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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13125 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico del Lavoro, Dr. AO Mormile, all'udienza del 18/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 30965 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno
2025 e vertente
TRA
(01/09/1968), elettivamente domiciliato in Roma, nello studio dell'avv. Parte_1
PA AO e avv. Elisa Cacciato Insilla, che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario delegato Cannas Roberta;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/09/2025, l'istante in epigrafe chiedeva al Giudice del lavoro di
Roma, previo accertamento, la condanna dell' (ex art. 130 d.lgs. n. 112/1998), al pagamento CP_1 dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità dalla data della domanda amministrativa presentata il 21/02/2025 volta ad ottenere l'accertamento dei requisiti per le prestazioni in oggetto. CP_ Esponeva che con verbale del 22/04/2025 l gli aveva riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento e alla pensione di inabilità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, provvedendo tempestivamente alla liquidazione della sola indennità di accompagnamento ex art. 1, legge n. 18/1980. CP_ Mentre invece, solo in data 30/10/2025 l' provvedeva alla liquidazione della pensione di inabilità ex art.12, legge n. 118/1971.
Istauratosi ritualmente il contraddittorio, l' chiedeva dichiararsi la sopravvenuta cessazione della CP_1 materia del contendere in quanto, con decreto di liquidazione del 30/10/2025 aveva provveduto anche al pagamento dei ratei arretrati della pensione di inabilità.
All'odierna udienza il Giudice, udita la discussione, decideva la causa come da separata sentenza contestuale.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito va osservato che dalla documentazione versata in atti, nel corso della causa, si evince l'avvenuto pagamento della prestazione de qua, così come richiesta dal ricorrente, effettuato con ritardo rispetto all'iter procedimentale che l'Istituto avrebbe dovuto seguire.
Va pertanto dichiarata l'integrale sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti.
Essendo il pagamento avvenuto nelle more del giudizio, dopo l'instaurazione del rapporto processuale, le spese di lite, calcolate alla stregua dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e s.m.i., compensate per ½, vanno poste a carico dell' per la residua metà, in applicazione del principio di soccombenza CP_2 virtuale, e si liquidano come in dispositivo, da distarsi ex art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
1) dichiara la sopravvenuta cessazione tra le parti della materia del contendere;
2) compensa per ½ tra le parti le spese processuali e condanna l al pagamento della residua metà CP_1 liquidata in € 1.200,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali al 15%, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ.
Roma, 18/12/2025 .
Il Giudice del Lavoro
Dott. AO Mormile
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico del Lavoro, Dr. AO Mormile, all'udienza del 18/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 30965 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno
2025 e vertente
TRA
(01/09/1968), elettivamente domiciliato in Roma, nello studio dell'avv. Parte_1
PA AO e avv. Elisa Cacciato Insilla, che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario delegato Cannas Roberta;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/09/2025, l'istante in epigrafe chiedeva al Giudice del lavoro di
Roma, previo accertamento, la condanna dell' (ex art. 130 d.lgs. n. 112/1998), al pagamento CP_1 dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità dalla data della domanda amministrativa presentata il 21/02/2025 volta ad ottenere l'accertamento dei requisiti per le prestazioni in oggetto. CP_ Esponeva che con verbale del 22/04/2025 l gli aveva riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento e alla pensione di inabilità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, provvedendo tempestivamente alla liquidazione della sola indennità di accompagnamento ex art. 1, legge n. 18/1980. CP_ Mentre invece, solo in data 30/10/2025 l' provvedeva alla liquidazione della pensione di inabilità ex art.12, legge n. 118/1971.
Istauratosi ritualmente il contraddittorio, l' chiedeva dichiararsi la sopravvenuta cessazione della CP_1 materia del contendere in quanto, con decreto di liquidazione del 30/10/2025 aveva provveduto anche al pagamento dei ratei arretrati della pensione di inabilità.
All'odierna udienza il Giudice, udita la discussione, decideva la causa come da separata sentenza contestuale.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito va osservato che dalla documentazione versata in atti, nel corso della causa, si evince l'avvenuto pagamento della prestazione de qua, così come richiesta dal ricorrente, effettuato con ritardo rispetto all'iter procedimentale che l'Istituto avrebbe dovuto seguire.
Va pertanto dichiarata l'integrale sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti.
Essendo il pagamento avvenuto nelle more del giudizio, dopo l'instaurazione del rapporto processuale, le spese di lite, calcolate alla stregua dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e s.m.i., compensate per ½, vanno poste a carico dell' per la residua metà, in applicazione del principio di soccombenza CP_2 virtuale, e si liquidano come in dispositivo, da distarsi ex art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
1) dichiara la sopravvenuta cessazione tra le parti della materia del contendere;
2) compensa per ½ tra le parti le spese processuali e condanna l al pagamento della residua metà CP_1 liquidata in € 1.200,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali al 15%, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ.
Roma, 18/12/2025 .
Il Giudice del Lavoro
Dott. AO Mormile
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