Articolo 694 del Codice civile
Articolo 693Articolo 695
Versione
19 aprile 1942
Art. 694.

(Alienazione dei beni).

L'autorita' giudiziaria puo' consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilita' evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Puo' anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione d'ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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