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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott. ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4902/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: domanda congiunta di divorzio promossa
da
, nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo VITELLO, presso il cui studio C.F._1
è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico GUARNACCIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10/02/2025, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 06/11/2024 i coniugi e Parte_1 Parte_2
premesso di essersi separati consensualmente, giusta decreto di omologa n. 4970/2021 del
[...]
12/10/2021, reso dal Tribunale Civile di Catania nel procedimento recante n. 4007/2021 R.G.,
senza essersi mai riconciliati a far tempo dall'avvenuta comparizione di essi innanzi al Presidente
del Tribunale in sede di separazione consensuale, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto ad Aci Catena (CT) il 18/04/1995, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione erano nati i figli (a Catania, il 05/09/1995), Per_1
oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, (a Catania, l'11/01/2003) e Per_2
(a Catania, il 27/08/2008). Per_3
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del citato decreto di omologa (n. cron. 4970/2021 del 12/10/2021) e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre,
si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno stabilito che:
2 “a) il figlio minorenne è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_4
collocamento prevalente presso la residenza della madre;
b) il IG. si obbliga a versare alla IG. , entro il cinque di ogni Parte_1 Parte_2
mese, un importo di € 400,00, con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT come per legge,
quale assegno di mantenimento per il figlio minore e per il figlio maggiorenne Persona_4
non economicamente autosufficiente, oltre al pagamento del 50% delle spese Persona_5
straordinarie sostenute per i figli, purché debitamente documentate dalla madre;
c) Il IG. potrà tenere con sé il figlio minore, per un giorno Parte_1 Persona_4
infrasettimanale e per due fine settimana alternati al mese ed ha, altresì, facoltà di vedere e tenere
con sé il figlio, previo accordo dei coniugi e preavviso telefonico, ogni qualvolta lo riterrà
opportuno compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dello stesso;
d) la casa coniugale con la relativa pertinenza, sita in Aci Catena, via San Giuseppe Centro n. 16,
di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata alla IG.ra , con tutti gli Parte_2
arredi e suppellettili ivi esistenti, affinché la stessa vi abiti assieme ai figli;
”.
Poiché l'accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appare adeguato a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità nonché condizioni di vita finzionali alla sua crescita e al suo sviluppo, anche per quanto riguarda le statuizioni di carattere economico (in proporzione alle sostanze dei genitori,
onerati altresì del mantenimento del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente), va pertanto statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno,
nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
3 Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Aci Catena
(CT) il 18/04/1995 tra , nato ad [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] l'[...], trascritto nel Registro degli Atti Parte_2
di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Aci Catena (CT) al n. 4, parte II, serie A, anno
1995, alle condizioni di cui al ricorso congiunto come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aci Catena (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 07.3.2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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