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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/06/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
46
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 3.6.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 397/2023 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilaria Di Pietro e Barbara Gonforti Parte_1 appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Palombi CP_1 appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9173/2022 dell'8.11.2022 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ritualmente notificato , premesso di aver lavorato con mansioni di Parte_2 cameriere e con orari di lavoro formalmente part-time in favore della società in diversi Parte_1 periodi dall'aprile 2018 al marzo 2021, grazie a contratti di lavoro intermittente o somministrato a termine e proroghe sottoscritti con l'agenzia del lavoro IT Eu s.r.l., dedotto di aver lavorato alle dirette dipendenze della prima, esposto di aver svolto stabilmente lavoro straordinario per il quale era stato retribuito da quest'ultima con fuoribusta, convenute sia la società di somministrazione che l'utilizzatrice, concludeva chiedendo: “In via Principale, 1. dichiarare la sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro de quo a far data dal 4 maggio 2018 al 31.3.2021 tra il ricorrente e la in relazione ai contratti sottoscritti dal 4.5.2018 al 10.9.2018, dal 9.3.2019 al Parte_1
31.10.2019, dal 23.5.2020 al 30.9.2020 e dal 26.2.2021 al 31.3.2021: 2. condannare la al Parte_1 pagamento in favore della parte ricorrente delle retribuzioni ed indennità accessorie maturate sino al licenziamento come da conteggio allegato, per la somma di €15.865,00 o di quella maggiore o minore che risulterà in applicazione delle norme di legge e collettive, e comunque ai sensi dell'art.
36 della Costituzione e/o in via equitativa, oltre il danno da svalutazione ed interessi sulle somme rivalutate. In via subordinata: accertare e dichiarare l'inadempimento di controparte agli obblighi contrattuali e di legge e per l'effetto condannare la e la IT Eu s.r.l. in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore in solido fra loro al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 15.865,00 o della diversa somma che vorrà liquidare, anche con valutazione equitativa, oltre il danno derivante dalla diminuzione di valore del credito accolto ai sensi dell'Art. 429 cod. proc. civ. e gli interessi legali;
In via ulteriormente subordinata, nel denegato caso di mancato accoglimento della domanda principale e subordinata, accertare e dichiarare
l'inadempimento della IT Eu s.r.l. . agli obblighi contrattuali e di legge e per l'effetto condannare la stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 15.865,00 o della diversa somma che vorrà liquidare, anche con valutazione equitativa” oltre accessori e vinte le spese.
Specificamente in fatto esponeva che:
- dopo aver lavorato per una settimana all'interno del ristorante come “periodo di prova” il sig.
[...]
gli diceva che lo assumeva alle sue dipendenze ma in data 4 maggio 2018 gli veniva fatto Pt_3 sottoscrivere, all'interno del ristorante, un contratto di assunzione a tempo determinato part-time con qualifica di cameriere e decorrenza 4 maggio 2018 e sino al 31 maggio 2018 in cui come datore di lavoro figurava la IT Eu s.r.l.;
-allo scadere del contratto ne veniva fatto sottoscrivere un altro con durata dal 1.6.2018 al 30.6.2018 di identico tenore e successivamente altri tre sino alla scadenza del 10 settembre 2018 e precisamente dal 1.7.2018 al 31.7.2018 dal 1.8.2018 al 31.8.2018 e dal 1.9.2018 al 10.9.2018;
-in data 9.3.2019 veniva sottoscritto dal ricorrente un contratto di lavoro intermittente sempre con la
IT EU s.r.l. sino al 31.3.2019 e successivamente contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sino alla data del 31.10.2019 e precisamente: dal 1.4.2019 al 30.4.2019, dal 1.5.2019 al
31.5.2019, dal 1.6.2019 al 30.6.2019, dal 1.7.2019 al 31.7.2019, dal 1.8.2019 al 31.8.2019, dal
1.9.2019 al 30.9.2019, dal 1.10.2019 al 31.10.2019;
-in data 23.5.2020 veniva sottoscritto dal ricorrente un contratto di somministrazione a tempo determinato con la IT EU s.r.l. con scadenza 31.5.2020 e successivamente gli venivano fatti sottoscrivere altri contratti a tempo determinato fino alla scadenza del 30 settembre 2020 e precisamente: dal 23.5.2020 al 31.5.2020, dal 1.6.2020 al 30.6.2020, dal 1.7.2020 al 31.7.2020, dal
1.8.2020 al 31.8.2020, dal 1.9.2020 al 30.9.2020;
-in data 26.2.2021 veniva sottoscritto con la IT Eu s.r.l. un contratto di assunzione a tempo determinato sino al 31.3.2021 e allo scadere il ricorrente non veniva più richiamato;
-in tutti i contratti fatti sottoscrivere al ricorrente lo stesso era inquadrato al Livello C2 del CCNL
Cisal Pubblici Esercizi (poi nel corrispondente Livello Quinto del CCNL Turismo – Pubblici Esercizi) con mansioni di Cameriere e con orari di lavoro part-time che andavano da 10 ore settimanali sino a
20 ore settimanali;
-il ricorrente ha lavorato dal 4.5.2018 sino al 31.3.2021 per i periodi indicati nei citati contratti sempre presso lo stabilimento balneare denominato “La Spiaggia” sito in Ostia Lido, Lungomare A. Vespucci
n.118 e gestito dalla società convenuta anche se in alcuni contratti la sede di lavoro veniva Parte_1 indicata in Roma, Via Trequanda ed n.14 ed in altri contratti veniva indicato lo Stabilimento Balneare
“La Spiaggia”;
- che era tenuto ad espletare sotto la direzione ed il controllo del sig. Persona_1 amministratore della o dei suoi preposti, signore o le Parte_1 Persona_2 Persona_3 seguenti mansioni: cameriere addetto al servizio ai tavoli, prendeva gli ordini della clientela, la consigliava, portava in tavola le pietanze, apparecchiava e sparecchiava. All'occorrenza si occupava di organizzare i turni del personale (circa 12 persone) e di avere la responsabilità della sala. Al ricorrente erano state consegnate dal sig. le chiavi di tutto il locale ed aveva altresì Persona_1 la gestione del Fondo cassa composto da Euro 180,00. Quando lavorava di giorno il locale era una tavola calda e quindi aiutava a servire ai tavoli oppure era addetto al controllo delle persone in fila a pranzo (dal 2020 causa Covid) oppure era addetto al bancone del bar preparando caffè e servendo la clientela;
- il ristorante aveva una capienza di circa 180 persone ed era composto da tre sale esterne ed una interna;
- l'orario di lavoro che il ricorrente era tenuto ad osservare ed imposto dal sig. era Persona_1 dal martedì alla domenica, con riposo il lunedì giorno di chiusura del ristorante, dalle 16,00 alle ore
01,00, oppure dalle ore 11,00 alle ore 19,00 ma con doppio turno dalle 10,30 alle 01,00 il venerdì, sabato e domenica e i festivi;
- il ricorrente indossava una divisa con il logo di una palma e la scritta “La Spiaggia”;
- il preposto della IT Eu s.r.l. si recava una volta al mese presso il ristorante per consegnare il nuovo contratto e la busta paga al ricorrente, anche se la retribuzione gli veniva corrisposta in parte dal sig. . Infatti la IT Eu s.r.l. effettuava il pagamento con bonifico come da Persona_1 orario contrattuale mentre il sig. corrispondeva in contanti il pagamento del Persona_1 restante orario di lavoro espletato.
Si costituiva la chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile e/o improcedibile Parte_1 il ricorso atteso che l'azione giudiziale era stata introdotta oltre il termine di cui all'art.32 L.183/2010
e, comunque, dichiarare la decadenza dall'impugnazione stragiudiziale dei contratti dal maggio 2018 al settembre 2020 in ragione della tardività della stessa.
Nel merito concludeva chiedendo: “In via principale rigettare il ricorso ex adverso proposto ed ogni domanda ed istanza anche istruttoria in esso formulata perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni di cui sopra da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento del rapporto di lavoro dedotto in giudizio in capo alla dichiarare in via preliminare la decadenza Parte_1 dall'impugnazione poiché l'azione giudiziale è stata introdotta oltre il termine di legge previsto in materia”.
Si costituiva anche IT Eu s.r.l. e concludeva chiedendo di: “rigettare il ricorso e tutte le domande proposte dal ricorrente;
accertare e dichiarare l'assoluta regolarità e validità della somministrazione effettuata dalla Società IT EU SR relativamente alla figura del ricorrente;
accertare e dichiarare come la retribuzione corrisposta al Sig. sia di fatto assolutamente CP_1 congrua con i criteri ex lege previsti dalle tabelle relative alle retribuzioni previste per il livello 5 del
CCNL Turismo Pubblici Esercizi (già livello C2 del CISAL TURISMO) applicabile ed applicato al caso di specie;
nella denegata ipotesi in cui venga accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro richiesta dal ricorrente, la differenza di mansioni e/o l'effettuazione delle ore di straordinario dal medesimo vantate, nonché il conseguente diritto alla corresponsione di eventuali differenze retributive, accertare e dichiarare la totale estraneità di IT EU SR alle pretese avanzate dal Sig.
, sia in relazione al periodo non coperto dai contratti di somministrazione, sia relativamente CP_1 ai periodi di missione nei quali la stessa non venne mai informata né dalla né tantomeno Parte_1 dal lavoratore, di eventuali mutamenti di mansioni e/o espletamento di lavoro straordinario, accertando e dichiarando pertanto come la responsabilità e la garanzia solidale vantata dal ricorrente nel caso de quo tra la Società IT EU SR (somministratrice) e la Parte_1
(utlizzatrice) non possa operare, essendo limitata alle sole prestazioni e, quindi, alle retribuzioni pattuite e oggetto del contratto di somministrazione già regolarmente versate al ricorrente.”
Alla prima udienza parte ricorrente rinunciava alla domanda svolta nei confronti di IT Eu s.r.l. e le difese concordavano sulla compensazione delle spese di lite, ed il giudizio proseguiva nei confronti della sola Parte_1
Il Tribunale, assunta prova testimoniale- ritenuta fondata l'eccezione di decadenza ex art.32
L.183/2010 dalla proposizione della domanda volta all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatrice ritenuta nel resto parzialmente fondata
Parte_1 la domanda limitatamente agli anni 2019 e 2020- ha così deciso: “dichiara parte ricorrente decaduta dal diritto di accertare nei confronti di la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato a
Parte_1 far data dal 4 maggio 2018 al 31.3.2021; condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di
Parte_1 CP_1 di €7.388,06, oltre accessori come per legge;
rigetta nel resto la domanda di condanna;
compensa per ½ i compensi di lite e condanna in persona del legale rappresentante, alla
Parte_1 refusione in favore di parte ricorrente della restante parte liquidata in complessivi €1.500,00, da distrarsi”.
2.Proponeva gravame la per i seguenti motivi: Parte_1
-violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
-genericità della domanda;
-erronea valutazione delle deposizioni testimoniali.
Resisteva l'appellato che concludeva per il rigetto dell'appello.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è infondato e va rigettato.
Analiticamente valutando i singoli motivi di appello si osserva quanto segue.
3.1 Sotto il profilo logico-giuridico il secondo motivo va esaminato in via preliminare, e risulta infondato.
Nel ricorso introduttivo proposto dal , emergono chiaramente sia i fatti che la ragione CP_1 giuridica delle domande oggetto delle conclusioni, dal cui esame complessivo si delineano chiaramente petitum e causa petendi, con l'effetto che l'eccepita genericità, che ne lumeggia la relativa nullità, va disattesa.
Del resto la stessa ha compiutamente articolato le proprie difese nella memoria di Parte_1 costituzione e risposta di primo grado, e ciò è indicativo della sufficiente completezza del libello introduttivo.
3.2Il primo motivo parimenti non coglie nel segno.
Secondo l'appellante “il Giudice di prime cure, dopo aver statuito la decadenza dal diritto del ricorrente di accertare nei confronti della la sussistenza di un rapporto di lavoro Parte_1 subordinato a far data dal 4 maggio 2018 al 31.3.2021, erroneamente condanna, comunque,
l'odierna appellante al pagamento della somma di €7.388,06 -rigettando per di più nel resto la domanda di condanna - in assenza di declaratoria di accertamento del rapporto di lavoro sottostante”.
Invero non risulta violato il principio di cui all'art. 112 c.p.c. in quanto il aveva articolato CP_1 anche la domanda subordinata volta proprio ad “accertare e dichiarare l'inadempimento di controparte agli obblighi contrattuali e di legge e per l'effetto condannare la e la IT Parte_1
Eu s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore in solido fra loro al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 15.865,00 o della diversa somma che vorrà liquidare, anche con valutazione equitativa”.
Dunque l'oggetto del giudizio non era limitato al solo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro direttamente tra il lavoratore somministrato e l'utilizzatore-odierne parti del giudizio- con gli effetti anche economici conseguenti, ma si estendeva anche alla responsabilità solidale ex art. 35 2° comma d. lgs. 81/2015 prevista in capo all'utilizzatore per i crediti retributivi maturati dal lavoratore, ferma la genuinità dei rapporti di lavoro.
3.3Il terzo motivo è infondato.
L'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia ritenuto inattendibili le prove testimoniali assunte nonostante la loro genericità e contraddittorietà rispetto alle deduzioni di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c.
Le doglianze non colgono nel segno, valutate complessivamente le risultanze istruttorie testimoniali e documentali.
Giova premettere che il ha dedotto che il suo orario di lavoro era dal martedì alla domenica, CP_1 con riposo il lunedì giorno di chiusura del ristorante, dalle 16,00 alle ore 01,00, oppure dalle ore 11,00 alle ore 19,00 ma con doppio turno dalle 10,30 alle 01,00 il venerdì, sabato e domenica e i festivi.
Ciò posto, secondo la erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto attendibile la Parte_1 deposizione del teste (negli anni 2019-2020 cameriere presso lo stesso ristorante) in Tes_1 quanto, a suo dire, avrebbe riferito orari diversi da quelli di cui sopra, comunque per cinque giorni e solamente “ a volte” per sei giorni a settimana (“lavoravo almeno 5 giorni a settimana, a volte 6, il ricorrente uguale”) e, in ogni caso, limitatamente al periodo estivo da luglio sino a settembre degli anni 2019 e 2020.
Il giudice di prime cure, sotto il primo profilo, ha condivisibilmente rilevato che: “Ha sostenuto la difesa della società in sede di note che la deposizione del teste sarebbe da ritenersi non Tes_1 attendibile avendo il medesimo riferito di fine prestazione anche verso le 2,30 del mattino mentre in ricorso l'orario di fine prestazione era stato indicato all'1,00. Rileva l'Ufficio viceversa come quanto riferito dal teste sia del tutto plausibile atteso che l'1,00 è emerso essere l'orario medio di fine prestazione in un'attività, come quella del cameriere, che tipicamente vede il fine turno giornaliero condizionato dalla presenza dei clienti che appunto, a seconda delle serate, potevano essere più o meno numerosi o trattenersi per più o meno ore. Deposizione del Maniscalco che copre anche l'anno
2020, avendo anche in tale periodo successivo lavorato insieme al ricorrente”.
Dunque l'appellante non risulta essersi confrontato con la specifica ratio decidendi espressa dal giudice quanto al profilo dell'orario di lavoro, con l'effetto che la relativa censura risulta priva di efficacia emendativa.
Con riferimento al numero delle giornate di lavoro, se è vero che il teste ha riferito che Tes_1 per sé erano “ a volte” sei, e che il aveva il suo orario di lavoro, nondimeno va evidenziato CP_1 che l'altro teste anch'egli compagno di lavoro del ricorrente con mansioni di barista per gli Tes_2 anni 2019 e 2020 nei mesi di luglio ed agosto sino ai primi giorni di settembre, ha riferito: “lavoravo dalle 10,00 sino alle 15,00-16,00 del pomeriggio per 5/6 giorni a settimana a seconda di quanto serviva… Raramente ho rispettato un orario superiore a quello indicato. Il ricorrente quando arrivavo già era in servizio e quando andavo via rimaneva. Quando andavo via lo vedevo ancora in divisa a lavorare sulla terrazza all'aperto ove era il ristorante. Lui lavorava 6 gg. a settimana.”
Si aggiunga che l'articolazione della prestazione lavorativa su sei giorni alla settimana trova una ragionevole rispondenza nel fatto che i contratti di lavoro conclusi tra il lavoratore e la società di lavoro intermittente prevedevano che il lavoro giornaliero fosse flessibile secondo le esigenze dell'utilizzatore dal lunedì alla domenica.
Infine la circostanza che il teste avesse prestato servizio limitatamente ai mesi estivi Tes_1 non esclude la prova della prestazione lavorativa da parte dell'odierno appellato anche per i restanti mesi dell'anno rivendicato-e con ciò risulta infondata la doglianza di analogo tenore sollevate in relazione alla deposizione dell'altro teste in quanto dagli stessi contratti di lavoro in atti Tes_2 emerge come egli fosse periodicamente assunto anche in tali ulteriori periodi, senza che sia emersa, per altro verso, alcuna variazione nell'orario di lavoro osservato dal nel corso di ciascuno CP_1 degli anni di riferimento (2019 e 2020).
Infine si osserva che i conteggi effettuati dal giudice di prime cure per ridurre l'ammontare preteso dal lavoratore espungendo gli anni 2018 e 2020 e il percepito in via equitativa-non oggetto di specifico motivo di appello-risultano elaborati sulla base del prospetto di calcolo allegato al ricorso ex art. 414
c.p.c. secondo 40 ore settimanali e non 48 ore settimanali.
4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
5.Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensionale svolta.
P.Q.M.
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'appellato, che liquida in € 2.775,00 oltre spese generali, CPA e IVA, con attribuzione a favore del difensore antistatario;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 3.6.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 3.6.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 397/2023 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilaria Di Pietro e Barbara Gonforti Parte_1 appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Palombi CP_1 appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9173/2022 dell'8.11.2022 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ritualmente notificato , premesso di aver lavorato con mansioni di Parte_2 cameriere e con orari di lavoro formalmente part-time in favore della società in diversi Parte_1 periodi dall'aprile 2018 al marzo 2021, grazie a contratti di lavoro intermittente o somministrato a termine e proroghe sottoscritti con l'agenzia del lavoro IT Eu s.r.l., dedotto di aver lavorato alle dirette dipendenze della prima, esposto di aver svolto stabilmente lavoro straordinario per il quale era stato retribuito da quest'ultima con fuoribusta, convenute sia la società di somministrazione che l'utilizzatrice, concludeva chiedendo: “In via Principale, 1. dichiarare la sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro de quo a far data dal 4 maggio 2018 al 31.3.2021 tra il ricorrente e la in relazione ai contratti sottoscritti dal 4.5.2018 al 10.9.2018, dal 9.3.2019 al Parte_1
31.10.2019, dal 23.5.2020 al 30.9.2020 e dal 26.2.2021 al 31.3.2021: 2. condannare la al Parte_1 pagamento in favore della parte ricorrente delle retribuzioni ed indennità accessorie maturate sino al licenziamento come da conteggio allegato, per la somma di €15.865,00 o di quella maggiore o minore che risulterà in applicazione delle norme di legge e collettive, e comunque ai sensi dell'art.
36 della Costituzione e/o in via equitativa, oltre il danno da svalutazione ed interessi sulle somme rivalutate. In via subordinata: accertare e dichiarare l'inadempimento di controparte agli obblighi contrattuali e di legge e per l'effetto condannare la e la IT Eu s.r.l. in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore in solido fra loro al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 15.865,00 o della diversa somma che vorrà liquidare, anche con valutazione equitativa, oltre il danno derivante dalla diminuzione di valore del credito accolto ai sensi dell'Art. 429 cod. proc. civ. e gli interessi legali;
In via ulteriormente subordinata, nel denegato caso di mancato accoglimento della domanda principale e subordinata, accertare e dichiarare
l'inadempimento della IT Eu s.r.l. . agli obblighi contrattuali e di legge e per l'effetto condannare la stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 15.865,00 o della diversa somma che vorrà liquidare, anche con valutazione equitativa” oltre accessori e vinte le spese.
Specificamente in fatto esponeva che:
- dopo aver lavorato per una settimana all'interno del ristorante come “periodo di prova” il sig.
[...]
gli diceva che lo assumeva alle sue dipendenze ma in data 4 maggio 2018 gli veniva fatto Pt_3 sottoscrivere, all'interno del ristorante, un contratto di assunzione a tempo determinato part-time con qualifica di cameriere e decorrenza 4 maggio 2018 e sino al 31 maggio 2018 in cui come datore di lavoro figurava la IT Eu s.r.l.;
-allo scadere del contratto ne veniva fatto sottoscrivere un altro con durata dal 1.6.2018 al 30.6.2018 di identico tenore e successivamente altri tre sino alla scadenza del 10 settembre 2018 e precisamente dal 1.7.2018 al 31.7.2018 dal 1.8.2018 al 31.8.2018 e dal 1.9.2018 al 10.9.2018;
-in data 9.3.2019 veniva sottoscritto dal ricorrente un contratto di lavoro intermittente sempre con la
IT EU s.r.l. sino al 31.3.2019 e successivamente contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sino alla data del 31.10.2019 e precisamente: dal 1.4.2019 al 30.4.2019, dal 1.5.2019 al
31.5.2019, dal 1.6.2019 al 30.6.2019, dal 1.7.2019 al 31.7.2019, dal 1.8.2019 al 31.8.2019, dal
1.9.2019 al 30.9.2019, dal 1.10.2019 al 31.10.2019;
-in data 23.5.2020 veniva sottoscritto dal ricorrente un contratto di somministrazione a tempo determinato con la IT EU s.r.l. con scadenza 31.5.2020 e successivamente gli venivano fatti sottoscrivere altri contratti a tempo determinato fino alla scadenza del 30 settembre 2020 e precisamente: dal 23.5.2020 al 31.5.2020, dal 1.6.2020 al 30.6.2020, dal 1.7.2020 al 31.7.2020, dal
1.8.2020 al 31.8.2020, dal 1.9.2020 al 30.9.2020;
-in data 26.2.2021 veniva sottoscritto con la IT Eu s.r.l. un contratto di assunzione a tempo determinato sino al 31.3.2021 e allo scadere il ricorrente non veniva più richiamato;
-in tutti i contratti fatti sottoscrivere al ricorrente lo stesso era inquadrato al Livello C2 del CCNL
Cisal Pubblici Esercizi (poi nel corrispondente Livello Quinto del CCNL Turismo – Pubblici Esercizi) con mansioni di Cameriere e con orari di lavoro part-time che andavano da 10 ore settimanali sino a
20 ore settimanali;
-il ricorrente ha lavorato dal 4.5.2018 sino al 31.3.2021 per i periodi indicati nei citati contratti sempre presso lo stabilimento balneare denominato “La Spiaggia” sito in Ostia Lido, Lungomare A. Vespucci
n.118 e gestito dalla società convenuta anche se in alcuni contratti la sede di lavoro veniva Parte_1 indicata in Roma, Via Trequanda ed n.14 ed in altri contratti veniva indicato lo Stabilimento Balneare
“La Spiaggia”;
- che era tenuto ad espletare sotto la direzione ed il controllo del sig. Persona_1 amministratore della o dei suoi preposti, signore o le Parte_1 Persona_2 Persona_3 seguenti mansioni: cameriere addetto al servizio ai tavoli, prendeva gli ordini della clientela, la consigliava, portava in tavola le pietanze, apparecchiava e sparecchiava. All'occorrenza si occupava di organizzare i turni del personale (circa 12 persone) e di avere la responsabilità della sala. Al ricorrente erano state consegnate dal sig. le chiavi di tutto il locale ed aveva altresì Persona_1 la gestione del Fondo cassa composto da Euro 180,00. Quando lavorava di giorno il locale era una tavola calda e quindi aiutava a servire ai tavoli oppure era addetto al controllo delle persone in fila a pranzo (dal 2020 causa Covid) oppure era addetto al bancone del bar preparando caffè e servendo la clientela;
- il ristorante aveva una capienza di circa 180 persone ed era composto da tre sale esterne ed una interna;
- l'orario di lavoro che il ricorrente era tenuto ad osservare ed imposto dal sig. era Persona_1 dal martedì alla domenica, con riposo il lunedì giorno di chiusura del ristorante, dalle 16,00 alle ore
01,00, oppure dalle ore 11,00 alle ore 19,00 ma con doppio turno dalle 10,30 alle 01,00 il venerdì, sabato e domenica e i festivi;
- il ricorrente indossava una divisa con il logo di una palma e la scritta “La Spiaggia”;
- il preposto della IT Eu s.r.l. si recava una volta al mese presso il ristorante per consegnare il nuovo contratto e la busta paga al ricorrente, anche se la retribuzione gli veniva corrisposta in parte dal sig. . Infatti la IT Eu s.r.l. effettuava il pagamento con bonifico come da Persona_1 orario contrattuale mentre il sig. corrispondeva in contanti il pagamento del Persona_1 restante orario di lavoro espletato.
Si costituiva la chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile e/o improcedibile Parte_1 il ricorso atteso che l'azione giudiziale era stata introdotta oltre il termine di cui all'art.32 L.183/2010
e, comunque, dichiarare la decadenza dall'impugnazione stragiudiziale dei contratti dal maggio 2018 al settembre 2020 in ragione della tardività della stessa.
Nel merito concludeva chiedendo: “In via principale rigettare il ricorso ex adverso proposto ed ogni domanda ed istanza anche istruttoria in esso formulata perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni di cui sopra da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento del rapporto di lavoro dedotto in giudizio in capo alla dichiarare in via preliminare la decadenza Parte_1 dall'impugnazione poiché l'azione giudiziale è stata introdotta oltre il termine di legge previsto in materia”.
Si costituiva anche IT Eu s.r.l. e concludeva chiedendo di: “rigettare il ricorso e tutte le domande proposte dal ricorrente;
accertare e dichiarare l'assoluta regolarità e validità della somministrazione effettuata dalla Società IT EU SR relativamente alla figura del ricorrente;
accertare e dichiarare come la retribuzione corrisposta al Sig. sia di fatto assolutamente CP_1 congrua con i criteri ex lege previsti dalle tabelle relative alle retribuzioni previste per il livello 5 del
CCNL Turismo Pubblici Esercizi (già livello C2 del CISAL TURISMO) applicabile ed applicato al caso di specie;
nella denegata ipotesi in cui venga accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro richiesta dal ricorrente, la differenza di mansioni e/o l'effettuazione delle ore di straordinario dal medesimo vantate, nonché il conseguente diritto alla corresponsione di eventuali differenze retributive, accertare e dichiarare la totale estraneità di IT EU SR alle pretese avanzate dal Sig.
, sia in relazione al periodo non coperto dai contratti di somministrazione, sia relativamente CP_1 ai periodi di missione nei quali la stessa non venne mai informata né dalla né tantomeno Parte_1 dal lavoratore, di eventuali mutamenti di mansioni e/o espletamento di lavoro straordinario, accertando e dichiarando pertanto come la responsabilità e la garanzia solidale vantata dal ricorrente nel caso de quo tra la Società IT EU SR (somministratrice) e la Parte_1
(utlizzatrice) non possa operare, essendo limitata alle sole prestazioni e, quindi, alle retribuzioni pattuite e oggetto del contratto di somministrazione già regolarmente versate al ricorrente.”
Alla prima udienza parte ricorrente rinunciava alla domanda svolta nei confronti di IT Eu s.r.l. e le difese concordavano sulla compensazione delle spese di lite, ed il giudizio proseguiva nei confronti della sola Parte_1
Il Tribunale, assunta prova testimoniale- ritenuta fondata l'eccezione di decadenza ex art.32
L.183/2010 dalla proposizione della domanda volta all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatrice ritenuta nel resto parzialmente fondata
Parte_1 la domanda limitatamente agli anni 2019 e 2020- ha così deciso: “dichiara parte ricorrente decaduta dal diritto di accertare nei confronti di la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato a
Parte_1 far data dal 4 maggio 2018 al 31.3.2021; condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di
Parte_1 CP_1 di €7.388,06, oltre accessori come per legge;
rigetta nel resto la domanda di condanna;
compensa per ½ i compensi di lite e condanna in persona del legale rappresentante, alla
Parte_1 refusione in favore di parte ricorrente della restante parte liquidata in complessivi €1.500,00, da distrarsi”.
2.Proponeva gravame la per i seguenti motivi: Parte_1
-violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
-genericità della domanda;
-erronea valutazione delle deposizioni testimoniali.
Resisteva l'appellato che concludeva per il rigetto dell'appello.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è infondato e va rigettato.
Analiticamente valutando i singoli motivi di appello si osserva quanto segue.
3.1 Sotto il profilo logico-giuridico il secondo motivo va esaminato in via preliminare, e risulta infondato.
Nel ricorso introduttivo proposto dal , emergono chiaramente sia i fatti che la ragione CP_1 giuridica delle domande oggetto delle conclusioni, dal cui esame complessivo si delineano chiaramente petitum e causa petendi, con l'effetto che l'eccepita genericità, che ne lumeggia la relativa nullità, va disattesa.
Del resto la stessa ha compiutamente articolato le proprie difese nella memoria di Parte_1 costituzione e risposta di primo grado, e ciò è indicativo della sufficiente completezza del libello introduttivo.
3.2Il primo motivo parimenti non coglie nel segno.
Secondo l'appellante “il Giudice di prime cure, dopo aver statuito la decadenza dal diritto del ricorrente di accertare nei confronti della la sussistenza di un rapporto di lavoro Parte_1 subordinato a far data dal 4 maggio 2018 al 31.3.2021, erroneamente condanna, comunque,
l'odierna appellante al pagamento della somma di €7.388,06 -rigettando per di più nel resto la domanda di condanna - in assenza di declaratoria di accertamento del rapporto di lavoro sottostante”.
Invero non risulta violato il principio di cui all'art. 112 c.p.c. in quanto il aveva articolato CP_1 anche la domanda subordinata volta proprio ad “accertare e dichiarare l'inadempimento di controparte agli obblighi contrattuali e di legge e per l'effetto condannare la e la IT Parte_1
Eu s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore in solido fra loro al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 15.865,00 o della diversa somma che vorrà liquidare, anche con valutazione equitativa”.
Dunque l'oggetto del giudizio non era limitato al solo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro direttamente tra il lavoratore somministrato e l'utilizzatore-odierne parti del giudizio- con gli effetti anche economici conseguenti, ma si estendeva anche alla responsabilità solidale ex art. 35 2° comma d. lgs. 81/2015 prevista in capo all'utilizzatore per i crediti retributivi maturati dal lavoratore, ferma la genuinità dei rapporti di lavoro.
3.3Il terzo motivo è infondato.
L'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia ritenuto inattendibili le prove testimoniali assunte nonostante la loro genericità e contraddittorietà rispetto alle deduzioni di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c.
Le doglianze non colgono nel segno, valutate complessivamente le risultanze istruttorie testimoniali e documentali.
Giova premettere che il ha dedotto che il suo orario di lavoro era dal martedì alla domenica, CP_1 con riposo il lunedì giorno di chiusura del ristorante, dalle 16,00 alle ore 01,00, oppure dalle ore 11,00 alle ore 19,00 ma con doppio turno dalle 10,30 alle 01,00 il venerdì, sabato e domenica e i festivi.
Ciò posto, secondo la erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto attendibile la Parte_1 deposizione del teste (negli anni 2019-2020 cameriere presso lo stesso ristorante) in Tes_1 quanto, a suo dire, avrebbe riferito orari diversi da quelli di cui sopra, comunque per cinque giorni e solamente “ a volte” per sei giorni a settimana (“lavoravo almeno 5 giorni a settimana, a volte 6, il ricorrente uguale”) e, in ogni caso, limitatamente al periodo estivo da luglio sino a settembre degli anni 2019 e 2020.
Il giudice di prime cure, sotto il primo profilo, ha condivisibilmente rilevato che: “Ha sostenuto la difesa della società in sede di note che la deposizione del teste sarebbe da ritenersi non Tes_1 attendibile avendo il medesimo riferito di fine prestazione anche verso le 2,30 del mattino mentre in ricorso l'orario di fine prestazione era stato indicato all'1,00. Rileva l'Ufficio viceversa come quanto riferito dal teste sia del tutto plausibile atteso che l'1,00 è emerso essere l'orario medio di fine prestazione in un'attività, come quella del cameriere, che tipicamente vede il fine turno giornaliero condizionato dalla presenza dei clienti che appunto, a seconda delle serate, potevano essere più o meno numerosi o trattenersi per più o meno ore. Deposizione del Maniscalco che copre anche l'anno
2020, avendo anche in tale periodo successivo lavorato insieme al ricorrente”.
Dunque l'appellante non risulta essersi confrontato con la specifica ratio decidendi espressa dal giudice quanto al profilo dell'orario di lavoro, con l'effetto che la relativa censura risulta priva di efficacia emendativa.
Con riferimento al numero delle giornate di lavoro, se è vero che il teste ha riferito che Tes_1 per sé erano “ a volte” sei, e che il aveva il suo orario di lavoro, nondimeno va evidenziato CP_1 che l'altro teste anch'egli compagno di lavoro del ricorrente con mansioni di barista per gli Tes_2 anni 2019 e 2020 nei mesi di luglio ed agosto sino ai primi giorni di settembre, ha riferito: “lavoravo dalle 10,00 sino alle 15,00-16,00 del pomeriggio per 5/6 giorni a settimana a seconda di quanto serviva… Raramente ho rispettato un orario superiore a quello indicato. Il ricorrente quando arrivavo già era in servizio e quando andavo via rimaneva. Quando andavo via lo vedevo ancora in divisa a lavorare sulla terrazza all'aperto ove era il ristorante. Lui lavorava 6 gg. a settimana.”
Si aggiunga che l'articolazione della prestazione lavorativa su sei giorni alla settimana trova una ragionevole rispondenza nel fatto che i contratti di lavoro conclusi tra il lavoratore e la società di lavoro intermittente prevedevano che il lavoro giornaliero fosse flessibile secondo le esigenze dell'utilizzatore dal lunedì alla domenica.
Infine la circostanza che il teste avesse prestato servizio limitatamente ai mesi estivi Tes_1 non esclude la prova della prestazione lavorativa da parte dell'odierno appellato anche per i restanti mesi dell'anno rivendicato-e con ciò risulta infondata la doglianza di analogo tenore sollevate in relazione alla deposizione dell'altro teste in quanto dagli stessi contratti di lavoro in atti Tes_2 emerge come egli fosse periodicamente assunto anche in tali ulteriori periodi, senza che sia emersa, per altro verso, alcuna variazione nell'orario di lavoro osservato dal nel corso di ciascuno CP_1 degli anni di riferimento (2019 e 2020).
Infine si osserva che i conteggi effettuati dal giudice di prime cure per ridurre l'ammontare preteso dal lavoratore espungendo gli anni 2018 e 2020 e il percepito in via equitativa-non oggetto di specifico motivo di appello-risultano elaborati sulla base del prospetto di calcolo allegato al ricorso ex art. 414
c.p.c. secondo 40 ore settimanali e non 48 ore settimanali.
4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
5.Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensionale svolta.
P.Q.M.
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'appellato, che liquida in € 2.775,00 oltre spese generali, CPA e IVA, con attribuzione a favore del difensore antistatario;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 3.6.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi