Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/05/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
RGL 1402/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
16/05/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. di RG 1402/2020 avente ad oggetto opposizione ad atto di intimazione promossa
TRA
, con l'avv. G. Strangio Parte_1
-Ricorrente-
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con l'avv. L. Cinzia CP_1
-Resistente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_2
l'avv. A. Guzzo
-Resistente -
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01/06/2020, il ricorrente proponeva opposizione alla intimazione n. 09420199005536623000, notificata in data 29.05.2019, l
[...]
, in nome e per conto dell , intimava all'odierna parte Controparte_3 CP_1 ricorrente il pagamento di contributi IVS-fissi/percentuale sul minimale- Somme
- cartella di pagamento n. 39420120001361754000, che sarebbe stata notificata il
29.05.2012 e recante un ammontare pari ad B. 2.596,42;
- avviso di addebito n. 39420120003492969000, che sarebbe stata notificata il
11.01.2013 e recante un ammontare pari ad B. 2.335,66;
- avviso di addebito n. 39420130000897040000, che sarebbe stata notificata il
19.04.2013 e recante un ammontare pari ad B. 1.190,82;
- avviso di addebito n. 39420130001949960000, che sarebbe stata notificata il
17.12.2013 e recante un ammontare pari ad B. 2.341,87;
Concludeva per l'annullamento dell'intimazione per intervenuta prescrizione dei crediti.
Costituitisi i resistenti, il concessionario nella memoria di costituzione dichiarava e documentato, con estratto di ruolo aggiornato, l'avvenuto sgravio delle cartelle ed avvisi in oggetto. Dunque, concludeva per la cessazione della materia del contendere.
Il ricorrente con note di trattazione del 02/05/2025 aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, così per come formulata dall Controparte_4
, chiedendo, tuttavia, la condanna al pagamento delle spese di lite sulla
[...] scorta del principio della c.d. soccombenza virtuale.
La materia inerente la domanda che parte ricorrente ha proposto con ricorso va dichiarata cessata per come richiesto concordemente dalle parti.
2. Ciò posto, residuano fra le parti, controversia in riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, la questione deve essere analizzata e risolta in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Sul punto si osserva che dai documenti prodotti in atti (dal resistente concessionario) si evince che la cartella e gli avvisi di addebito, sottesi all'atto impugnato risultano notificate nelle date indicate.
Orbene, il ricorrente eccependo la prescrizione ha inteso formulare, per tale verso, un'opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Sicchè, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (cfr Cass S.U. 23397/2016)
Pertanto, posto che nella fattispecie che ci occupa non emerge dagli atti la prova di eventi interruttivi successivi alla data della notifica degli avvisi dedotti in giudizio. Ed invero considerato che l'atto di intimazione è intervenuto dopo lo spirare del termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla notifica degli avvisi di addebito per cui è causa, i crediti oggetto dell'intimazione di pagamento opposto, avrebbero dovuto essere dichiarati estinti per prescrizione.
3. Le spese seguono il principio della soccombenza, tenuto conto della serialità della lite, avuto riguardo alla natura del giudizio, alla assenza di questioni giuridiche e di fatto affrontate, al valore della causa, vanno poste a carico solidale dei resistenti che non hanno dato la prova, l'uno come ente impositore e l'altro come concessionario del credito tempestivamente incaricato della riscossione del credito, di eventi interruttivi della prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi.
Ritenuto altresì di doversi applicare la compensazione delle spese di lite fino ad 1/4 valorizzandosi la condotta dell'ente resistente, che comunque ha provveduto, seppur successivamente alla notifica del ricorso allo sgravio del credito contestato, ai fini della liquidazione delle spese di lite, queste, vanno comunque parametrate allo stadio in cui si è concluso il giudizio.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna i resistenti in solido al pagamento al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate nella somma di euro € 650,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 18/05/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo