TRIB
Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/04/2024, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 3836/2023
r.g., decisa nell'udienza del 16.4.2024, promossa da con l'avv. Maurizio Lippolis;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Emmanuele Virgintino;
Controparte_1
con l'avv. Antonio Brancaccio;
CP_2
con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_3
, con i funzionari dott. Controparte_4
Michele Campanelli e dott.ssa Patrizia Di Giorgio;
convenuti
avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 3.5.2023, la Parte_2
proponeva opposizione, chiedendone l'annullamento, avverso la
[...]
1 intimazione di pagamento n. 024.2023.90013105.08 di euro 2.538.770,43
notificata il 13.4.2023 dall quale Controparte_1
concessionaria del servizio di riscossione in forza di trentasei cartelle di pagamento, trentasei avvisi di addebito e due atti successivi ad avvisi di accertamento, ma limitatamente al minore importo di euro 698.355,09
preteso in relazione a crediti vantati dall' dall' e dall' CP_2 CP_3 [...]
di . Controparte_4 CP_4
Costituendosi in giudizio, i convenuti chiedevano dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con unico motivo di doglianza, l'opponente eccepisce la nullità della opposta intimazione di pagamento per inesistenza della sua notifica,
siccome proveniente da un indirizzo pec dell' Controparte_1
non iscritto nei pubblici registri.
[...]
Il motivo è infondato, in quanto l'indirizzo pec utilizzato
(“ t”) è pur sempre Email_1
riconducibile alla stessa , sicché il suo Controparte_1
utilizzo non ha determinato alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto del messaggio.
Ebbene, per insegnamento della S.C. condiviso da questo giudice, “in tema
di notificazione a mezzo pec, la notifica del ricorso per cassazione
2 effettuata dalla Procura generale della Corte dei conti utilizzando un
indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito
'internet', ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa
abbia consentito comunque al destinatario di svolgere compiutamente le
proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e
all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art. 3-bis co.
1 l. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite
dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della p.a., non può
essere utilizzato anche l'indice di cui all'art. 6-ter d.l.vo 82/2005 e che, in
ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è
richiesta per l'individuazione del destinatario, cioè del soggetto passivo a
cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non
anche del mittente”: cfr. Cass. Sez. Un. 18.5.2022 n. 15979.
Analogo principio è stato poi ribadito dalla S.C. con specifico riferimento alla notificazione della cartella di pagamento eseguita dall
[...]
: cfr. Cass. 16.1.2023 n. 982 e Cass. 28.2.2023 n. 6015. Controparte_1
In ogni caso, una eventuale nullità, ove per mera ipotesi ritenuta sussistente, sarebbe stata sanata per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 co. 3 c.p.c., operante in presenza di tempestiva proposizione del ricorso giudiziale: cfr. Cass. Sez. Un. 18.4.2016 n. 7665, Cass. 12.7.2017 n.
17198, Cass. 28.9.2018 n. 23620, Cass.
5.3.2019 n. 6417 e Cass.
27.11.2019 n. 30948.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
3 Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c., quanto all'
[...]
, in favore del procuratore dichiaratosi Controparte_1
anticipante, ed ai sensi dell'art. 9 co. 2 d.l.vo 14.9.2015 n. 149 quanto all' , in quanto costituitosi in Controparte_4
giudizio a mezzo di propri funzionari.
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere ai convenuti le spese di causa, liquidate, quanto all' , in euro Controparte_1
8.400,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Emmanuele
Virgintino, quanto all' in euro 7.000,00 per compensi professionali, CP_2
quanto all' in euro 3.250,00 per compensi professionali e quanto CP_3
all' in euro 720,00 per Controparte_4
compensi professionali.
Taranto, 16.4.2024.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 3836/2023
r.g., decisa nell'udienza del 16.4.2024, promossa da con l'avv. Maurizio Lippolis;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Emmanuele Virgintino;
Controparte_1
con l'avv. Antonio Brancaccio;
CP_2
con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_3
, con i funzionari dott. Controparte_4
Michele Campanelli e dott.ssa Patrizia Di Giorgio;
convenuti
avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 3.5.2023, la Parte_2
proponeva opposizione, chiedendone l'annullamento, avverso la
[...]
1 intimazione di pagamento n. 024.2023.90013105.08 di euro 2.538.770,43
notificata il 13.4.2023 dall quale Controparte_1
concessionaria del servizio di riscossione in forza di trentasei cartelle di pagamento, trentasei avvisi di addebito e due atti successivi ad avvisi di accertamento, ma limitatamente al minore importo di euro 698.355,09
preteso in relazione a crediti vantati dall' dall' e dall' CP_2 CP_3 [...]
di . Controparte_4 CP_4
Costituendosi in giudizio, i convenuti chiedevano dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con unico motivo di doglianza, l'opponente eccepisce la nullità della opposta intimazione di pagamento per inesistenza della sua notifica,
siccome proveniente da un indirizzo pec dell' Controparte_1
non iscritto nei pubblici registri.
[...]
Il motivo è infondato, in quanto l'indirizzo pec utilizzato
(“ t”) è pur sempre Email_1
riconducibile alla stessa , sicché il suo Controparte_1
utilizzo non ha determinato alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto del messaggio.
Ebbene, per insegnamento della S.C. condiviso da questo giudice, “in tema
di notificazione a mezzo pec, la notifica del ricorso per cassazione
2 effettuata dalla Procura generale della Corte dei conti utilizzando un
indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito
'internet', ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa
abbia consentito comunque al destinatario di svolgere compiutamente le
proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e
all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art. 3-bis co.
1 l. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite
dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della p.a., non può
essere utilizzato anche l'indice di cui all'art. 6-ter d.l.vo 82/2005 e che, in
ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è
richiesta per l'individuazione del destinatario, cioè del soggetto passivo a
cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non
anche del mittente”: cfr. Cass. Sez. Un. 18.5.2022 n. 15979.
Analogo principio è stato poi ribadito dalla S.C. con specifico riferimento alla notificazione della cartella di pagamento eseguita dall
[...]
: cfr. Cass. 16.1.2023 n. 982 e Cass. 28.2.2023 n. 6015. Controparte_1
In ogni caso, una eventuale nullità, ove per mera ipotesi ritenuta sussistente, sarebbe stata sanata per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 co. 3 c.p.c., operante in presenza di tempestiva proposizione del ricorso giudiziale: cfr. Cass. Sez. Un. 18.4.2016 n. 7665, Cass. 12.7.2017 n.
17198, Cass. 28.9.2018 n. 23620, Cass.
5.3.2019 n. 6417 e Cass.
27.11.2019 n. 30948.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
3 Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c., quanto all'
[...]
, in favore del procuratore dichiaratosi Controparte_1
anticipante, ed ai sensi dell'art. 9 co. 2 d.l.vo 14.9.2015 n. 149 quanto all' , in quanto costituitosi in Controparte_4
giudizio a mezzo di propri funzionari.
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere ai convenuti le spese di causa, liquidate, quanto all' , in euro Controparte_1
8.400,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Emmanuele
Virgintino, quanto all' in euro 7.000,00 per compensi professionali, CP_2
quanto all' in euro 3.250,00 per compensi professionali e quanto CP_3
all' in euro 720,00 per Controparte_4
compensi professionali.
Taranto, 16.4.2024.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4