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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7283/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice Rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso dall' Avv. Micaela BARBIERI ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, Via Andrea Costa, n. 114 RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: separazione personale tra coniugi CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso sul vincolo come da verbale dell'udienza del 30 giugno 2025. Il PM ha concluso “Visto”. MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio ad Anzola Parte_1 Controparte_1
Dell'Emilia (BO), il 10 febbraio 2023. L'odierna resistente è rientrata nella Federazione Russa mentre era in attesa della Pers figlia nata dall'unione coniugale. La bambina, di none o Leia, è nata a [...] il [...].
*** Con ricorso depositato il 21 maggio 2024 il signor ha chiesto che: a) sia Pt_1 pronunciata la separazione personale tra i coniugi e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il pagina 1 di 3 Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni;
b) la separazione sia addebitata alla moglie;
c) sia stabilito che nulla è dovuto a titolo di mantenimento alla signora;
d) sia ordinato all'Autorità Consolare della CP_1 Pers Federazione Russa di rilasciare il certificato di nascita di e/o in modo tale che Per_2 egli possa riconoscerla come figlia;
e) a seguito del riconoscimento della minore, sia posto a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della stessa versando alla madre 200.00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) sia stabilito un calendario di visita alla figlia. Nell'udienza del 30 giugno 2025 la convenuta, seppur regolarmente citata, non si è costituita, né si è presentata personalmente. È comparso solo il ricorrente che ha confermato il contenuto del proprio ricorso, rinunciando a tutte le domande accessorie e chiedendo la pronuncia definitiva sul vincolo. La Presidente delegata ha dato atto che la signora è stata citata a CP_1 comparire dinnanzi al Tribunale russo di Rjazan e non si è presentata ma, tuttavia, ha trasmesso, il 28 maggio 2025, documentazione (non ammessa in quanto irritualmente prodotta) nella quale ha preso posizione sulle domande del ricorrente, così dimostrando di essere a conoscenza della vicenda processuale che ci occupa. Stante l'assenza della convenuta e ritenuta la causa matura per la decisione, data la rinuncia alle questioni accessorie da parte del ricorrente, la Giudice ha invitato il ricorrente a concludere. Quest'ultimo ha concluso chiedendo che venga dichiarata la separazione personale tra i coniugi, rinunciando all'addebito e a ogni altra domanda avanzata in sede di separazione, nonché domandando che che la causa, dopo la pronuncia della separazione, venga rimessa in istruttoria per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio. La Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
*** La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti difensivi, dalle dichiarazioni della parte costituita e dalla contumacia della resistente. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorso un anno dalla comparizione personale della parte - provveda ad acquisire la dichiarazione della parte di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Il ricorrente dovrà anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
pagina 2 di 3 La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente,
- pronuncia la separazione personale fra i coniugi , nato a [...] Parte_1
(MDA) il 28 settembre 1992 e , nata a [...] Controparte_1
Russa) il 20 novembre 1992, unitisi in matrimonio ad Anzola dell'Emilia (BO), il 10 febbraio 2023, atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune N. 3 parte 1 - anno 2023;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio. Spese alla definizione del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna, tenuta il 2 luglio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice Rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso dall' Avv. Micaela BARBIERI ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, Via Andrea Costa, n. 114 RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: separazione personale tra coniugi CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso sul vincolo come da verbale dell'udienza del 30 giugno 2025. Il PM ha concluso “Visto”. MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio ad Anzola Parte_1 Controparte_1
Dell'Emilia (BO), il 10 febbraio 2023. L'odierna resistente è rientrata nella Federazione Russa mentre era in attesa della Pers figlia nata dall'unione coniugale. La bambina, di none o Leia, è nata a [...] il [...].
*** Con ricorso depositato il 21 maggio 2024 il signor ha chiesto che: a) sia Pt_1 pronunciata la separazione personale tra i coniugi e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il pagina 1 di 3 Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni;
b) la separazione sia addebitata alla moglie;
c) sia stabilito che nulla è dovuto a titolo di mantenimento alla signora;
d) sia ordinato all'Autorità Consolare della CP_1 Pers Federazione Russa di rilasciare il certificato di nascita di e/o in modo tale che Per_2 egli possa riconoscerla come figlia;
e) a seguito del riconoscimento della minore, sia posto a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della stessa versando alla madre 200.00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) sia stabilito un calendario di visita alla figlia. Nell'udienza del 30 giugno 2025 la convenuta, seppur regolarmente citata, non si è costituita, né si è presentata personalmente. È comparso solo il ricorrente che ha confermato il contenuto del proprio ricorso, rinunciando a tutte le domande accessorie e chiedendo la pronuncia definitiva sul vincolo. La Presidente delegata ha dato atto che la signora è stata citata a CP_1 comparire dinnanzi al Tribunale russo di Rjazan e non si è presentata ma, tuttavia, ha trasmesso, il 28 maggio 2025, documentazione (non ammessa in quanto irritualmente prodotta) nella quale ha preso posizione sulle domande del ricorrente, così dimostrando di essere a conoscenza della vicenda processuale che ci occupa. Stante l'assenza della convenuta e ritenuta la causa matura per la decisione, data la rinuncia alle questioni accessorie da parte del ricorrente, la Giudice ha invitato il ricorrente a concludere. Quest'ultimo ha concluso chiedendo che venga dichiarata la separazione personale tra i coniugi, rinunciando all'addebito e a ogni altra domanda avanzata in sede di separazione, nonché domandando che che la causa, dopo la pronuncia della separazione, venga rimessa in istruttoria per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio. La Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
*** La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti difensivi, dalle dichiarazioni della parte costituita e dalla contumacia della resistente. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorso un anno dalla comparizione personale della parte - provveda ad acquisire la dichiarazione della parte di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Il ricorrente dovrà anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
pagina 2 di 3 La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente,
- pronuncia la separazione personale fra i coniugi , nato a [...] Parte_1
(MDA) il 28 settembre 1992 e , nata a [...] Controparte_1
Russa) il 20 novembre 1992, unitisi in matrimonio ad Anzola dell'Emilia (BO), il 10 febbraio 2023, atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune N. 3 parte 1 - anno 2023;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio. Spese alla definizione del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna, tenuta il 2 luglio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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