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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 19/05/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale GA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1085/2024 RG, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n. 124/2024 del 12.04.2024 emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 508/2024”
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Renato Parte_1 C.F._1 so il c eria alla via della Repubblica n.26 è eletto domicilio
– parte attrice/opponente –
contro
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
il c a via Des Geneys n.36 è eletto domicilio
– parte convenuta/opposta–
Conclusioni delle parti
⁃ per la parte attrice/opponente (foglio depositato telematicamente) Parte_1 «Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reictis, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate in seconda memoria integrativa ex art.171 ter c.p.c. del 31.10.2024, revocare il decreto ingiuntivo n.124/2024 poiché pronunciato da giudice funzionalmente incompetente per essere competente il Tribunale di Cuneo, luogo di residenza dell'attore opponente. In via di subordine, annullare in tutto ovvero in parte qua, in relazione agli errori dedotti dall'attore in opposizione, il lodo arbitrale pronunciato dall'Avv. Alessandra Solerio in data 12 Controparte_ dicembre 2023 ed accertare che non è creditore di per le ragioni esposte nel lodo arbitrale stesso. Parte_1 Dichiarare inammissibili le domande riconvenzionali proposte dal convenuto opposto. Vinte le spese ed i compensi del giudizio, cpa ed iva incluse»
⁃ per la parte convenuta/opposta (foglio depositato telematicamente) Controparte_1 «Piaccia al Tribunale di Imperia Ill.mo, contrariis reiectis: - nella denegata ipotesi di revoca della ordinanza istruttoria del 20 novembre 2024, quindi di ammissione delle prove orali avversarie, si insta per l'ammissione di prova contraria, dei seguenti capitoli di prova orale per interpello e testi (già articolata in memoria ex art. 171 ter. n. 3 c.p.c, datata 7 novembre 2024) sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che il Controparte_ signor ebbe a sottoscrivere unitamente al signor il capitolato di lavori di ristrutturazione relativi al Parte_1 proprio immobile sito in Ormea, Strada Comunale per Chionea, datato 15.11.2008 (doc. 6b che si rammostra al teste)”; 2) “Vero che il Controparte_ signor ebbe a sottoscrivere unitamente al signor il documento integrativo del contratto (doc. 6d che si Parte_1 rammostra al teste) di ristrutturazione del proprio fabbricato sito in Ormea, Strada Comunale per Chionea”; 3) “Vero che il signor Pt_1 Controparte_
ebbe ad attribuire l'incarico al signor di eseguire ulteriori lavori edili, rispetto ai contratti di cui ai capi 1) e 2)
[...] che precedono, nella propria abitazione in Ormea, Strada Comunale per Chionea, come descritti nella relazione peritale del EO
, a seguito di ATP nanti il Tribunale di Imperia”; 4) “Vero che i lavori edili eseguiti dal per conto del Persona_1 CP_1 signor nella sua proprietà ad Ormea, Strada Comunale per Chionea, sono quelli descritti nella relazione di ATP stesa in Pt_1 contraddittorio tra le parti, dal EO con la partecipazione dei CTP EO e Persona_1 Persona_2 EO (doc. 6n che si rammostra al teste)”. Si indicano quali testi i Signori: EO , con studio in Persona_3 Persona_3 Imperia, il EO , residente in Imperia, e – solo nella denegata ipotesi di sua ammissione da parte dell' Persona_1 CP_2 in prova avversaria - il EO residente in Sanremo;
In via preliminare: respingere, in quanto infondata, Persona_2 l'eccezione avversaria di incompetenza funzionale del Tribunale di Imperia;
In via principale: confermare in ogni sua parte il Decreto
1 dott. Pasquale GA Ingiuntivo 124/2024, emesso in data 11 aprile 2024 dal Giudice del Tribunale di Imperia, Dottor Andrea Canciani, e ritualmente notificato, unitamente al pedissequo atto di precetto, poiché munito della provvisoria esecutività, al debitore in data 7 maggio 2024, presso il domicilio in Imperia Via dei Mirti n.11 ed il successivo 13 maggio 2024 presso la residenza in Ormea Via Albareto n. 94, respingendo ogni istanza avversaria;
in accoglimento della dispiegata domanda riconvenzionale, condannare al pagamento, in favore di Parte_1Controparte_
, della ulteriore somma di € 7.570,75, corrisposti all'Arbitro IC, Avvocato Alessandra oltre interessi moratori ex Lege 231/2002 e segg. dalla data dei pagamenti rateali a quella di effettiva restituzione;
in via strettamente subordinata e riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della principale domanda avversaria, condannare il Signor - nato a [...] il [...] e residente in [...] e domiciliato in Imperia, Via dei Mirti n.11; titolare di Controparte_ CF: - al pagamento in favore di (nato il [...] a [...], residente in [...] Francesco Lavagna n.
3 - C.F.: ) della somma di € 28.560,25 oltre IVA quale corrispettivo delle prestazioni CodiceFiscale_4 edili eseguite in forza di contratto indicato in parte narrativa ed accertate in sede di ATP, eventualmente a titolo di indebito arricchimento, oltre ad € 41.957,77, ovvero € 38.012,75, oltre IVA, anche a titolo di indebito arricchimento, per le prestazioni edili svolte extra contratto ed acclarate in sede di ATP, il tutto addizionato degli interessi moratori dalla data della costituzione in mora (30 luglio 2010, doc. 8 fascicolo arbitrale, attuale doc. 6) fino a quella di effettivo saldo;
nonché condannare al pagamento, in favore di Parte_1Controparte_
, della ulteriore somma di € 7.570,75, corrisposti, in ragione della solidarietà interna, all'Arbitro IC, Avvocato Alessandra Solerio, oltre interessi moratori ex Lege 231/2002 e segg. dalla data dei pagamenti rateali a quella di effettiva restituzione. Vittoria delle spese e degli onorari di causa anche relativamente alla fase cautelare di ATP ex art. 696 bis c.p.c.»
Ragioni della decisione
(1) abstract. , premesso di aver ricevuto in notifica il decreto ingiuntivo n. Parte_1
124/2024 del 12.04.2024 emesso, in favore di dal Tribunale di Controparte_1
Imperia nella procedura RG n. 508/2024, col quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 152.935,27, oltre interessi e spese di procedura, in ragione del lodo arbitrate irrituale pronunciato dall'Arbitro IC avv. Alessandra SOLERIO in data 12.12.2023 sulla scorta delle risultanze della CTU in ATP svolta dinanzi al Tribunale di Imperia, eccepita la incompetenza funzionale del Tribunale di Imperia in favore del Tribunale di Cuneo rilevando il foro di residenza del consumatore e non quello del domicilio del creditore, dedotta l'annullabilità del lodo arbitrale (i) per la violazione del diritto al contraddittorio, ex art. 808ter, co.2, n. 5, cpc, avendo l'Arbitro “consentito alla parte ricorrente lo svolgimento di difese completamente a sorpresa (nda: disconoscimento della scrittura privata del 15.11.2008, senza consentire alla parte invitata di svolgere a sua volta le necessarie difese in replica”, (ii) per errore di fatto essenziale e riconoscibile in ordine al pagamento delle somme di cui alla scrittura privata del 15.11.2008, non avendo ritenuto tardivo il disconoscimento della scrittura privata del 15.11.2008 circa i pagamenti a titolo di corrispettivo delle opere appaltate, in essa riportati, per in totale di € 102.000,00, e, al contempo, avendo ritenuto non deferibile al giudizio arbitrale l'istanza di verificazione, (iii) per errore di fatto essenziale e riconoscibile in ordine alla nullità del contratto di appalto avente ad oggetto opere abusive, avendo il contratto di appalto riguardato opere abusive come rilevato, a pagina 3 dell'elaborato, il CTU in ATP laddove osservava che “durante il primo sopralluogo aveva notato una differenza tra lo stato di fatto e il progetto autorizzato: difformità nel prospetto sud e all'interno del soggiorno … inoltre durante l'elaborazione dei rilievi eseguiti con il primo sopralluogo, il CTU ha notato delle differenze tra altezze interne ed esterne rispetto al progetto”, (iv) per errore essenziale e riconoscibile in ordine al rigetto dell'eccezione di compensazione, avendo l'Arbitro riconosciuto solo il rimborso delle spese per l'energia elettrica e non quelle per il pagamento di materiali e forniture/realizzazione dell'impianto idrico-sanitario/realizzazione dell'impianto elettrico/ultimazione delle opere edili, (v) per errore di fatto essenziale e riconoscibile in ordine all'ammontare del corrispettivo dovuto per opere extra–capitolato, riconosciuto in € 41.957,77 oltre IVA, peraltro disattendendo le conclusioni del CTU che aveva quantificato il corrispettivo nella minor somma di € 38.012,75 oltre IVA, (vi) per errore di
2 dott. Pasquale GA fatto essenziale e riconoscibile in ordine al minor valore delle opere relative alla sistemazione del tetto, resesi necessarie per erronea posa in opera del manto di copertura, non avendo l'Arbitro esaminato la relativa eccezione in quanto esulante dalla competenza arbitrale, (vii) per errore essenziale nel riconoscimento degli interessi moratori dalla data della diffida, dovendo gli interessi decorrere solo dalla data della domanda, in via subordinata, per l'annullamento del lodo arbitrale con accertamento che alcuna somma era dovuta a con vittoria di spese e compensi Controparte_1 del giudizio. 1.1) Si costituiva in giudizio che, rilevato la competenza del Controparte_1
Tribunale di Imperia atteso che il credito azionato monitoriamente trova il suo titolo nel lodo arbitrale irrituale pronunciato dall'Arbitro IC avv. Alessandra SOLERIO, seguendo, in tale evenienza, la disciplina ordinaria in termine di competenza per valore e per territorio, osservata l'infondatezza della eccezione di violazione del principio del contraddittorio, avendo l'Arbitro concesso termini in favore del per il deposito Pt_1 di note difensive, ritenuta la infondatezza delle invocate ragioni di annullabilità del lodo arbitrale, impugnabile, per errore essenziale di fatto e non per errore di diritto, avendo, invece, il debitore/opponente, riproponendo tutte le questioni già sottoposte in sede di arbitrato irrituale, dedotto supposti errori di diritto mai riferibili agli elementi indicati nell'art. 1429 cc, allegato di aver saldato l'intero importo liquidato nel lodo arbitrale, così maturando un ulteriore credito nei confronti di pari ad € Parte_1
7.570,75, instava, in via principale, per il rigetto dell'opposizione, in via riconvenzionale, per la condanna di al pagamento, in suo favore, della somma di € 7.570,75, Parte_1 oltre interessi, in via subordinata, per la condanna di al pagamento, in suo Parte_1 favore, della somma di € 28.560,25 oltre IVA quale corrispettivo delle prestazioni edili eseguite in forza del contratto di appalto inter partes o a titolo di indebito arricchimento, della somma di € 41.957,77 o di € 30.012,74 oltre IVA a titolo di indebito arricchimento per le prestazioni edili extra contratto, oltre interessi, della somma di € 7.570,75 già corrisposti all'arbitro, oltre interessi, con vittoria di spese, anche della fase cautelare di ATP. 1.2) Respinta la prova orale e tecnica svolta da parte attrice/opponente, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23.04.2025, previa concessione dei termini perentori di cui all'art. 189 cpc.
(2) sulla eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Imperia. Il contratto di appalto inter partes, stipulato il 15.11.2008, avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile di proprietà di sito in Ormea, loc. Case SP (oggi, via Albareto n.94), Parte_1 nelle clausole generali prevede(va) la clausola di arbitrato irrituale in ragione della quale «l'appaltatore e i committenti, con la firma in calce al presente contratto di appalto, vicendevolmente, si impegnano in caso di controversie, a risolverle in via transattiva con l'assistenza del direttore dei lavori rinunciando fin d'ora ad agire per le vie legali». In ragione di tale clausola, il Tribunale di Cuneo, al quale il si era rivolto all'esito della dichiarata CP_1 incompetenza del Tribunale di procedura RG 925/2019, su specifica eccezione svolta da [in tema di arbitrato tra un soggetto professionista e Parte_1 un consumatore, l ompetenza dell'autorità giudiziaria in favore degli arbitri, del D. Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 33, comma 2, lett. t), è ammissibile ove venga provata l'esistenza di una specifica trattativa tra le parti, prova il cui onere ricade sul professionista che intenda avvalersi della clausola arbitrale in deroga e che rileva quale elemento logicamente antecedente alla dimostrazione della natura non vessatoria della clausola], il 27.4.2023 emetteva ordinanza di improponibilità dell'azione giudiziaria promossa da volta a veder riconosciuto, all'esito dell'espletato Controparte_1
3 dott. Pasquale GA ATP presso il Tribunale di Imperia, il proprio credito. Pertanto, al termine del procedimento arbitrale successivamente avviato da in data Controparte_1
12.12.2023 l'avv. Alessandra SOLERIO, in qualità di Arbitro IC, in accoglimento del ricorso e disattese le avverse eccezioni, condanna al pagamento della Parte_1 somma di € 27.661,82, al netto della somma di € 898,43, quale corrispettivo delle opere edili eseguite, della somma di € 41.957,77, quale corrispettivo delle opere extra contratto, oltre IVA/interessi moratori/spese legali. 2.2) Tanto premesso, il credito azionato da con il decreto Controparte_1 ingiuntivo n.124/2024 rinviene titolo «nel lodo arbitrale irrituale pronunciato in data 12.2.2023 sulla scorta delle risultanze di CTU espletata nell'ambito di regolare giudizio di A.T.P. celebrato di fronte al Tribunale di Imperia» (così si esprime il Tribunale di Imperia nel DI n.124/2014), titolo ontologicamente diverso e autonomo dal contratto di appalto originario («la clausola compromissoria riferita ad ogni controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione del contratto non include anche la domanda risarcitoria fondata sulla mancata esecuzione del lodo arbitrale, perché, nonostante l'ampiezza della sua formulazione, è pur sempre riferita al contratto e non al lodo, titolo ontologicamente diverso e autonomo, posto a fondamento della pretesa risarcitoria», cass. n. 24060/2023). 2.3) Avendo posto a fondamento della propria pretesa un titolo che contiene una certa somma (come osservato, la detta obbligazione ha ad oggetto una somma certa, esigibile e resa liquida mediante la sua quantificazione dall'Arbitro IC irrituale), nella specie, si rientra nella competenza del giudice del domicilio del creditore. Pertanto, la eccezione svolta dall'attore in opposizione è priva di pregio.
(3) sulla lamentata violazione del diritto al contraddittorio. Non risultando che nella procedura arbitrale in esame le parti abbiano previsto l'applicazione delle forme del giudizio ordinario, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo della violazione, sul piano formale, di una prescrizione preordinata alla realizzazione di tale principio, ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e di contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte (cass., n. 2201/2007; cass. n. 42091/2021). Nel procedimento arbitrale, l'omessa osservanza del contraddittorio non è un vizio formale, ma di attività, sicché la nullità che ne scaturisce ex art. 829, n.9 cpc, implica una concreta compressione del diritto di difesa della parte processuale: deve, cioè, aversi riguardo al modo in cui le parti hanno potuto confrontarsi in giudizio in relazione alle pretese ivi esplicate, giacché il vizio di violazione del contraddittorio consegue alla concreta menomazione del diritto di difesa (cass., n. 2866072013; cass. n. 42091/2021). Ciò implica che alle parti del giudizio arbitrale deve essere assicurata la possibilità di esercitare su di un piano di eguaglianza le facoltà processuali loro attribuite, e tra queste la modifica dei quesiti posti nella loro formulazione originaria, oppure la formulazione di istanze di prova senza che trovino applicazione le preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 cpc (cass., n. 28189/2020; cass., n. 1099/2016; cass., n. 2717/2007). In ragione della libertà delle forme che caratterizza il procedimento arbitrale, l'essenziale rilevanza del principio del contraddittorio, che attiene all'ordine pubblico, finisce, così, per diventare il vero crisma di legittimità del procedimento stesso e garanzia processuale inderogabile, la quale esige che ciascuna parte sia messa nella condizione di svolgere le proprie difese per tutto il corso del procedimento arbitrale, senza incorrere in decadenze “a sorpresa” (cass., n. 1099/2016). Nei casi in cui, in particolare, agli arbitri non sia dalla clausola compromissoria demandato il compito di applicare le norme del codice di rito, essi sono tenuti, dunque, 4 dott. Pasquale GA nell'autodisciplina del procedimento che abbiano disposto, a realizzare il contraddittorio delle parti, assicurando loro la possibilità di svolgere l'attività assertiva e deduttiva, in qualsiasi modo e tempo, in rapporto agli elementi utilizzati dagli arbitri per la pronuncia, ognuna dovendo avere la possibilità di far valere le sue posizioni e di contrastare le ragioni avversarie, affinché sia garantita la dialettica processuale. 3.1) Ciò posto, nel caso in esame la doglianza è, in fatto, infondata, avendo l'Arbitro concesso termini differenti per il deposito di memorie difensive, a vantaggio del l'Arbitro, in data 3.7.2023, fissava la data di comparizione delle parti per il Pt_1
13.9.2023, assegnando termine all'invitato , per il deposito della propria Parte_1 comparsa, fino al 10.9.2023, autorizzando il nel termine intermedio tra il 10 CP_1 ed il 13 settembre, al deposito di memo te le domande e le eccezioni conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni dell'invitato e di precisazione delle domande, eccezioni e conclusioni già formulate. Avendo concesso ad entrambe le parti i termini processuali per svolgere le proprie difese, invitandole a prendere posizione, può dirsi che il principio del contraddittorio sia stato osservato, avendo avuto le parti, la possibilità di esporre i rispettivi assunti sulla questione del disconoscimento della scrittura privata ed avendo ottenuto anche l'invito a precisare le conclusioni e a depositare memorie conclusionali e di replica. Proprio la concessione di quei termini aveva consentito alle parti di esporre le proprie posizioni e replicare;
ai contendenti è stato consentito di svolgere attività di allegazione, eccezione e prova su di un piano di parità, in qualsiasi modo e tempo, sulle questioni oggetto del contendere e di conoscere i risultati dell'istruttoria.
(4) sulla annullabilità del lodo arbitrale per errori di fatto essenziali. L'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante o transattiva. Poiché le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà, il lodo irrituale ha natura negoziale ed è impugnabile ai sensi dell'art. 808-ter cpc. 4.1) Il lodo può essere impugnato per errore, che, per essere rilevante, deve presentare, a norma dell'art. 1428 cc, i requisiti della essenzialità e delle riconoscibilità e vertere su taluno degli elementi indicati nell'art. 1429 cc che le parti abbiano debitamente prospettato agli arbitri stessi, esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto). 4.2) Non è, invece, impugnabile laddove deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio), con la conseguenza che il lodo irrituale: (i) non è impugnabile per errores in iudicando (come è invece consentito, dall'ultimo comma dell'articolo 829 del Cpc, quanto al lodo rituale), neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri;
(ii) non è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante. 4.3) Il lodo arbitrale non è, dunque, impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo o la incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso (cass. n. 13522/2021). Come rilevato nell'ordinanza del 20.11.2024, «il lodo
5 dott. Pasquale GA arbitrale può essere impugnato solo per errori di fatto relativi alla natura/oggetto/del contratto/identità e qualità dell'oggetto della prestazione/identità e qualità dell'altro contraente». 4.4) Ebbene, nella fattispecie di causa, la parte attrice opponente, che agisce per l'annullamento del lodo irrituale del 12.12.2023, non ha dimostrato che l'Arbitro IC abbia avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa, essendosi limitato ad opporre errori attinenti alla determinazione dallo stesso adottata sulla base del convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, errori non riferibili agli elementi indicati dall'art. 1429 cc, ovvero alla natura o oggetto del contratto/all'identità o qualità dell'oggetto della prestazione/all'identità o qualità dell'altro contraente. Valga il vero: _ quanto al dedotto, e non riconosciuto, pagamento delle somme di cui alla scrittura privata del 15.11.2008, a fronte di un rituale disconoscimento del documento da parte del è la stessa parte opponente a definirlo, al rigo 5 della pagina 6 CP_1 dell'atto introduttivo, un “errore giuridico”, non invocabile ai fini della annullabilità del lodo arbitrale irrituale _ quanto alla dedotta nullità del contratto di appalto in quanto avente ad oggetto opere abusive, peraltro mai sollevata in sede di ATP, il non lamenta una Pt_1 erronea percezione dei fatti oggetto di valutazione che a indotto l'Arbitro IC all'errore essenziale _ quanto al rigetto dell'eccezione di compensazione, valgono le medesime considerazioni, non allegando errori di percezione. Vieppiù, la clausola arbitrale, riferendosi esclusivamente al solo contratto di appalto, non comprendeva le questioni relative alla richiesta compensazione che, all'evidenza, si fondava a vicende diverse ed estranee al contratto stesso _ quanto all'ammontare del corrispettivo dovuto per opere extra–capitolato, non lamenta un errore di fatto ma semplicemente una decisione, peraltro fondata su una CTU in ATP liberamente apprezzabile ed utilizzabile quale elemento di prova, non conforme alle sue aspettative __ quanto al minor valore delle opere relative alla sistemazione del tetto, non lamenta un errore di fatto essenziale, ma soltanto una decisione, seppur motivata dalla omessa specificazione della tipologia e dell'entità dei vizi asseritamente ascritti ai lavori realizzati dall'appaltatore, nel merito non condivisa _ quanto al riconoscimento degli interessi moratori dalla data della diffida, all'evidenza ci si duole di un errore di diritto, non certamente di calcolo, peraltro insussistente in quanto, ex art. 1284, co.4, cc gli interessi moratori, quali interessi legali, nei rapporti tra una società ed una persona fisica, decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, effettivamente dalla data della di messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice. 4.5) Conclusivamente, tenuto conto dei rilievi che precedono, l'opposizione dev'essere rigettata, il decreto ingiuntivo n. 124/2024 del 12.04.2024 concesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 508/2024, deve essere confermato e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6531° e 6541° Cpc, con la presente sentenza deve disporsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto
(5) sulla domanda riconvenzionale svolta dal convenuto/opposto. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e
6 dott. Pasquale GA risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenda allo stesso bene della vita e sia connessa per compatibilità a quella originariamente proposta. 5.1) in ragione dell'inadempimento di Controparte_1 Parte_1 all'obbligazione di pagamento degli onorari dovuti all'Arbitro IC, quale obbligato solidale, ha saldato l'intero importo pari ad € 10.488,99, di cui € 2.918,24 versata in corso di giudizio e ricompreso nel valore del decreto ingiuntivo opposto. 5.2) Compete al il pagamento del 50% dell'importo complessivo dovuto a titolo Pt_1 di onarari all'Arbitro IC, dunque la somma di € 5.244,95. Dunque, residua a suo carico un debito verso pari ad € 2.362,255 (€ 5.244,95 meno € Controparte_1
2.918,24), oltre interessi ex art. 1284, co.1, cc a far data dal pagamento al deposito dell'atto di costituzione nel giudizio di opposizione e ex art. 1284, co.4, cc a far data dal deposito dell'atto di costituzione nel giudizio di opposizione all'effettivo soddisfo.
(6) sulle spese di giudizio. Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. 6.1) Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 6.2) In ragione della soccombenza, confermate le spese del giudizio monitorio, Pt_1
, deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare a
[...] Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio di opposizione, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del disputatum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022,
7 dott. Pasquale GA secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 52.001 a € 260.000: _ per la fase di studio, € 1.276,00 _ per la fase introduttiva, € 814,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 2.835,00 _ per la fase decisionale, € 2.127,00 per un compenso complessivo pari ad € 8.109,80, di cui € 7.052,00 per compenso tabellare ed € 1.057,80 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 1) rigetta l'opposizione, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 124/2024 del 12.04.2024 emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 508/2024 e lo dichiara esecutivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6531 e 6541 Cpc
2) accoglie la domanda riconvenzionale svolta da e per l'effetto Controparte_1 condanna al pagamento, in favore d della somma Parte_1 Controparte_1 di € 2.36 ressi ex art. 1284, co.1, cc a o al deposito dell'atto di costituzione nel giudizio di opposizione e ex art. 1284, co.4, cc a far data dal deposito dell'atto di costituzione nel giudizio di opposizione all'effettivo soddisfo
3) mantiene ferma la condanna della parte ingiunta (poi opponente) al Parte_1 pagamento delle spese della fase monitoria
4) condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 del giudizio he liquida in complessivi 052,00 per compenso tabellare ed € 1.057,80 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 17.05.2025
Il Giudice dott. Pasquale GA (sottoscritta con firma digitale)
8 dott. Pasquale GA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale GA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1085/2024 RG, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n. 124/2024 del 12.04.2024 emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 508/2024”
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Renato Parte_1 C.F._1 so il c eria alla via della Repubblica n.26 è eletto domicilio
– parte attrice/opponente –
contro
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
il c a via Des Geneys n.36 è eletto domicilio
– parte convenuta/opposta–
Conclusioni delle parti
⁃ per la parte attrice/opponente (foglio depositato telematicamente) Parte_1 «Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reictis, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate in seconda memoria integrativa ex art.171 ter c.p.c. del 31.10.2024, revocare il decreto ingiuntivo n.124/2024 poiché pronunciato da giudice funzionalmente incompetente per essere competente il Tribunale di Cuneo, luogo di residenza dell'attore opponente. In via di subordine, annullare in tutto ovvero in parte qua, in relazione agli errori dedotti dall'attore in opposizione, il lodo arbitrale pronunciato dall'Avv. Alessandra Solerio in data 12 Controparte_ dicembre 2023 ed accertare che non è creditore di per le ragioni esposte nel lodo arbitrale stesso. Parte_1 Dichiarare inammissibili le domande riconvenzionali proposte dal convenuto opposto. Vinte le spese ed i compensi del giudizio, cpa ed iva incluse»
⁃ per la parte convenuta/opposta (foglio depositato telematicamente) Controparte_1 «Piaccia al Tribunale di Imperia Ill.mo, contrariis reiectis: - nella denegata ipotesi di revoca della ordinanza istruttoria del 20 novembre 2024, quindi di ammissione delle prove orali avversarie, si insta per l'ammissione di prova contraria, dei seguenti capitoli di prova orale per interpello e testi (già articolata in memoria ex art. 171 ter. n. 3 c.p.c, datata 7 novembre 2024) sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che il Controparte_ signor ebbe a sottoscrivere unitamente al signor il capitolato di lavori di ristrutturazione relativi al Parte_1 proprio immobile sito in Ormea, Strada Comunale per Chionea, datato 15.11.2008 (doc. 6b che si rammostra al teste)”; 2) “Vero che il Controparte_ signor ebbe a sottoscrivere unitamente al signor il documento integrativo del contratto (doc. 6d che si Parte_1 rammostra al teste) di ristrutturazione del proprio fabbricato sito in Ormea, Strada Comunale per Chionea”; 3) “Vero che il signor Pt_1 Controparte_
ebbe ad attribuire l'incarico al signor di eseguire ulteriori lavori edili, rispetto ai contratti di cui ai capi 1) e 2)
[...] che precedono, nella propria abitazione in Ormea, Strada Comunale per Chionea, come descritti nella relazione peritale del EO
, a seguito di ATP nanti il Tribunale di Imperia”; 4) “Vero che i lavori edili eseguiti dal per conto del Persona_1 CP_1 signor nella sua proprietà ad Ormea, Strada Comunale per Chionea, sono quelli descritti nella relazione di ATP stesa in Pt_1 contraddittorio tra le parti, dal EO con la partecipazione dei CTP EO e Persona_1 Persona_2 EO (doc. 6n che si rammostra al teste)”. Si indicano quali testi i Signori: EO , con studio in Persona_3 Persona_3 Imperia, il EO , residente in Imperia, e – solo nella denegata ipotesi di sua ammissione da parte dell' Persona_1 CP_2 in prova avversaria - il EO residente in Sanremo;
In via preliminare: respingere, in quanto infondata, Persona_2 l'eccezione avversaria di incompetenza funzionale del Tribunale di Imperia;
In via principale: confermare in ogni sua parte il Decreto
1 dott. Pasquale GA Ingiuntivo 124/2024, emesso in data 11 aprile 2024 dal Giudice del Tribunale di Imperia, Dottor Andrea Canciani, e ritualmente notificato, unitamente al pedissequo atto di precetto, poiché munito della provvisoria esecutività, al debitore in data 7 maggio 2024, presso il domicilio in Imperia Via dei Mirti n.11 ed il successivo 13 maggio 2024 presso la residenza in Ormea Via Albareto n. 94, respingendo ogni istanza avversaria;
in accoglimento della dispiegata domanda riconvenzionale, condannare al pagamento, in favore di Parte_1Controparte_
, della ulteriore somma di € 7.570,75, corrisposti all'Arbitro IC, Avvocato Alessandra oltre interessi moratori ex Lege 231/2002 e segg. dalla data dei pagamenti rateali a quella di effettiva restituzione;
in via strettamente subordinata e riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della principale domanda avversaria, condannare il Signor - nato a [...] il [...] e residente in [...] e domiciliato in Imperia, Via dei Mirti n.11; titolare di Controparte_ CF: - al pagamento in favore di (nato il [...] a [...], residente in [...] Francesco Lavagna n.
3 - C.F.: ) della somma di € 28.560,25 oltre IVA quale corrispettivo delle prestazioni CodiceFiscale_4 edili eseguite in forza di contratto indicato in parte narrativa ed accertate in sede di ATP, eventualmente a titolo di indebito arricchimento, oltre ad € 41.957,77, ovvero € 38.012,75, oltre IVA, anche a titolo di indebito arricchimento, per le prestazioni edili svolte extra contratto ed acclarate in sede di ATP, il tutto addizionato degli interessi moratori dalla data della costituzione in mora (30 luglio 2010, doc. 8 fascicolo arbitrale, attuale doc. 6) fino a quella di effettivo saldo;
nonché condannare al pagamento, in favore di Parte_1Controparte_
, della ulteriore somma di € 7.570,75, corrisposti, in ragione della solidarietà interna, all'Arbitro IC, Avvocato Alessandra Solerio, oltre interessi moratori ex Lege 231/2002 e segg. dalla data dei pagamenti rateali a quella di effettiva restituzione. Vittoria delle spese e degli onorari di causa anche relativamente alla fase cautelare di ATP ex art. 696 bis c.p.c.»
Ragioni della decisione
(1) abstract. , premesso di aver ricevuto in notifica il decreto ingiuntivo n. Parte_1
124/2024 del 12.04.2024 emesso, in favore di dal Tribunale di Controparte_1
Imperia nella procedura RG n. 508/2024, col quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 152.935,27, oltre interessi e spese di procedura, in ragione del lodo arbitrate irrituale pronunciato dall'Arbitro IC avv. Alessandra SOLERIO in data 12.12.2023 sulla scorta delle risultanze della CTU in ATP svolta dinanzi al Tribunale di Imperia, eccepita la incompetenza funzionale del Tribunale di Imperia in favore del Tribunale di Cuneo rilevando il foro di residenza del consumatore e non quello del domicilio del creditore, dedotta l'annullabilità del lodo arbitrale (i) per la violazione del diritto al contraddittorio, ex art. 808ter, co.2, n. 5, cpc, avendo l'Arbitro “consentito alla parte ricorrente lo svolgimento di difese completamente a sorpresa (nda: disconoscimento della scrittura privata del 15.11.2008, senza consentire alla parte invitata di svolgere a sua volta le necessarie difese in replica”, (ii) per errore di fatto essenziale e riconoscibile in ordine al pagamento delle somme di cui alla scrittura privata del 15.11.2008, non avendo ritenuto tardivo il disconoscimento della scrittura privata del 15.11.2008 circa i pagamenti a titolo di corrispettivo delle opere appaltate, in essa riportati, per in totale di € 102.000,00, e, al contempo, avendo ritenuto non deferibile al giudizio arbitrale l'istanza di verificazione, (iii) per errore di fatto essenziale e riconoscibile in ordine alla nullità del contratto di appalto avente ad oggetto opere abusive, avendo il contratto di appalto riguardato opere abusive come rilevato, a pagina 3 dell'elaborato, il CTU in ATP laddove osservava che “durante il primo sopralluogo aveva notato una differenza tra lo stato di fatto e il progetto autorizzato: difformità nel prospetto sud e all'interno del soggiorno … inoltre durante l'elaborazione dei rilievi eseguiti con il primo sopralluogo, il CTU ha notato delle differenze tra altezze interne ed esterne rispetto al progetto”, (iv) per errore essenziale e riconoscibile in ordine al rigetto dell'eccezione di compensazione, avendo l'Arbitro riconosciuto solo il rimborso delle spese per l'energia elettrica e non quelle per il pagamento di materiali e forniture/realizzazione dell'impianto idrico-sanitario/realizzazione dell'impianto elettrico/ultimazione delle opere edili, (v) per errore di fatto essenziale e riconoscibile in ordine all'ammontare del corrispettivo dovuto per opere extra–capitolato, riconosciuto in € 41.957,77 oltre IVA, peraltro disattendendo le conclusioni del CTU che aveva quantificato il corrispettivo nella minor somma di € 38.012,75 oltre IVA, (vi) per errore di
2 dott. Pasquale GA fatto essenziale e riconoscibile in ordine al minor valore delle opere relative alla sistemazione del tetto, resesi necessarie per erronea posa in opera del manto di copertura, non avendo l'Arbitro esaminato la relativa eccezione in quanto esulante dalla competenza arbitrale, (vii) per errore essenziale nel riconoscimento degli interessi moratori dalla data della diffida, dovendo gli interessi decorrere solo dalla data della domanda, in via subordinata, per l'annullamento del lodo arbitrale con accertamento che alcuna somma era dovuta a con vittoria di spese e compensi Controparte_1 del giudizio. 1.1) Si costituiva in giudizio che, rilevato la competenza del Controparte_1
Tribunale di Imperia atteso che il credito azionato monitoriamente trova il suo titolo nel lodo arbitrale irrituale pronunciato dall'Arbitro IC avv. Alessandra SOLERIO, seguendo, in tale evenienza, la disciplina ordinaria in termine di competenza per valore e per territorio, osservata l'infondatezza della eccezione di violazione del principio del contraddittorio, avendo l'Arbitro concesso termini in favore del per il deposito Pt_1 di note difensive, ritenuta la infondatezza delle invocate ragioni di annullabilità del lodo arbitrale, impugnabile, per errore essenziale di fatto e non per errore di diritto, avendo, invece, il debitore/opponente, riproponendo tutte le questioni già sottoposte in sede di arbitrato irrituale, dedotto supposti errori di diritto mai riferibili agli elementi indicati nell'art. 1429 cc, allegato di aver saldato l'intero importo liquidato nel lodo arbitrale, così maturando un ulteriore credito nei confronti di pari ad € Parte_1
7.570,75, instava, in via principale, per il rigetto dell'opposizione, in via riconvenzionale, per la condanna di al pagamento, in suo favore, della somma di € 7.570,75, Parte_1 oltre interessi, in via subordinata, per la condanna di al pagamento, in suo Parte_1 favore, della somma di € 28.560,25 oltre IVA quale corrispettivo delle prestazioni edili eseguite in forza del contratto di appalto inter partes o a titolo di indebito arricchimento, della somma di € 41.957,77 o di € 30.012,74 oltre IVA a titolo di indebito arricchimento per le prestazioni edili extra contratto, oltre interessi, della somma di € 7.570,75 già corrisposti all'arbitro, oltre interessi, con vittoria di spese, anche della fase cautelare di ATP. 1.2) Respinta la prova orale e tecnica svolta da parte attrice/opponente, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23.04.2025, previa concessione dei termini perentori di cui all'art. 189 cpc.
(2) sulla eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Imperia. Il contratto di appalto inter partes, stipulato il 15.11.2008, avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile di proprietà di sito in Ormea, loc. Case SP (oggi, via Albareto n.94), Parte_1 nelle clausole generali prevede(va) la clausola di arbitrato irrituale in ragione della quale «l'appaltatore e i committenti, con la firma in calce al presente contratto di appalto, vicendevolmente, si impegnano in caso di controversie, a risolverle in via transattiva con l'assistenza del direttore dei lavori rinunciando fin d'ora ad agire per le vie legali». In ragione di tale clausola, il Tribunale di Cuneo, al quale il si era rivolto all'esito della dichiarata CP_1 incompetenza del Tribunale di procedura RG 925/2019, su specifica eccezione svolta da [in tema di arbitrato tra un soggetto professionista e Parte_1 un consumatore, l ompetenza dell'autorità giudiziaria in favore degli arbitri, del D. Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 33, comma 2, lett. t), è ammissibile ove venga provata l'esistenza di una specifica trattativa tra le parti, prova il cui onere ricade sul professionista che intenda avvalersi della clausola arbitrale in deroga e che rileva quale elemento logicamente antecedente alla dimostrazione della natura non vessatoria della clausola], il 27.4.2023 emetteva ordinanza di improponibilità dell'azione giudiziaria promossa da volta a veder riconosciuto, all'esito dell'espletato Controparte_1
3 dott. Pasquale GA ATP presso il Tribunale di Imperia, il proprio credito. Pertanto, al termine del procedimento arbitrale successivamente avviato da in data Controparte_1
12.12.2023 l'avv. Alessandra SOLERIO, in qualità di Arbitro IC, in accoglimento del ricorso e disattese le avverse eccezioni, condanna al pagamento della Parte_1 somma di € 27.661,82, al netto della somma di € 898,43, quale corrispettivo delle opere edili eseguite, della somma di € 41.957,77, quale corrispettivo delle opere extra contratto, oltre IVA/interessi moratori/spese legali. 2.2) Tanto premesso, il credito azionato da con il decreto Controparte_1 ingiuntivo n.124/2024 rinviene titolo «nel lodo arbitrale irrituale pronunciato in data 12.2.2023 sulla scorta delle risultanze di CTU espletata nell'ambito di regolare giudizio di A.T.P. celebrato di fronte al Tribunale di Imperia» (così si esprime il Tribunale di Imperia nel DI n.124/2014), titolo ontologicamente diverso e autonomo dal contratto di appalto originario («la clausola compromissoria riferita ad ogni controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione del contratto non include anche la domanda risarcitoria fondata sulla mancata esecuzione del lodo arbitrale, perché, nonostante l'ampiezza della sua formulazione, è pur sempre riferita al contratto e non al lodo, titolo ontologicamente diverso e autonomo, posto a fondamento della pretesa risarcitoria», cass. n. 24060/2023). 2.3) Avendo posto a fondamento della propria pretesa un titolo che contiene una certa somma (come osservato, la detta obbligazione ha ad oggetto una somma certa, esigibile e resa liquida mediante la sua quantificazione dall'Arbitro IC irrituale), nella specie, si rientra nella competenza del giudice del domicilio del creditore. Pertanto, la eccezione svolta dall'attore in opposizione è priva di pregio.
(3) sulla lamentata violazione del diritto al contraddittorio. Non risultando che nella procedura arbitrale in esame le parti abbiano previsto l'applicazione delle forme del giudizio ordinario, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo della violazione, sul piano formale, di una prescrizione preordinata alla realizzazione di tale principio, ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e di contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte (cass., n. 2201/2007; cass. n. 42091/2021). Nel procedimento arbitrale, l'omessa osservanza del contraddittorio non è un vizio formale, ma di attività, sicché la nullità che ne scaturisce ex art. 829, n.9 cpc, implica una concreta compressione del diritto di difesa della parte processuale: deve, cioè, aversi riguardo al modo in cui le parti hanno potuto confrontarsi in giudizio in relazione alle pretese ivi esplicate, giacché il vizio di violazione del contraddittorio consegue alla concreta menomazione del diritto di difesa (cass., n. 2866072013; cass. n. 42091/2021). Ciò implica che alle parti del giudizio arbitrale deve essere assicurata la possibilità di esercitare su di un piano di eguaglianza le facoltà processuali loro attribuite, e tra queste la modifica dei quesiti posti nella loro formulazione originaria, oppure la formulazione di istanze di prova senza che trovino applicazione le preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 cpc (cass., n. 28189/2020; cass., n. 1099/2016; cass., n. 2717/2007). In ragione della libertà delle forme che caratterizza il procedimento arbitrale, l'essenziale rilevanza del principio del contraddittorio, che attiene all'ordine pubblico, finisce, così, per diventare il vero crisma di legittimità del procedimento stesso e garanzia processuale inderogabile, la quale esige che ciascuna parte sia messa nella condizione di svolgere le proprie difese per tutto il corso del procedimento arbitrale, senza incorrere in decadenze “a sorpresa” (cass., n. 1099/2016). Nei casi in cui, in particolare, agli arbitri non sia dalla clausola compromissoria demandato il compito di applicare le norme del codice di rito, essi sono tenuti, dunque, 4 dott. Pasquale GA nell'autodisciplina del procedimento che abbiano disposto, a realizzare il contraddittorio delle parti, assicurando loro la possibilità di svolgere l'attività assertiva e deduttiva, in qualsiasi modo e tempo, in rapporto agli elementi utilizzati dagli arbitri per la pronuncia, ognuna dovendo avere la possibilità di far valere le sue posizioni e di contrastare le ragioni avversarie, affinché sia garantita la dialettica processuale. 3.1) Ciò posto, nel caso in esame la doglianza è, in fatto, infondata, avendo l'Arbitro concesso termini differenti per il deposito di memorie difensive, a vantaggio del l'Arbitro, in data 3.7.2023, fissava la data di comparizione delle parti per il Pt_1
13.9.2023, assegnando termine all'invitato , per il deposito della propria Parte_1 comparsa, fino al 10.9.2023, autorizzando il nel termine intermedio tra il 10 CP_1 ed il 13 settembre, al deposito di memo te le domande e le eccezioni conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni dell'invitato e di precisazione delle domande, eccezioni e conclusioni già formulate. Avendo concesso ad entrambe le parti i termini processuali per svolgere le proprie difese, invitandole a prendere posizione, può dirsi che il principio del contraddittorio sia stato osservato, avendo avuto le parti, la possibilità di esporre i rispettivi assunti sulla questione del disconoscimento della scrittura privata ed avendo ottenuto anche l'invito a precisare le conclusioni e a depositare memorie conclusionali e di replica. Proprio la concessione di quei termini aveva consentito alle parti di esporre le proprie posizioni e replicare;
ai contendenti è stato consentito di svolgere attività di allegazione, eccezione e prova su di un piano di parità, in qualsiasi modo e tempo, sulle questioni oggetto del contendere e di conoscere i risultati dell'istruttoria.
(4) sulla annullabilità del lodo arbitrale per errori di fatto essenziali. L'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante o transattiva. Poiché le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà, il lodo irrituale ha natura negoziale ed è impugnabile ai sensi dell'art. 808-ter cpc. 4.1) Il lodo può essere impugnato per errore, che, per essere rilevante, deve presentare, a norma dell'art. 1428 cc, i requisiti della essenzialità e delle riconoscibilità e vertere su taluno degli elementi indicati nell'art. 1429 cc che le parti abbiano debitamente prospettato agli arbitri stessi, esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto). 4.2) Non è, invece, impugnabile laddove deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio), con la conseguenza che il lodo irrituale: (i) non è impugnabile per errores in iudicando (come è invece consentito, dall'ultimo comma dell'articolo 829 del Cpc, quanto al lodo rituale), neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri;
(ii) non è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante. 4.3) Il lodo arbitrale non è, dunque, impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo o la incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso (cass. n. 13522/2021). Come rilevato nell'ordinanza del 20.11.2024, «il lodo
5 dott. Pasquale GA arbitrale può essere impugnato solo per errori di fatto relativi alla natura/oggetto/del contratto/identità e qualità dell'oggetto della prestazione/identità e qualità dell'altro contraente». 4.4) Ebbene, nella fattispecie di causa, la parte attrice opponente, che agisce per l'annullamento del lodo irrituale del 12.12.2023, non ha dimostrato che l'Arbitro IC abbia avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa, essendosi limitato ad opporre errori attinenti alla determinazione dallo stesso adottata sulla base del convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, errori non riferibili agli elementi indicati dall'art. 1429 cc, ovvero alla natura o oggetto del contratto/all'identità o qualità dell'oggetto della prestazione/all'identità o qualità dell'altro contraente. Valga il vero: _ quanto al dedotto, e non riconosciuto, pagamento delle somme di cui alla scrittura privata del 15.11.2008, a fronte di un rituale disconoscimento del documento da parte del è la stessa parte opponente a definirlo, al rigo 5 della pagina 6 CP_1 dell'atto introduttivo, un “errore giuridico”, non invocabile ai fini della annullabilità del lodo arbitrale irrituale _ quanto alla dedotta nullità del contratto di appalto in quanto avente ad oggetto opere abusive, peraltro mai sollevata in sede di ATP, il non lamenta una Pt_1 erronea percezione dei fatti oggetto di valutazione che a indotto l'Arbitro IC all'errore essenziale _ quanto al rigetto dell'eccezione di compensazione, valgono le medesime considerazioni, non allegando errori di percezione. Vieppiù, la clausola arbitrale, riferendosi esclusivamente al solo contratto di appalto, non comprendeva le questioni relative alla richiesta compensazione che, all'evidenza, si fondava a vicende diverse ed estranee al contratto stesso _ quanto all'ammontare del corrispettivo dovuto per opere extra–capitolato, non lamenta un errore di fatto ma semplicemente una decisione, peraltro fondata su una CTU in ATP liberamente apprezzabile ed utilizzabile quale elemento di prova, non conforme alle sue aspettative __ quanto al minor valore delle opere relative alla sistemazione del tetto, non lamenta un errore di fatto essenziale, ma soltanto una decisione, seppur motivata dalla omessa specificazione della tipologia e dell'entità dei vizi asseritamente ascritti ai lavori realizzati dall'appaltatore, nel merito non condivisa _ quanto al riconoscimento degli interessi moratori dalla data della diffida, all'evidenza ci si duole di un errore di diritto, non certamente di calcolo, peraltro insussistente in quanto, ex art. 1284, co.4, cc gli interessi moratori, quali interessi legali, nei rapporti tra una società ed una persona fisica, decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, effettivamente dalla data della di messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice. 4.5) Conclusivamente, tenuto conto dei rilievi che precedono, l'opposizione dev'essere rigettata, il decreto ingiuntivo n. 124/2024 del 12.04.2024 concesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 508/2024, deve essere confermato e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6531° e 6541° Cpc, con la presente sentenza deve disporsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto
(5) sulla domanda riconvenzionale svolta dal convenuto/opposto. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e
6 dott. Pasquale GA risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenda allo stesso bene della vita e sia connessa per compatibilità a quella originariamente proposta. 5.1) in ragione dell'inadempimento di Controparte_1 Parte_1 all'obbligazione di pagamento degli onorari dovuti all'Arbitro IC, quale obbligato solidale, ha saldato l'intero importo pari ad € 10.488,99, di cui € 2.918,24 versata in corso di giudizio e ricompreso nel valore del decreto ingiuntivo opposto. 5.2) Compete al il pagamento del 50% dell'importo complessivo dovuto a titolo Pt_1 di onarari all'Arbitro IC, dunque la somma di € 5.244,95. Dunque, residua a suo carico un debito verso pari ad € 2.362,255 (€ 5.244,95 meno € Controparte_1
2.918,24), oltre interessi ex art. 1284, co.1, cc a far data dal pagamento al deposito dell'atto di costituzione nel giudizio di opposizione e ex art. 1284, co.4, cc a far data dal deposito dell'atto di costituzione nel giudizio di opposizione all'effettivo soddisfo.
(6) sulle spese di giudizio. Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. 6.1) Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 6.2) In ragione della soccombenza, confermate le spese del giudizio monitorio, Pt_1
, deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare a
[...] Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio di opposizione, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del disputatum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022,
7 dott. Pasquale GA secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 52.001 a € 260.000: _ per la fase di studio, € 1.276,00 _ per la fase introduttiva, € 814,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 2.835,00 _ per la fase decisionale, € 2.127,00 per un compenso complessivo pari ad € 8.109,80, di cui € 7.052,00 per compenso tabellare ed € 1.057,80 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 1) rigetta l'opposizione, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 124/2024 del 12.04.2024 emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 508/2024 e lo dichiara esecutivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6531 e 6541 Cpc
2) accoglie la domanda riconvenzionale svolta da e per l'effetto Controparte_1 condanna al pagamento, in favore d della somma Parte_1 Controparte_1 di € 2.36 ressi ex art. 1284, co.1, cc a o al deposito dell'atto di costituzione nel giudizio di opposizione e ex art. 1284, co.4, cc a far data dal deposito dell'atto di costituzione nel giudizio di opposizione all'effettivo soddisfo
3) mantiene ferma la condanna della parte ingiunta (poi opponente) al Parte_1 pagamento delle spese della fase monitoria
4) condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 del giudizio he liquida in complessivi 052,00 per compenso tabellare ed € 1.057,80 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 17.05.2025
Il Giudice dott. Pasquale GA (sottoscritta con firma digitale)
8 dott. Pasquale GA