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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/11/2025, n. 3867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3867 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 7912/2024, tra
(C.F Parte_1
.), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope legis domicilia, in C.F._1
via Armando Diaz n. 11
APPELLANTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso nel giudizio di CP_1 C.F._2
primo grado dagli Avv.ti Luigia NO (C.F. ) con studio Via G. C.F._3
Verdi N. 6 P.Co La Sapienza – CAP 81100 Caserta, e IA NO (C.F.
con studio in Sant'Anastasia (NA) CAP 80048 alla Via Primicerio C.F._4
n. 86 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio.
APPELLATO contumace nonché
(subentrante a titolo universale nei Controparte_2
rapporti di , con sede legale in alla Controparte_3 Pt_1
Via Giuseppe Grezar n. 14, cod. fisc. in persona del sig. , P.IVA_2 Controparte_4
cod. fisc. , nella qualità di procuratore dell CodiceFiscale_5 Controparte_2
, in virtù di procura speciale rilasciata dal dott. Antonino Maggiore, Presidente
[...]
dell' , per Notar con studio in Via Controparte_2 Persona_1 Pt_1 L. Respighi n°10, Rep. n. 44953 del 25/07/2019, Racc. n. 25857, rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall' avv. Davide Rienzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in
San CO La DA (CE) alla Via S. Croce,138
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 11719/2024 (depositata il 06/09/2024) del
Giudice di Pace di Napoli Nord, dott.ssa Vittoria Galati, non notificata
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, la ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 11719/2024 (depositata il 06/09/2024) del Giudice
di Pace di Napoli Nord, dott.ssa Vittoria Galati, non notificata, deducendo l'inammissibilità dell'opposizione con impugnativa ad estratto di ruolo e l'erroneità della sentenza di prime cure che l'aveva superata, per non essere stato tenuto in conto quanto previsto dal DL 146/2021, entrato in vigore in corso di giudizio di prime cure.
Emerge dagli atti di causa che il giudizio era stato introdotto sul presupposto dell'aver l'opponente in primo grado, a seguito di estratto di ruolo, appreso della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 028200110052640783000,
connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del
C.d.S., con richiesta di accertamento della intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, in assenza di atti interruttivi e di prova di valide notifiche degli atti prodromici e della cartella stessa.
, sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Ne va pertanto dichiarata CP_1
la contumacia.
Si è invece costituita la quale ha insistito per l'integrale riforma della sentenza di CP_5
primo grado e per la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta in primo grado per essere la cartella posta a base dell'iscrizione a ruolo ritualmente notificata in data 11/11/2011 ed è stata poi posta a base del preavviso di iscrizione ipotecaria n.
02876201400002764000 ritualmente notificato in data 21/11/2014 ed, infine, oggetto di istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 16 bis del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni con la L. n. 58/2019.
Sciogliendo la riserva assunta in data 4.11.2025, la causa viene decisa.
L'appello è fondato per la ragione, assorbente, che si va ad esporre.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di
pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli
casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un
pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, rilevante nel giudizio di primo grado in ossequio al principio tempus regit processum, e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo. Dal tenore dell'atto di citazione in primo grado si evince, in specie nel corpo del punto 1),
che l'attore abbia posto in discussione la validità delle notifiche della cartella e degli atti prodromici, ragione per cui la circostanza, posta in premessa all'atto stesso, per la quale egli sia venuto a conoscenza della pendenza attraverso autonoma richiesta all' CP_5
avvalora la qualificazione dell'atto stesso come impugnativa autonoma di estratto ruolo.
Ciò comporta che, in ragione di quanto indicato in premessa circa la normativa vigente all'epoca della assunta decisione, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile, motivo che assorbe ogni altra questione.
In ossequio al principio della soccombenza va disposta la condanna di CP_1
attore in primo grado, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, avendo riguardo all'ammontare del credito sotteso alla cartella, per quanto riguarda il valore della causa, con applicazione dei parametri medi, ed esclusione, per entrambi i gradi, della fase istruttoria, non svoltasi.
Si precisa che la riforma del governo delle spese del primo grado tiene conto del fatto che l'appellante, condannata in primo grado in solido con in primo grado non era CP_5
costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
7912/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 11719/2024 (depositata il
06/09/2024) del Giudice di Pace di Napoli Nord, dott.ssa
Vittoria Galati, non notificata, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- accoglie l'appello e per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle CP_1 CP_5
spese sostenute per la costituzione e difesa in primo grado, che quantifica in euro 278,00
per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante CP_1 Parte_1
delle spese sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in
[...]
euro 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese sostenute per la CP_1 CP_5
costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in euro 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge.
Aversa, 6.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Paone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 7912/2024, tra
(C.F Parte_1
.), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope legis domicilia, in C.F._1
via Armando Diaz n. 11
APPELLANTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso nel giudizio di CP_1 C.F._2
primo grado dagli Avv.ti Luigia NO (C.F. ) con studio Via G. C.F._3
Verdi N. 6 P.Co La Sapienza – CAP 81100 Caserta, e IA NO (C.F.
con studio in Sant'Anastasia (NA) CAP 80048 alla Via Primicerio C.F._4
n. 86 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio.
APPELLATO contumace nonché
(subentrante a titolo universale nei Controparte_2
rapporti di , con sede legale in alla Controparte_3 Pt_1
Via Giuseppe Grezar n. 14, cod. fisc. in persona del sig. , P.IVA_2 Controparte_4
cod. fisc. , nella qualità di procuratore dell CodiceFiscale_5 Controparte_2
, in virtù di procura speciale rilasciata dal dott. Antonino Maggiore, Presidente
[...]
dell' , per Notar con studio in Via Controparte_2 Persona_1 Pt_1 L. Respighi n°10, Rep. n. 44953 del 25/07/2019, Racc. n. 25857, rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall' avv. Davide Rienzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in
San CO La DA (CE) alla Via S. Croce,138
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 11719/2024 (depositata il 06/09/2024) del
Giudice di Pace di Napoli Nord, dott.ssa Vittoria Galati, non notificata
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, la ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 11719/2024 (depositata il 06/09/2024) del Giudice
di Pace di Napoli Nord, dott.ssa Vittoria Galati, non notificata, deducendo l'inammissibilità dell'opposizione con impugnativa ad estratto di ruolo e l'erroneità della sentenza di prime cure che l'aveva superata, per non essere stato tenuto in conto quanto previsto dal DL 146/2021, entrato in vigore in corso di giudizio di prime cure.
Emerge dagli atti di causa che il giudizio era stato introdotto sul presupposto dell'aver l'opponente in primo grado, a seguito di estratto di ruolo, appreso della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 028200110052640783000,
connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del
C.d.S., con richiesta di accertamento della intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, in assenza di atti interruttivi e di prova di valide notifiche degli atti prodromici e della cartella stessa.
, sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Ne va pertanto dichiarata CP_1
la contumacia.
Si è invece costituita la quale ha insistito per l'integrale riforma della sentenza di CP_5
primo grado e per la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta in primo grado per essere la cartella posta a base dell'iscrizione a ruolo ritualmente notificata in data 11/11/2011 ed è stata poi posta a base del preavviso di iscrizione ipotecaria n.
02876201400002764000 ritualmente notificato in data 21/11/2014 ed, infine, oggetto di istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 16 bis del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni con la L. n. 58/2019.
Sciogliendo la riserva assunta in data 4.11.2025, la causa viene decisa.
L'appello è fondato per la ragione, assorbente, che si va ad esporre.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di
pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli
casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un
pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, rilevante nel giudizio di primo grado in ossequio al principio tempus regit processum, e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo. Dal tenore dell'atto di citazione in primo grado si evince, in specie nel corpo del punto 1),
che l'attore abbia posto in discussione la validità delle notifiche della cartella e degli atti prodromici, ragione per cui la circostanza, posta in premessa all'atto stesso, per la quale egli sia venuto a conoscenza della pendenza attraverso autonoma richiesta all' CP_5
avvalora la qualificazione dell'atto stesso come impugnativa autonoma di estratto ruolo.
Ciò comporta che, in ragione di quanto indicato in premessa circa la normativa vigente all'epoca della assunta decisione, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile, motivo che assorbe ogni altra questione.
In ossequio al principio della soccombenza va disposta la condanna di CP_1
attore in primo grado, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, avendo riguardo all'ammontare del credito sotteso alla cartella, per quanto riguarda il valore della causa, con applicazione dei parametri medi, ed esclusione, per entrambi i gradi, della fase istruttoria, non svoltasi.
Si precisa che la riforma del governo delle spese del primo grado tiene conto del fatto che l'appellante, condannata in primo grado in solido con in primo grado non era CP_5
costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
7912/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 11719/2024 (depositata il
06/09/2024) del Giudice di Pace di Napoli Nord, dott.ssa
Vittoria Galati, non notificata, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- accoglie l'appello e per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle CP_1 CP_5
spese sostenute per la costituzione e difesa in primo grado, che quantifica in euro 278,00
per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante CP_1 Parte_1
delle spese sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in
[...]
euro 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese sostenute per la CP_1 CP_5
costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in euro 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge.
Aversa, 6.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Paone