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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 19/01/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 372/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AZ SE, Presidente e Relatore DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4560/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ministeri Mef-Dip.finanze-Dir.giustizia Tributaria - Via Dei Portoghesi, 12 00100 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato Avv. Difensore_1 - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio, 1 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1819/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12 e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6033 TASI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Svolgimento del processo
Il Ministero della economia proponeva appello avverso la sentenza della CGT di Roma, n. 1819/2025 (relativa ad avviso di accertamento per IUC/TASI anno 2017, notificato a mezzo PEC il giorno 10 novembre 2023 dal Comune di Roma, per la complessiva somma € 1.463.374,68), con cui era rigettato il ricorso e condannato il ricorrente Ministero al pagamento delle spese, da liquidarsi in favore di Roma Capitale, liquidate in € 10.000,00.
Il Comune di Roma si costituiva in giudizio, presentando controdeduzioni.
In data 6 novembre 2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione.
Con istanza datata 9.1.2026, il MEF ed il Comune di Roma - premesso che le parti, nel corso della lite, hanno raggiunto un accordo conciliativo, sottoscritto in data 29.12.2025, con il quale hanno definito in via bonaria e conciliato plurimi giudizi tributari, tra cui anche il presente – chiedono che la CGT Lazio voglia dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi degli artt. 46, co. 2, e 48, co, 2, del D.Lgs. n. 546/1992, con integrale compensazione delle spese del giudizio. Motivi della decisione
La richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere può essere accolta, ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 546/1992.
Va infatti tenuto conto della disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 48 (Conciliazione fuori udienza) del d. lgs. 546/1992, secondo cui “se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia. / Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere”.
Nel caso di specie l'accordo conciliativo risulta regolarmente sottoscritto da entrambe le parti.
Va quindi disposta l'estinzione del giudizio e, come da concorde richiesta delle parti, le spese possono essere compensate per entrambi i gradi di giudizio, nonché per l'udienza cautelare del 6 novembre 2025.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio. Roma, 15 gennaio 2026.
Il Presidente
Dr. Giuseppe Mazzi
(Firma digitale)
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AZ SE, Presidente e Relatore DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4560/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ministeri Mef-Dip.finanze-Dir.giustizia Tributaria - Via Dei Portoghesi, 12 00100 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato Avv. Difensore_1 - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio, 1 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1819/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12 e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6033 TASI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Svolgimento del processo
Il Ministero della economia proponeva appello avverso la sentenza della CGT di Roma, n. 1819/2025 (relativa ad avviso di accertamento per IUC/TASI anno 2017, notificato a mezzo PEC il giorno 10 novembre 2023 dal Comune di Roma, per la complessiva somma € 1.463.374,68), con cui era rigettato il ricorso e condannato il ricorrente Ministero al pagamento delle spese, da liquidarsi in favore di Roma Capitale, liquidate in € 10.000,00.
Il Comune di Roma si costituiva in giudizio, presentando controdeduzioni.
In data 6 novembre 2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione.
Con istanza datata 9.1.2026, il MEF ed il Comune di Roma - premesso che le parti, nel corso della lite, hanno raggiunto un accordo conciliativo, sottoscritto in data 29.12.2025, con il quale hanno definito in via bonaria e conciliato plurimi giudizi tributari, tra cui anche il presente – chiedono che la CGT Lazio voglia dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi degli artt. 46, co. 2, e 48, co, 2, del D.Lgs. n. 546/1992, con integrale compensazione delle spese del giudizio. Motivi della decisione
La richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere può essere accolta, ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 546/1992.
Va infatti tenuto conto della disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 48 (Conciliazione fuori udienza) del d. lgs. 546/1992, secondo cui “se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia. / Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere”.
Nel caso di specie l'accordo conciliativo risulta regolarmente sottoscritto da entrambe le parti.
Va quindi disposta l'estinzione del giudizio e, come da concorde richiesta delle parti, le spese possono essere compensate per entrambi i gradi di giudizio, nonché per l'udienza cautelare del 6 novembre 2025.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio. Roma, 15 gennaio 2026.
Il Presidente
Dr. Giuseppe Mazzi
(Firma digitale)