Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00006/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00226/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 226 del 2025, proposto dalla prof.ssa SI MI, rappresentata e difesa dall'avvocato Quirino Mescia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, n. 33/2025 del 17.03.2025 nel giudizio avente numero di R.G. 73/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. RG RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. 33/2025 del 17.03.2025 in epigrafe, il Tribunale Civile di Isernia, in funzione di Giudice del lavoro, ha accertato il diritto dell’odierna parte ricorrente, quale docente precario titolare di supplenze negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, a conseguire per lo stesso anno il riconoscimento del beneficio della c.d. carta del docente, e segnatamente l’attribuzione della somma complessiva di € 1.500,00, condannando pertanto l’Amministrazione ad accreditare in favore della parte ricorrente la somma anzidetta.
Nel riconoscere il beneficio la sentenza ha fatto proprio il recente orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav. n. 29961/23 del 27.10.23), la quale ne ha appunto affermato l’estensione ai docenti (cd. “ precari ”) supplenti che abbiano svolto il servizio fino al 30.6 ovvero al 31.8 dell’anno per il quale viene richiesta la provvidenza.
Di conseguenza il Tribunale, rinvenendo nella ricorrente la sussistenza delle condizioni legittimanti il beneficio, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in suo favore della somma anzidetta.
1.1 Con l’odierno ricorso, sul presupposto del passaggio in giudicato della sentenza da eseguire, parte ricorrente ne ha chiesto l’ottemperanza.
Sicché l’avente diritto ha chiesto a questo T.A.R. di nominare senza indugio un commissario ad acta, per il caso di inottemperanza dell’Amministrazione perdurante oltre il termine che le sarebbe stato assegnato.
1.2 L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mera forma.
In vista della camera di consiglio odierna il difensore di parte ricorrente, con nota trasmessa in data 15.12.2025, ha chiesto il passaggio in decisione della causa.
2. Il ricorso, avente ad oggetto la condanna al pagamento della somma complessiva di € 1.500,00 mediante accredito sulla cd. “ carta elettronica del docente ”, è fondato e deve trovare accoglimento nei termini di seguito precisati.
2.1 Quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, le allegazioni documentali in atti ne attestano l’ammissibilità, dimostrando in primo luogo il passaggio in giudicato della sentenza risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Isernia in data 2.07.2025.
2.2 Emerge poi dagli atti di causa che, come rappresentato dalla ricorrente, la sentenza era stata notificata anche in copia conforme all’indirizzo pec all’Amministrazione già in data 18.03.2025.
Trovano applicazione, a quest’ultimo riguardo, le modifiche introdotte all’art. 475 del cod. proc. civ., sulla forma del titolo esecutivo giudiziale, dalle disposizioni del D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022 n. 197, in base alle quali per portare ad esecuzione le sentenze del Giudice ordinario, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva. La novellata versione del citato articolo codicistico, infatti, dispone che: “Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti”.
Nel caso di specie, le modalità con le quali la parte ricorrente ha notificato il titolo giudiziale al Ministero debitore risultano quindi adeguate al soddisfacimento delle formalità all’uopo richieste dalle vigenti disposizioni di legge.
2.3 Non v’è dubbio, infine, che il titolo azionato, consistente in una sentenza emessa dal Giudice Ordinario del lavoro, appartenga al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c) cod. proc. amm. Difatti, quest’ultimo giudizio è previsto proprio “ al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”.
3. Il ricorso risulta altresì fondato, tenuto conto che la somma di € 1.500,00 richiesta a titolo di sorta capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza del Tribunale di Isernia, della quale la ricorrente chiede l’esecuzione: sia pure con esclusione della parte in cui è stata domandata altresì la condanna al pagamento degli “interessi o rivalutazione” (al riguardo il richiamo agli “interessi o rivalutazione” contenuto alle pagine 1, 2 e 3 del ricorso è, con tutta probabilità, un mero refuso). Dalla semplice lettura del titolo azionato, infatti, emerge che il giudice civile ha condannato le Amministrazioni resistenti al pagamento dell’importo di € 1.500,00 senza tuttavia riconoscere anche gli “interessi o rivalutazione”.
4. Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ancora inadempiente, di dare esecuzione nella misura innanzi detta ai pagamenti non ancora effettuati, adempimento che dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
5. Le ulteriori spese sostenute dalla ricorrente, nella misura in cui risultano funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate in modo onnicomprensivo nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, e sono quantificate nel dispositivo.
6. In conformità alle richieste della parte ricorrente occorre, inoltre, nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta , che viene individuato ratione muneris nella persona del Direttore generale del Ministero resistente preposto alla “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ”, competente per la materia oggetto del presente contenzioso, con facoltà di delega e senza compenso.
Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato concesso all’Amministrazione, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di 40 giorni.
7. Le spese proprie di questo giudizio seguono la soccombenza: vanno quindi poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e vengono liquidate come da dispositivo in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe nei sensi di cui in motivazione, provvedendo a mettere a disposizione della parte ricorrente la carta docente (o altro equipollente) per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, con attribuzione alla ricorrente della somma complessiva di euro 1.500,00;
- dispone che l’Amministrazione adempia all’obbligo così determinato, eseguendo le corrispondenti statuizioni nel termine ultimativo di 40 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore;
- nomina quale commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ”, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà, dietro apposita istanza di parte ricorrente, a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di ulteriori 40 giorni;
-condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidandole in € 550,00 oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore dell’ antescritto procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
RG RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RG RO | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO