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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/12/2024, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1066/2022 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA VITTORIO C.F._1
VENETO n. 25, AVOLA, presso lo studio dell'avv. DAVIDE ANTONUCCIO (c.f. , che lo rappresenta e difende C.F._2 per procura a margine del ricorso introduttivo ricorrente
contro
, Controparte_1
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_1 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_1 dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._3
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita
1 può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con il ricorso introduttivo, depositato il 3.05.2022, Parte_1 ha agito per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI- 000138290 emessa dall' di Siracusa- notificata il 4.04.2022, con la quale è stato CP_1 ordinato ed ingiunto alla ricorrente il versamento nel termine di 30 giorni dalla notifica della complessiva somma di € 22.006,6 di cui € 22.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 a titolo di spese.
ha esposto: Parte_1
• che con ordinanza-Ingiunzione n. OI-000138290 emessa dall' di Siracusa, notificata il 4.04.2022, l' ordinava CP_1 CP_1
a nella qualità di titolare della ditta Parte_1 individuale NO AN il pagamento della complessiva somma di 22.006,6 a titolo di sanzione amministrativa e spese, fondata su un presunto atto di accertamento prot. n. CP_1
7600.24/05/2017.0080619 asseritamente contestato il
26.06.2017 unitamente alla comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta ex art 16 Legge 689/1981;
• che in realtà tale atto di accertamento non è mai stato notificato all'odierno ricorrente con conseguente illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione oggi opposta essendo stata la stessa motivata unicamente richiamando per relationem atti mai notificati;
• che è intervenuta prescrizione ed inesigibilità del presunto credito azionato dall' atteso il decorso del termine CP_1 quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della legge 689/81. ha concluso chiedendo l'annullamento della Parte_1 predetta ordinanza ingiunzione
Si è costituito in giudizio l' , contestando le domande attrici, CP_1 delle quali ha chiesto il rigetto.
2 Ha affermato che l'iter amministrativo seguito dall' CP_1 nell'adozione del provvedimento era senz'altro corretto e immune da vizi, avendo l' emesso e motivato tale atto in conformità alla specifica CP_1 disciplina legale applicabile;
che << Contrariamente a quanto affermato in ricorso, l'illecito amministrativo è stato effettivamente contestato tramite l'Atto di accertamento prot. 7600.24/05/2017.0080619, validamente CP_1 notificato per compiuta giacenza in data 26.06.2017 >>, e che l'eccezione di prescrizione era inconsistente, rilevando sul punto che << Come è noto, costituisce principio generale del nostro ordinamento, scolpito sub art. 2935
c.c., che la prescrizione cominci a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa
(Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643).
Successivamente, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica del provvedimento di accertamento della violazione, avvenuta in data
26.06.2017, ed è rimasta sospesa prima durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27. Infine, è stata nuovamente interrotta dalle ulteriori comunicazioni e dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione oggi opposta, sicché l'eccezione è da respingere >>. In data 3.06.2024 l' ha depositato ordinanza ingiunzione OI- CP_1
000138290, rideterminata ai sensi dell'articolo 23 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 in € 367,66. Si osserva che la fattispecie oggetto del presente giudizio trova fondamento nella depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983; il citato articolo di legge ha previsto che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti << per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a €
3 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione >>; con la conseguenza che per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro € 10.000 fino ad un massimo di € 50.000; l'art. 8 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni connesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, se il procedimento penale – come nel caso di specie – non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (Cass. pen. 11 maggio 2016, n. 37232; Cass. pen. 15 marzo 2016, n. 14487).
Quanto sopra indica la formulazione vigente al momento della emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta e all'introduzione del giudizio;
per effetto dell'art. 23 4 maggio 2023, n. 48, all'art. 2, comma 1- bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro
10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». Cont L' ha, quindi, rideterminato, ai sensi dell'appena citato art. 23 decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, la somma di cui all'ordinanza ingiunzione in € 367,66. Corte Cost. , 03/11/2023, n. 199 ha rilevato che << Mantenendo la sanzione pecuniaria amministrativa natura sostanzialmente penale, la nuova norma può trovare applicazione retroattiva per l'effetto favorevole che da essa deriva rispetto al pregresso regime sanzionatorio >>.
Dall'esame dell'ordinanza ingiunzione impugnata e della sua rideterminazione emerge che l' ha correttamente determinato ai sensi CP_1 dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 l'importo avendo riguardo alla gravità della violazione, tenuto conto del disvalore del comportamento tenuto (inosservanza dell'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi dovuti, destinati a finanziare le prestazioni previdenziali dei lavoratori), nonché alla personalità e alle condizioni economiche del trasgressore.
Il ricorrente, poi, non ha contestato specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui all'ordinanza di ingiunzione
4 opposta, per cui tale circostanza deve ritenersi pacificamente ammessa in giudizio ex art. 115 c.p.c.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata in ricorso, si richiama Trib. Roma, 26/01/2023, n.789, in Redazione Giuffrè 2023, 95, che in parte motiva ha osservato che l'art. 28 L. 689/1981<< dispone che "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione". Al riguardo occorre rilevare che la
Cassazione ha stabilito che " Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative, puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga, rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge 21 ottobre 1988 n. 455, nell'art. 1, terzo comma, della legge stessa, il quale identifica il relativo "dies a quo " nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ…." (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8044 del 28/03/2008). Nel caso di specie il D. Lgs 15.1.2016, n. 8, che ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi, è entrato in vigore dal 6.2.2016. In particolare l'art. art. 2 comma 1-bis del D.L. 463/83 è stato sostituito dall'art.
3. Pertanto la prescrizione quinquennale è iniziata a decorrere il 6.2.2016 >>.
Dalla produzione documentale contenuta in allegato alla memoria di costituzione emerge che l'ordinanza-ingiunzione opposta trae origine da un verbale di accertamento n. prot. 7600.24/05/2017.0080619 avente, CP_1 appunto, ad << Oggetto: Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638
(omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689) >>; atto che risulta essere stato regolarmente notificato nel giugno 2017 (v. all. 1 e 2 alla memoria ); è, quindi, seguita nell'aprile 2022 la notifica CP_1 dell'ordinanza ingiunzione opposta. La prescrizione quinquennale, come sopra evidenziato (Trib. Roma,
26/01/2023, n.789, cit.) è iniziata a decorrere il 6.02.2016; ed è stata
5 interrotta in data nel giugno 2017, stante la prova acquisita agli atti della notifica dei provvedimenti di accertamento contestati;
in conseguenza di ciò, alla data di notifica dell'ordinanza di ingiunzione opposta (aprile 2022) il termine quinquennale di prescrizione non era ancora maturato.
Non appaiono, infine, fondate le ulteriori censure mosse dal ricorrente all'operato dell in quanto l'ordinanza ingiunzione opposta CP_1 richiama per relationem gli atti di accertamento, che risultano notificati, entrando in tal modo pienamente nella sfera di conoscenza dell'opponente e garantendo allo stesso il diritto di difesa.
Per le considerazioni che precedono, va dato atto della modifica da parte dell' , intervenuta nelle more, dell'ordinanza ingiunzione opposta CP_1
OI-000138290, rideterminata in € 367,66; e – in relazione a tale rideterminazione - il ricorso deve essere respinto.
In ragione delle modifiche normative intervenute in corso di causa e della consequenziale riduzione/rideterminazione della sanzione applicata, si compensano tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 1066/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara la modifica da parte dell , intervenuta nelle CP_1 more, dell'ordinanza ingiunzione opposta OI-000138290, rideterminata in €
367,66; e – in relazione a tale rideterminazione – rigetta il ricorso;
spese compensate.
Siracusa, 30/12/2024
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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