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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/12/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 235/2024 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 235/2024 del Ruolo Generale promossa
DA
(c.f. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
LA AN (BR) e residente in [...] al Vico Olmi n.
20, rappresentato e difeso dall'Avv. Bartolo Gagliani (c.f. ; pec: C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo Email_1 studio del prefato suo difensore sito in Latiano (BR) alla via LA n. 69;
- OPPONENTE-
CONTRO
(c.f. nata il [...] a Controparte_1 C.F._3
LA AN (BR) ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Gabriella Dell'Aquila (c.f. ; pec: C.F._4
ed elettivamente domiciliata Email_2 presso lo studio del prefato suo difensore sito in Brindisi alla via Tor Pisana n. 98;
- OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 11.01.2024, Parte_1 proponeva opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli in data 18.10.2023 con cui gli intimava il Controparte_1 pagamento della complessiva somma di Euro 10.269,10, comprensiva di spese e competenze professionali di precetto, oltre interessi e spese di notifica e successive eventuali occorrende. Credito risarcitorio scaturente dalla sentenza penale n.
842/2021 di questo Tribunale, emessa in data 13.05.2021 con motivazioni depositate in data 30.07.2021 (nel procedimento penale R.G.T. n. 1075/2019), notificata unitamente all'intimazione di pagamento.
Con il libello introduttivo, l'attore deduceva, come unico motivo di opposizione,
l'insussistenza in capo all'opposta del diritto di procedere in executivis nei confronti 1
del medesimo per inesistenza del titolo esecutivo giudiziale, stante la non immediata esecutività della statuizione civile risarcitoria di cui alla suindicata sentenza penale di primo grado n. 842/2021 del Tribunale di Brindisi e stante la pendenza del giudizio penale d'appello R.G. APP. n. 570/2023 innanzi alla Corte d'Appello di Lecce.
Procedimento d'appello che, dapprima erroneamente dichiarato tardivo ed inammissibile dalla Corte d'Appello di Lecce con ordinanza del 23.02.2022
(impugnata dall'odierno attore con ricorso in Cassazione), si riavviava a seguito della sentenza della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 5883 del 26.10.2022 e pubblicata in data 07.02.2023. Sentenza che annullava la suindicata ordinanza di inammissibilità della C.d.A. di Lecce del 23.02.2022 e disponeva la trasmissione degli atti a detta Corte per l'ulteriore corso del giudizio di secondo grado.
Nell'atto di citazione, l'opponente, pertanto, chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e, nel merito, la declaratoria di insussistenza in capo all'opposta del diritto di agire in executivis e, comunque, la declaratoria di nullità ed inefficacia dell'opposto atto di precetto e di ogni eventuale atto esecutivo consequenziale, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa depositata in data 23.02.2024, si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta , per ivi dedurre, quale unica doglianza, la tardività Controparte_1 dell'opposizione attorea - a dire della stessa da inquadrarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c. (e non già come opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c.) - proposta tardivamente oltre il termine perentorio ex art. 617
c.p.c. di 20 gg. dalla data di notifica dell'atto di precetto.
La convenuta, pertanto, chiedeva la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione attorea, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario, ovvero, in subordine e per la sola ipotesi di accoglimento dell'opposizione attorea, chiedeva disporsi l'integrale compensazione delle spese e competenze di lite in ragione dell'erroneità della formula di irrevocabilità della sentenza penale di primo grado n. 842/2021 apposta dal Tribunale Penale di
Brindisi.
Con ordinanza del 27.05.2024, questo Giudice concedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto atto di precetto e rinviava la causa all'udienza del
12.09.2024.
Depositate dalle parti le rispettive memorie difensive ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza cartolare del 12.09.2024, lette le rispettive note di trattazione scritta, la 2
causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.03.2025.
All'udienza cartolare del 13.03.2025, lette le rispettive note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 09.10.2025 per la discussione orale, con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza del 09.10.2025 la causa veniva rinviata sempre per la discussione orale all'udienza del 30.10.2025, in cui questo Giudice, sentiti i procuratori delle parti e ritenendo la causa istruita documentalmente e matura per la decisione, la incamerava per la decisione senza la concessione di ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. come proposta dall'attore è ammissibile ed è meritevole di accoglimento, per le ragioni che quivi di seguito si espongono.
In via pregiudiziale
1. Sulla asserita tardività dell'opposizione attorea dedotta dalla convenuta.
Parte convenuta si è limitata a eccepire la presunta tardività dell'opposizione a precetto proposta dall'attore, asserendo che l'azione giudiziale attorea, sebbene qualificata in atti come opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., debba, invece, inquadrarsi nella fattispecie dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., che sarebbe stata tardivamente proposta in data 11.01.2024 e dunque dopo
84 giorni dalla notifica dell'atto di precetto avvenuta in data 18.10.2023.
Ciò, in violazione del termine perentorio di 20 gg. di cui all'art. 617 comma 1 c.p.c..
L'eccezione di parte opposta è infondata in quanto, dalla lettura sia della parte motiva che delle conclusioni del libello introduttivo, si evince chiaramente che l'opponente non contesta la “regolarità formale” né l' “irregolarità Parte_1 della loro notificazione” del titolo esecutivo giudiziale e del precetto, ma piuttosto l'idoneità sostanziale (e non meramente formale) della statuizione civile risarcitoria contenuta nella sentenza penale di primo grado n. 842/2021 del Tribunale di Brindisi
a costituire un valido ed efficace titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474
c.p.c.. Ragion per cui, è di tutta evidenza che il motivo di opposizione proposto dall'attore attiene alla non sussistenza, sotto il profilo sostanziale, del diritto della creditrice opposta di formulare l'intimazione di pagamento ex art. 480 c.p.c. quale attività prodromica all'esecuzione contro il medesimo e, dunque, all' an e non già al
“quomodo” dell'attività preesecutiva della creditrice.
Ciò in conformità al consolidato orientamento della Suprema Corte sull'argomento secondo cui <la differenza fra opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. deve essere individuata nel fatto che la 3
prima investe l' “an” dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al
"quomodo" dell'azione stessa e concerne, quindi, la mera regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell'istante ad agire in executivis (ex multis: Cass. 04.02.2025, n. 2781; Cass.
18.03.2022, n. 8906; Cass. 05.05.2009 n. 10296; Cass. 19.06. 1993, n. 6845).
Del resto, è documentalmente provato, oltre che espressamente dichiarato in atti dalla stessa convenuta, che la suindicata sentenza penale di primo grado n.
842/2021 del Tribunale di Brindisi, sotto il profilo formale, alla data di notifica dell'atto di precetto, era munita della “formula di irrevocabilità” erroneamente apposta dal Tribunale Penale di Brindisi in data 14.07.2023.
Ragion per cui, nel caso de quo, si è in presenza di una situazione inversa rispetto a quella rappresentata dalla difesa dell'opposta e tesa ad inquadrare l'azione attorea quale opposizione ex art. 617 c.p.c. tardivamente proposta.
Infatti, contrariamente a quanto asserito dalla convenuta, si è in presenza di un titolo esecutivo regolare nella forma e regolarmente notificato, solo apparentemente valido a seguito di una formula di irrevocabilità errata ed illegittima, in quanto apposta in assenza dei presupposti contemplati dal combinato disposto di cui agli artt. 540 commi 1 e 2 e 602 comma 2 c.p.p. (stante la pendenza del suindicato giudizio penale d'appello R.G. APP. n. 570/2023 innanzi alla Corte d'Appello di Lecce).
Presupposti che, alla data di notifica dell'atto di precetto, già non esistevano stante la statuizione di cui alla sentenza n. 5883 del 26.10.2022 della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione pubblicata il 07.02.2023 che annullava l'ordinanza di inammissibilità del gravame pronunciata dalla Corte d'appello di Lecce in data
23.02.2022 e disponeva la trasmissione degli atti a detta Corte.
Ne consegue che, pur in presenza di un titolo formalmente regolare e regolarmente notificato, trattandosi di pronuncia non definitiva, difettava e difetta, in capo all'opposta, il diritto di procedere in executivis e, pertanto, il diritto di porre in essere l'attività pre-esecutiva insita nella formulazione dell'atto di precetto.
Per le suesposte ragioni, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della convenuta, l'azione giudiziale attorea è stata correttamente qualificata dall'opponente e deve essere inquadrata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (e non già come opposizione ex art. 617 c.p.c.) e, pertanto, deve ritenersi ritualmente e tempestivamente proposta, non essendo soggetta al termine di 20 gg. dalla notifica dell'atto di precetto ma, esclusivamente, al più ampio termine contemplato dall'art. 615 comma 2 c.p.c.
4
Nel Merito
2. Sulla insussistenza del diritto dell'opposta di agire in executivis.
E' meritevole di accoglimento l'unico motivo di opposizione prospettato dall'attore con riguardo all'insussistenza, in capo alla convenuta, del diritto dell'opposta di agire in executivis e, dunque, del diritto di formulare l'opposto atto di precetto.
Questo, infatti, il quadro normativo regolatorio della materia:
➢ il disposto di cui all'art. 480 c.p.c. che recita: <Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con
l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata>>;
➢ i disposti di cui all'art. 474 commi 1 e 2 c.p.c. che recitano: << L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (…)>>;
➢ i disposti dell'art. 540 comma 1 e 2 c.p.p. che testualmente recitano: <<
La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva>>
➢ il disposto dell'art. 602 comma 2 c.p.c. che recita: << Le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive>>.
Orbene, dal sopra delineato quadro normativo, si evince chiaramente che le statuizioni civili risarcitorie contenute nella sentenza penale di primo grado non sono immediatamente esecutive, salva l'ipotesi che ne abbia fatto espressa richiesta la parte civile e che il Giudice di primo grado ne ravvisi la sussistenza di gravi motivi.
Tanto a differenza, invece, della “condanna alla provvisionale” che è immediatamente esecutiva anche se contenuta in sentenza penale di primo grado e delle statuizioni risarcitorie contenute nella sentenza penale d'appello anch'esse subito esecutive.
Con riguardo alla suindicata distinzione di trattamento normativo, in passato, si è aperto in dottrina ed in giurisprudenza un vivace dibattito in cui si è messa in dubbio la legittimità costituzionale del disposto di cui all'art. 540 comma 1 c.p.c., nella parte in cui esclude l'immediata esecutività delle statuizioni civili risarcitorie della sentenza penale di primo grado. Inciso tacciato di essere immotivatamente discriminatorio e pertanto lesivo del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in rapporto al disposto dell'art. 282 c.p.c. che, invece, prevede l'immediata esecutività delle sentenze civili di primo grado e rispetto al comma 2 del medesimo art. 540 c.p.p. ed al comma
2 dell'art. 602 c.p.p. che prevedono l'immediata esecutività della condanna alla 5
provvisionale pronunciata in primo grado e delle sentenze penali di secondo grado.
Sta di fatto che i dubbi di illegittimità costituzionale prospettati dalla giurisprudenza di merito sull'argomento sono stati motivatamente fugati da ben due pronunce della Corte Costituzionale, rispettivamente sentenza n. 94/1996 e ordinanza n. 105/2000, secondo cui: < deve essere rispettata la discrezionalità riservata al legislatore nel modulare le condizioni di accesso all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei diversi tipi di giudizi, con il solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela. Ragion per cui l'art. 282 cod. proc. civ. non assume e non può assumere il valore di "precetto inderogabile" rispetto al quale debbano necessariamente modellarsi le altre previsioni normative concernenti il regime di esecutività delle pronunce. In secondo luogo, deve escludersi che la denunciata norma di cui all'art. 540 comma 1 c.p.p. violi l'art. 3 della Costituzione, per le fondamentali ragioni che: a) una volta compiuta dall'interessato - in piena autonomia e previa valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi connessi, come consentito dal codice di procedura penale - la scelta di ottenere la tutela risarcitoria o restitutoria nel processo penale, invece che nel processo civile, non è dato sfuggire agli effetti che da tale opzione conseguono, per via della struttura e della funzione del giudizio penale, alle quali l'azione civile deve necessariamente adattarsi, in ragione delle esigenze di pubblico interesse sottese all'accertamento del fatto reato, dal quale scaturiscono insieme le conseguenze di carattere penale e civile, ferma la presunzione di non colpevolezza dell'imputato, ai sensi dell'art. 27, secondo comma, Cost., sino al passaggio in giudicato della condanna penale;
b) la finalità di scoraggiare impugnazioni meramente dilatorie, perseguibile attribuendo la provvisoria esecutività
a tutte le sentenze di primo grado, appare bensì coerente con il nuovo modello strutturale del giudizio civile, ma risulta estranea alla dinamica del gravame nel processo penale, data l'improbabilità, nella realtà effettuale, di un pur possibile appello dell'imputato con riguardo al solo capo di condanna concernente il risarcimento del danno>> (cfr. Corte Cost. n. 94/1996 e n. 105/2000).
Delineato il quadro normativo e giurisprudenziale regolatorio della materia e tornando al caso di specie, è documentalmente provato che:
➢ la statuizione civile risarcitoria di cui alla sentenza penale di primo grado n. 842/2021 del Tribunale di Brindisi non è espressamente qualificata come
“provvisionale” e, pertanto, non è soggetta al disposto del comma 2 dell'art. 602 c.p.c. né tale statuizione è espressamente qualificata come “immediatamente esecutiva” ex art. 540 comma 1 c.p.c.. Del resto, anche nella parte motiva della sentenza penale di primo grado, non è dato evincere alcun riferimento ad alcuna istanza di provvisoria esecutività formulata dalla parte civile, né alcuna valutazione del Giudice di prime 6
cure in ordine alla sussistenza o meno di “gravi motivi” atti a legittimare la provvisoria esecutività della statuizione civile risarcitoria in esame;
➢ l' ordinanza di inammissibilità del gravame (proposto da Parte_1 avverso la suindicata sentenza penale di condanna di primo grado) pronunciata dalla
Corte d'appello di Lecce in data 23.02.2022 veniva annullata dalla sentenza n. 5883 del 26.10.2022 della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione pubblicata il
07.02.2023 che, su ricorso per cassazione proposto dall'odierno opponente, accertava la tempestività dell'appello e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di secondo grado per il prosieguo del giudizio penale di impugnazione;
➢ a seguito della suindicata sentenza n. 5883 del 26.10.2022 della VI
Sezione Penale della Corte di Cassazione pubblicata il 07.02.2023, veniva riattivato il giudizio penale d'appello R.G. APP. n. 570/2023 attualmente pendente innanzi alla
Corte d'Appello di Lecce.
Ne consegue che la formula di irrevocabilità apposta dal Tribunale Penale di
Brindisi in data 14.07.2023 sulla sentenza penale di primo grado n. 842/2021 deve ritenersi errata e, comunque, illegittima per violazione dell'art. 540 comma 1 c.p.c., senza che, a tal fine, sia necessaria la proposizione di alcuna “querela di falso” come pure sostenuto dalla difesa di parte convenuta.
Del resto, come già esposto in precedenza, la stessa difesa di parte convenuta, nella sua comparsa di costituzione in giudizio, sostenendo di essere stata, a sua volta,
“tratta in errore” dalla suindicata “formula di irrevocabilità” erroneamente, apposta dal
Tribunale Penale di Brindisi, sulla sentenza penale di primo grado, di fatto, ammette e riconosce l'erroneità ed illegittimità di detta attestazione.
Per tutte le suesposte ragioni - a prescindere dalla “formula di irrevocabilità” erroneamente ed illegittimamente apposta sulla sentenza penale di primo grado n.
842/2021 del Tribunale di Brindisi, in pendenza del giudizio penale d'appello R.G.
APP. n. 570/2023 innanzi alla Corte d'Appello di Lecce, - deve ritenersi che la statuizione civile risarcitoria contenuta nella suindicata sentenza penale di primo grado, ai sensi pe gli effetti dell'art. 540 comma 1 c.p.p., alla data di notifica dell'opposto atto di precetto, non integrasse valido ed efficace titolo esecutivo ex art. 474 comma 2 n. 1) c.p.c. in favore dell'intimante ed a carico dell'opponente.
Va pertanto accolta la domanda dell'opponente con conseguente declaratoria di insussistenza del diritto della creditrice opposta di agire in executivis e di procedere alla formulazione dell'atto di precetto di pagamento, da ritenersi illegittimo e, comunque, invalido ed inefficace per insussistenza sostanziale del titolo esecutivo.
7
3. Sul comportamento delle parti e sulle spese e competenze di lite
Non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, rigettata la domanda di integrale compensazione delle spese e competenze del presente giudizio, formulata in via subordinata dalla convenuta.
Infatti, l'assunto dell'opposta - secondo cui nel formulare l'opposto atto di precetto sarebbe stata “indotta in errore” dall'errata apposizione della “formula di irrevocabilità” sulla sentenza penale di primo grado n. 842/2021 del Tribunale di Brindisi – è smentito per tabulas dalla documentazione agli atti ed, in particolare, dalla sentenza n. 5883 del 26.10.2022 della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione che, come già detto, annullava l'ordinanza della Corte d'Appello di lecce del 23.02.2022 di inammissibilità del gravame e rimetteva gli atti alla Corte di secondo grado per il prosieguo del giudizio penale d'appello. Sentenza della Suprema Corte che veniva pubblicata il 07.02.2023 e, dunque, deve presumersi essere ben nota all'odierna convenuta già ben 8 mesi prima della notifica dell'opposto atto di precetto avvenuta in data 18.10.2023.
A tanto deve aggiungersi che - anche a voler prescindere dalla conoscenza e consapevolezza dell'erroneità della suindicata “formula di irrevocabilità” apposta sulla sentenza penale di primo grado dal Tribunale di Brindisi - la convenuta, dopo la notifica dell'atto di precetto, avrebbe potuto prontamente e diligentemente notificare all'odierno attore un atto di formale rinuncia all'intimazione di pagamento, onde non costringere l'intimato alla proposizione del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c.. Al contrario, l'opposta non formulava alcuna rinuncia all'atto di precetto né prima della proposizione del presente giudizio né in corso di causa, ma, anzi, si costituiva in giudizio, deducendo infondatamente l'erronea qualificazione giuridica dell'azione attorea e la presunta tardività dell'opposizione e, comunque, insistendo nel richiedere il rigetto della domanda attorea in tutti i suoi scritti difensivi.
Per le suesposte ragioni, in ragione della predetta condotta processuale ed in ragione del rigetto dell'eccezione di tardività ed inammissibilità dell'opposizione formulata dalla convenuta, al totale accoglimento della domanda attorea consegue l'operatività del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la condanna dell'opposta all'integrale pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. Competenze che si liquidano, considerato il valore della controversia (pari a quello intimato in precetto), applicando il compenso medio dello scaglione di riferimento del vigente tariffario forense, espunto il solo onorario relativo alla fase istruttoria, di fatto circoscritta nel caso di specie alle evidenze documentali agli atti.
8
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata da parte convenuta e dichiara tempestiva e rituale l'opposizione ex art. 615 comma 1
c.p.c. proposta dall'attore;
2. accoglie l'opposizione come proposta dall'attore e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto dell'opposta di agire in executivis e formulare precetto di pagamento nei confronti dell'opponente;
3. sempre per l'effetto, dichiara l'illegittimità e, comunque, l'invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato da a Controparte_1
in data 18.10.2023; Parte_1
4. condanna la convenuta al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze di lite del presente giudizio, che si liquidano in Euro
3.400,00, oltre rimborso forfettario 15%, CAP ed IVA di legge se dovuta ed oltre all'integrale rimborso spese borsuali documentate, con distrazione in favore del difensore dell'opponente Avv. Bartolo Gagliani, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Brindisi, in data 28.11.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ivan NATALI
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE SENTENZA È STATA REDATTA CON LA COLLABORAZIONE DEL
FUNZIONARIO AUPP DOTT. DR IACOBBE
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TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 235/2024 del Ruolo Generale promossa
DA
(c.f. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
LA AN (BR) e residente in [...] al Vico Olmi n.
20, rappresentato e difeso dall'Avv. Bartolo Gagliani (c.f. ; pec: C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo Email_1 studio del prefato suo difensore sito in Latiano (BR) alla via LA n. 69;
- OPPONENTE-
CONTRO
(c.f. nata il [...] a Controparte_1 C.F._3
LA AN (BR) ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Gabriella Dell'Aquila (c.f. ; pec: C.F._4
ed elettivamente domiciliata Email_2 presso lo studio del prefato suo difensore sito in Brindisi alla via Tor Pisana n. 98;
- OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 11.01.2024, Parte_1 proponeva opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli in data 18.10.2023 con cui gli intimava il Controparte_1 pagamento della complessiva somma di Euro 10.269,10, comprensiva di spese e competenze professionali di precetto, oltre interessi e spese di notifica e successive eventuali occorrende. Credito risarcitorio scaturente dalla sentenza penale n.
842/2021 di questo Tribunale, emessa in data 13.05.2021 con motivazioni depositate in data 30.07.2021 (nel procedimento penale R.G.T. n. 1075/2019), notificata unitamente all'intimazione di pagamento.
Con il libello introduttivo, l'attore deduceva, come unico motivo di opposizione,
l'insussistenza in capo all'opposta del diritto di procedere in executivis nei confronti 1
del medesimo per inesistenza del titolo esecutivo giudiziale, stante la non immediata esecutività della statuizione civile risarcitoria di cui alla suindicata sentenza penale di primo grado n. 842/2021 del Tribunale di Brindisi e stante la pendenza del giudizio penale d'appello R.G. APP. n. 570/2023 innanzi alla Corte d'Appello di Lecce.
Procedimento d'appello che, dapprima erroneamente dichiarato tardivo ed inammissibile dalla Corte d'Appello di Lecce con ordinanza del 23.02.2022
(impugnata dall'odierno attore con ricorso in Cassazione), si riavviava a seguito della sentenza della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 5883 del 26.10.2022 e pubblicata in data 07.02.2023. Sentenza che annullava la suindicata ordinanza di inammissibilità della C.d.A. di Lecce del 23.02.2022 e disponeva la trasmissione degli atti a detta Corte per l'ulteriore corso del giudizio di secondo grado.
Nell'atto di citazione, l'opponente, pertanto, chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e, nel merito, la declaratoria di insussistenza in capo all'opposta del diritto di agire in executivis e, comunque, la declaratoria di nullità ed inefficacia dell'opposto atto di precetto e di ogni eventuale atto esecutivo consequenziale, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa depositata in data 23.02.2024, si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta , per ivi dedurre, quale unica doglianza, la tardività Controparte_1 dell'opposizione attorea - a dire della stessa da inquadrarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c. (e non già come opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c.) - proposta tardivamente oltre il termine perentorio ex art. 617
c.p.c. di 20 gg. dalla data di notifica dell'atto di precetto.
La convenuta, pertanto, chiedeva la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione attorea, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario, ovvero, in subordine e per la sola ipotesi di accoglimento dell'opposizione attorea, chiedeva disporsi l'integrale compensazione delle spese e competenze di lite in ragione dell'erroneità della formula di irrevocabilità della sentenza penale di primo grado n. 842/2021 apposta dal Tribunale Penale di
Brindisi.
Con ordinanza del 27.05.2024, questo Giudice concedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto atto di precetto e rinviava la causa all'udienza del
12.09.2024.
Depositate dalle parti le rispettive memorie difensive ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza cartolare del 12.09.2024, lette le rispettive note di trattazione scritta, la 2
causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.03.2025.
All'udienza cartolare del 13.03.2025, lette le rispettive note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 09.10.2025 per la discussione orale, con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza del 09.10.2025 la causa veniva rinviata sempre per la discussione orale all'udienza del 30.10.2025, in cui questo Giudice, sentiti i procuratori delle parti e ritenendo la causa istruita documentalmente e matura per la decisione, la incamerava per la decisione senza la concessione di ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. come proposta dall'attore è ammissibile ed è meritevole di accoglimento, per le ragioni che quivi di seguito si espongono.
In via pregiudiziale
1. Sulla asserita tardività dell'opposizione attorea dedotta dalla convenuta.
Parte convenuta si è limitata a eccepire la presunta tardività dell'opposizione a precetto proposta dall'attore, asserendo che l'azione giudiziale attorea, sebbene qualificata in atti come opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., debba, invece, inquadrarsi nella fattispecie dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., che sarebbe stata tardivamente proposta in data 11.01.2024 e dunque dopo
84 giorni dalla notifica dell'atto di precetto avvenuta in data 18.10.2023.
Ciò, in violazione del termine perentorio di 20 gg. di cui all'art. 617 comma 1 c.p.c..
L'eccezione di parte opposta è infondata in quanto, dalla lettura sia della parte motiva che delle conclusioni del libello introduttivo, si evince chiaramente che l'opponente non contesta la “regolarità formale” né l' “irregolarità Parte_1 della loro notificazione” del titolo esecutivo giudiziale e del precetto, ma piuttosto l'idoneità sostanziale (e non meramente formale) della statuizione civile risarcitoria contenuta nella sentenza penale di primo grado n. 842/2021 del Tribunale di Brindisi
a costituire un valido ed efficace titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474
c.p.c.. Ragion per cui, è di tutta evidenza che il motivo di opposizione proposto dall'attore attiene alla non sussistenza, sotto il profilo sostanziale, del diritto della creditrice opposta di formulare l'intimazione di pagamento ex art. 480 c.p.c. quale attività prodromica all'esecuzione contro il medesimo e, dunque, all' an e non già al
“quomodo” dell'attività preesecutiva della creditrice.
Ciò in conformità al consolidato orientamento della Suprema Corte sull'argomento secondo cui <la differenza fra opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. deve essere individuata nel fatto che la 3
prima investe l' “an” dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al
"quomodo" dell'azione stessa e concerne, quindi, la mera regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell'istante ad agire in executivis (ex multis: Cass. 04.02.2025, n. 2781; Cass.
18.03.2022, n. 8906; Cass. 05.05.2009 n. 10296; Cass. 19.06. 1993, n. 6845).
Del resto, è documentalmente provato, oltre che espressamente dichiarato in atti dalla stessa convenuta, che la suindicata sentenza penale di primo grado n.
842/2021 del Tribunale di Brindisi, sotto il profilo formale, alla data di notifica dell'atto di precetto, era munita della “formula di irrevocabilità” erroneamente apposta dal Tribunale Penale di Brindisi in data 14.07.2023.
Ragion per cui, nel caso de quo, si è in presenza di una situazione inversa rispetto a quella rappresentata dalla difesa dell'opposta e tesa ad inquadrare l'azione attorea quale opposizione ex art. 617 c.p.c. tardivamente proposta.
Infatti, contrariamente a quanto asserito dalla convenuta, si è in presenza di un titolo esecutivo regolare nella forma e regolarmente notificato, solo apparentemente valido a seguito di una formula di irrevocabilità errata ed illegittima, in quanto apposta in assenza dei presupposti contemplati dal combinato disposto di cui agli artt. 540 commi 1 e 2 e 602 comma 2 c.p.p. (stante la pendenza del suindicato giudizio penale d'appello R.G. APP. n. 570/2023 innanzi alla Corte d'Appello di Lecce).
Presupposti che, alla data di notifica dell'atto di precetto, già non esistevano stante la statuizione di cui alla sentenza n. 5883 del 26.10.2022 della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione pubblicata il 07.02.2023 che annullava l'ordinanza di inammissibilità del gravame pronunciata dalla Corte d'appello di Lecce in data
23.02.2022 e disponeva la trasmissione degli atti a detta Corte.
Ne consegue che, pur in presenza di un titolo formalmente regolare e regolarmente notificato, trattandosi di pronuncia non definitiva, difettava e difetta, in capo all'opposta, il diritto di procedere in executivis e, pertanto, il diritto di porre in essere l'attività pre-esecutiva insita nella formulazione dell'atto di precetto.
Per le suesposte ragioni, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della convenuta, l'azione giudiziale attorea è stata correttamente qualificata dall'opponente e deve essere inquadrata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (e non già come opposizione ex art. 617 c.p.c.) e, pertanto, deve ritenersi ritualmente e tempestivamente proposta, non essendo soggetta al termine di 20 gg. dalla notifica dell'atto di precetto ma, esclusivamente, al più ampio termine contemplato dall'art. 615 comma 2 c.p.c.
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Nel Merito
2. Sulla insussistenza del diritto dell'opposta di agire in executivis.
E' meritevole di accoglimento l'unico motivo di opposizione prospettato dall'attore con riguardo all'insussistenza, in capo alla convenuta, del diritto dell'opposta di agire in executivis e, dunque, del diritto di formulare l'opposto atto di precetto.
Questo, infatti, il quadro normativo regolatorio della materia:
➢ il disposto di cui all'art. 480 c.p.c. che recita: <Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con
l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata>>;
➢ i disposti di cui all'art. 474 commi 1 e 2 c.p.c. che recitano: << L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (…)>>;
➢ i disposti dell'art. 540 comma 1 e 2 c.p.p. che testualmente recitano: <<
La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva>>
➢ il disposto dell'art. 602 comma 2 c.p.c. che recita: << Le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive>>.
Orbene, dal sopra delineato quadro normativo, si evince chiaramente che le statuizioni civili risarcitorie contenute nella sentenza penale di primo grado non sono immediatamente esecutive, salva l'ipotesi che ne abbia fatto espressa richiesta la parte civile e che il Giudice di primo grado ne ravvisi la sussistenza di gravi motivi.
Tanto a differenza, invece, della “condanna alla provvisionale” che è immediatamente esecutiva anche se contenuta in sentenza penale di primo grado e delle statuizioni risarcitorie contenute nella sentenza penale d'appello anch'esse subito esecutive.
Con riguardo alla suindicata distinzione di trattamento normativo, in passato, si è aperto in dottrina ed in giurisprudenza un vivace dibattito in cui si è messa in dubbio la legittimità costituzionale del disposto di cui all'art. 540 comma 1 c.p.c., nella parte in cui esclude l'immediata esecutività delle statuizioni civili risarcitorie della sentenza penale di primo grado. Inciso tacciato di essere immotivatamente discriminatorio e pertanto lesivo del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in rapporto al disposto dell'art. 282 c.p.c. che, invece, prevede l'immediata esecutività delle sentenze civili di primo grado e rispetto al comma 2 del medesimo art. 540 c.p.p. ed al comma
2 dell'art. 602 c.p.p. che prevedono l'immediata esecutività della condanna alla 5
provvisionale pronunciata in primo grado e delle sentenze penali di secondo grado.
Sta di fatto che i dubbi di illegittimità costituzionale prospettati dalla giurisprudenza di merito sull'argomento sono stati motivatamente fugati da ben due pronunce della Corte Costituzionale, rispettivamente sentenza n. 94/1996 e ordinanza n. 105/2000, secondo cui: < deve essere rispettata la discrezionalità riservata al legislatore nel modulare le condizioni di accesso all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei diversi tipi di giudizi, con il solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela. Ragion per cui l'art. 282 cod. proc. civ. non assume e non può assumere il valore di "precetto inderogabile" rispetto al quale debbano necessariamente modellarsi le altre previsioni normative concernenti il regime di esecutività delle pronunce. In secondo luogo, deve escludersi che la denunciata norma di cui all'art. 540 comma 1 c.p.p. violi l'art. 3 della Costituzione, per le fondamentali ragioni che: a) una volta compiuta dall'interessato - in piena autonomia e previa valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi connessi, come consentito dal codice di procedura penale - la scelta di ottenere la tutela risarcitoria o restitutoria nel processo penale, invece che nel processo civile, non è dato sfuggire agli effetti che da tale opzione conseguono, per via della struttura e della funzione del giudizio penale, alle quali l'azione civile deve necessariamente adattarsi, in ragione delle esigenze di pubblico interesse sottese all'accertamento del fatto reato, dal quale scaturiscono insieme le conseguenze di carattere penale e civile, ferma la presunzione di non colpevolezza dell'imputato, ai sensi dell'art. 27, secondo comma, Cost., sino al passaggio in giudicato della condanna penale;
b) la finalità di scoraggiare impugnazioni meramente dilatorie, perseguibile attribuendo la provvisoria esecutività
a tutte le sentenze di primo grado, appare bensì coerente con il nuovo modello strutturale del giudizio civile, ma risulta estranea alla dinamica del gravame nel processo penale, data l'improbabilità, nella realtà effettuale, di un pur possibile appello dell'imputato con riguardo al solo capo di condanna concernente il risarcimento del danno>> (cfr. Corte Cost. n. 94/1996 e n. 105/2000).
Delineato il quadro normativo e giurisprudenziale regolatorio della materia e tornando al caso di specie, è documentalmente provato che:
➢ la statuizione civile risarcitoria di cui alla sentenza penale di primo grado n. 842/2021 del Tribunale di Brindisi non è espressamente qualificata come
“provvisionale” e, pertanto, non è soggetta al disposto del comma 2 dell'art. 602 c.p.c. né tale statuizione è espressamente qualificata come “immediatamente esecutiva” ex art. 540 comma 1 c.p.c.. Del resto, anche nella parte motiva della sentenza penale di primo grado, non è dato evincere alcun riferimento ad alcuna istanza di provvisoria esecutività formulata dalla parte civile, né alcuna valutazione del Giudice di prime 6
cure in ordine alla sussistenza o meno di “gravi motivi” atti a legittimare la provvisoria esecutività della statuizione civile risarcitoria in esame;
➢ l' ordinanza di inammissibilità del gravame (proposto da Parte_1 avverso la suindicata sentenza penale di condanna di primo grado) pronunciata dalla
Corte d'appello di Lecce in data 23.02.2022 veniva annullata dalla sentenza n. 5883 del 26.10.2022 della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione pubblicata il
07.02.2023 che, su ricorso per cassazione proposto dall'odierno opponente, accertava la tempestività dell'appello e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di secondo grado per il prosieguo del giudizio penale di impugnazione;
➢ a seguito della suindicata sentenza n. 5883 del 26.10.2022 della VI
Sezione Penale della Corte di Cassazione pubblicata il 07.02.2023, veniva riattivato il giudizio penale d'appello R.G. APP. n. 570/2023 attualmente pendente innanzi alla
Corte d'Appello di Lecce.
Ne consegue che la formula di irrevocabilità apposta dal Tribunale Penale di
Brindisi in data 14.07.2023 sulla sentenza penale di primo grado n. 842/2021 deve ritenersi errata e, comunque, illegittima per violazione dell'art. 540 comma 1 c.p.c., senza che, a tal fine, sia necessaria la proposizione di alcuna “querela di falso” come pure sostenuto dalla difesa di parte convenuta.
Del resto, come già esposto in precedenza, la stessa difesa di parte convenuta, nella sua comparsa di costituzione in giudizio, sostenendo di essere stata, a sua volta,
“tratta in errore” dalla suindicata “formula di irrevocabilità” erroneamente, apposta dal
Tribunale Penale di Brindisi, sulla sentenza penale di primo grado, di fatto, ammette e riconosce l'erroneità ed illegittimità di detta attestazione.
Per tutte le suesposte ragioni - a prescindere dalla “formula di irrevocabilità” erroneamente ed illegittimamente apposta sulla sentenza penale di primo grado n.
842/2021 del Tribunale di Brindisi, in pendenza del giudizio penale d'appello R.G.
APP. n. 570/2023 innanzi alla Corte d'Appello di Lecce, - deve ritenersi che la statuizione civile risarcitoria contenuta nella suindicata sentenza penale di primo grado, ai sensi pe gli effetti dell'art. 540 comma 1 c.p.p., alla data di notifica dell'opposto atto di precetto, non integrasse valido ed efficace titolo esecutivo ex art. 474 comma 2 n. 1) c.p.c. in favore dell'intimante ed a carico dell'opponente.
Va pertanto accolta la domanda dell'opponente con conseguente declaratoria di insussistenza del diritto della creditrice opposta di agire in executivis e di procedere alla formulazione dell'atto di precetto di pagamento, da ritenersi illegittimo e, comunque, invalido ed inefficace per insussistenza sostanziale del titolo esecutivo.
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3. Sul comportamento delle parti e sulle spese e competenze di lite
Non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, rigettata la domanda di integrale compensazione delle spese e competenze del presente giudizio, formulata in via subordinata dalla convenuta.
Infatti, l'assunto dell'opposta - secondo cui nel formulare l'opposto atto di precetto sarebbe stata “indotta in errore” dall'errata apposizione della “formula di irrevocabilità” sulla sentenza penale di primo grado n. 842/2021 del Tribunale di Brindisi – è smentito per tabulas dalla documentazione agli atti ed, in particolare, dalla sentenza n. 5883 del 26.10.2022 della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione che, come già detto, annullava l'ordinanza della Corte d'Appello di lecce del 23.02.2022 di inammissibilità del gravame e rimetteva gli atti alla Corte di secondo grado per il prosieguo del giudizio penale d'appello. Sentenza della Suprema Corte che veniva pubblicata il 07.02.2023 e, dunque, deve presumersi essere ben nota all'odierna convenuta già ben 8 mesi prima della notifica dell'opposto atto di precetto avvenuta in data 18.10.2023.
A tanto deve aggiungersi che - anche a voler prescindere dalla conoscenza e consapevolezza dell'erroneità della suindicata “formula di irrevocabilità” apposta sulla sentenza penale di primo grado dal Tribunale di Brindisi - la convenuta, dopo la notifica dell'atto di precetto, avrebbe potuto prontamente e diligentemente notificare all'odierno attore un atto di formale rinuncia all'intimazione di pagamento, onde non costringere l'intimato alla proposizione del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c.. Al contrario, l'opposta non formulava alcuna rinuncia all'atto di precetto né prima della proposizione del presente giudizio né in corso di causa, ma, anzi, si costituiva in giudizio, deducendo infondatamente l'erronea qualificazione giuridica dell'azione attorea e la presunta tardività dell'opposizione e, comunque, insistendo nel richiedere il rigetto della domanda attorea in tutti i suoi scritti difensivi.
Per le suesposte ragioni, in ragione della predetta condotta processuale ed in ragione del rigetto dell'eccezione di tardività ed inammissibilità dell'opposizione formulata dalla convenuta, al totale accoglimento della domanda attorea consegue l'operatività del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la condanna dell'opposta all'integrale pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. Competenze che si liquidano, considerato il valore della controversia (pari a quello intimato in precetto), applicando il compenso medio dello scaglione di riferimento del vigente tariffario forense, espunto il solo onorario relativo alla fase istruttoria, di fatto circoscritta nel caso di specie alle evidenze documentali agli atti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata da parte convenuta e dichiara tempestiva e rituale l'opposizione ex art. 615 comma 1
c.p.c. proposta dall'attore;
2. accoglie l'opposizione come proposta dall'attore e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto dell'opposta di agire in executivis e formulare precetto di pagamento nei confronti dell'opponente;
3. sempre per l'effetto, dichiara l'illegittimità e, comunque, l'invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato da a Controparte_1
in data 18.10.2023; Parte_1
4. condanna la convenuta al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze di lite del presente giudizio, che si liquidano in Euro
3.400,00, oltre rimborso forfettario 15%, CAP ed IVA di legge se dovuta ed oltre all'integrale rimborso spese borsuali documentate, con distrazione in favore del difensore dell'opponente Avv. Bartolo Gagliani, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Brindisi, in data 28.11.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ivan NATALI
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE SENTENZA È STATA REDATTA CON LA COLLABORAZIONE DEL
FUNZIONARIO AUPP DOTT. DR IACOBBE
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