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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/10/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 384 -1/2025 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 384-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(Cf ), rappresentata e difesa dall'avv. Marrico Parte_1 P.IVA_1
MOROSINI
- RICORRENTE- nei confronti di
(CF -partita IVA ), con sede legale ad Controparte_1 P.IVA_2
Avellino (AV), via Rubilli n. 8 cap 83100 e precedente sede legale a RI (TO) in strada del FRANCESE n. 152/6/G cap 10156
- CONVENUTA NON COSTITUITA–
***
Con ricorso depositato il 27 giugno 2025 a domandato l'apertura Parte_1 della liquidazione giudiziale nei confronti della (CF -partita Controparte_1
IVA ). P.IVA_2
ha trasmesso l'informativa di cui agli artt. 41 ult. co e 42 CCII, datata 14.7.2025 ed CP_2 inserita nel fascicolo telematico il 16.7.2025, da cui risultano carichi iscritti al ruolo a debito della società convenuta per complessivi euro 34.568,70 di cui euro 290,76 definiti “importi scaduti o in attesa di notifica” ed euro 34.277,94 qualificati come “Importi assoggettati a piani di rateazione in essere”.
All'udienza del 5 settembre 2025, avanti al giudice delegato all'istruttoria, nessuno è comparso. Il Giudice, rilevato il difetto di comunicazione del decreto di fissazione di udienza
8.7.2025 alla ricorrente nonché l'assenza di notifica alla convenuta, ha mandato alla cancelleria di provvedere alla comunicazione al ricorrente del verbale e del decreto di fissazione di udienza 8.7.2025, nonché di tentare la notifica nei confronti della convenuta di ricorso, decreto di fissazione di udienza 8.7.2025 e del verbale, fissando nuova udienza per il 7.10.2025.
La notifica alla convenuta di quanto sopra risulta essere stata effettuata l'8 settembre 2025 ad opera della cancelleria, che ha altresì comunicato la nuova fissazione di udienza alla ricorrente.
All'udienza del 7 ottobre 2025, nessuno è comparso per la società convenuta, la parte ricorrente ha insistito nella domanda e il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della ricorrente, che appare creditrice sulla base del decreto ingiuntivo n. 5271/2024 del Tribunale di Torino (doc. 1), per la somma quantificata nel ricorso in euro 21.210,11;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi degli artt. 27 e 28 CCII, poiché che la sede legale della società era a Torino (TO) in strada del FRANCESE, 152/6/G cap 10156 ed è stata trasferita ad Avellino (AV), via Rubilli n. 8 cap 83100, in seguito ad atto del
28.4.2025 ed iscritto il 5 maggio 2025. Ciò risulta dalle visure camerali estratte dalla
Cancelleria presso la camera di commercio di Torino il l'8.7.2025 e presso la camera di commercio di Avellino l'8.9.2025. Il trasferimento è avvenuto meno di un anno prima del deposito della domanda e dunque non rileva al fine di stabilire la competenza;
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata a mezzo pec della cancelleria l'8 settembre 2025;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata in liquidazione, avente quale oggetto sociale
2 risultante dalla visura camerale la produzione e vendita di pasticceria) e la mancata prova da parte della del possesso congiunto dei requisiti di cui Controparte_1 all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Mette conto osservare sul punto che, dal bilancio 2023 (ultimo depositato) e dal modello IVA per il medesimo anno, risultano ricavi delle vendite per euro 201.658, dunque superiori alla soglia di euro 200.000 stabilita dall'art. 2 co 1 lett. d) n. 2 CCII, né è consentito dalla norma effettuare alcun vaglio circa la misura del superamento;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett.
b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
La sussistenza di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato pagamento del debito nei confronti della ricorrente;
l'esistenza di un altro debito portato da decreto ingiuntivo, nei confronti NT Energy spa, per euro di euro 7.461,92, oltre interessi ex d.lgs 231/02, sulla sorte capitale, dalle scadenze sino al saldo;
oltre le spese della procedura, liquidate in euro 727,50 (doc. 5); l'esistenza di tentativo di pignoramento presso terzi effettuato dall'ulteriore creditore per euro 8.943,14, di cui ha dato Parte_2 notizia nel rendere la dichiarazione negativa di capienza ex art. 547 cpc CP_3 in seguito al pignoramento presso terzi tentato dalla odierna ricorrente (doc. 4); la perdita di esercizio indicata nella dichiarazione IRES per l'anno 2023 (-16.488); la mancata partecipazione a questo procedimento, significativa in via alternativa della mancata lettura della pec o del disinteresse per le sorti dell'impresa, circostanze entrambe rilevanti al fine della valutazione circa lo stato di insolvenza.
Deve rilevarsi, inoltre, che trattandosi di società in liquidazione, appaiono applicabili i principi enunciati dalla Suprema Corte nella vigenza della l.f., in base ai quali “la valutazione del giudice, ai fini del giudizio sulla sussistenza dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare
l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali” (Cass. Ord., 18/12/2017, n. 30297).
Infatti, “l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 5 l.fall., nei casi di società in liquidazione, si fonda sulla ratio del principio della c.d. insolvenza “statica”, che trova fondamento nella modifica dell'oggetto sociale che si verifica nella società in stato di scioglimento e di liquidazione (il cui oggetto esclusivo diviene quello di dismettere il patrimonio sociale per la soddisfazione dei creditori, con distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci)” (Cass. n.
12156/2024 che richiama ex multis, Cass. 32280/2022). Nella fattispecie, non constano
3 elementi di attivo che consentano la soddisfazione dei debiti ed il mancato pagamento di debiti di ammontare non elevato, come quello di euro 8.943,14 nei confronti di Parte_2 appare significativo per escludere la presenza di attivo sufficiente;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito della ricorrente, di NT Energy spa e di quello indicato nell'informativa citata. CP_2
Occorre osservare al riguardo che ha indicato che euro 34.277,94 sono per “Importi CP_2 assoggettati a piani di rateazione in essere” ma di tale somma deve tenersi conto al fine di effettuare la valutazione, ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, dell'ammontare dei debiti scaduti e non pagati. Al riguardo, deve tenersi conto dei principi enunciati dalla Suprema Corte (Cass
n. 4201/2025 edita su Dirittodellacrisi) in una fattispecie relativa a sussistenza del presupposto in esame nell'ambito di un procedimento prefallimentare e dunque della valutazione di cui all'art. 15, comma 9 l.f., che appare applicabile anche al procedimento unitario avente ad oggetto la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale: “L'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell' , la quale, Controparte_4 come si evince dal principio generale previsto dall'art. 1231 c.c., si limita, in realtà, a concedere al debitore, senza alcuna novazione né del titolo né dell'oggetto dell'obbligazione, la mera possibilità, attraverso l'apposizione di nuovi termini di adempimento della stessa, di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico
(con gli interessi ulteriori maturati per la durata del piano): ciò, pertanto, non esclude che detta somma, nella misura originariamente iscritta a ruolo, si configuri , ai fini previsti dall'art.
15, comma 9°, cit., quale debito “scaduto e non pagato” (come confermato anche dal potere, che l'Agenzia conserva, di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero dell'intero importo residuo: cfr. in motiv.,
Cass. n.28341/2023)”.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(CF -partita IVA ), con sede legale ad Avellino (AV), via Rubilli n.
[...] P.IVA_2
8 cap 83100 e precedente sede legale a RI (TO) in strada del FRANCESE, 152/6/G cap 10156; nomina
4 Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta Persona_1 allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 10 febbraio 2026 alle ore 15.30 nell'aula 12510 del Tribunale (piano primo, ingresso
13), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
5 avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti
è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 9.10.2025 ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 384-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(Cf ), rappresentata e difesa dall'avv. Marrico Parte_1 P.IVA_1
MOROSINI
- RICORRENTE- nei confronti di
(CF -partita IVA ), con sede legale ad Controparte_1 P.IVA_2
Avellino (AV), via Rubilli n. 8 cap 83100 e precedente sede legale a RI (TO) in strada del FRANCESE n. 152/6/G cap 10156
- CONVENUTA NON COSTITUITA–
***
Con ricorso depositato il 27 giugno 2025 a domandato l'apertura Parte_1 della liquidazione giudiziale nei confronti della (CF -partita Controparte_1
IVA ). P.IVA_2
ha trasmesso l'informativa di cui agli artt. 41 ult. co e 42 CCII, datata 14.7.2025 ed CP_2 inserita nel fascicolo telematico il 16.7.2025, da cui risultano carichi iscritti al ruolo a debito della società convenuta per complessivi euro 34.568,70 di cui euro 290,76 definiti “importi scaduti o in attesa di notifica” ed euro 34.277,94 qualificati come “Importi assoggettati a piani di rateazione in essere”.
All'udienza del 5 settembre 2025, avanti al giudice delegato all'istruttoria, nessuno è comparso. Il Giudice, rilevato il difetto di comunicazione del decreto di fissazione di udienza
8.7.2025 alla ricorrente nonché l'assenza di notifica alla convenuta, ha mandato alla cancelleria di provvedere alla comunicazione al ricorrente del verbale e del decreto di fissazione di udienza 8.7.2025, nonché di tentare la notifica nei confronti della convenuta di ricorso, decreto di fissazione di udienza 8.7.2025 e del verbale, fissando nuova udienza per il 7.10.2025.
La notifica alla convenuta di quanto sopra risulta essere stata effettuata l'8 settembre 2025 ad opera della cancelleria, che ha altresì comunicato la nuova fissazione di udienza alla ricorrente.
All'udienza del 7 ottobre 2025, nessuno è comparso per la società convenuta, la parte ricorrente ha insistito nella domanda e il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
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Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della ricorrente, che appare creditrice sulla base del decreto ingiuntivo n. 5271/2024 del Tribunale di Torino (doc. 1), per la somma quantificata nel ricorso in euro 21.210,11;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi degli artt. 27 e 28 CCII, poiché che la sede legale della società era a Torino (TO) in strada del FRANCESE, 152/6/G cap 10156 ed è stata trasferita ad Avellino (AV), via Rubilli n. 8 cap 83100, in seguito ad atto del
28.4.2025 ed iscritto il 5 maggio 2025. Ciò risulta dalle visure camerali estratte dalla
Cancelleria presso la camera di commercio di Torino il l'8.7.2025 e presso la camera di commercio di Avellino l'8.9.2025. Il trasferimento è avvenuto meno di un anno prima del deposito della domanda e dunque non rileva al fine di stabilire la competenza;
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata a mezzo pec della cancelleria l'8 settembre 2025;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata in liquidazione, avente quale oggetto sociale
2 risultante dalla visura camerale la produzione e vendita di pasticceria) e la mancata prova da parte della del possesso congiunto dei requisiti di cui Controparte_1 all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Mette conto osservare sul punto che, dal bilancio 2023 (ultimo depositato) e dal modello IVA per il medesimo anno, risultano ricavi delle vendite per euro 201.658, dunque superiori alla soglia di euro 200.000 stabilita dall'art. 2 co 1 lett. d) n. 2 CCII, né è consentito dalla norma effettuare alcun vaglio circa la misura del superamento;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett.
b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
La sussistenza di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato pagamento del debito nei confronti della ricorrente;
l'esistenza di un altro debito portato da decreto ingiuntivo, nei confronti NT Energy spa, per euro di euro 7.461,92, oltre interessi ex d.lgs 231/02, sulla sorte capitale, dalle scadenze sino al saldo;
oltre le spese della procedura, liquidate in euro 727,50 (doc. 5); l'esistenza di tentativo di pignoramento presso terzi effettuato dall'ulteriore creditore per euro 8.943,14, di cui ha dato Parte_2 notizia nel rendere la dichiarazione negativa di capienza ex art. 547 cpc CP_3 in seguito al pignoramento presso terzi tentato dalla odierna ricorrente (doc. 4); la perdita di esercizio indicata nella dichiarazione IRES per l'anno 2023 (-16.488); la mancata partecipazione a questo procedimento, significativa in via alternativa della mancata lettura della pec o del disinteresse per le sorti dell'impresa, circostanze entrambe rilevanti al fine della valutazione circa lo stato di insolvenza.
Deve rilevarsi, inoltre, che trattandosi di società in liquidazione, appaiono applicabili i principi enunciati dalla Suprema Corte nella vigenza della l.f., in base ai quali “la valutazione del giudice, ai fini del giudizio sulla sussistenza dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare
l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali” (Cass. Ord., 18/12/2017, n. 30297).
Infatti, “l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 5 l.fall., nei casi di società in liquidazione, si fonda sulla ratio del principio della c.d. insolvenza “statica”, che trova fondamento nella modifica dell'oggetto sociale che si verifica nella società in stato di scioglimento e di liquidazione (il cui oggetto esclusivo diviene quello di dismettere il patrimonio sociale per la soddisfazione dei creditori, con distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci)” (Cass. n.
12156/2024 che richiama ex multis, Cass. 32280/2022). Nella fattispecie, non constano
3 elementi di attivo che consentano la soddisfazione dei debiti ed il mancato pagamento di debiti di ammontare non elevato, come quello di euro 8.943,14 nei confronti di Parte_2 appare significativo per escludere la presenza di attivo sufficiente;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito della ricorrente, di NT Energy spa e di quello indicato nell'informativa citata. CP_2
Occorre osservare al riguardo che ha indicato che euro 34.277,94 sono per “Importi CP_2 assoggettati a piani di rateazione in essere” ma di tale somma deve tenersi conto al fine di effettuare la valutazione, ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, dell'ammontare dei debiti scaduti e non pagati. Al riguardo, deve tenersi conto dei principi enunciati dalla Suprema Corte (Cass
n. 4201/2025 edita su Dirittodellacrisi) in una fattispecie relativa a sussistenza del presupposto in esame nell'ambito di un procedimento prefallimentare e dunque della valutazione di cui all'art. 15, comma 9 l.f., che appare applicabile anche al procedimento unitario avente ad oggetto la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale: “L'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell' , la quale, Controparte_4 come si evince dal principio generale previsto dall'art. 1231 c.c., si limita, in realtà, a concedere al debitore, senza alcuna novazione né del titolo né dell'oggetto dell'obbligazione, la mera possibilità, attraverso l'apposizione di nuovi termini di adempimento della stessa, di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico
(con gli interessi ulteriori maturati per la durata del piano): ciò, pertanto, non esclude che detta somma, nella misura originariamente iscritta a ruolo, si configuri , ai fini previsti dall'art.
15, comma 9°, cit., quale debito “scaduto e non pagato” (come confermato anche dal potere, che l'Agenzia conserva, di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero dell'intero importo residuo: cfr. in motiv.,
Cass. n.28341/2023)”.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(CF -partita IVA ), con sede legale ad Avellino (AV), via Rubilli n.
[...] P.IVA_2
8 cap 83100 e precedente sede legale a RI (TO) in strada del FRANCESE, 152/6/G cap 10156; nomina
4 Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta Persona_1 allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 10 febbraio 2026 alle ore 15.30 nell'aula 12510 del Tribunale (piano primo, ingresso
13), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
5 avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti
è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 9.10.2025 ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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