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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/02/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2005/2022 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Rocco del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nichelino (TO) alla via Torino n. 64 parte opponente
e
Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Franceschi e
Giuseppe Prencipe entrambi del Foro di Torino, nonché elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Torino al Corso Re Umberto n. 64 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; riconoscimento di debito ex art. 1988 del codice civile;
mutuo ex art. 1813 e seguenti del codice civile;
domanda di restituzione somme.
1
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Parte opponente Parte_1
“Nel merito, in via principale, accertato che la scrittura privata in oggetto è priva della indicazione del termine di restituzione della somma di cui il sig. ritiene di essere creditore, CP_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 9061/2021 (RG 21927/21) in quanto il credito non è esigibile. Nel merito, in via subordinata, in accoglimento dell'eccezione di abusivo riempimento
“contra pacta” e, quindi, di inadempimento del mandato “ad scribendum” intercorso tra i sig. e Parte_1 il sig. in ragione della non Controparte_1 corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente sig. al Parte_1 sig. per la causale di cui al decreto Controparte_1 ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio.”.
Parte opposta Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, dato atto dell'avvenuta reiezione dell'avversaria istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e dell'avvenuta correzione del decreto ingiuntivo opposto nel senso che, laddove era scritto "...INGIUNGE a Pt_2
(C.F.: )" si sia esattamente letto
[...] C.F._3 "INGIUNGE a (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rigettare l'opposizione formulata dal sig. Parte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto per i
[...] motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese legali.”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Con il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.
9061/2021 del 14 dicembre 2021 (R.G. n. 21927/2021) qui opposto, il Tribunale Ordinario di Torino ha ingiunto a il pagamento della somma di € 45.100,00 Parte_2 oltre accessori e spese legali in favore dell'odierno opposto . Controparte_1
Il ricorrente ha dedotto nel ricorso Controparte_1 per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) esso ricorrente vanta a favore di Controparte_1 un credito di € 45.100,00 a seguito del Parte_2 contratto di mutuo fruttifero stipulato tra le parti;
2) con scrittura privata dell'8 giugno 2014 il debitore ha inoltre riconosciuto di essere Parte_2 debitore verso della sopra citata somma, Controparte_1 impegnandosi a restituirla al mutuante nei tempi concordati tra le parti;
3) il debitore intimato nonostante i Parte_2 ripetuti solleciti, non ha versato quanto dovuto.
3
2. I motivi di opposizione.
L'odierno opponente ha promosso Parte_1 la presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) non riferibilità del decreto ingiuntivo ad esso opponente essendovi indicato un nominativo diverso dal proprio ovverosia “ ” e non già “ ” (v. Pt_2 Parte_1 pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione)
2) inesistenza del credito e difetto di prova del credito azionato (v. pagg. da 2 a 7 dell'atto di citazione in opposizione);
3) presenza di due grafie diverse, assenza di data certa, presenza di una cifra numerica non confermata da quella espressa in lettere e riempimento contra pacta della scrittura privata posta a fondamento dell'azione monitoria e del diritto di credito vantato da (v. Controparte_1 pagg. da 2 a 4 dell'atto di citazione in opposizione);
4) errata qualificazione del rapporto intercorso tra le parti quale contratto di mutuo fruttifero (v. pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
Peraltro, con ordinanza del 13 maggio 2022 del precedente giudice istruttore titolare del fascicolo è stata rigettata ex art. 649 del c.p.c. l'istanza di parte opponente volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Inoltre, con la medesima ordinanza, è stata disposta - ex artt. 287 e 288 del c.p.c. - la correzione dell'errore materiale presente nel decreto del Tribunale di Torino n.
9061/2021.
4 In particolare, è stato disposto che laddove è scritto
“Ingiunge a (c.f.: )”, si Parte_2 C.F._3 deve invece correttamente leggere e intendere “Ingiunge a
(c.f.: ”. Parte_1 C.F._4
4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione è solo parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limitati termini che seguono.
La domanda di restituzione somme avanzata dalla parte opposta si fonda sulla presente dichiarazione sottoscritta dall'opponente e ritualmente Parte_1 depositata in atti unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo:
“Riconoscimento di debito
Io sottoscritto in data 08/06/2014
5 CF* nato a [...] ed attualmente C.F._5 residente in [...] 4° piano Dichiaro e riconosco espressamente di avere ricevuto dal signor la somma Controparte_1 complessiva di Euro - 45.100 – della quale interamente mi riconosco debitore nei confronti del Sig. Controparte_1 mi riconosco pertanto debitore della suddetta somma e mi impegno a restituirla nei tempi da concordarsi fra le parti”
(v. il doc. n. 2 del fascicolo monitorio).
Tale scrittura privata costituisce prova ampia, adeguata ed esaustiva del diritto di credito (di tipo restitutorio) qui azionato dall'opposto.
E ciò per i seguenti dirimenti motivi:
1) parte opponente non ha disconosciuto la sottoscrizione di essa nelle forme di rito ai sensi degli articoli 214 e 215 n. 2 del c.p.c. e, pertanto, la scrittura in questione deve ritenersi tacitamente riconosciuta ai sensi del predetto articolo 215 del codice di rito con conseguente efficacia di essa ex art. 2702 del codice civile;
2) invero, la parte opponente si è limitata a dedurre un asserito abusivo riempimento di essa “in modo difforme da quanto pattuito”;
3) come è noto, per pacifica giurisprudenza di legittimità, qui richiamata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 118 delle disp. att. al c.p.c., il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento "absque pactis", sia che si tratti di riempimento "contra pacta", dovendo, invece, essere proposta la querela di falso, se si sostenga che nessun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un
6 accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse, appunto, diverso (v., per tutte, Cass., Sez. 3, sent. n.
25445/2010);
4) nel caso in esame, dunque, parte opponente avrebbe dovuto indicare e dimostrare il patto dedotto poi violato con la scrittura prodotta;
5) tuttavia, a tal riguardo, la parte opponente non ha dedotto nulla e nulla ha dimostrato circa l'asserito diverso patto tradito con un riempimento difforme;
in assenza di siffatta allegazione e prova la relativa deduzione deve essere disattesa;
6) va infatti ribadito che nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto “absque pactis”, in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore;
qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento “contra pacta” e, quindi, di inadempimento del mandato “ad scribendum” in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore (v. Cass., Sez. 3., sent. n.
18989/2010);
7 7) l'errata indicazione nel decreto ingiuntivo del nome al posto del corretto nome è Pt_2 Parte_1 stata giustificata dall'opposto con la consuetudine nelle relazioni amicali – familiari fra i nuclei di provenienza di chiamare l'opponente con il nome di e, comunque, Pt_2
è irrilevante ai fini di causa, tenuto anche conto che la sottoscrizione è stata pacificamente apposta dall'odierno opponente destinatario della domanda Parte_1 di pagamento somme qui delibata;
8) la presenza di due grafie diverse non inficia affatto, e in alcun modo, la valenza probatoria del documento di cui trattasi, atteso che con l'apposizione della propria sottoscrizione l'opponente ha dimostrato di voler recepire il testo sopra scritto, risultando irrilevante se scritto da altri;
la Corte Suprema di
Cassazione ha invero chiarito che la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza della dichiarazione da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta, ancorché la dichiarazione sia costituita da parti redatte da soggetto diverso dal sottoscrittore od anche da più soggetti, in quanto al fine di facilitarne la formazione non è normalmente richiesta la coincidenza tra redattore e sottoscrittore (v. Cass., Sez. 3, n. 2647/2003) ed essendo richiesta l'autografia solo per scritture di natura particolare, come il testamento olografo (v. Cass.,
Sez. 2, sent. n. 4729/1991);
9) è noto invero che la sottoscrizione della scrittura privata costituisce un elemento necessario e sufficiente, fino a querela di falso, per l'imputazione al soggetto, interessato al regolamento di interessi in essa contenuto, della dichiarazione inserita nel documento, in quanto dalla sottoscrizione deriva una presunzione iuris tantum di consenso del sottoscrittore sul contenuto del documento;
8 tale presunzione opera sia nei confronti di chi sappia leggere e scrivere, che addirittura nei riguardi dell'analfabeta, capace di sottoscrivere, il quale abbia apposto la propria firma alla scrittura da altri predisposta, essendo entrambi in grado di controllarne il contenuto: il primo con la lettura diretta del documento, il secondo ricorrendo ad altri mezzi, come la lettura da parte di un terzo (v .Cass., Sez.
2. sent. n. 3027/1982), con la conseguenza inoltre che eventuali correzioni del testo, redatto a macchina o manualmente (eventualmente anche da soggetto diverso dal sottoscrittore) non costituiscono causa di nullità dell'atto (v. Cass., Sez.
Lav., sent. 1705/2000).
Alla luce di quanto sopra deve dunque ritenersi provato che l'opponente ha ricevuto dall'opposto - a titolo di mutuo – la somma di € 41.500,00 (come indicato nella scrittura sottoscritta da esso opponente depositata sub doc. n. 2 del fascicolo monitorio) obbligandosi altresì alla sua restituzione.
Sussiste dunque il pieno diritto di parte opposta alla restituzione della predetta somma ex art. 1813 del codice civile il quale stabilisce che “il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.
A fronte di ciò va altresì rilevato come nella cennata scrittura dell'8 giugno 2014 di cui trattasi è scritto quanto segue:
“mi riconosco pertanto debitore della suddetta somma e mi impegno a restituirla nei tempi da concordarsi fra le parti”.
L'articolo 1817 del codice civile stabilisce che “se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice avuto riguardo alle circostanze”.
9 Non essendo stato anteriormente fissato dalle parti, né dal giudice, il termine per la restituzione, il d.i. opposto deve essere pertanto revocato poiché in allora il credito restitutorio non era esigibile.
E' infatti pacifico che anteriormente alla notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo concesso non vi era stata alcuna determinazione convenzionale o giudiziale ex art. 1817 del c.c. del termine per la restituzione.
La domanda monitoria, tuttavia, anche alla luce del principio generale di economia dei mezzi giuridici, deve qui valere anche quale domanda di determinazione del termine ex art. 1817 del codice civile.
Considerando poi che dalla notifica del ricorso e del d.i. concesso sono trascorsi oltre due anni (la notifica è avvenuta in data 23.12.2021), il Tribunale, nel caso in esame, anche a fronte dell'avvenuta erogazione della somma dieci anni or sono e della diffida ante causam volta alla restituzione dell'importo mutuato, ritiene equa e conforme a legge l'avanzata pretesa di immediata restituzione della somma oggetto di causa, di modo che il termine in questione coincida di fatto con l'emissione del presente pronunciamento.
L'articolo 1815 del codice civile (rubricato come
“Interessi”) così dispone:
“Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che gli interessi sulle somme mutuate decorrono - come è dato desumere dall'art 1815 del cod civ - dal giorno del mutuo
(v. Cass. Sez. 1, sent. n. 2789/1964).
10 Nel caso in esame, stante le risultanze documentali sopra citate, gli interessi devono decorrere nella misura legale ex art. 1284 comma 1 del codice civile dal giorno 8 giugno 2014 come menzionato nella scrittura posta a base della presente azione giudiziaria.
Sulla base delle argomentazioni sopra esposte, devesi quindi provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché alla condanna dell'opponente
[...]
al pagamento, in favore dell'opposto Parte_1 CP_1
della somma di € 45.100,00 oltre interessi legali
[...] ex art. 1284 comma 1 del codice civile dalla data dell'8 giugno 2014 e sino all'effettivo esborso.
5. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti poiché non rilevanti al fine del decidere, tenuto anche conto che la documentazione versata in atti è risultata idonea a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso
11 delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00), opportunamente modulati in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.700,00
b) fase introduttiva → € 1.200,00
c) fase istruttoria → € 1.000,00
d) fase decisionale → € 1.500,00
- per un totale di € 5.400,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 9061/2021.
2) Condanna l'opponente al Parte_1 pagamento, per i titoli di cui in parte motiva, in favore della parte opposta della somma di € Controparte_1
41.500,00 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 del codice civile dalla data dell'8 giugno 2014 e sino all'effettivo esborso.
12 3) Condanna l'opponente alla Parte_1 rifusione, in favore della parte opposta Controparte_1 delle spese di lite che liquida in € 5.400,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 5 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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