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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1011/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 865/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230023156114000 Consorzio_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5953/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Rinuncia al ricorso
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094 2023 00231561 14 000 (€ 47,88), riferita al contributo consortile 2018 del Consorzio_2, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata in data 10.02.2025.
Deduce l'inesistenza giuridica della notifica, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, il difetto di motivazione, la prescrizione, la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, la mancata realizzazione di opere di bonifica e l'assenza del beneficio diretto e specifico per gli immobili gravati dal tributo.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo l'obbligo dell'integrazione del contraddittorio, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittimità formale della cartella.
Quindi parte ricorrente ha comunicato di rinunciare il ricorso.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto dell'intervenuta rinuncia va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia e compensa le spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 865/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230023156114000 Consorzio_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5953/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Rinuncia al ricorso
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094 2023 00231561 14 000 (€ 47,88), riferita al contributo consortile 2018 del Consorzio_2, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata in data 10.02.2025.
Deduce l'inesistenza giuridica della notifica, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, il difetto di motivazione, la prescrizione, la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, la mancata realizzazione di opere di bonifica e l'assenza del beneficio diretto e specifico per gli immobili gravati dal tributo.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo l'obbligo dell'integrazione del contraddittorio, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittimità formale della cartella.
Quindi parte ricorrente ha comunicato di rinunciare il ricorso.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto dell'intervenuta rinuncia va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia e compensa le spese.