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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 16/06/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
VERBALE D'UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
IL TRIBUNALE
in persona del Giudice, dr. Marika Motta, nella causa iscritta al n.
1083 dell'anno 2020 R. G., all'udienza trattata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. con il solo scambio e deposito telematico di note senza partecipazione fisica all'udienza stessa dei difensori e delle parti, che ne sono stati esonerati espressamente;
dato atto che ha depositato note nei termini Parte_1
assegnati; dato atto che non ha depositato note nei termini assegnati;
CP_1
rilevato che le parti hanno concluso come in atti;
il giudice legge/deposita (in considerazione della modalità di tenuta dell'udienza) la sentenza a verbale qui allegata.
Il giudice
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il Giudice, dott.ssa Marika Motta, ha emesso la seguente
SENTENZA 429 cpc nella causa civile iscritta al n. 1083/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto:
“Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”, promosso da
, c.f.: rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. FILIPPO BEVILACQUA, giusta procura in atti;
- ricorrente contro
, c.f.: Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO DOLCE, P.IVA_1
giusta procura in atti;
- resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Conclusioni come da verbali ed atti di causa.
2 Con ricorso depositato il 21.7.2020 evocava in Parte_1
giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “previ gli CP_1
incombenti di rito accertare, per i motivi sopra dedotti, la insussistenza del suo obbligo di restituire all' a titolo d'indebito, la somma di CP_1
€ 20.455,20, così come richiestole dall'Istituto con nota del 3 ottobre
2018 e con successiva nota del 28 aprile 2020; per l'effetto dichiarare irripetibile da parte dell' nei confronti della ricorrente la detta CP_1
somma”.
Si costituiva l che chiedeva il rigetto delle avverse pretese. CP_1
A parere dello scrivente pare opportuno richiamare integralmente la motivazione della sentenza della Corte di Cassazione, la n. 13223 del
30/06/2020, la quale, facendo il punto degli arresti giurisprudenziali in materia di indebito assistenziale ed esaminando un caso analogo a quello in esame, ossia proprio relativo ad una richiesta di restituzione di somme erogate dall'ente previdenziale, per venir meno dei requisiti reddituali,
fornisce un quadro esaustivo e puntuale della disciplina applicabile alla presente fattispecie.
In particolare, le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte, ossia che, in materia di indebito assistenziale, va esaminato, caso per caso, se in capo all'accipiens si sia formato un legittimo ed incolpevole affidamento di avere diritto alla prestazione e se, dunque, in capo al beneficiario della
3 prestazione indebita possa ascriversi uno stato soggettivo doloso, paiono del tutto condivisibili e puntualmente applicabili alla controversia in oggetto.
Di qui di seguito il testo integrale della predetta sentenza.
“…Ed infatti se è vero che, come sostiene l' in materia di indebito CP_1
assistenziale non si applichi la disciplina dell'art.13 1. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero, tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . CP_2
4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte
la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed
4 è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale,
in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità
dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema,
che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni
5 naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L. Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che " L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente,
è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò
a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del
09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che
'L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale
6 condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a là r venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
10.- Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c.,
limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens".
11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più
recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale
7 presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est.
; e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza n. 10454 del Per_1
21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più
ampia funzione di tutela.
13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e
Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo
8 comprovato dell'actipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. In
legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2
ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero CP_1
dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
14.- L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003 mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall si possano CP_1
sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma
(anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che
9 sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può
configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già CP_1
l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
10 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l.
78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione
finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le CP_1
banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l.
78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " Casellario CP_1
dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati,
dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13
stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati della CP_1
propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento,
11 che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione
finanziaria.
Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1
conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo
35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di presta ioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunica ione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente
12 prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' CP_1
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi CP_1
l' già conosce. CP_2
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso
(informato della situazione reddituale) appare certamente CP_2
tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42
d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei CP_1
controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai,
potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
21.2. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, CP_1
la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni
13 relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il
secondo comma 2 stabilisce " Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni,
condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali,
le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate,
anche per quello assitenziale) allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa
(così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla
14 stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est.
Picone).
23. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di CP_1
conoscere”.
Applicando le superiori coordinate al caso di specie, non può che accogliersi il ricorso di parte ricorrente.
Ed invero non risulta provato alcun profilo di dolo in capo a Parte_1
che, a fronte di diversi anni di legittimo affidamento in ordine
[...]
15 alla corresponsione del beneficio assistenziale accordatole, solo nel 2018
e dunque ad una significativa distanza di tempo, si è vista recapitare una missiva, con cui le si intimava la restituzione di somme ingenti.
Come detto, invece, l'ente previdenziale avrebbe avuto, in ragione dei propri poteri ispettivi e delle proprie banche dati, conoscere sin da subito il mutamento dei dati reddituali del ricorrente e provvedere tempestivamente alla revoca del beneficio accordato, evitando l'affidamento dello stesso beneficiario.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e:
1. Dichiara l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di recupero e la non debenza, da parte della ricorrente, di alcuna somma erogatale dall' per l'ammontare complessivo di € 20.455,20 CP_1
2. Condanna l' al rimborso delle spese di lite sostenute da CP_1
che si liquidano in complessivi € 2.109,00 per Parte_1
compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Enna il 10/06/2025.
Il giudice
Dott.ssa Marika Motta
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