stesso Coobbligato nei Sistemi di Informazione Creditizia (S.I.C.), nonché presso la Centrale dei Rischi della Banca
d'Itala. Ogni riferimento al Cliente riportato nel presente Contratto di finanziamento deve intendersi esteso anche al Coobbligato”. pagina 4 di 5 L'opponente ha, altresì, lamentato, solo con le note di trattazione cartolare relative all'udienza Pt_2 del 20.11.2025, la violazione degli obblighi di valutazione del merito creditizio, deducendo un comportamento negligente dell'istituto finanziatore al momento della concessione del prestito.
Tuttavia, tale eccezione, per come formulata, oltre ad apparire tardiva (dalla lettura dell'atto introduttivo, infatti, non si rinvengono chiaramente tali motivi di lagnanza), non trova completo ed adeguato riscontro probatorio, anche in considerazione del fatto che il CTU non ha segnalato alcuna anomalia nella fase genetica del contratto, né carenze nell'acquisizione delle informazioni preliminari necessarie per valutare la solvibilità dei contraenti.
Alla luce di quanto sopra, dunque, la domanda degli opponenti va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
- respinge l'opposizione proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_3
confermando il decreto ingiuntivo opposto che diviene definitivamente esecutivo;
Controparte_2
- condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro
5.077,00=, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge a favore dell'opposta in persona del lrpt. Controparte_2
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Parma, 9.12.2025
Il Giudice Unico
Dott. Massimiliano Crudo
pagina 5 di 5