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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRECO ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 336/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Frattini 1 21047 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720240003583535000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 220/2025 depositato il
08/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: l'annullamento della cartella impugnata,
Resistente: la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, in data 23/05/2024 ha impugnato la cartella di pagamento n. 117 2024 00035835 35 presentando ricorso. Tale cartella, emessa ex art. 36 bis DPR 600/73, scaturiva dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi presentata dal sig. Ricorrente_1 per l'anno d'imposta 2020. Più nel dettaglio, il ricorrente compilava il modello relativo all'imposta IRAP senza effettuarne il versamento. In conseguenza di ciò, la procedura automatizzata rilevava l'incongruenza dell'omesso versamento dell'imposta generando il ruolo alla base della cartella impugnata.
L'Ufficio, nel costituirsi in giudizio 2024/127416 con Prot. n. 2024/127416 in data 9/07/2024, poneva in evidenza che in relazione alla cartella di pagamento qui impugnata, a seguito dell'esame della posizione del contribuente, riconosciuta la mancanza di autonoma organizzazione, aveva provveduto ad annullare in autotutela la ripresa con sgravio totale acquisito con REGISTRO INTERNO.0006265.05-07-2024.
All'Udienza odierna il ricorrente dichiarava di accettare lil provvedimento di sgravio con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio dev'essere dichiarato parzialmente estinto.
Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art 46 D.lgs. 546/1992 con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio essendo cessata la materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Varese il 18/09/2025 Il Giudice Dott.
NI GR
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRECO ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 336/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Frattini 1 21047 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720240003583535000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 220/2025 depositato il
08/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: l'annullamento della cartella impugnata,
Resistente: la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, in data 23/05/2024 ha impugnato la cartella di pagamento n. 117 2024 00035835 35 presentando ricorso. Tale cartella, emessa ex art. 36 bis DPR 600/73, scaturiva dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi presentata dal sig. Ricorrente_1 per l'anno d'imposta 2020. Più nel dettaglio, il ricorrente compilava il modello relativo all'imposta IRAP senza effettuarne il versamento. In conseguenza di ciò, la procedura automatizzata rilevava l'incongruenza dell'omesso versamento dell'imposta generando il ruolo alla base della cartella impugnata.
L'Ufficio, nel costituirsi in giudizio 2024/127416 con Prot. n. 2024/127416 in data 9/07/2024, poneva in evidenza che in relazione alla cartella di pagamento qui impugnata, a seguito dell'esame della posizione del contribuente, riconosciuta la mancanza di autonoma organizzazione, aveva provveduto ad annullare in autotutela la ripresa con sgravio totale acquisito con REGISTRO INTERNO.0006265.05-07-2024.
All'Udienza odierna il ricorrente dichiarava di accettare lil provvedimento di sgravio con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio dev'essere dichiarato parzialmente estinto.
Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art 46 D.lgs. 546/1992 con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio essendo cessata la materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Varese il 18/09/2025 Il Giudice Dott.
NI GR