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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
VERBALE DI UDIENZA DEL 15.01.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 1956 DELL'ANNO 2022
N.R.G. 1956/2022
È presente per l'avv. Simona Ciancitto anche in sostituzione dell'avv. Falzone. Parte_1
È presente per il l'avv. Cruciano Valvo. Controparte_1
A questo punto, il G.I. invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
I difensori presenti si riportano a tutte le domande, difese, eccezioni e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi depositati in Cancelleria. L'avv. Ciancitto in particolare insiste nuovamente nella CTU medico legale richiesta.
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio, dando atto che le parti rinunciano ad assistere alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, riaperto il verbale in assenza delle parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
n. 1956/2022 r.g.a.c. Pag. 1 N. 1956/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 1956 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, nata a , il 27/05/1958, CF. , ed Parte_1 Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Isola delle Femmine, via Cutino, 48, presso lo studio dell'avv. Biagio
Falzone che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Simona Ciancitto giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
, C.F. , in persona del Sindaco “p.t.”, ed Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Piazza Duomo, presso lo studio dell'avv. Cruciano Controparte_1
Valvo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA oggetto: responsabilità risarcitoria n. 1956/2022 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni da lei patiti.
Parte attrice, nello specifico, esponeva:
- che in data 14/09/2017, alle ore 16:00 circa, mentre si si apprestava a varcare la soglia del palazzo comunale sito in in via Calcedonio Geraci n. 3/C, cadeva Controparte_1 rovinosamente a terra a causa di una grave disconnessione del piano di calpestio, dissimulata da un tappeto rosso posto sulla rampa di accesso all'ingresso del palazzo;
- che, prontamente soccorsa, veniva trasportata presso l'Ospedale “S. Cimino” di CP_1
ove le veniva diagnosticata, “un trauma distorsivo caviglia sx e contusione al
[...] ginocchio dx.”.
Ciò dedotto, sosteneva che il sinistro occorsole era fonte di responsabilità risarcitoria in capo al ex art. 2051 cc. Controparte_1
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'ente convenuto condannandolo al ristoro dei danni da lei patiti che quantificava nella somma di € 5.910,05 o di quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta del giorno 01.12.2022, si costituiva il
[...]
contestando integralmente le richieste di parte attrice. Controparte_1
Nello specifico, l'ente comunale contestava l'esistenza di una obiettiva situazione di pericolo, ritenendo non sussistente nell'area oggetto dell'incidente alcuna insidia.
In subordine, ove ritenuta la sua responsabilità, chiedeva di accertare il concorso di colpa di
ex art. 1227 c.c., nella produzione dell'evento dannoso nella misura del 75%, Parte_1 determinando così, anche in ragione di tale circostanza, l'ammontare del risarcimento del danno dovuto;
con vittoria di spese di lite.
Svolta l'istruttoria, la causa veniva rinviata con ordinanza del 25.09.2024 per decisione e discussione orale e, pertanto, all'odierna udienza, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
n. 1956/2022 r.g.a.c. Pag. 3 Tutto ciò premesso, è necessario, preliminarmente, procedere all'inquadramento giuridico della fattispecie in esame, sussumibile - a parere di questo Giudice - nell'alveo normativo di cui all'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia.
Ebbene, la regola di cui all'art. 2051 c.c. delinea una forma di responsabilità oggettiva, fondata sul rapporto di custodia intercorrente tra un determinato soggetto e la cosa che ha causato il danno.
Al riguardo, in tema di responsabilità derivante da cose in custodia, giova ricordare i seguenti principi affermati nel tempo dalla giurisprudenza che si ritiene di condividere.
In primo luogo, il concetto di custodia postula la disponibilità immediata del bene ed un potere di controllo circa le modalità d'uso e di conservazione di esso.
Quindi, il soggetto al quale si imputa tale tipo di responsabilità deve essere in grado di esercitare sulla “res” un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche (cfr. Cass. n. 24529/2009).
In secondo luogo, il nesso di causalità esistente tra la cosa e il danno impone che la cosa non rappresenti una mera occasione dell'evento ma essa stessa deve esserne la causa o concausa.
In particolare, “[…] a) « l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»;[…] ” (Cass. n. 2481/2018; cfr. anche Cass. n.
2480/2018 e Cass. n. 2477/2018).
Al contrario, è onere del custode dimostrare l'eventuale interruzione del nesso causale attraverso la prova del caso fortuito. Esso deve sostanziarsi in un autonomo impulso causale, dotato dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in modo che il danno non sia più riconducibile alla cosa. Va inteso in senso ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. Cass. n. 20359/2005 e Cass. n. 15383/2006).
Pertanto, il comportamento del danneggiato può porsi sia come fattore concorrente ex art. 1227 co. 1 c.c., sia come fattore in grado di escludere, integralmente, il nesso di causalità tra cosa e danno e conseguentemente idoneo ad elidere la responsabilità del custode (Cass. n. 999/2014).
n. 1956/2022 r.g.a.c. Pag. 4 In tal senso, la colpa concorrente o esclusiva del danneggiato può desumersi anche dall'agevole evitabilità del pericolo (Cass. n. 17625/2016). In particolare, il comportamento del danneggiato si pone come fortuito quando egli abbia fatto un uso imprudente, imprevedibile o comunque, assolutamente anomalo della cosa (Cass. n. 12895/2016).
Infine, è stato evidenziato, dalla Suprema Corte, richiamando precedenti orientamenti giurisprudenziali che: “la ricostruzione del nesso causale tra il criterio di imputazione della responsabilità e l'evento dannoso va operata dal giudice anche di ufficio (Cass. 22/03/2011, n. 6529: anche quando il danneggiante o il responsabile si limiti a contestare in toto la propria responsabilità): pertanto, in tema di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito, deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito (integrando così una mera difesa la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 1227 cod. civ.: per tutte, Cass. 30/09/2014, n. 20619; Cass. Sez. U.
03/06/2013, n. 13902)” (Cass. n. 2481/2018).
Applicando questi principi al caso concreto, la domanda deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Parte attrice ha ricondotto le lesioni subite (cfr. in atti diagnosi del personale medico dell'Ospedale “S. Cimino” di del 14.09.2017) alla caduta asseritamente avvenuta in Controparte_1 data 14.09.2017, alle ore 16:00 circa, mentre si accingeva a salire la rampa di accesso al palazzo comunale sito in nella via Calcedonio Geraci n. 3/C. Controparte_1
Caduta che ha imputato ad un avvallamento della rampa di accesso, occultato da un tappeto rosso, ivi presente.
In merito, deve evidenziarsi come l'unico teste escusso all'udienza del 25.09.2024, CP_2
, ha confermato che in data 14.09.2017, alle ore 16:00 circa, vedeva
[...] Parte_1 apprestarsi ad entrare a piedi all'interno del plesso comunale sito in in via Controparte_1
Calcedonio Geraci n. 3/C.
Ha precisato, inoltre, il teste che quel giorno era lì “[…] essendo il fotografo chiamato per il matrimonio della nipote di che si sposava quel giorno”. Parte_1
Quest'ultimo, dunque, ha confermato che rovinò a terra in data Parte_1
n. 1956/2022 r.g.a.c. Pag. 5 14.09.2017, ed ha affermato, dopo essergli state esibite le foto dei luoghi di cui è causa, che la caduta avvenne lungo lo scivolo per l'ingresso dei disabili posto innanzi l'ingresso dell'edificio.
Sul punto si precisa che, sebbene tale dichiarazione sia stata resa solo in un secondo momento,
a rettifica di quanto in precedenza sostenuto ( e cioè che la caduta avvenne mentre parte attrice stava attraversando dei gradini sempre presenti all'ingresso dello stabile), ciò non inficia, a parere dello scrivente, l'attendibilità del teste, il quale ha reso, comunque, nel complesso dichiarazioni precise e circostanziate, precisando anche che dopo la caduta: “fu alzato il tappeto rosso da altre persone ed io che ero lì ebbi modo di vedere una piccola buca dove la signora aveva poggiato il piede scivolando così dopo di conseguenza con la gamba” .
Dunque, tenuto conto della rettifica resa, dalla ricostruzione complessiva fornita dal teste escusso, può ritenersi che effettivamente parte attrice il 14.09.20217 cadde a terra mentre percorreva lo scivolo per disabili presente sui luoghi di causa;
scivolo coperto in quella occasione da un tappetto rosso.
Deve, così, affermarsi “prima facie” che l'avvallamento posto sull'ingresso a scivolo, di cui è causa, astrattamente, ebbe un ruolo ai fini dell'accadimento dell'evento lesivo.
Tuttavia, deve precisarsi che: “ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt.
40 e 41 cod. pen., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); - tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 cod. pen.
(in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente -desumibile dal capoverso della medesima disposizione- in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
- al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare
l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che -secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante
(ancorché riscontrata con una prognosi postuma)- integra gli estremi di una sequenza costante dello
n. 1956/2022 r.g.a.c. Pag. 6 stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario.
7.3. Ne deriva che tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa e elidendone l'efficacia condizionante. […] Il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o 'teatro' della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente.” (Cass. n.
2477/2018).
Ebbene, nel caso di specie, ritiene lo scrivente, alla luce della complessiva istruttoria svolta, secondo il canone del “più probabile che non”, che la caduta di parte attrice, con riferimento alla posizione dell'ente comunale, debba imputarsi, in realtà, proprio al caso fortuito.
Infatti, la circostanza che l'irregolarità del pavimento era occultata da un tappeto non può essere attribuita a responsabilità del ma è imputabile, al più, esclusivamente alla condotta colposa CP_1 del soggetto che, consapevole della presenza di tale irregolarità, ha, comunque, volontariamente deciso di celarla, assumendosi così la piena responsabilità delle conseguenze derivanti da tale sua azione.
Sul punto si precisa che la Suprema Corte ha ben chiarito con riferimento al caso fortuito che esso: “[…] rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e diventano, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere […]”. (Cass. n. 2480/2018).
Altresì, è stato ulteriormente affermato che: “[…] la P.A. rimane liberata dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione ai beni demaniali ove fornisca la prova liberatoria che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode ( cfr. Cass., 9/3/2020, n. 6651; Cass., 18/6/2019, n.
n. 1956/2022 r.g.a.c. Pag. 7 16295; Cass., 19/3/2018, n. 6703 ), e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi ( cfr., da ultimo, Cass., 10/6/2020, n. 11096. Cfr. altresì, con riferimento a diversa fattispecie, Cass., 5/5/2020, n. 8466)” (Cass. n. 6826/2021).
Dunque, affinché una modifica della cosa in custodia possa fare corpo con la stessa, comportando così in ogni caso la responsabilità dell'ente, è necessario che dopo il verificarsi della improvvisa modificazione della “res” decorra un congruo lasso temporale.
Ove l'evento lesivo, invece, si verifichi subito dopo l'improvviso cambiamento delle condizioni strutturali della “res” o, comunque, dopo un lasso temporale tale da far ritenere impossibile un pronto intervento del custode, allora, alcuna responsabilità a quest'ultimo potrà essere imputata, dovendosi, necessariamente, la modificazione improvvisa del bene (causa dell'evento lesivo), con riguardo alla posizione del custode, ascriversi nel novero degli eventi imprevedibili ed eccezionali (e cioè nel caso fortuito).
Nella fattispecie di cui è causa, il tappeto rosso fu apposto proprio in occasione delle celebrazioni delle nozze della nipote di parte attrice come dichiarato dal teste escusso che ha affermato: “non sono a conoscenza di chi quel giorno mise il tappeto rosso. Posso dire che però era un tappeto rosso messo lì appositamente per la cerimonia nuziale. Non ricordo le caratteristiche precise del tappeto”.
Pertanto, l'apposizione dello stesso, che ha di fatto impedito a parte attrice di avere percezione dell'avvallamento presente lungo lo scivolo, ha configurato una modifica improvvisa della “res” verificatasi in prossimità dell'evento lesivo (la caduta).
Detto in altri termini, tra la modifica dello stato dei luoghi e la caduta è intercorso, presumibilmente, un lasso di tempo di durata talmente breve, tale da precludere, secondo il canone del “più probabile che non”, all'ente comunale la possibilità di intervenire al fine di rimuovere tale condizione di pericolo.
In definitiva, il giudicante rigetta la domanda ex art. 2051 cc.
Deve, inoltre, escludersi la fondatezza della domanda risarcitoria anche ove la si riconduca nell'alveo dell'art. 2043 c.c.
Rispetto a tale norma, infatti, parte attrice avrebbe dovuto provare anche la condotta colposa del nell'evento lesivo di cui è causa, fermo restando, in ogni caso, la Controparte_1
n. 1956/2022 r.g.a.c. Pag. 8 prova, sul piano dell'elemento oggettivo, del nesso causale tra la cosa in custodia dell'ente e la caduta;
circostanza quest'ultima, come sopra evidenziato, non sussistente.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza.
Spese che si liquidano ai valori minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta nelle diverse fasi del processo (scaglione da € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
b) condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese di giudizio che si liquidano nella somma di € 2.540,00 per
[...] compensi, oltre I.V.A. (se dovuta), C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
Termini Imerese, 15.01.2025
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle
n. 1956/2022 r.g.a.c. Pag. 9
VERBALE DI UDIENZA DEL 15.01.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 1956 DELL'ANNO 2022
N.R.G. 1956/2022
È presente per l'avv. Simona Ciancitto anche in sostituzione dell'avv. Falzone. Parte_1
È presente per il l'avv. Cruciano Valvo. Controparte_1
A questo punto, il G.I. invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
I difensori presenti si riportano a tutte le domande, difese, eccezioni e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi depositati in Cancelleria. L'avv. Ciancitto in particolare insiste nuovamente nella CTU medico legale richiesta.
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio, dando atto che le parti rinunciano ad assistere alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, riaperto il verbale in assenza delle parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
n. 1956/2022 r.g.a.c. Pag. 1 N. 1956/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 1956 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, nata a , il 27/05/1958, CF. , ed Parte_1 Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Isola delle Femmine, via Cutino, 48, presso lo studio dell'avv. Biagio
Falzone che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Simona Ciancitto giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
, C.F. , in persona del Sindaco “p.t.”, ed Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Piazza Duomo, presso lo studio dell'avv. Cruciano Controparte_1
Valvo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA oggetto: responsabilità risarcitoria n. 1956/2022 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni da lei patiti.
Parte attrice, nello specifico, esponeva:
- che in data 14/09/2017, alle ore 16:00 circa, mentre si si apprestava a varcare la soglia del palazzo comunale sito in in via Calcedonio Geraci n. 3/C, cadeva Controparte_1 rovinosamente a terra a causa di una grave disconnessione del piano di calpestio, dissimulata da un tappeto rosso posto sulla rampa di accesso all'ingresso del palazzo;
- che, prontamente soccorsa, veniva trasportata presso l'Ospedale “S. Cimino” di CP_1
ove le veniva diagnosticata, “un trauma distorsivo caviglia sx e contusione al
[...] ginocchio dx.”.
Ciò dedotto, sosteneva che il sinistro occorsole era fonte di responsabilità risarcitoria in capo al ex art. 2051 cc. Controparte_1
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'ente convenuto condannandolo al ristoro dei danni da lei patiti che quantificava nella somma di € 5.910,05 o di quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta del giorno 01.12.2022, si costituiva il
[...]
contestando integralmente le richieste di parte attrice. Controparte_1
Nello specifico, l'ente comunale contestava l'esistenza di una obiettiva situazione di pericolo, ritenendo non sussistente nell'area oggetto dell'incidente alcuna insidia.
In subordine, ove ritenuta la sua responsabilità, chiedeva di accertare il concorso di colpa di
ex art. 1227 c.c., nella produzione dell'evento dannoso nella misura del 75%, Parte_1 determinando così, anche in ragione di tale circostanza, l'ammontare del risarcimento del danno dovuto;
con vittoria di spese di lite.
Svolta l'istruttoria, la causa veniva rinviata con ordinanza del 25.09.2024 per decisione e discussione orale e, pertanto, all'odierna udienza, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
n. 1956/2022 r.g.a.c. Pag. 3 Tutto ciò premesso, è necessario, preliminarmente, procedere all'inquadramento giuridico della fattispecie in esame, sussumibile - a parere di questo Giudice - nell'alveo normativo di cui all'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia.
Ebbene, la regola di cui all'art. 2051 c.c. delinea una forma di responsabilità oggettiva, fondata sul rapporto di custodia intercorrente tra un determinato soggetto e la cosa che ha causato il danno.
Al riguardo, in tema di responsabilità derivante da cose in custodia, giova ricordare i seguenti principi affermati nel tempo dalla giurisprudenza che si ritiene di condividere.
In primo luogo, il concetto di custodia postula la disponibilità immediata del bene ed un potere di controllo circa le modalità d'uso e di conservazione di esso.
Quindi, il soggetto al quale si imputa tale tipo di responsabilità deve essere in grado di esercitare sulla “res” un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche (cfr. Cass. n. 24529/2009).
In secondo luogo, il nesso di causalità esistente tra la cosa e il danno impone che la cosa non rappresenti una mera occasione dell'evento ma essa stessa deve esserne la causa o concausa.
In particolare, “[…] a) « l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»;[…] ” (Cass. n. 2481/2018; cfr. anche Cass. n.
2480/2018 e Cass. n. 2477/2018).
Al contrario, è onere del custode dimostrare l'eventuale interruzione del nesso causale attraverso la prova del caso fortuito. Esso deve sostanziarsi in un autonomo impulso causale, dotato dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in modo che il danno non sia più riconducibile alla cosa. Va inteso in senso ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. Cass. n. 20359/2005 e Cass. n. 15383/2006).
Pertanto, il comportamento del danneggiato può porsi sia come fattore concorrente ex art. 1227 co. 1 c.c., sia come fattore in grado di escludere, integralmente, il nesso di causalità tra cosa e danno e conseguentemente idoneo ad elidere la responsabilità del custode (Cass. n. 999/2014).
n. 1956/2022 r.g.a.c. Pag. 4 In tal senso, la colpa concorrente o esclusiva del danneggiato può desumersi anche dall'agevole evitabilità del pericolo (Cass. n. 17625/2016). In particolare, il comportamento del danneggiato si pone come fortuito quando egli abbia fatto un uso imprudente, imprevedibile o comunque, assolutamente anomalo della cosa (Cass. n. 12895/2016).
Infine, è stato evidenziato, dalla Suprema Corte, richiamando precedenti orientamenti giurisprudenziali che: “la ricostruzione del nesso causale tra il criterio di imputazione della responsabilità e l'evento dannoso va operata dal giudice anche di ufficio (Cass. 22/03/2011, n. 6529: anche quando il danneggiante o il responsabile si limiti a contestare in toto la propria responsabilità): pertanto, in tema di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito, deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito (integrando così una mera difesa la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 1227 cod. civ.: per tutte, Cass. 30/09/2014, n. 20619; Cass. Sez. U.
03/06/2013, n. 13902)” (Cass. n. 2481/2018).
Applicando questi principi al caso concreto, la domanda deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Parte attrice ha ricondotto le lesioni subite (cfr. in atti diagnosi del personale medico dell'Ospedale “S. Cimino” di del 14.09.2017) alla caduta asseritamente avvenuta in Controparte_1 data 14.09.2017, alle ore 16:00 circa, mentre si accingeva a salire la rampa di accesso al palazzo comunale sito in nella via Calcedonio Geraci n. 3/C. Controparte_1
Caduta che ha imputato ad un avvallamento della rampa di accesso, occultato da un tappeto rosso, ivi presente.
In merito, deve evidenziarsi come l'unico teste escusso all'udienza del 25.09.2024, CP_2
, ha confermato che in data 14.09.2017, alle ore 16:00 circa, vedeva
[...] Parte_1 apprestarsi ad entrare a piedi all'interno del plesso comunale sito in in via Controparte_1
Calcedonio Geraci n. 3/C.
Ha precisato, inoltre, il teste che quel giorno era lì “[…] essendo il fotografo chiamato per il matrimonio della nipote di che si sposava quel giorno”. Parte_1
Quest'ultimo, dunque, ha confermato che rovinò a terra in data Parte_1
n. 1956/2022 r.g.a.c. Pag. 5 14.09.2017, ed ha affermato, dopo essergli state esibite le foto dei luoghi di cui è causa, che la caduta avvenne lungo lo scivolo per l'ingresso dei disabili posto innanzi l'ingresso dell'edificio.
Sul punto si precisa che, sebbene tale dichiarazione sia stata resa solo in un secondo momento,
a rettifica di quanto in precedenza sostenuto ( e cioè che la caduta avvenne mentre parte attrice stava attraversando dei gradini sempre presenti all'ingresso dello stabile), ciò non inficia, a parere dello scrivente, l'attendibilità del teste, il quale ha reso, comunque, nel complesso dichiarazioni precise e circostanziate, precisando anche che dopo la caduta: “fu alzato il tappeto rosso da altre persone ed io che ero lì ebbi modo di vedere una piccola buca dove la signora aveva poggiato il piede scivolando così dopo di conseguenza con la gamba” .
Dunque, tenuto conto della rettifica resa, dalla ricostruzione complessiva fornita dal teste escusso, può ritenersi che effettivamente parte attrice il 14.09.20217 cadde a terra mentre percorreva lo scivolo per disabili presente sui luoghi di causa;
scivolo coperto in quella occasione da un tappetto rosso.
Deve, così, affermarsi “prima facie” che l'avvallamento posto sull'ingresso a scivolo, di cui è causa, astrattamente, ebbe un ruolo ai fini dell'accadimento dell'evento lesivo.
Tuttavia, deve precisarsi che: “ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt.
40 e 41 cod. pen., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); - tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 cod. pen.
(in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente -desumibile dal capoverso della medesima disposizione- in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
- al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare
l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che -secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante
(ancorché riscontrata con una prognosi postuma)- integra gli estremi di una sequenza costante dello
n. 1956/2022 r.g.a.c. Pag. 6 stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario.
7.3. Ne deriva che tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa e elidendone l'efficacia condizionante. […] Il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o 'teatro' della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente.” (Cass. n.
2477/2018).
Ebbene, nel caso di specie, ritiene lo scrivente, alla luce della complessiva istruttoria svolta, secondo il canone del “più probabile che non”, che la caduta di parte attrice, con riferimento alla posizione dell'ente comunale, debba imputarsi, in realtà, proprio al caso fortuito.
Infatti, la circostanza che l'irregolarità del pavimento era occultata da un tappeto non può essere attribuita a responsabilità del ma è imputabile, al più, esclusivamente alla condotta colposa CP_1 del soggetto che, consapevole della presenza di tale irregolarità, ha, comunque, volontariamente deciso di celarla, assumendosi così la piena responsabilità delle conseguenze derivanti da tale sua azione.
Sul punto si precisa che la Suprema Corte ha ben chiarito con riferimento al caso fortuito che esso: “[…] rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e diventano, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere […]”. (Cass. n. 2480/2018).
Altresì, è stato ulteriormente affermato che: “[…] la P.A. rimane liberata dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione ai beni demaniali ove fornisca la prova liberatoria che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode ( cfr. Cass., 9/3/2020, n. 6651; Cass., 18/6/2019, n.
n. 1956/2022 r.g.a.c. Pag. 7 16295; Cass., 19/3/2018, n. 6703 ), e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi ( cfr., da ultimo, Cass., 10/6/2020, n. 11096. Cfr. altresì, con riferimento a diversa fattispecie, Cass., 5/5/2020, n. 8466)” (Cass. n. 6826/2021).
Dunque, affinché una modifica della cosa in custodia possa fare corpo con la stessa, comportando così in ogni caso la responsabilità dell'ente, è necessario che dopo il verificarsi della improvvisa modificazione della “res” decorra un congruo lasso temporale.
Ove l'evento lesivo, invece, si verifichi subito dopo l'improvviso cambiamento delle condizioni strutturali della “res” o, comunque, dopo un lasso temporale tale da far ritenere impossibile un pronto intervento del custode, allora, alcuna responsabilità a quest'ultimo potrà essere imputata, dovendosi, necessariamente, la modificazione improvvisa del bene (causa dell'evento lesivo), con riguardo alla posizione del custode, ascriversi nel novero degli eventi imprevedibili ed eccezionali (e cioè nel caso fortuito).
Nella fattispecie di cui è causa, il tappeto rosso fu apposto proprio in occasione delle celebrazioni delle nozze della nipote di parte attrice come dichiarato dal teste escusso che ha affermato: “non sono a conoscenza di chi quel giorno mise il tappeto rosso. Posso dire che però era un tappeto rosso messo lì appositamente per la cerimonia nuziale. Non ricordo le caratteristiche precise del tappeto”.
Pertanto, l'apposizione dello stesso, che ha di fatto impedito a parte attrice di avere percezione dell'avvallamento presente lungo lo scivolo, ha configurato una modifica improvvisa della “res” verificatasi in prossimità dell'evento lesivo (la caduta).
Detto in altri termini, tra la modifica dello stato dei luoghi e la caduta è intercorso, presumibilmente, un lasso di tempo di durata talmente breve, tale da precludere, secondo il canone del “più probabile che non”, all'ente comunale la possibilità di intervenire al fine di rimuovere tale condizione di pericolo.
In definitiva, il giudicante rigetta la domanda ex art. 2051 cc.
Deve, inoltre, escludersi la fondatezza della domanda risarcitoria anche ove la si riconduca nell'alveo dell'art. 2043 c.c.
Rispetto a tale norma, infatti, parte attrice avrebbe dovuto provare anche la condotta colposa del nell'evento lesivo di cui è causa, fermo restando, in ogni caso, la Controparte_1
n. 1956/2022 r.g.a.c. Pag. 8 prova, sul piano dell'elemento oggettivo, del nesso causale tra la cosa in custodia dell'ente e la caduta;
circostanza quest'ultima, come sopra evidenziato, non sussistente.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza.
Spese che si liquidano ai valori minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta nelle diverse fasi del processo (scaglione da € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
b) condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese di giudizio che si liquidano nella somma di € 2.540,00 per
[...] compensi, oltre I.V.A. (se dovuta), C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
Termini Imerese, 15.01.2025
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle
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