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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/06/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc, concessi nella causa civile iscritta al n. 1231/2022 del Registro Generale Contenzioso
TRA
, (C.F. ), nato il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(ME), Contrada Vulcano Porto Ponente n. 30, cap 98050 elettivamente domiciliato in Messina, via Nino
Bixio n.89, presso lo studio dell'Avv. Nunziello Anastasi del Foro di Messina, domicilio digitale che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1
- Opponente -
CONTRO
C.F. e P.IVA ), (quale mandataria con Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanza di con sede in Torino, via P. Veronese n. 250, in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via Lungotevere Arnaldo da Brescia n.
9, presso lo studio dell'Avv. Andrea Fioretti del Foro di Roma, domicilio digitale a cui effettuare in via esclusiva ogni notificazione ai sensi di legge che la rappresenta e difende giusta Email_2 procura in atti;
- Opposta -
avente per OGGETTO: Mutuo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
1. Con atto di citazione in opposizione a D.I. notificato il 25.07.2022, il Signor conveniva Parte_2 in giudizio dinanzi a codesto Tribunale la . e per essa, in qualità di mandataria, la CP_2 [...]
al fine di chiedere la revoca del decreto ingiuntivo n .176/2022 (n. 795/2022 Controparte_3
R.G.), emesso dal Tribunale di Barcellona P.G in data 03.06.2022, e notificato il 16.06.2022, con il quale veniva condannato al pagamento della complessiva somma di €. 20.611,99 quale saldo debitore alla data del 7.11.2018 del finanziamento chirografario n. 741797197 stipulato con la Controparte_4
(“BMPS”), oltre interessi e spese della procedura.
[...]
Ciò premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“1) preliminarmente, rilevata la competenza territoriale della sezione staccata di Lipari, rimettervi gli atti del presente procedimento;
2) sempre in via preliminare, rilevata la nullità della procura rilasciata dall'opposta, dire nullo e/o revocare per tale ragione il decreto ingiuntivo n. 176/2022 del Tribunale di Barcellona P.G.; 3) sempre in via preliminare, assegnare alle parti un termine perentorio per l'esperimento del procedimento di mediazione;
4) ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile e/o comunque revocabile e, per l'effetto, dire nullo e/o annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente statuizione, per non avere la fornito prova della propria legittimazione, sostanziale e processuale, ad agire;
Controparte_1
5) ovvero, ritenere e dichiarare inefficace e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, per difetto del requisito della prova scritta idonea ai sensi dell'art. 634 c.p.c. in relazione all'art. 50 TULB;
6) e comunque, previa dichiarazione di nullità di ogni clausola comportante anatocismo e degli interessi eventualmente ultralegali, ritenere e dichiarare che il credito ingiunto non è certo, né liquido, né esigibile e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
7) nel merito, rideterminare il credito, espunti gli interessi anatocistici ed ultralegali, nei limiti di legge e delle previsioni contrattuali con essa non contrastanti, entro i limiti della prova fornita dall'opposta; 8) in via istruttoria (...); 10) con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Con rituale comparsa di costituzione la e per essa la CP_2 [...] si costituiva in giudizio in data 23.12.2022, depositando la documentazione Controparte_3 riguardante il rapporto oggetto del giudizio e contestando integralmente quanto dedotto, eccepito e prodotto dall'opponente, ivi chiedendo: “- A. In via preliminare: dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 648
c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 176/2022 (n. 795/2022 R.G.), per la somma di € 20.611,99
=, oltre interessi al tasso e con la decorrenza ivi disposta;
- B. Nel merito: - 1. rigettare tutte le domande proposte dal Signor
con atto di citazione notificato il 25 luglio 2022, in quanto infondate in fatto e diritto, e prive di prova Parte_2 per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- 2. in via subordinata di merito, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'odierna opposizione, condannare il Signor al pagamento del Parte_2 diverso importo che sarà effettivamente dovuto, oltre interessi al tasso richiesto e liquidato in decreto;
In via istruttoria [...]
D. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione, con provvedimento del 20.02.2023 il GI concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., assegnando il termine di giorni 15, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione.
Dopo l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con verbale negativo depositato telematicamente da il 21.09.2023, all'udienza del 10.10.2023 il GI concedeva i termini di cui all'art. CP_2
183 co.
6. c.p.c., rinviato all'udienza del 12.04.2024.
Depositate le rispettive memorie ed istruita la causa documentalmente, il GI ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.03.2025. In tale sede, la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche, depositate dalle parti nei termini.
2. Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è infondata e, pertanto, meritevole di rigetto per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, non può trovare accoglimento l'eccezione di competenza territoriale della sede staccata di Lipari del procedimento de quo.
In giurisprudenza è ormai consolidato il principio secondo cui non sussiste un rapporto di competenza territoriale in senso stretto tra la sede centrale di un ufficio giudiziario e le sue sezioni distaccate. Ai sensi dell'art. 48-quater del R.D. n. 12/1941, introdotto dal D.lgs. n. 51/1998, la ripartizione delle cause tra sede principale e sezioni distaccate ha natura meramente organizzativa e non incide sulla competenza.
Pertanto, l'instaurazione del giudizio presso la sede centrale anziché presso la sezione distaccata non comporta alcuna invalidità né può dar luogo a un'eccezione di incompetenza. In tal senso si è espressa la
Cassazione civile, Sez. III, con sentenza n. 20921/2010. Ne consegue che ogni eccezione sollevata su tale base è da considerarsi pretestuosa e infondata. Competente a conoscere la presente controversia è, pertanto, il Tribunale di Barcellona P.G., nel cui circondario ricade il Comune di Lipari.
Del pari, si ritiene infondata l'eccezione preliminare relativa alla nullità della procura sollevata da parte opponente, ove si consideri che i sigg.ri e rivestivano Parte_3 Parte_4 pacificamente la qualità di garanti del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio. L'esistenza del vincolo fideiussorio in capo ai suddetti garanti è documentalmente comprovata e non è oggetto di contestazione specifica.
In sede di predisposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, sulla base della procura alle liti previamente conferita da ai sensi dell'art. 83 c.p.c., è stato accertato, mediante aggiornamento dei CP_2 certificati di residenza (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000), che i suddetti garanti erano deceduti. In applicazione del principio della legittimazione passiva attuale e concreta (art. 81 c.p.c.), l'azione monitoria
è stata, pertanto, correttamente limitata al solo debitore principale, rinviando a momento successivo l'eventuale esercizio dell'azione nei confronti degli eredi. "In caso di decesso del fideiussore, gli eredi subentrano nella posizione debitoria solo in caso di accettazione dell'eredità e nei limiti dell'attivo ereditario, potendo il creditore agire autonomamente contro il debitore principale, riservandosi un'azione successiva nei confronti degli eredi del garante", (Cass. civ., Sez. III, sent. 30 settembre 2010, n. 20921).
Ne consegue che l'asserita invalidità della procura alle liti o la presunta carenza di legittimazione attiva dell'opposta è infondata, risultando la procura utilizzata pienamente valida ed efficace.
Non può trovare accoglimento, inoltre, l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva in capo alla er l'asserita assenza di prova della titolarità Parte_5 del credito per il quale si procede.
La ha ceduto la titolarità dei crediti vantati nei confronti degli Controparte_4 attori con effetto dal 1° dicembre 2020 a seguito della scissione intervenuta con atto del 25 novembre
2020.
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, la sua efficacia nei confronti dei debitori ceduti si ha attraverso l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Per orientamento costante in giurisprudenza “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.” (Cass.
Civ., Sez. I, 24.06.2020, n. 12685; conformi: Cfr. Cass. n. 10860/2024; Cass. n. 4277/2023; Cass. n.
17944/2023 Cass. Civ., Sez. I, 27.07.2017, n. 18612).
Ciò posto, occorre prendere atto che l'art. 4 della L. n. 130/1999 – il quale richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 58 T.u.b. – prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione valgano come notifica al debitore ceduto.
Dunque, il meccanismo pubblicitario determina in capo al debitore (e ai terzi) una conoscenza legale della cessione. L'estratto della cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale oltre ad assumere una finalità di pubblicità dell'operazione di cessione, può costituire prova della cessione stessa quando gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Occorre, quindi, esaminare e applicare i suddetti principi alla luce delle acquisizioni probatorie e, segnatamente, della documentazione prodotta dalla convenuta.
Nel presente giudizio, la società a prodotto: 1) il contratto di scissione del 25 novembre CP_2
2020 a rogito Notaio dott. rep. n. 39399, racc. n. 20019 (crf. fascicolo monitorio doc. n. 6 Persona_1
e comparsa di costituzione doc.to 8); 2) l'avviso in GU n. 151 del 29 dicembre 2020 (crf. fascicolo monitorio doc. n. 7 e comparsa di costituzione doc.to 9); 3) l'allegato H dell'atto di scissione del 25 novembre 2020, rep. n. 39399 - racc. n. 20019, a rogito Notaio dott. contenente l'elenco Persona_1 delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche da cui si evince la cessione della posizione in oggetto associata al codice Ndg Bmps 119778438 (crf. pg. 697, 776, 787, 1590, 1865 doc. n. 4 comparsa di costituzione); 4) la dichiarazione della con la quale si certifica e Controparte_4 conferma che il credito vantato nei confronti del Signor rientra nell'operazione di scissione Pt_2 summenzionata a favore di (cfr. doc. n. 5 comparsa di costituzione). CP_2
La produzione documentale di cui sopra prova che il credito azionato ed oggi opposto è stato effettivamente oggetto di scissione ad riconosciuto dall'opponente. Non vi sono elementi CP_2 per escludere il rapporto per cui è causa da quelli ceduti e, pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva spiegata, non può trovare accoglimento.
Passando all'esame del merito, in via principale giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Nel caso di specie, la società creditrice ha agito in via monitoria quale attrice in senso sostanziale per ottenere il pagamento del saldo derivante dal finanziamento stipulato;
pertanto, sulla stessa incombe l'onere probatorio del credito anche nella successiva fase di merito azionata dal debitore in opposizione.
La società opposta ha assolto all'onere probatorio mediante la produzione della documentazione dimostrativa del rapporto contrattuale, provando così la sussistenza e la legittimità del credito vantato. Vi
è prova adeguata in atti della sussistenza del credito sussistendo la prova scritta, rappresentata, da: copia del contratto di finanziamento chirografario n. 741797197 (doc. 2 fascicolo monitorio); prova dell'erogazione della somma finanziata con quietanza datata 21.04.2017 (doc. 3 fascicolo monitorio), lettera di revoca e messa in mora (doc. 4 del fascicolo monitorio) e dell'e/c certificato ex art. 50 TUB
(doc. 1 fascicolo monitorio).
Trova riscontro nel compendio documentale allegato agli atti la validità del contratto, essendo stato sottoscritto dall'opponente, essendo state effettivamente erogate le somme oggetto di finanziamento e provvedendo l'opponente al pagamento parziale del medesimo prima di rendersi inadempiente.
Parte opposta ha, pertanto, fornito piena prova della pretesa azionata in via monitoria sia sotto il profilo dell'an che del quantum.
In via definitiva, l'opposta ha, pertanto, correttamente adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore in senso sostanziale in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito vantato, fornendo piena prova scritta del credito, nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite sul punto: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Di contro, l'opponente si è limitato a sollevare contestazioni puramente generiche e dilatorie. Secondo orientamento ormai pacifico e costante, l'opponente deve formulare contestazioni complete e specifiche, supportate da elementi probatori validi ed idonei, senza che possa valere l'inversione dell'onere della prova.
Nell'ordinario giudizio di cognizione instaurato dall'opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa, sia dell'opponente per contestarla.
Come sopra già rappresentato, mentre appaiono sufficienti i documenti offerti dalla società creditrice, alcuna prova è stata prodotta dall'opponente a supporto delle sue eccezioni, né sarebbe possibile accogliere la richiesta istruttoria di nomina di CTU in quanto la stessa sarebbe, in assenza delle suddette prove, esplorativa.
Deve sul punto ricordarsi che è pacifico in giurisprudenza che quando il debitore eccepisce la nullità della clausole inerenti il computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultra legali, contestazione delle c.m.s., etc.), necessariamente assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati, mentre nessun valore può avere una contestazione generica, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate. Qualora la domanda difetti di tale specifica individuazione non possa trovare ingresso in giudizio alcuna CTU contabile (sul punto Trib. Roma sez. IX 16/11/2016 n. 21490; Trib.
Bari, sez. IV, 09/12/2015, n.5395; Trib. Torre Annunziata, 19.06.2017, n. 1798).
La ricostruzione offerta dall'opponente appare troppo generica e la richiesta di CTU, in assenza di elementi di prova a supporto delle domande ed eccezioni formulate si ritiene meramente esplorativa e pertanto inammissibile, come ormai stabilito da costante orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide.
Come disposto dalla Suprema Corte: “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca dei fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 31886719).
“Sicchè, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronuncia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta.” (Cass. 24487/19). Alla luce delle risultanze di causa, si ritiene che parte attrice non abbia assolto all'onere della prova previsto ex art. 2697 c.c. e pertanto si rigetta la domanda di opposizione a Decreto Ingiuntivo n.
176/2022, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 3.6.2022.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
3. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente, sig. Parte_1
, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al
[...] valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi vista l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1231/2022, così provvede:
Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 176/2022 emesso in data 3.6.2022 dal
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per i motivi sopra esposti;
Conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 176/2022 emesso in data 3.6.2022 dal
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna l'opponente, sig. , alla rifusione delle spese processuali Parte_1 sostenute nel presente giudizio, dalla società e per essa, in qualità di CP_2 mandataria, la , liquidate in € 2.540,00 per compensi Controparte_3 professionali, oltre spese generali al 15% iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 27/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Rita Cuzzola