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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/12/2025, n. 2531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2531 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 3225/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 19/12/2025 nella causa n. 3225/2024 RGL, promossa da:
c.f. , assistita dall'avv. LAURA DI Parte_1 C.F._1
CIOMMO
PARTE RICORRENTE
contro
:
, titolare dell'omonima impresa individuale, c.f. Controparte_1
, assistito dall'avv. VALERIA CEDDIA C.F._2
I.N.P.S., c.f. , assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI P.IVA_1
PARTI CONVENUTE
Oggetto: retribuzione
I. L'oggetto del giudizio.
1. La ricorrente afferma di aver lavorato dal 12/04/2022 al Parte_2
02/12/2022 presso il bar ad insegna Happy Days in Torino, corso Umbria 26, inizialmente senza regolarizzazione contributiva, e dal maggio 2022 in forza di contratto di apprendistato professionalizzante part-time al 50% scadente il 06/01/2023, inquadrata come caffettiere/barista di livello 6S CCNL Turismo pubblici esercizi minori;
afferma di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle 14
1 RGL n. 3225/2024
alle 20 nonostante il contratto prevedesse l'orario dalle 15 alle 19, e di non aver mai ricevuto alcuna formazione da parte del tutor né un piano formativo individuale;
riferisce di essersi assentata per malattia dal 23/06/2022 senza ottenere la consegna dei cedolini ed ottenendo solo degli acconti sulla retribuzione, sino alle dimissioni rassegnate per giusta causa il 02/12/2022; agisce nei confronti del datore di lavoro sig. e dell'Inps per ottenere CP_1
l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con diritto all'inquadramento nel 5° livello, e la condanna del sig. al pagamento delle differenze retributive maturate, anche a CP_1 titolo di carenza malattia conto ditta e indennità di malattia Inps, per complessivi € 8.410,73 lordi.
2. Il convenuto , titolare dell'omonima impresa individuale Controparte_1 gerente il bar di Corso Umbria 26 a Torino, si è costituito affermando che la ricorrente aveva già svolto un periodo di 27 mesi di apprendistato in precedenza, presso il bar Sweet Coffee della sorella , con CP_2 dimissioni rassegnate il 30/04/2022; riferisce il convenuto che nella busta paga di dicembre 2022 era riconosciuto il corrispettivo di € 840,53 per le ore di lavoro supplementare del mese di maggio 2022, che la ricorrente non ha più fatto rientro sul posto di lavoro dopo essersi assentata per malattia dal
23/06/2022; che il periodo 8-21 agosto 2022 nel quale la ricorrente era assente ingiustificata in assenza di certificati di malattia era stato retribuito sino alla concorrenza dei permessi retribuiti e delle ferie maturate;
che la richiesta indennità sostitutiva del preavviso non spetta in assenza di giusta causa di dimissioni, posto che la ricorrente – ad eccezione del giugno 2022 –
è stata regolarmente retribuita e le è stata pertanto operata la trattenuta per mancato preavviso.
3. Si è costituito l'Inps rilevando l'assenza di domande nei propri confronti.
4. Effettuato senza esito il tentativo di conciliazione ed interrogate liberamente le parti, la causa è stata istruita mediante assunzione di prova testimoniale delegata al GOP dott. Tes_1
II. L'inizio del rapporto di lavoro.
2 RGL n. 3225/2024
5. Dal contratto di lavoro e dal certificato del Centro per l'Impiego (docc. 2 e 3 di parte ricorrente) risulta che il rapporto intercorso tra la sig.ra e Pt_1
l'impresa individuale ha avuto inizio in data 1° maggio 2022. La CP_1 ricorrente afferma – traendone conseguenze anche in ordine alla legittimità del contratto di apprendistato – che il rapporto di lavoro è di fatto sorto anteriormente, in data 12/04/2022; parte convenuta afferma che il rapporto effettivo ha avuto la decorrenza indicata nel contratto, in quanto in precedenza la ricorrente lavorava come apprendista alle dipendenze della sorella, anch'essa titolare di ditta individuale avente ad oggetto la gestione di un bar.
6. Dal certificato del Centro per l'Impiego emerge che la ricorrente è stata alle dipendenze della impresa individuale dal Controparte_3
07/01/2020 al 30/04/2022 con contratto di apprendistato e orario part time di 30 ore settimanali;
la ST ha dichiarato che la sorella aveva svolto Pt_1 un periodo di apprendistato presso il suo bar, “da gennaio 2020 al
01/05/2022 quando diede le dimissioni volontarie”, pur contraddicendosi rispetto all'affermazione che la ricorrente aveva lavorato al bar Happy Days
“da inizio aprile sino a fine dicembre del 2022”.
7. La ricorrente produce, per adempiere all'onere sulla stessa gravante di dimostrare che il rapporto di lavoro è iniziato prima della sua formalizzazione, dei messaggi Whatsapp che afferma essere stati scambiati con tale sig.ra
, moglie del sig. (doc. 8) e con il convenuto stesso (doc. 9): Per_1 CP_1 parte convenuta ha disconosciuto la valenza probatoria di tali messaggi, per i quali sono state prodotte delle mere trascrizioni prive dell'indicazione delle utenze tra cui sono stati scambiati;
in assenza di conferma testimoniale che i messaggi siano stati davvero scambiati tra la ricorrente e la moglie del convenuto (il cui ruolo all'interno dell'organizzazione d'impresa è peraltro sconosciuto), o tra la ricorrente ed il convenuto, il contenuto degli stessi non risulta utilizzabile. Occorre quindi verificare l'esito dell'istruttoria testimoniale svolta.
8. Il ST (amico della ricorrente) ha dichiarato che la ricorrente ha Tes_2 lavorato nel bar di corso Umbria “mi pare nel 2022, non ricordo il periodo
3 RGL n. 3225/2024
preciso (…) ha lavorato per un po' di mesi, da marzo a fine anno. Io frequentavo ogni tanto questo bar (…) e siccome eravamo amici, passavo a trovare la ricorrente. Passavo circa 3-4 volte a settimana. Io passavo sempre nel pomeriggio quando andavo e lei la vedevo sempre”.
9. Il ST cognato della ricorrente, ha dichiarato che la ricorrente lavorò Tes_3 per il convenuto da aprile a dicembre 2022, periodo durante il quale il ST si era recato ogni tanto, all'inizio più spesso poi meno, un paio di volte alla settimana, a trovare la ricorrente mentre lavorava nel bar per l'aperitivo attorno alle 18:00 e trattenendosi fino alla chiusura del locale alle 20:00; il ST ha precisato che la ricorrente “stette qualche settimana a casa” per problemi di salute.
10. La ST , sorella della ricorrente, ha riferito di essersi recata CP_2 nel bar del dove lavorava la ricorrente, nel periodo da inizio aprile CP_1
a fine dicembre del 2022, precisando: “Io sono andata spesso in quel bar, almeno dieci volte, anche di più, nell'arco di questi mesi. C'era sempre mia sorella quando passavo”.
11. Le testimonianze sopra riassunte devono ritenersi inattendibili, non tanto per lo stretto legame tra i testi e la parte ricorrente, ma per il fatto di trascurare completamente una circostanza da ritenersi pacifica nel presente giudizio: la sig.ra si è assentata per malattia dal 23/06/2022 Parte_2
e non ha ripreso servizio sino alla data delle dimissioni;
la stessa ha infatti dichiarato in sede di interrogatorio libero: “Ho lavorato effettivamente per circa un mesetto, poi ho iniziato ad avere male alla schiena e ho fatto un lungo periodo di malattia”; entrambe le parti producono i codici delle certificazioni di malattia e dal prospetto prodotto da parte convenuta si può verificare la sostanziale continuatività dell'assenza, fatto salvo il periodo 8-21 agosto 2022 privo di certificazione di malattia, e coperto con l'assegnazione di ferie e permessi. E' pertanto impossibile che i testi abbiano frequentato il bar, trovandovi al lavoro la ricorrente, durante tutto l'intervallo temporale dagli stessi indicato.
12. La ST amica del sig. ha dichiarato che frequentava Tes_4 CP_1 il bar di corso Umbria 3-4 volte la settimana, in genere al pomeriggio,
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precisando: “La vidi un paio di volte (…) vedevo la ricorrente nel 2022 mi pare aveva iniziato mi sembra in primavera, prima dell'estate. La vedevo lavorare e poi mi sono stupita che si fosse fermata poco, poi ha chiesto la malattia”.
13. Il ST , frequentatore del bar per un paio di mesi nel 2022 in Tes_5 quanto lavorava in un cantiere nei pressi, ha dichiarato: “La ricorrente la ricordo, la vedevo quando noi finivamo il pranzo lei arrivava, saranno state le
13.30-14, dava il cambio alla ragazza del mattino, poi tornavamo a volte verso sera (…) Noi iniziammo in cantiere a fine aprile e abbiamo lavorato lì a maggio e giugno”.
14. Il ST Di Ciommo, legato sentimentalmente alla ricorrente da quasi 5 anni, ha dichiarato che la ricorrente ha lavorato nel bar Happy Days e che “Il periodo era aprile del 2022, mi pare abbia cominciato a metà aprile, prima lavorava dalla sorella (…) So che la ricorrente iniziò presso la sorella e doveva iniziare a fare l'apprendista, il convenuto le disse di iniziare ad andare lo stesso;
quindi lavorò in nero per un paio di settimane”.
15. Il ST , frequentatore del bar, ha dichiarato: “La ricorrente era Tes_6 la ragazza che lavorava nel bar (…) la ricordo nella primavera del 2022, non so di preciso, e non so per quanto tempo abbia lavorato, forse qualche settimana”. Il ST , amico del convenuto e cliente del bar, ha Tes_7 riferito di aver visto la ricorrente lavorare nel bar per un mese in tutto, senza saperlo collocare temporalmente.
16. Escluse, per quanto sopra osservato, le dichiarazioni prive di attendibilità,
e ritenute non utili le dichiarazioni imprecise dei testi e Tes_4 Tes_6
, si osserva che il ST sostanzialmente conferma la Tes_7 Tes_5 presenza della ricorrente nel periodo contrattualizzato (maggio e giugno
2022), precisando che frequentava il bar in quanto vicino al cantiere dove lavorava, aperto alla fine di aprile;
il solo ST Di Ciommo afferma che la ricorrente ha iniziato a lavorare a metà aprile 2022, lavorando senza regolarizzazione per un paio di settimane. Tale dichiarazione non pare sufficiente a fondare l'accertamento che il rapporto di lavoro sia iniziato, con le caratteristiche proprie della subordinazione, alla data indicata nel ricorso: parte convenuta non nega che la sig.ra si sia recata nel bar nei giorni Pt_1
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tra il 12 ed il 20 aprile in previsione della futura assunzione, e può ritenersi che sia stata resa qualche prestazione lavorativa occasionale nell'orario in cui la ricorrente non era impegnata alle dipendenze della sorella;
non è in ogni caso stato allegato né è emerso che tali eventuali prestazioni abbiano assunto le caratteristiche e la consistenza necessarie per integrare gli elementi indiziari determinanti l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato;
va infine ricordato che la ricorrente stessa ha parlato di lavoro effettivamente reso “per circa un mesetto” prima di assentarsi per malattia, il che appare compatibile con la durata del rapporto contrattualizzato sino alla data di inizio del lungo periodo di malattia (dal 01/05/2022 al 23/06/2022).
17. Non può pertanto ritenersi raggiunta la prova che il contratto sia sorto di fatto prima della sua formalizzazione.
III. Le mansioni svolte.
18. La ricorrente rivendica il trattamento economico corrispondente al V livello
CCNL Turismo – pubblici esercizi minori, avendo svolto le mansioni di barista presso la caffetteria Happy Days, occupandosi della preparazione delle bevande e degli aperitivi, della cassa, della chiusura del locale e delle pulizie;
il contratto di apprendistato (indipendentemente dalla validità o meno della causa formativa), risulta finalizzato all'acquisizione, al termine del periodo formativo, della qualifica di caffettiere/barista inquadrato nel livello 6S.
19. Nella memoria di parte convenuta si legge (capo 18) che la ricorrente era in grado di preparare caffè e cappuccini o semplici aperitivi con tagliere, servire ai tavoli e pulire pavimenti. Tutti i testi escussi hanno dichiarato che la ricorrente faceva la barista, preparava caffè, serviva i clienti al banco e al tavolo, faceva cassa, le pulizie e disponeva delle chiavi con cui chiudeva il locale;
hanno riferito che a volte la ricorrente lavorava sola nel bar, altre volte era presente il titolare o la moglie.
20. L'art. 101 CCNL descrive i lavoratori inquadrabili nel livello 6S come lavoratori con capacità tecnico-pratiche in qualunque modo acquisite che effettuano lavori di normale complessità; tra i profili esemplificativi compare il commis di cucina, sala e bar;
il 5° livello rivendicato dalla ricorrente riguarda
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i lavoratori che svolgono compiti esecutivi con qualificate conoscenze ed esperienze pratiche comunque acquisite, e riporta tra i profili professionali esemplificativi quello di barista.
21. La ricorrente, che aveva già svolto un periodo di formazione di 27 mesi presso il bar della sorella e possedeva pertanto esperienza pratica, svolgeva mansioni qualificabili come di barista e non di semplice commis, ovvero aiuto, di bar: è emerso che la ricorrente spesso operava da sola, svolgeva tutte le attività proprie del servizio e sostituiva nell'orario pomeridiano la collega che si occupava del bar al mattino;
il titolare – che gestiva contemporaneamente anche un'impresa edile (cfr. interrogatorio libero) – non era presente con continuità, a volte c'era la moglie sulle cui qualifiche e capacità non si hanno informazioni, e deve ritenersi che la ricorrente si occupasse di tutto quanto attiene al servizio bar, caffetteria e aperitivi (come peraltro affermato dalla stessa parte convenuta). Le mansioni accertate appaiono pertanto riconducibili al 5° livello del CCNL applicato.
IV. Il contratto di apprendistato.
22. Quanto sopra osservato con riguardo alla natura delle mansioni svolte è sufficiente per ritenere che il rapporto, formalizzato come contratto di apprendistato per l'acquisizione del livello 6S, sia privo della causa formativa.
23. Va inoltre osservato che, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 81/2015, il contratto di apprendistato richiede la stipula in forma scritta ai fini della prova, e deve contenere il piano formativo individuale: tale documento non risulta allegato al contratto né contenuto in esso: non può quindi ritenersi provata la costituzione di un valido contratto di apprendistato, e deve accertarsi il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione come lavoratrice formata per le mansioni di barista di 5° livello CCNL.
V. L'orario di lavoro.
24. Il contratto di assunzione prevede un orario part-time di 24 ore settimanali, da svolgersi da lunedì a sabato dalle 15:00 alle 19:00; la ricorrente afferma di aver sempre svolto sei ore di lavoro giornaliere, dalle
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14:00 alle 20:00. Parte convenuta non contesta che la ricorrente abbia svolto lavoro supplementare, che afferma di aver retribuito con l'importo di € 840,43 erogato con la busta paga di dicembre 2022 sotto la voce “arretrati anno corrente”: il sig. in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato: CP_1
“Nel periodo in cui la ricorrente ha lavorato le ho pagato le due ore lavorate in più come straordinario, era un'esigenza temporanea perché in quel periodo avevo iniziato un cantiere e non sapevo se sarei riuscito ad essere presente alle 14, quando terminava l'orario dell'altra dipendente”.
25. Può quindi ritenersi ammessa la circostanza dello svolgimento da parte della ricorrente di due ore di lavoro supplementare nelle giornate in cui ha reso la prestazione, per le quali è sorto il diritto alla retribuzione con la maggiorazione di cui all'art. 58 CCNL.
VI. L'indennità sostitutiva del preavviso.
26. La sig.ra rivendica il pagamento dell'indennità sostitutiva del Pt_1 preavviso, affermando di aver rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa in data 02/12/2022 a fronte dei ritardi nei pagamenti e della mancata consegna dei cedolini. Il datore di lavoro afferma che la ricorrente – ad eccezione del mese di giugno in cui lo stipendio le è stato pagato in più tranches – è sempre stata regolarmente pagata, e contesta pertanto la sussistenza della giusta causa di dimissioni, affermando il proprio diritto alla trattenuta per mancato preavviso operata nei confronti della lavoratrice col cedolino di dicembre 2022.
27. Dal raffronto tra l'elenco dei pagamenti riconosciuti dalla ricorrente al capo
19 del ricorso (corrispondenti a quanto emerge dall'estratto conto prodotto dal sig. e le buste paga prodotte da parte convenuta, risulta che CP_1 il pagamento della retribuzione del mese di giugno 2022 è avvenuto in quattro rate tra il 27 luglio ed il 31 agosto 2022, ed i pagamenti delle mensilità successive sono avvenuti con un ritardo di circa un mese e mezzo dalla maturazione (€ 875 per la mensilità di luglio 2022 sono stati versati il
14/09/2022, € 537 per agosto 2022 con bonifico del 14/10/2022, € 657 per
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settembre 2022 con tre bonifici tra il 14/11/2022 ed il 07/12/2022). Occorre valutare se tali ritardi, a cui deve aggiungersi la mancata consegna delle buste paga, siano idonei ad integrare una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto e pertanto una giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 c.c.
28. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che è onere di chi si voglia avvalere di una giusta causa di dimissioni allegare specificatamente quale incidenza pregiudizievole la condotta datoriale abbia avuto, e che il ritardo nel pagamento della retribuzione deve essere valutato in termini di sistematicità e gravità della condotta in un'ottica di valutazione complessiva della vicenda sino al suo momento finale: l'oggetto dell'inadempimento protratto deve essere preso in esame per verificare se esso costituisca effettivamente una ragione che non consente la prosecuzione neppure provvisoria (cfr. Cass. civ. 08/08/2022 n. 24432); tale valutazione implica un apprezzamento circa l'insostenibilità della prosecuzione del rapporto che tenga conto dei doveri di collaborazione e rispetto reciproco tra le parti, propri della buona fede contrattuale (Corte Appello Genova
13/11/2024 n. 279).
29. Nel caso in esame, non risulta che la lavoratrice abbia sollecitato il pagamento tempestivo né la consegna dei cedolini;
il modulo di dimissioni
(prodotto dalla sola parte convenuta) reca l'indicazione “dimissioni volontarie”, e non vi è alcun cenno alla giusta causa ed alle sue ragioni. La deposizione del ST Di Ciommo fornisce chiarimenti sulle motivazioni sottese al recesso della ricorrente: “Passati i 6 mesi di mutua, la ricorrente si licenziò per giusta causa, perché non riceveva più stipendi. A dicembre fece questa pratica di licenziamento, anche se più volte chiese al titolare di essere licenziata, ma non glielo diedero mai il licenziamento e si licenziò lei”. Pare pertanto evidente la volontà di non riprendere servizio terminato il periodo di malattia, rispetto alla quale il ritardo di un mese e mezzo dei versamenti non appare essere stato determinante del recesso, e comunque non appariva un inadempimento intollerabile se la lavoratrice aveva addirittura richiesto in precedenza “più volte” di essere licenziata: se la ricorrente aveva già deciso
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di non proseguire il rapporto, un comportamento conforme alla buona fede contrattuale avrebbe condotto a rassegnare le dimissioni con il contenutissimo preavviso (15 gg.) che l'art. 50 CCNL prevede per il livello 6S con anzianità fino a 5 anni, anziché impiegare il tempo in reiterate richieste di essere strumentalmente licenziata.
30. Deve pertanto ritenersi insussistente la giusta causa di dimissioni, con conseguente infondatezza della pretesa relativa all'indennità sostitutiva del preavviso.
V. Le differenze retributive a credito della ricorrente.
31. Con ordinanza 21/10/2025 è stata richiesta alla parte ricorrente la riformulazione dei conteggi relativi alle differenze retributive azionate in giudizio, considerando la durata del rapporto dal 01/05/2022 al 01/12/2022,
l'orario di lavoro part-time di 24 ore settimanali con due ore di lavoro supplementare per ogni giornata effettivamente lavorata, il trattamento retributivo del 5° livello CCNL, sotto deduzione del percepito e con indicazione separata dell'indennità di malattia a carico Inps, da anticiparsi dal datore di lavoro.
32. I conteggi depositati dalla ricorrente il 28/11/2025 non sono stati oggetto di rilievi contabili, e ad essi deve farsi riferimento per la determinazione della somma per cui deve essere pronunciata la condanna della parte datoriale. Dal riepilogo delle differenze calcolate nel conteggio per complessivi € 2.648,96, deve essere detratto l'importo non dovuto di € 573,69 corrispondente all'indennità sostitutiva del preavviso;
il sig. dovrà pertanto CP_1 versare alla ricorrente la differenza pari ad € 2.075,27 oltre accessori di legge, somma comprensiva dell'importo di € 85,65 per TFR, e per il resto imputabile ad indennità di malattia a carico Inps.
VI. Le spese del giudizio.
33. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste in favore della ricorrente ed a carico del convenuto nella misura indicata in CP_1
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dispositivo liquidata sullo scaglione di valore del decisum, con la richiesta distrazione.
34. Delle spese sostenute dall'Inps per la partecipazione al giudizio quale litisconsorte necessario, liquidate in corrispondenza dei minimi tabellari stante l'assenza di domande proposte nei suoi confronti, dovrà farsi carico parte convenuta avendo dato causa alla proposizione del giudizio.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta che tra la sig.ra e l'impresa individuale Parte_2 CP_1
è intercorso, dal 01/05/2022 al 02/12/2022, un rapporto di lavoro
[...] subordinato a tempo indeterminato part time di 24 ore alla settimana, per lo svolgimento delle mansioni di barista di 5° livello CCNL Turismo pubblici esercizi minori;
- condanna l'impresa individuale al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente della somma lorda di € 2.075,27 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna l'impresa individuale alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite in favore della ricorrente, liquidate in € 2.626,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Laura Di Ciommo;
- condanna l'impresa individuale alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite in favore dell'Inps, liquidate in € 1.314,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15% ed accessori di legge.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 19/12/2025 nella causa n. 3225/2024 RGL, promossa da:
c.f. , assistita dall'avv. LAURA DI Parte_1 C.F._1
CIOMMO
PARTE RICORRENTE
contro
:
, titolare dell'omonima impresa individuale, c.f. Controparte_1
, assistito dall'avv. VALERIA CEDDIA C.F._2
I.N.P.S., c.f. , assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI P.IVA_1
PARTI CONVENUTE
Oggetto: retribuzione
I. L'oggetto del giudizio.
1. La ricorrente afferma di aver lavorato dal 12/04/2022 al Parte_2
02/12/2022 presso il bar ad insegna Happy Days in Torino, corso Umbria 26, inizialmente senza regolarizzazione contributiva, e dal maggio 2022 in forza di contratto di apprendistato professionalizzante part-time al 50% scadente il 06/01/2023, inquadrata come caffettiere/barista di livello 6S CCNL Turismo pubblici esercizi minori;
afferma di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle 14
1 RGL n. 3225/2024
alle 20 nonostante il contratto prevedesse l'orario dalle 15 alle 19, e di non aver mai ricevuto alcuna formazione da parte del tutor né un piano formativo individuale;
riferisce di essersi assentata per malattia dal 23/06/2022 senza ottenere la consegna dei cedolini ed ottenendo solo degli acconti sulla retribuzione, sino alle dimissioni rassegnate per giusta causa il 02/12/2022; agisce nei confronti del datore di lavoro sig. e dell'Inps per ottenere CP_1
l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con diritto all'inquadramento nel 5° livello, e la condanna del sig. al pagamento delle differenze retributive maturate, anche a CP_1 titolo di carenza malattia conto ditta e indennità di malattia Inps, per complessivi € 8.410,73 lordi.
2. Il convenuto , titolare dell'omonima impresa individuale Controparte_1 gerente il bar di Corso Umbria 26 a Torino, si è costituito affermando che la ricorrente aveva già svolto un periodo di 27 mesi di apprendistato in precedenza, presso il bar Sweet Coffee della sorella , con CP_2 dimissioni rassegnate il 30/04/2022; riferisce il convenuto che nella busta paga di dicembre 2022 era riconosciuto il corrispettivo di € 840,53 per le ore di lavoro supplementare del mese di maggio 2022, che la ricorrente non ha più fatto rientro sul posto di lavoro dopo essersi assentata per malattia dal
23/06/2022; che il periodo 8-21 agosto 2022 nel quale la ricorrente era assente ingiustificata in assenza di certificati di malattia era stato retribuito sino alla concorrenza dei permessi retribuiti e delle ferie maturate;
che la richiesta indennità sostitutiva del preavviso non spetta in assenza di giusta causa di dimissioni, posto che la ricorrente – ad eccezione del giugno 2022 –
è stata regolarmente retribuita e le è stata pertanto operata la trattenuta per mancato preavviso.
3. Si è costituito l'Inps rilevando l'assenza di domande nei propri confronti.
4. Effettuato senza esito il tentativo di conciliazione ed interrogate liberamente le parti, la causa è stata istruita mediante assunzione di prova testimoniale delegata al GOP dott. Tes_1
II. L'inizio del rapporto di lavoro.
2 RGL n. 3225/2024
5. Dal contratto di lavoro e dal certificato del Centro per l'Impiego (docc. 2 e 3 di parte ricorrente) risulta che il rapporto intercorso tra la sig.ra e Pt_1
l'impresa individuale ha avuto inizio in data 1° maggio 2022. La CP_1 ricorrente afferma – traendone conseguenze anche in ordine alla legittimità del contratto di apprendistato – che il rapporto di lavoro è di fatto sorto anteriormente, in data 12/04/2022; parte convenuta afferma che il rapporto effettivo ha avuto la decorrenza indicata nel contratto, in quanto in precedenza la ricorrente lavorava come apprendista alle dipendenze della sorella, anch'essa titolare di ditta individuale avente ad oggetto la gestione di un bar.
6. Dal certificato del Centro per l'Impiego emerge che la ricorrente è stata alle dipendenze della impresa individuale dal Controparte_3
07/01/2020 al 30/04/2022 con contratto di apprendistato e orario part time di 30 ore settimanali;
la ST ha dichiarato che la sorella aveva svolto Pt_1 un periodo di apprendistato presso il suo bar, “da gennaio 2020 al
01/05/2022 quando diede le dimissioni volontarie”, pur contraddicendosi rispetto all'affermazione che la ricorrente aveva lavorato al bar Happy Days
“da inizio aprile sino a fine dicembre del 2022”.
7. La ricorrente produce, per adempiere all'onere sulla stessa gravante di dimostrare che il rapporto di lavoro è iniziato prima della sua formalizzazione, dei messaggi Whatsapp che afferma essere stati scambiati con tale sig.ra
, moglie del sig. (doc. 8) e con il convenuto stesso (doc. 9): Per_1 CP_1 parte convenuta ha disconosciuto la valenza probatoria di tali messaggi, per i quali sono state prodotte delle mere trascrizioni prive dell'indicazione delle utenze tra cui sono stati scambiati;
in assenza di conferma testimoniale che i messaggi siano stati davvero scambiati tra la ricorrente e la moglie del convenuto (il cui ruolo all'interno dell'organizzazione d'impresa è peraltro sconosciuto), o tra la ricorrente ed il convenuto, il contenuto degli stessi non risulta utilizzabile. Occorre quindi verificare l'esito dell'istruttoria testimoniale svolta.
8. Il ST (amico della ricorrente) ha dichiarato che la ricorrente ha Tes_2 lavorato nel bar di corso Umbria “mi pare nel 2022, non ricordo il periodo
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preciso (…) ha lavorato per un po' di mesi, da marzo a fine anno. Io frequentavo ogni tanto questo bar (…) e siccome eravamo amici, passavo a trovare la ricorrente. Passavo circa 3-4 volte a settimana. Io passavo sempre nel pomeriggio quando andavo e lei la vedevo sempre”.
9. Il ST cognato della ricorrente, ha dichiarato che la ricorrente lavorò Tes_3 per il convenuto da aprile a dicembre 2022, periodo durante il quale il ST si era recato ogni tanto, all'inizio più spesso poi meno, un paio di volte alla settimana, a trovare la ricorrente mentre lavorava nel bar per l'aperitivo attorno alle 18:00 e trattenendosi fino alla chiusura del locale alle 20:00; il ST ha precisato che la ricorrente “stette qualche settimana a casa” per problemi di salute.
10. La ST , sorella della ricorrente, ha riferito di essersi recata CP_2 nel bar del dove lavorava la ricorrente, nel periodo da inizio aprile CP_1
a fine dicembre del 2022, precisando: “Io sono andata spesso in quel bar, almeno dieci volte, anche di più, nell'arco di questi mesi. C'era sempre mia sorella quando passavo”.
11. Le testimonianze sopra riassunte devono ritenersi inattendibili, non tanto per lo stretto legame tra i testi e la parte ricorrente, ma per il fatto di trascurare completamente una circostanza da ritenersi pacifica nel presente giudizio: la sig.ra si è assentata per malattia dal 23/06/2022 Parte_2
e non ha ripreso servizio sino alla data delle dimissioni;
la stessa ha infatti dichiarato in sede di interrogatorio libero: “Ho lavorato effettivamente per circa un mesetto, poi ho iniziato ad avere male alla schiena e ho fatto un lungo periodo di malattia”; entrambe le parti producono i codici delle certificazioni di malattia e dal prospetto prodotto da parte convenuta si può verificare la sostanziale continuatività dell'assenza, fatto salvo il periodo 8-21 agosto 2022 privo di certificazione di malattia, e coperto con l'assegnazione di ferie e permessi. E' pertanto impossibile che i testi abbiano frequentato il bar, trovandovi al lavoro la ricorrente, durante tutto l'intervallo temporale dagli stessi indicato.
12. La ST amica del sig. ha dichiarato che frequentava Tes_4 CP_1 il bar di corso Umbria 3-4 volte la settimana, in genere al pomeriggio,
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precisando: “La vidi un paio di volte (…) vedevo la ricorrente nel 2022 mi pare aveva iniziato mi sembra in primavera, prima dell'estate. La vedevo lavorare e poi mi sono stupita che si fosse fermata poco, poi ha chiesto la malattia”.
13. Il ST , frequentatore del bar per un paio di mesi nel 2022 in Tes_5 quanto lavorava in un cantiere nei pressi, ha dichiarato: “La ricorrente la ricordo, la vedevo quando noi finivamo il pranzo lei arrivava, saranno state le
13.30-14, dava il cambio alla ragazza del mattino, poi tornavamo a volte verso sera (…) Noi iniziammo in cantiere a fine aprile e abbiamo lavorato lì a maggio e giugno”.
14. Il ST Di Ciommo, legato sentimentalmente alla ricorrente da quasi 5 anni, ha dichiarato che la ricorrente ha lavorato nel bar Happy Days e che “Il periodo era aprile del 2022, mi pare abbia cominciato a metà aprile, prima lavorava dalla sorella (…) So che la ricorrente iniziò presso la sorella e doveva iniziare a fare l'apprendista, il convenuto le disse di iniziare ad andare lo stesso;
quindi lavorò in nero per un paio di settimane”.
15. Il ST , frequentatore del bar, ha dichiarato: “La ricorrente era Tes_6 la ragazza che lavorava nel bar (…) la ricordo nella primavera del 2022, non so di preciso, e non so per quanto tempo abbia lavorato, forse qualche settimana”. Il ST , amico del convenuto e cliente del bar, ha Tes_7 riferito di aver visto la ricorrente lavorare nel bar per un mese in tutto, senza saperlo collocare temporalmente.
16. Escluse, per quanto sopra osservato, le dichiarazioni prive di attendibilità,
e ritenute non utili le dichiarazioni imprecise dei testi e Tes_4 Tes_6
, si osserva che il ST sostanzialmente conferma la Tes_7 Tes_5 presenza della ricorrente nel periodo contrattualizzato (maggio e giugno
2022), precisando che frequentava il bar in quanto vicino al cantiere dove lavorava, aperto alla fine di aprile;
il solo ST Di Ciommo afferma che la ricorrente ha iniziato a lavorare a metà aprile 2022, lavorando senza regolarizzazione per un paio di settimane. Tale dichiarazione non pare sufficiente a fondare l'accertamento che il rapporto di lavoro sia iniziato, con le caratteristiche proprie della subordinazione, alla data indicata nel ricorso: parte convenuta non nega che la sig.ra si sia recata nel bar nei giorni Pt_1
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tra il 12 ed il 20 aprile in previsione della futura assunzione, e può ritenersi che sia stata resa qualche prestazione lavorativa occasionale nell'orario in cui la ricorrente non era impegnata alle dipendenze della sorella;
non è in ogni caso stato allegato né è emerso che tali eventuali prestazioni abbiano assunto le caratteristiche e la consistenza necessarie per integrare gli elementi indiziari determinanti l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato;
va infine ricordato che la ricorrente stessa ha parlato di lavoro effettivamente reso “per circa un mesetto” prima di assentarsi per malattia, il che appare compatibile con la durata del rapporto contrattualizzato sino alla data di inizio del lungo periodo di malattia (dal 01/05/2022 al 23/06/2022).
17. Non può pertanto ritenersi raggiunta la prova che il contratto sia sorto di fatto prima della sua formalizzazione.
III. Le mansioni svolte.
18. La ricorrente rivendica il trattamento economico corrispondente al V livello
CCNL Turismo – pubblici esercizi minori, avendo svolto le mansioni di barista presso la caffetteria Happy Days, occupandosi della preparazione delle bevande e degli aperitivi, della cassa, della chiusura del locale e delle pulizie;
il contratto di apprendistato (indipendentemente dalla validità o meno della causa formativa), risulta finalizzato all'acquisizione, al termine del periodo formativo, della qualifica di caffettiere/barista inquadrato nel livello 6S.
19. Nella memoria di parte convenuta si legge (capo 18) che la ricorrente era in grado di preparare caffè e cappuccini o semplici aperitivi con tagliere, servire ai tavoli e pulire pavimenti. Tutti i testi escussi hanno dichiarato che la ricorrente faceva la barista, preparava caffè, serviva i clienti al banco e al tavolo, faceva cassa, le pulizie e disponeva delle chiavi con cui chiudeva il locale;
hanno riferito che a volte la ricorrente lavorava sola nel bar, altre volte era presente il titolare o la moglie.
20. L'art. 101 CCNL descrive i lavoratori inquadrabili nel livello 6S come lavoratori con capacità tecnico-pratiche in qualunque modo acquisite che effettuano lavori di normale complessità; tra i profili esemplificativi compare il commis di cucina, sala e bar;
il 5° livello rivendicato dalla ricorrente riguarda
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i lavoratori che svolgono compiti esecutivi con qualificate conoscenze ed esperienze pratiche comunque acquisite, e riporta tra i profili professionali esemplificativi quello di barista.
21. La ricorrente, che aveva già svolto un periodo di formazione di 27 mesi presso il bar della sorella e possedeva pertanto esperienza pratica, svolgeva mansioni qualificabili come di barista e non di semplice commis, ovvero aiuto, di bar: è emerso che la ricorrente spesso operava da sola, svolgeva tutte le attività proprie del servizio e sostituiva nell'orario pomeridiano la collega che si occupava del bar al mattino;
il titolare – che gestiva contemporaneamente anche un'impresa edile (cfr. interrogatorio libero) – non era presente con continuità, a volte c'era la moglie sulle cui qualifiche e capacità non si hanno informazioni, e deve ritenersi che la ricorrente si occupasse di tutto quanto attiene al servizio bar, caffetteria e aperitivi (come peraltro affermato dalla stessa parte convenuta). Le mansioni accertate appaiono pertanto riconducibili al 5° livello del CCNL applicato.
IV. Il contratto di apprendistato.
22. Quanto sopra osservato con riguardo alla natura delle mansioni svolte è sufficiente per ritenere che il rapporto, formalizzato come contratto di apprendistato per l'acquisizione del livello 6S, sia privo della causa formativa.
23. Va inoltre osservato che, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 81/2015, il contratto di apprendistato richiede la stipula in forma scritta ai fini della prova, e deve contenere il piano formativo individuale: tale documento non risulta allegato al contratto né contenuto in esso: non può quindi ritenersi provata la costituzione di un valido contratto di apprendistato, e deve accertarsi il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione come lavoratrice formata per le mansioni di barista di 5° livello CCNL.
V. L'orario di lavoro.
24. Il contratto di assunzione prevede un orario part-time di 24 ore settimanali, da svolgersi da lunedì a sabato dalle 15:00 alle 19:00; la ricorrente afferma di aver sempre svolto sei ore di lavoro giornaliere, dalle
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14:00 alle 20:00. Parte convenuta non contesta che la ricorrente abbia svolto lavoro supplementare, che afferma di aver retribuito con l'importo di € 840,43 erogato con la busta paga di dicembre 2022 sotto la voce “arretrati anno corrente”: il sig. in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato: CP_1
“Nel periodo in cui la ricorrente ha lavorato le ho pagato le due ore lavorate in più come straordinario, era un'esigenza temporanea perché in quel periodo avevo iniziato un cantiere e non sapevo se sarei riuscito ad essere presente alle 14, quando terminava l'orario dell'altra dipendente”.
25. Può quindi ritenersi ammessa la circostanza dello svolgimento da parte della ricorrente di due ore di lavoro supplementare nelle giornate in cui ha reso la prestazione, per le quali è sorto il diritto alla retribuzione con la maggiorazione di cui all'art. 58 CCNL.
VI. L'indennità sostitutiva del preavviso.
26. La sig.ra rivendica il pagamento dell'indennità sostitutiva del Pt_1 preavviso, affermando di aver rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa in data 02/12/2022 a fronte dei ritardi nei pagamenti e della mancata consegna dei cedolini. Il datore di lavoro afferma che la ricorrente – ad eccezione del mese di giugno in cui lo stipendio le è stato pagato in più tranches – è sempre stata regolarmente pagata, e contesta pertanto la sussistenza della giusta causa di dimissioni, affermando il proprio diritto alla trattenuta per mancato preavviso operata nei confronti della lavoratrice col cedolino di dicembre 2022.
27. Dal raffronto tra l'elenco dei pagamenti riconosciuti dalla ricorrente al capo
19 del ricorso (corrispondenti a quanto emerge dall'estratto conto prodotto dal sig. e le buste paga prodotte da parte convenuta, risulta che CP_1 il pagamento della retribuzione del mese di giugno 2022 è avvenuto in quattro rate tra il 27 luglio ed il 31 agosto 2022, ed i pagamenti delle mensilità successive sono avvenuti con un ritardo di circa un mese e mezzo dalla maturazione (€ 875 per la mensilità di luglio 2022 sono stati versati il
14/09/2022, € 537 per agosto 2022 con bonifico del 14/10/2022, € 657 per
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settembre 2022 con tre bonifici tra il 14/11/2022 ed il 07/12/2022). Occorre valutare se tali ritardi, a cui deve aggiungersi la mancata consegna delle buste paga, siano idonei ad integrare una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto e pertanto una giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 c.c.
28. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che è onere di chi si voglia avvalere di una giusta causa di dimissioni allegare specificatamente quale incidenza pregiudizievole la condotta datoriale abbia avuto, e che il ritardo nel pagamento della retribuzione deve essere valutato in termini di sistematicità e gravità della condotta in un'ottica di valutazione complessiva della vicenda sino al suo momento finale: l'oggetto dell'inadempimento protratto deve essere preso in esame per verificare se esso costituisca effettivamente una ragione che non consente la prosecuzione neppure provvisoria (cfr. Cass. civ. 08/08/2022 n. 24432); tale valutazione implica un apprezzamento circa l'insostenibilità della prosecuzione del rapporto che tenga conto dei doveri di collaborazione e rispetto reciproco tra le parti, propri della buona fede contrattuale (Corte Appello Genova
13/11/2024 n. 279).
29. Nel caso in esame, non risulta che la lavoratrice abbia sollecitato il pagamento tempestivo né la consegna dei cedolini;
il modulo di dimissioni
(prodotto dalla sola parte convenuta) reca l'indicazione “dimissioni volontarie”, e non vi è alcun cenno alla giusta causa ed alle sue ragioni. La deposizione del ST Di Ciommo fornisce chiarimenti sulle motivazioni sottese al recesso della ricorrente: “Passati i 6 mesi di mutua, la ricorrente si licenziò per giusta causa, perché non riceveva più stipendi. A dicembre fece questa pratica di licenziamento, anche se più volte chiese al titolare di essere licenziata, ma non glielo diedero mai il licenziamento e si licenziò lei”. Pare pertanto evidente la volontà di non riprendere servizio terminato il periodo di malattia, rispetto alla quale il ritardo di un mese e mezzo dei versamenti non appare essere stato determinante del recesso, e comunque non appariva un inadempimento intollerabile se la lavoratrice aveva addirittura richiesto in precedenza “più volte” di essere licenziata: se la ricorrente aveva già deciso
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di non proseguire il rapporto, un comportamento conforme alla buona fede contrattuale avrebbe condotto a rassegnare le dimissioni con il contenutissimo preavviso (15 gg.) che l'art. 50 CCNL prevede per il livello 6S con anzianità fino a 5 anni, anziché impiegare il tempo in reiterate richieste di essere strumentalmente licenziata.
30. Deve pertanto ritenersi insussistente la giusta causa di dimissioni, con conseguente infondatezza della pretesa relativa all'indennità sostitutiva del preavviso.
V. Le differenze retributive a credito della ricorrente.
31. Con ordinanza 21/10/2025 è stata richiesta alla parte ricorrente la riformulazione dei conteggi relativi alle differenze retributive azionate in giudizio, considerando la durata del rapporto dal 01/05/2022 al 01/12/2022,
l'orario di lavoro part-time di 24 ore settimanali con due ore di lavoro supplementare per ogni giornata effettivamente lavorata, il trattamento retributivo del 5° livello CCNL, sotto deduzione del percepito e con indicazione separata dell'indennità di malattia a carico Inps, da anticiparsi dal datore di lavoro.
32. I conteggi depositati dalla ricorrente il 28/11/2025 non sono stati oggetto di rilievi contabili, e ad essi deve farsi riferimento per la determinazione della somma per cui deve essere pronunciata la condanna della parte datoriale. Dal riepilogo delle differenze calcolate nel conteggio per complessivi € 2.648,96, deve essere detratto l'importo non dovuto di € 573,69 corrispondente all'indennità sostitutiva del preavviso;
il sig. dovrà pertanto CP_1 versare alla ricorrente la differenza pari ad € 2.075,27 oltre accessori di legge, somma comprensiva dell'importo di € 85,65 per TFR, e per il resto imputabile ad indennità di malattia a carico Inps.
VI. Le spese del giudizio.
33. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste in favore della ricorrente ed a carico del convenuto nella misura indicata in CP_1
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dispositivo liquidata sullo scaglione di valore del decisum, con la richiesta distrazione.
34. Delle spese sostenute dall'Inps per la partecipazione al giudizio quale litisconsorte necessario, liquidate in corrispondenza dei minimi tabellari stante l'assenza di domande proposte nei suoi confronti, dovrà farsi carico parte convenuta avendo dato causa alla proposizione del giudizio.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta che tra la sig.ra e l'impresa individuale Parte_2 CP_1
è intercorso, dal 01/05/2022 al 02/12/2022, un rapporto di lavoro
[...] subordinato a tempo indeterminato part time di 24 ore alla settimana, per lo svolgimento delle mansioni di barista di 5° livello CCNL Turismo pubblici esercizi minori;
- condanna l'impresa individuale al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente della somma lorda di € 2.075,27 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna l'impresa individuale alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite in favore della ricorrente, liquidate in € 2.626,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Laura Di Ciommo;
- condanna l'impresa individuale alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite in favore dell'Inps, liquidate in € 1.314,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15% ed accessori di legge.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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