Art. 12. Norme di esecuzione 1. Le norme di esecuzione della presente legge sono definite con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
2. Le norme di esecuzione in particolare:
a) disciplinano le tecniche ed il ciclo di preparazione del "prosciutto di Modena" in riferimento agli usi tradizionali osservati nel tempo;
b) determinano i mezzi di controllo della produzione;
c) definiscono le modalita' per la tenuta dei registri e della documentazione di cui all'articolo 4, per l'adozione del contrassegno di cui all'articolo 5, e per l'applicazione dei marchi, dei sigilli e dei contrassegni a garanzia dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge;
d) dispongono in ordine all'autorizzazione ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 4.
3. Per i compiti di cui alla presente legge i Ministeri interessati possono delegare le regioni nei modi e nelle forme previste dalle vigenti leggi.
2. Le norme di esecuzione in particolare:
a) disciplinano le tecniche ed il ciclo di preparazione del "prosciutto di Modena" in riferimento agli usi tradizionali osservati nel tempo;
b) determinano i mezzi di controllo della produzione;
c) definiscono le modalita' per la tenuta dei registri e della documentazione di cui all'articolo 4, per l'adozione del contrassegno di cui all'articolo 5, e per l'applicazione dei marchi, dei sigilli e dei contrassegni a garanzia dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge;
d) dispongono in ordine all'autorizzazione ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 4.
3. Per i compiti di cui alla presente legge i Ministeri interessati possono delegare le regioni nei modi e nelle forme previste dalle vigenti leggi.