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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2033/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2033/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Ciro Parte_1
Riccio, presso il cui studio elett.te domicilia in San Giuseppe Vesuviano alla Via
Leonardo Murialdo n. 38,
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Alfonso Lamberti ed elettivamente domiciliata in Airola alla Piazza Annunziata n. 2;
APPELLATA
NONCHE'
in persona del Prefetto p.t., Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in giudizio Parte_1
dinnanzi al Giudice di Pace di Nola al fine di sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120080008241517000 per complessivi € 1.726,57 in quanto prescritta, deducendo, in particolare, che la notifica sarebbe avvenuta presuntivamente in data 26.05.2008 e che solo a seguito di un'interrogazione della propria posizione contributiva era venuto a conoscenza dell'esistenza della suddetta cartella di pagamento. L'opponente, pertanto, ha impugnato l'estratto di ruolo al fine di ottenere un accertamento negativo del credito.
Si è costituita la convenuta , eccependo, tra le Controparte_3
altre cose, il difetto di interesse ad agire.
Il Giudice di primo grado, con la sentenza n. 62/2021 del 08.01.2021, pubblicata in data 12.01.2021, ha accolto la domanda rilevando la prescrizione del diritto e condannando l al pagamento delle spese di Controparte_3
giudizio in favore dell'attore, liquidate nella complessiva somma di € 150,00 per onorari ed € 43,00 per esborsi.
A seguito di istanza per correzione di errore materiale proposta dallo stesso Parte_1
, il Giudice di pace disponeva la correzione del dispositivo della sentenza
[...]
de qua, liquidando, a favore dell'opponente, la corretta somma di € 125,00 per esborsi.
Avverso la suindicata sentenza, così come corretta, ha proposto il Parte_1
presente gravame, chiedendone la riforma nella parte in cui ha disposto la liquidazione degli onorari nella somma di € 150,00, sostenendo, quindi, che i compensi così come liquidati fossero al di sotto dei parametri ministeriali ex D.M. n.
55/2014 e chiedeva, pertanto, la condanna dell'appellata Controparte_3
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
[...]
Si è costituita, nel presente giudizio di appello, l'appellata Controparte_3
, insistendo per il rigetto del gravame, eccependo, in particolare,
[...]
l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire dell'appellante attesa la distrazione delle spese a favore del difensore costituito, deducendo sul punto che unico legittimato a proporre il gravame era eventualmente l'avvocato difensore dichiarato distrattario. Non si è costituita in giudizio, invece, la nonostante la ritualità Controparte_2
della notifica dell'atto di appello: ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia in corso di causa.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del termine di rito, ex art. 327 c.p.c., considerato l'avvenuto deposito della sentenza gravata in data 12.01.2021, a fronte dalla notifica dell'atto di appello avvenuta in data 19.03.2021; inoltre, lo stesso atto di appello è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ancora in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello così come sollevata dall'appellata.
Ora, l'art. 93 c.p.c. nel disciplinare l'istituto della distrazione delle spese a favore del difensore, dispone che l'avvocato costituito è legittimato a chiedere al giudice che, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
Il provvedimento di distrazione delle spese processuali instaura un autonomo rapporto tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente che, nei limiti delle spese di lite liquidate, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale tra il cliente ed il suo difensore.
Pertanto, la distrazione delle spese di lite non preclude la possibilità per l'avvocato di esigere il pagamento dal proprio cliente. Ciò comporta che in caso di impugnazione della sentenza il difensore distrattario può assumere la qualità di parte solo nel caso in cui sorga controversia sulla distrazione;
allorché, invece, l'impugnazione riguardi l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta alla parte rappresentata. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “in sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, giacché l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista.” (Cass. Civ., Sez. VI-1, Ord. n.
6481/2021; in tal senso anche Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 13516/2017; Cass. Civ.,
Sez III, Sent. n. 27041/2008).
Orbene, considerato che con il presente gravame l'appellante lamenta la non congruità delle spese di lite con i parametri ministeriali, va riconosciuta in capo allo stesso la legittimazione a proporre la presente impugnazione.
Ciò posto, nel merito l'appello va rigettato per le motivazioni di seguito addotte.
La domanda proposta in primo grado aveva ad oggetto l'impugnazione di un estratto di ruolo la quale andava dichiarata inammissibile, per difetto di interesse ad agire rilevabile, come noto, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Ebbene, il Giudice di primo grado ha, invece, erroneamente accolto l'opposizione proposta da , che andava invece rigettata, alla luce della ormai Parte_1
riconosciuta non impugnabilità in via autonoma dell'estratto di ruolo.
Ed invero, parte opponente in primo grado ha dedotto di aver avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento opposta a seguito di spontanea consultazione del proprio estratto di ruolo presso gli uffici dell Controparte_3
eccependo l'omessa notificazione della cartella di pagamento in esso
[...]
indicata, con conseguente prescrizione del diritto alla riscossione del credito erariale in essa riportato;
ha, pertanto, agito in giudizio avverso tale estratto di ruolo onde ottenere l'annullamento della cartella nello stesso iscritta.
Tuttavia, sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è intervenuto il legislatore.
Orbene, come è noto a mente dell'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n.
215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21.12.2021, (che ha novellato l'art. 12 del
D.P.R. n. 602/1973 e ha inserito il comma 4 bis): “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite (Sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre
2022), la quale ha precisato che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”; pertanto, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile
è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (cfr. anche Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (cfr. anche Cass. n. 31240/19)”.
Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V
Ord., 25.10.2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando l'ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri, comunque, una tutela al contribuente, limitandola, però, alla sola ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), laddove il contribuente dimostri anche la sussistenza di un concreto interesse ad agire derivante da un pregiudizio attuale e concreto (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all' esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all'esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato che: l'art. 12, co.
4-bis del D.P.R. n. 602/1973 si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dalla odierna parte ricorrente non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis
(ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata dall'allora parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in primo grado in riferimento alla domanda presentata in giudizio.
Da quanto sopra esposto deriva l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado che, in quanto riconducibile alla novella legislativa e all'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la statuizione in ordine alla liquidazione delle spese di lite così come disposta dal Giudice di prime cure, pur dovendosi offrire una diversa connotazione a tale pronuncia, da leggere alla luce dei principi giurisprudenziali innanzi richiamati ed enunciati nella sentenza n. 26283/2022 delle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Infine, la novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio giustificano, altresì, la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
La contumacia della esclude la necessità di qualsivoglia Controparte_2
statuizione sulle spese del presente giudizio di appello con riferimento a tale parte.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di appello;
- nulla per le spese del giudizio di appello con riferimento all'appellata contumace
Controparte_2
Nola, 19.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2033/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Ciro Parte_1
Riccio, presso il cui studio elett.te domicilia in San Giuseppe Vesuviano alla Via
Leonardo Murialdo n. 38,
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Alfonso Lamberti ed elettivamente domiciliata in Airola alla Piazza Annunziata n. 2;
APPELLATA
NONCHE'
in persona del Prefetto p.t., Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in giudizio Parte_1
dinnanzi al Giudice di Pace di Nola al fine di sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120080008241517000 per complessivi € 1.726,57 in quanto prescritta, deducendo, in particolare, che la notifica sarebbe avvenuta presuntivamente in data 26.05.2008 e che solo a seguito di un'interrogazione della propria posizione contributiva era venuto a conoscenza dell'esistenza della suddetta cartella di pagamento. L'opponente, pertanto, ha impugnato l'estratto di ruolo al fine di ottenere un accertamento negativo del credito.
Si è costituita la convenuta , eccependo, tra le Controparte_3
altre cose, il difetto di interesse ad agire.
Il Giudice di primo grado, con la sentenza n. 62/2021 del 08.01.2021, pubblicata in data 12.01.2021, ha accolto la domanda rilevando la prescrizione del diritto e condannando l al pagamento delle spese di Controparte_3
giudizio in favore dell'attore, liquidate nella complessiva somma di € 150,00 per onorari ed € 43,00 per esborsi.
A seguito di istanza per correzione di errore materiale proposta dallo stesso Parte_1
, il Giudice di pace disponeva la correzione del dispositivo della sentenza
[...]
de qua, liquidando, a favore dell'opponente, la corretta somma di € 125,00 per esborsi.
Avverso la suindicata sentenza, così come corretta, ha proposto il Parte_1
presente gravame, chiedendone la riforma nella parte in cui ha disposto la liquidazione degli onorari nella somma di € 150,00, sostenendo, quindi, che i compensi così come liquidati fossero al di sotto dei parametri ministeriali ex D.M. n.
55/2014 e chiedeva, pertanto, la condanna dell'appellata Controparte_3
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
[...]
Si è costituita, nel presente giudizio di appello, l'appellata Controparte_3
, insistendo per il rigetto del gravame, eccependo, in particolare,
[...]
l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire dell'appellante attesa la distrazione delle spese a favore del difensore costituito, deducendo sul punto che unico legittimato a proporre il gravame era eventualmente l'avvocato difensore dichiarato distrattario. Non si è costituita in giudizio, invece, la nonostante la ritualità Controparte_2
della notifica dell'atto di appello: ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia in corso di causa.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del termine di rito, ex art. 327 c.p.c., considerato l'avvenuto deposito della sentenza gravata in data 12.01.2021, a fronte dalla notifica dell'atto di appello avvenuta in data 19.03.2021; inoltre, lo stesso atto di appello è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ancora in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello così come sollevata dall'appellata.
Ora, l'art. 93 c.p.c. nel disciplinare l'istituto della distrazione delle spese a favore del difensore, dispone che l'avvocato costituito è legittimato a chiedere al giudice che, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
Il provvedimento di distrazione delle spese processuali instaura un autonomo rapporto tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente che, nei limiti delle spese di lite liquidate, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale tra il cliente ed il suo difensore.
Pertanto, la distrazione delle spese di lite non preclude la possibilità per l'avvocato di esigere il pagamento dal proprio cliente. Ciò comporta che in caso di impugnazione della sentenza il difensore distrattario può assumere la qualità di parte solo nel caso in cui sorga controversia sulla distrazione;
allorché, invece, l'impugnazione riguardi l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta alla parte rappresentata. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “in sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, giacché l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista.” (Cass. Civ., Sez. VI-1, Ord. n.
6481/2021; in tal senso anche Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 13516/2017; Cass. Civ.,
Sez III, Sent. n. 27041/2008).
Orbene, considerato che con il presente gravame l'appellante lamenta la non congruità delle spese di lite con i parametri ministeriali, va riconosciuta in capo allo stesso la legittimazione a proporre la presente impugnazione.
Ciò posto, nel merito l'appello va rigettato per le motivazioni di seguito addotte.
La domanda proposta in primo grado aveva ad oggetto l'impugnazione di un estratto di ruolo la quale andava dichiarata inammissibile, per difetto di interesse ad agire rilevabile, come noto, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Ebbene, il Giudice di primo grado ha, invece, erroneamente accolto l'opposizione proposta da , che andava invece rigettata, alla luce della ormai Parte_1
riconosciuta non impugnabilità in via autonoma dell'estratto di ruolo.
Ed invero, parte opponente in primo grado ha dedotto di aver avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento opposta a seguito di spontanea consultazione del proprio estratto di ruolo presso gli uffici dell Controparte_3
eccependo l'omessa notificazione della cartella di pagamento in esso
[...]
indicata, con conseguente prescrizione del diritto alla riscossione del credito erariale in essa riportato;
ha, pertanto, agito in giudizio avverso tale estratto di ruolo onde ottenere l'annullamento della cartella nello stesso iscritta.
Tuttavia, sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è intervenuto il legislatore.
Orbene, come è noto a mente dell'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n.
215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21.12.2021, (che ha novellato l'art. 12 del
D.P.R. n. 602/1973 e ha inserito il comma 4 bis): “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite (Sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre
2022), la quale ha precisato che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”; pertanto, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile
è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (cfr. anche Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (cfr. anche Cass. n. 31240/19)”.
Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V
Ord., 25.10.2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando l'ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri, comunque, una tutela al contribuente, limitandola, però, alla sola ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), laddove il contribuente dimostri anche la sussistenza di un concreto interesse ad agire derivante da un pregiudizio attuale e concreto (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all' esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all'esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato che: l'art. 12, co.
4-bis del D.P.R. n. 602/1973 si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dalla odierna parte ricorrente non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis
(ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata dall'allora parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in primo grado in riferimento alla domanda presentata in giudizio.
Da quanto sopra esposto deriva l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado che, in quanto riconducibile alla novella legislativa e all'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la statuizione in ordine alla liquidazione delle spese di lite così come disposta dal Giudice di prime cure, pur dovendosi offrire una diversa connotazione a tale pronuncia, da leggere alla luce dei principi giurisprudenziali innanzi richiamati ed enunciati nella sentenza n. 26283/2022 delle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Infine, la novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio giustificano, altresì, la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
La contumacia della esclude la necessità di qualsivoglia Controparte_2
statuizione sulle spese del presente giudizio di appello con riferimento a tale parte.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di appello;
- nulla per le spese del giudizio di appello con riferimento all'appellata contumace
Controparte_2
Nola, 19.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi