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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/07/2025, n. 7514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7514 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto Peluso,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.13550 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: appello su opposizione a cartella di pagamento (art. 615, primo comma c.p.c.), e vertente
T R A
), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Benedetto Cairoli n.1/B presso il proprio studio, difensore in proprio.
- APPELLANTE -
E
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
- APPELLATO CONTUMACE -
E 2
( elettivamente Controparte_2 P.IVA_1
domiciliata in Caserta alla Via Sud P.zza D'Armi n. 88/90
presso lo studio dell'avv. MARIANO STEFANO ) C.F._2
che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- APPELLATA -
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante,
premesso di aver proposto innanzi al giudice di pace di
Napoli, con atto ritualmente notificato, opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071202200116648628 relativa a violazioni al codice della Strada, eccependo l'inesistenza o mancata preventiva notificazione del provvedimento sanzionatorio. Con sentenza n. 11043/2023, depositata in cancelleria in data 28.02.2023 il giudice di pace, nella contumacia del e dell' Controparte_1 Controparte_2
riteneva correttamente e tempestivamente
[...]
introdotta l'opposizione in funzione recuperatoria del mezzo di tutela omesso a fronte dell'eccepito difetto di notifica del verbale presupposto. Nel merito ha ritenuto infondata la pretesa creditoria, con annullamento della cartella ed integrale compensazione delle spese di lite. A corredo di tale ultima statuizione ha posto la seguente motivazione: “La 3
natura della controversia e le ragioni che hanno portato
all'accoglimento della opposizione rilevato che non risulta
contestato il merito della pretesa sanzionatoria giustificano
ex art 92 comma 2 cpc la compensazione delle spese di lite.”
Per la riforma della sentenza ha proposto appello Pt_1
limitatamente al capo che ha disposto la compensazione
[...]
delle spese di lite.
Ha dedotto, in particolare, la violazione dell'art. 92 c.p.c.
e dunque l'ingiustizia della decisione resa in spregio del generale principio della soccombenza previsto dall'art. 91
c.p.c., posto che al riconoscimento della totale fondatezza dell'opposizione avrebbe dovuto conseguire la condanna dei soccombenti alle spese di lite onde garantire l'effettività
del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Ha
chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata quanto al capo relativo alle spese, con ogni conseguenza di legge e con condanna degli appellati al pagamento di spese e competenze del primo e del secondo grado di giudizio.
L' ha resistito all'appello Controparte_2
eccependone l'infondatezza nonché l'inammissibilità ai sensi dell'art. 339 cpc e richiedendo, in subordine, la condanna in capo al solo ente impositore sul quale incombeva l'onere della prova della validità e regolarità della formazione della pretesa sanzionatoria e dunque della notifica tempestiva dei verbali sottesi all'impugnata cartella. 4
Non si è costituito il rimasto contumace Controparte_1
sebbene ritualmente citato.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del
5.06.2025.
L'appello è risultato infondato e va pertanto rigettato.
Il giudice di pace, infatti, ha motivato sia pure in maniera eccessivamente sintetica l'operata compensazione delle spese di giudizio tenuto conto che la cartella di pagamento risulta notificata mancando invece la prova della notifica dei verbali di accertamento prodromici relativi alla violazione delle norme del Codice della Strada e che l'accoglimento della domanda non attiene all'attività del riscossore ma a quella dell'ente impositore che non ha fornito documentazione in ordine all'esistenza del credito che risulta tuttavia esistente in virtù della formazione del ruolo, peraltro non contestato, applicando in definitiva il principio di soccombenza reciproca.
Giova ricordare che l'art.2 della L.263/2005 ha compiuto una prima riforma dell'art.92 comma 2 prevedendo esplicitamente l'obbligo per il giudice di indicare specificamente nella motivazione quali siano i giusti motivi che fondano il provvedimento di compensazione parziale o per intero delle spese di lite. La legge di riforma del processo civile del l'obiettivo di circoscrivere ulteriormente la discrezionalità 5
del giudice. Fermo restando l'obbligo di motivazione, il riferimento ai “giusti motivi” è stato sostituito da quello a
“gravi ed eccezionali ragioni” cioè a fatti significativi seri e non ordinari. In forza di tale previsione normativa,
l'obbligo di motivazione in particolare non è soddisfatto quando la compensazione è spiegata con ragioni di equità ed opportunità, perché una simile formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla motivazione e sulla congruità
delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione (cfr Cass.14563/2008). Le gravi ragioni per la compensazione devono peraltro essere indicate nella motivazione (Cass.221/16). Sottolinea ancora la Suprema
Corte circa la necessità di un adeguato supporto motivazionale a sostegno della disposta compensazione (Cass.
Sez. Un., 30 luglio 2008, n. 20598), che la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 2 luglio 2007, n. 14964).
Va quindi data continuità all'orientamento per il quale il vizio di violazione di legge (art. 92 c.p.c., comma 2),
denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità,
sussiste qualora la decisione di compensazione delle spese del giudizio sia giustificata da generici motivi di 6
opportunità e di equità (Cass., ord. 5 gennaio 2011, n. 247;
Cass. 24 aprile 2010, n. 9845). In tale contesto normativo si inserisce la sentenza n. 77 del 2018 con la quale la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del comma secondo dell'art 92 c.p.c. nella parte in cui non annovera le
“gravi ed eccezionali ragioni” tra le ipotesi in cui il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite.
Dunque, per effetto dell'intervento della Corte
costituzionale, l'art 92 co. 2 c.p.c. si è arricchito di una ulteriore ipotesi “extratestuale” in cui il giudice può
disporre la compensazione delle spese di lite, giusta osservanza dell'obbligo di una adeguata motivazione a sostegno di una tale scelta. Nel caso di specie, il potere di compensazione è stato esercitato dal primo giudice, in ossequio alla richiamata disciplina, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art.92 comma 2 che fa espresso riferimento alla soccombenza reciproca.
Non va taciuto che la mancanza del fascicolo di primo grado non consente a questo Tribunale in sede di appello la verifica della rituale instaurazione del contraddittorio in primo grado e parte appellante non ha prodotto documentazione relativa alla mancanza del fascicolo e non ha nemmeno chiesto la ricostruzione del fascicolo. 7
L'appello va dunque rigettato con conferma della statuizione di compensazione integrale delle spese processuali adottata dal primo giudice.
Le spese di lite del presente grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così
provvede:
A) rigetta l'appello;
B) condanna l'appellante al pagamento delle Parte_1
spese del secondo grado di giudizio nei confronti della appellata che si liquidano Controparte_2
in euro 600,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA
se dovute e come per legge.
C) Nulla per le spese nei confronti del . Controparte_1
Napoli, 28/07/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2009 è tornata sul tema della compensazione delle spese con
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto Peluso,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.13550 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: appello su opposizione a cartella di pagamento (art. 615, primo comma c.p.c.), e vertente
T R A
), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Benedetto Cairoli n.1/B presso il proprio studio, difensore in proprio.
- APPELLANTE -
E
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
- APPELLATO CONTUMACE -
E 2
( elettivamente Controparte_2 P.IVA_1
domiciliata in Caserta alla Via Sud P.zza D'Armi n. 88/90
presso lo studio dell'avv. MARIANO STEFANO ) C.F._2
che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- APPELLATA -
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante,
premesso di aver proposto innanzi al giudice di pace di
Napoli, con atto ritualmente notificato, opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071202200116648628 relativa a violazioni al codice della Strada, eccependo l'inesistenza o mancata preventiva notificazione del provvedimento sanzionatorio. Con sentenza n. 11043/2023, depositata in cancelleria in data 28.02.2023 il giudice di pace, nella contumacia del e dell' Controparte_1 Controparte_2
riteneva correttamente e tempestivamente
[...]
introdotta l'opposizione in funzione recuperatoria del mezzo di tutela omesso a fronte dell'eccepito difetto di notifica del verbale presupposto. Nel merito ha ritenuto infondata la pretesa creditoria, con annullamento della cartella ed integrale compensazione delle spese di lite. A corredo di tale ultima statuizione ha posto la seguente motivazione: “La 3
natura della controversia e le ragioni che hanno portato
all'accoglimento della opposizione rilevato che non risulta
contestato il merito della pretesa sanzionatoria giustificano
ex art 92 comma 2 cpc la compensazione delle spese di lite.”
Per la riforma della sentenza ha proposto appello Pt_1
limitatamente al capo che ha disposto la compensazione
[...]
delle spese di lite.
Ha dedotto, in particolare, la violazione dell'art. 92 c.p.c.
e dunque l'ingiustizia della decisione resa in spregio del generale principio della soccombenza previsto dall'art. 91
c.p.c., posto che al riconoscimento della totale fondatezza dell'opposizione avrebbe dovuto conseguire la condanna dei soccombenti alle spese di lite onde garantire l'effettività
del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Ha
chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata quanto al capo relativo alle spese, con ogni conseguenza di legge e con condanna degli appellati al pagamento di spese e competenze del primo e del secondo grado di giudizio.
L' ha resistito all'appello Controparte_2
eccependone l'infondatezza nonché l'inammissibilità ai sensi dell'art. 339 cpc e richiedendo, in subordine, la condanna in capo al solo ente impositore sul quale incombeva l'onere della prova della validità e regolarità della formazione della pretesa sanzionatoria e dunque della notifica tempestiva dei verbali sottesi all'impugnata cartella. 4
Non si è costituito il rimasto contumace Controparte_1
sebbene ritualmente citato.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del
5.06.2025.
L'appello è risultato infondato e va pertanto rigettato.
Il giudice di pace, infatti, ha motivato sia pure in maniera eccessivamente sintetica l'operata compensazione delle spese di giudizio tenuto conto che la cartella di pagamento risulta notificata mancando invece la prova della notifica dei verbali di accertamento prodromici relativi alla violazione delle norme del Codice della Strada e che l'accoglimento della domanda non attiene all'attività del riscossore ma a quella dell'ente impositore che non ha fornito documentazione in ordine all'esistenza del credito che risulta tuttavia esistente in virtù della formazione del ruolo, peraltro non contestato, applicando in definitiva il principio di soccombenza reciproca.
Giova ricordare che l'art.2 della L.263/2005 ha compiuto una prima riforma dell'art.92 comma 2 prevedendo esplicitamente l'obbligo per il giudice di indicare specificamente nella motivazione quali siano i giusti motivi che fondano il provvedimento di compensazione parziale o per intero delle spese di lite. La legge di riforma del processo civile del l'obiettivo di circoscrivere ulteriormente la discrezionalità 5
del giudice. Fermo restando l'obbligo di motivazione, il riferimento ai “giusti motivi” è stato sostituito da quello a
“gravi ed eccezionali ragioni” cioè a fatti significativi seri e non ordinari. In forza di tale previsione normativa,
l'obbligo di motivazione in particolare non è soddisfatto quando la compensazione è spiegata con ragioni di equità ed opportunità, perché una simile formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla motivazione e sulla congruità
delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione (cfr Cass.14563/2008). Le gravi ragioni per la compensazione devono peraltro essere indicate nella motivazione (Cass.221/16). Sottolinea ancora la Suprema
Corte circa la necessità di un adeguato supporto motivazionale a sostegno della disposta compensazione (Cass.
Sez. Un., 30 luglio 2008, n. 20598), che la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 2 luglio 2007, n. 14964).
Va quindi data continuità all'orientamento per il quale il vizio di violazione di legge (art. 92 c.p.c., comma 2),
denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità,
sussiste qualora la decisione di compensazione delle spese del giudizio sia giustificata da generici motivi di 6
opportunità e di equità (Cass., ord. 5 gennaio 2011, n. 247;
Cass. 24 aprile 2010, n. 9845). In tale contesto normativo si inserisce la sentenza n. 77 del 2018 con la quale la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del comma secondo dell'art 92 c.p.c. nella parte in cui non annovera le
“gravi ed eccezionali ragioni” tra le ipotesi in cui il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite.
Dunque, per effetto dell'intervento della Corte
costituzionale, l'art 92 co. 2 c.p.c. si è arricchito di una ulteriore ipotesi “extratestuale” in cui il giudice può
disporre la compensazione delle spese di lite, giusta osservanza dell'obbligo di una adeguata motivazione a sostegno di una tale scelta. Nel caso di specie, il potere di compensazione è stato esercitato dal primo giudice, in ossequio alla richiamata disciplina, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art.92 comma 2 che fa espresso riferimento alla soccombenza reciproca.
Non va taciuto che la mancanza del fascicolo di primo grado non consente a questo Tribunale in sede di appello la verifica della rituale instaurazione del contraddittorio in primo grado e parte appellante non ha prodotto documentazione relativa alla mancanza del fascicolo e non ha nemmeno chiesto la ricostruzione del fascicolo. 7
L'appello va dunque rigettato con conferma della statuizione di compensazione integrale delle spese processuali adottata dal primo giudice.
Le spese di lite del presente grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così
provvede:
A) rigetta l'appello;
B) condanna l'appellante al pagamento delle Parte_1
spese del secondo grado di giudizio nei confronti della appellata che si liquidano Controparte_2
in euro 600,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA
se dovute e come per legge.
C) Nulla per le spese nei confronti del . Controparte_1
Napoli, 28/07/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2009 è tornata sul tema della compensazione delle spese con