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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/12/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.IN AR ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1332 2024 R.G. (cui sono riuniti i procedimenti nn
1377/2024 e 1432/2024) promossa da
(C.F. ),rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
EG OR e dall'Avv.ALAGNA ANTONIO GIULIO ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv.RIZZO CP_1 P.IVA_2 CP_2
AN , elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
C.F. , di seguito Parte_2 P.IVA_3
“ ”, rappresentata e difesa dall'Avv.SALERNO ISABELLA, elettivamente Pt_3
domiciliato in indirizzo telematico.
-resistenti-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come formulate a seguito di note depositate ex art 127 ter cpc entro il termine assegnato del 20/11/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato il 30/07/2024, ha evocato in giudizio , e proponendo opposizione avverso CP_1 Pt_3 CP_2
l'intimazione di pagamento n.29920249007852617000, notificata il 21.5.2024, relativamente ai contributi oggetto dei seguenti avvisi di addebito con nn. CP_1
59920190000538758000 notificato in data 11.05.2019, 59920190000631556000 notificato in data 30.05.2019, 59920190000999213000 notificato in data
04.07.2019, 59920190002140984000 notificato in data 02.09.2019,
59920190002189714000 notificato in data 16.09.2019, 59920190002361356000 notificato in data 16.10.2019, 59920190004182540000 notificato in data
24.12.2019.
Con ricorso depositato in data 2/9/2024 è stata proposta opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29920249007852617000, notificata in data
21.05.2024 e degli avvisi di addebito nn. 59920190000175351000 notificato in data 27.02.2019, 59920200000012984000, notificato in data 17.01.2020,
59920200000344249000, notificato in data 27.02.2020, 59920220000039739000, notificato in data 18.03.2022, 59920220000176411000 , notificato in data
15.05.2022, 59920220001071938000, notificato in data 25.07.2022,
59920220003316369000 notificato in data 18/1/2023.
Il procedimento, iscritto a ruolo con n. 1432/2024 r.g. risulta riunito al presente.
Con ricorso depositato in data 6/8/2024 è stata proposta opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29920249007852617000 e agli avvisi di addebito nn 59920170000248371000 notificato il 29/03/2017 ,59920170000557703000 notificato il 25/07/2017, 59920170002496143000 notificato il
16/12/2017,59920180000304861000 notificato il 16/06/2018,
59920180002009084000 notificato il 13/11/2018,59920180003620517000 notificato il 17/01/2019,59920190000538657000 notificato il 11/05/2019.
Il procedimento, iscritto a ruolo con n. 1377/2024 r.g. risulta riunito al presente.
La parte ricorrente ha eccepito la nullità o inesistenza della notifica degli avvisi di addebito,la decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999, nonché la prescrizione del credito.
Le parti resistenti si sono costituite in tutti i procedimenti, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza;
CP_2
ha eccepito inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva.
[...]
La causa è stata istruita documentalmente.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso indicati.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione trattandosi di avvisi di addebito inerenti a contributi CP_1 maturati dopo il 2005, poiché i correlativi crediti non sono stati oggetto di cessione da parte dell' . Controparte_3
L'opposizione proposta, limitata ai crediti contributivi, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta al termine di decadenza previsto per l'opposizione nel merito ex art. 24 d.lgs 46/99, in quanto si fanno valere fatti modificativi estintivi del credito di cui al titolo esecutivo, in quanto sorti successivamente alla sua notifica, nella specie la prescrizione del credito, nonché l'insussistenza del titolo medesimo (per omessa notifica), mentre va qualificata opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc, quando si fanno valere vizi formali degli atti e vizi procedimentali.
Tanto premesso, si osserva che i titoli esecutivi (avvisi di addebito) sono stati notificati a mezzo pec come risulta dai documenti prodotti dall nei relativi CP_1
fascicoli (cfr. ricevute di avvenuta consegna pec).
Passando all'eccezione di prescrizione, va premesso che al termine quinquennale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335 vanno aggiunti n.
310 giorni per effetto della sospensione derivante dalla normativa pandemica ex dall'articolo 37 comma 2 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonchè per l'art.11 comma 9 del decreto legge n.
183/2020, conv in L. 26 febbraio 2021, n. 21.
L'eccezione di prescrizione sollevata è parzialmente fondata, in quanto l'agente della riscossione ha notificato intimazione n. 29920239001240839000 in data
14.02.2023 e successivamente ulteriori atti (all. 4 e ss.), che sono idonei ad interrompere la prescrizione per i crediti degli avvisi di addebito sopra indicati tranne per quello con n.59920170000248371000 notificato il 29/03/2017.
Quanto all'eccezione di decadenza ex art 25 d.lgs 46/99 la stessa è infondata trattandosi di eccezione attinente al merito, preclusa omessa opposizione degli avvisi regolarmente notificati.
In definitiva, il ricorso va accolto limitatamente all'avviso di addebito n. .
59920170000248371000 notificato il 29/03/2017 i cui crediti vanno dichiarati prescritti. Le spese di lite possono compensarsi per metà tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1.Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
2.dichiara prescritti i crediti dell'avviso di addebito n. .59920170000248371000 notificato il 29/03/2017;
3.rigetta per il resto il ricorso;
4. compensa per metà le spese di lite e condanna la parte ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida per frazione in complessivi euro 1400,00 oltre iva e cpa per compenso professionale in favore di ciascuna parte resistente CP_1
(unitamente a costituita con lo stesso procuratore) e CP_4 Pt_3
Trapani, 22/12/2025
Il Giudice del lavoro
IN AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.IN AR ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1332 2024 R.G. (cui sono riuniti i procedimenti nn
1377/2024 e 1432/2024) promossa da
(C.F. ),rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
EG OR e dall'Avv.ALAGNA ANTONIO GIULIO ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv.RIZZO CP_1 P.IVA_2 CP_2
AN , elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
C.F. , di seguito Parte_2 P.IVA_3
“ ”, rappresentata e difesa dall'Avv.SALERNO ISABELLA, elettivamente Pt_3
domiciliato in indirizzo telematico.
-resistenti-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come formulate a seguito di note depositate ex art 127 ter cpc entro il termine assegnato del 20/11/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato il 30/07/2024, ha evocato in giudizio , e proponendo opposizione avverso CP_1 Pt_3 CP_2
l'intimazione di pagamento n.29920249007852617000, notificata il 21.5.2024, relativamente ai contributi oggetto dei seguenti avvisi di addebito con nn. CP_1
59920190000538758000 notificato in data 11.05.2019, 59920190000631556000 notificato in data 30.05.2019, 59920190000999213000 notificato in data
04.07.2019, 59920190002140984000 notificato in data 02.09.2019,
59920190002189714000 notificato in data 16.09.2019, 59920190002361356000 notificato in data 16.10.2019, 59920190004182540000 notificato in data
24.12.2019.
Con ricorso depositato in data 2/9/2024 è stata proposta opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29920249007852617000, notificata in data
21.05.2024 e degli avvisi di addebito nn. 59920190000175351000 notificato in data 27.02.2019, 59920200000012984000, notificato in data 17.01.2020,
59920200000344249000, notificato in data 27.02.2020, 59920220000039739000, notificato in data 18.03.2022, 59920220000176411000 , notificato in data
15.05.2022, 59920220001071938000, notificato in data 25.07.2022,
59920220003316369000 notificato in data 18/1/2023.
Il procedimento, iscritto a ruolo con n. 1432/2024 r.g. risulta riunito al presente.
Con ricorso depositato in data 6/8/2024 è stata proposta opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29920249007852617000 e agli avvisi di addebito nn 59920170000248371000 notificato il 29/03/2017 ,59920170000557703000 notificato il 25/07/2017, 59920170002496143000 notificato il
16/12/2017,59920180000304861000 notificato il 16/06/2018,
59920180002009084000 notificato il 13/11/2018,59920180003620517000 notificato il 17/01/2019,59920190000538657000 notificato il 11/05/2019.
Il procedimento, iscritto a ruolo con n. 1377/2024 r.g. risulta riunito al presente.
La parte ricorrente ha eccepito la nullità o inesistenza della notifica degli avvisi di addebito,la decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999, nonché la prescrizione del credito.
Le parti resistenti si sono costituite in tutti i procedimenti, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza;
CP_2
ha eccepito inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva.
[...]
La causa è stata istruita documentalmente.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso indicati.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione trattandosi di avvisi di addebito inerenti a contributi CP_1 maturati dopo il 2005, poiché i correlativi crediti non sono stati oggetto di cessione da parte dell' . Controparte_3
L'opposizione proposta, limitata ai crediti contributivi, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta al termine di decadenza previsto per l'opposizione nel merito ex art. 24 d.lgs 46/99, in quanto si fanno valere fatti modificativi estintivi del credito di cui al titolo esecutivo, in quanto sorti successivamente alla sua notifica, nella specie la prescrizione del credito, nonché l'insussistenza del titolo medesimo (per omessa notifica), mentre va qualificata opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc, quando si fanno valere vizi formali degli atti e vizi procedimentali.
Tanto premesso, si osserva che i titoli esecutivi (avvisi di addebito) sono stati notificati a mezzo pec come risulta dai documenti prodotti dall nei relativi CP_1
fascicoli (cfr. ricevute di avvenuta consegna pec).
Passando all'eccezione di prescrizione, va premesso che al termine quinquennale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335 vanno aggiunti n.
310 giorni per effetto della sospensione derivante dalla normativa pandemica ex dall'articolo 37 comma 2 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonchè per l'art.11 comma 9 del decreto legge n.
183/2020, conv in L. 26 febbraio 2021, n. 21.
L'eccezione di prescrizione sollevata è parzialmente fondata, in quanto l'agente della riscossione ha notificato intimazione n. 29920239001240839000 in data
14.02.2023 e successivamente ulteriori atti (all. 4 e ss.), che sono idonei ad interrompere la prescrizione per i crediti degli avvisi di addebito sopra indicati tranne per quello con n.59920170000248371000 notificato il 29/03/2017.
Quanto all'eccezione di decadenza ex art 25 d.lgs 46/99 la stessa è infondata trattandosi di eccezione attinente al merito, preclusa omessa opposizione degli avvisi regolarmente notificati.
In definitiva, il ricorso va accolto limitatamente all'avviso di addebito n. .
59920170000248371000 notificato il 29/03/2017 i cui crediti vanno dichiarati prescritti. Le spese di lite possono compensarsi per metà tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1.Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
2.dichiara prescritti i crediti dell'avviso di addebito n. .59920170000248371000 notificato il 29/03/2017;
3.rigetta per il resto il ricorso;
4. compensa per metà le spese di lite e condanna la parte ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida per frazione in complessivi euro 1400,00 oltre iva e cpa per compenso professionale in favore di ciascuna parte resistente CP_1
(unitamente a costituita con lo stesso procuratore) e CP_4 Pt_3
Trapani, 22/12/2025
Il Giudice del lavoro
IN AR