TRIB
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/08/2025, n. 7659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7659 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. FA Sdino - Presidente rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16083 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
[...]
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. D'ANIELLO GINA presso cui elettivamente domicilia
ATTORE
E
, nato a [...] il [...], (C.F.: ) CP C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FARINA ALINA presso cui elettivamente domicilia
CONVENUTO il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/07/2024, remesso: Parte_2 di aver contratto matrimonio con il resistente a Napoli (NA) il 26.08.2010; che dal matrimonio erano nati tre figli: , il 06.09.2010, il 13.04.2012 Per_1 Per_2
e FA, il 30.09.2016;
1 che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale trasformato in consensuale, erano stati autorizzati dal
Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con provvedimento di omologa n. cron. 1132/2023 del
16.02.2023; che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli, la collocazione prevalente presso la madre e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento dei figli di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che, tuttavia, dopo appena due mesi dalla suddetta omologazione, iniziavano a manifestarsi i primi problemi relativi al mantenimento ed alla gestione dei figli minori nonché
“varie conflittualità non ancora sopite tra i coniugi”; che il resistente, infatti, dal mese di maggio 2023, aveva iniziato a versare solo metà dell'assegno di mantenimento concordato in favore dei figli, ossia solo € 300,00 in luogo di €
600,00 risultante dai patti di separazione, adducendo che la stessa percepiva – come, del resto, concordato in sede di separazione consensuale – per intero l'assegno unico;
che, inoltre, il resistente medesimo si rifiutava di accreditare le somme pattuite a titolo di mantenimento per i figli tramite PostePay – secondo le modalità concordate - costringendola a recarsi personalmente presso il bar dove lo stesso lavora “facendoseli consegnare brevi manu poco per volta e mai in un'unica soluzione”; che lo stesso si rifiutava, altresì, di concorrere alle spese straordinarie riguardanti i figli, sebbene debitamente documentate;
che infatti, a titolo esemplificativo, il resistente si era rifiutato di contribuire alla spesa relativa alla comunione della secondogenita lasciando in capo alla ricorrente l'intero onere economico;
che, “a causa del costante inadempimento da parte del sig. di adempiere al suo CP dovere genitoriale in termini di mantenimento dei figli”, la stessa si era vista costretta, nel mese di luglio 2023, a sporgere una denuncia-querela nei confronti del coniuge;
che perdurava lo stato di separazione;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio, l'affido esclusivo dei figli con residenza privilegiata presso la madre, l'aumento dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento dei figli da € 600,00 a € 750,00 “ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di
Giustizia all'esito della fase istruttoria”, “l'attribuzione in favore della madre del 100% dell'Assegno Unico spettante per i figli” nonché “la condanna del sig. alla CP
2 corresponsione in favore della sig.ra alla integrazione degli assegni di Parte_1 mantenimento versati parzialmente a decorrere dal mese di maggio 2023 sino ad oggi”.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis e ss c.p.c.
Si costituiva il resistente il quale, senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status, deduceva: che aveva un ottimo rapporto con i tre figli minori che, del resto, vedeva quotidianamente atteso che gli stessi erano soliti trattenersi presso il suo bar all'entrata e all'uscita da scuola;
che, tra l'altro, provvedeva “in via diretta” ad acquistare per loro tutto quanto direttamente richiesto, oltre a dare loro una paghetta settimanale per le uscite;
che aveva sempre provveduto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto a favore dei figli minori;
che, infatti, “per stessa ammissione [della ricorrente], corrispondeva la somma mensile di € 300,00 che, per accordi verbali intervenuti tra le parti, veniva integrata dal 50% dell'assegno Unico erogato dall'Inps di spettanza del sig. , pari a circa € 329,50, per cui, CP addirittura, la sig.ra a titolo di mantenimento ha sempre percepito all'incirca € 630,00 Pt_1 al mese”, una somma, dunque, addirittura maggiore rispetto percepito a quella prevista in sede di omologa dei patti di separazione;
che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, era un genitore molto presente nella vita dei figli, “informandosi di tutto quanto li riguarda[va]”, e, pertanto, non sussistevano affatto i presupposti per disporre l'affido esclusivo degli stessi alla madre;
che, in ordine all'asserita mancata contribuzione alle spese straordinarie, le stesse non erano mai state concertate tra i coniugi né documentate e richieste;
che era titolare di un'attività aperta da poco - precisamente un piccolo bar – che, tuttavia, non produceva grossi utili ed era gravata da notevoli spese (utenze e tasse), come si evinceva da dichiarazioni reddituali degli ultimi tre anni dallo stesso depositate;
che la ricorrente prestava attività di lavoro subordinato e aveva “addirittura una situazione economico patrimoniale migliore del marito”; che, pertanto, in considerazione della propria situazione economico patrimoniale chiedeva confermarsi l'assegno di mantenimento così come già quantificato in sede di separazione consensuale;
tutto ciò premesso, chiedeva:
“1) pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi,
[…];
3 2) confermare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei tre figli minori della coppia, con domicilio privilegiato presso la residenza materna e diritto del padre di vederli e tenerli con sé, liberamente, come da calendario/disciplina già assunta in sede di separazione consensuale dei coniugi e proposta di piano genitoriale;
3) disporre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere a titolo di CP contributo al mantenimento dei tre figli minori la somma complessiva di € 600,00, oltre il 50% delle spese straordinarie di natura medico, ludica e scolastica previamente concordate con
l'altro coniuge, come da protocollo d'intesa sottoscritto tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine di Napoli;
4) disporre che nulla [fosse] dovuto a titolo di assegno divorzile;
5) rigettare ogni diversa istanza e/o domanda ex adverso avanzata perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto;
6) confermare per il resto le statuizioni assunte in sede di separazione;
7) condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Con memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. depositata in data 04.04.2025, la ricorrente, riportandosi al contenuto del proprio ricorso introduttivo, deduceva: che non corrispondeva al vero la dichiarazione di parte resistente secondo cui tra le parti vi sarebbe stato un accordo verbale di riduzione dell'assegno di mantenimento da € 600,00 a €
300,00 in quanto integrato dalla quota del 50% di Assegno Unico di spettanza del sig. ; CP che, infatti, era stato lo stesso resistente a rinunciare alla quota predetta sottoscrivendo la dichiarazione di responsabilità – che contestualmente produceva in atti – e, dunque, “molto tempo prima che intervenisse la separazione tra i coniugi” al fine di “ovviare alle sue mancanze”; in merito agli incontri padre-figli, che le visite presso il bar del padre prima di andare a scuola rappresentavano l'unico modo in cui le uniche modalità di interazione tra gli stessi atteso che le visite settimanali erano molto rare e i pernottamenti non avvenivano da “oltre un anno”; che il resistente aveva omesso di produrre “documenti e circostanze rilevanti rispetto alla propria posizione reddituale”.
Con memoria ex art. 473-bis.17 depositata in data 12.04.2025, il resistente, pur riportandosi a quanto già dedotto nella propria comparsa di costituzione e risposta, chiariva che il giudizio di separazione era stato intrapreso nell'anno 2022 e con l'atto di rinuncia aveva inteso contribuire al sostentamento dei figli in attesa dell'assunzione dei provvedimenti giudiziali;
del resto, avrebbe potuto revocare in ogni momento l'atto di rinuncia ma, viceversa,
4 la ricorrente aveva continuato a percepire , anche dopo il decreto di omologa della separazione, anche la sua quota parte dell'Assegno Unico pari ad € 329,50.
All'udienza del 24.04.2025, sentite le parti, i difensori chiedevano breve rinvio per valutare un'ipotesi conciliativa della causa.
All'udienza cartolare del 22.05.2025 le parti depositavano note nelle quali dichiaravano di aver raggiunto un accordo sui patti e le condizioni per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio (da intendersi quale domanda di scioglimento del matrimonio) che chiedevano recepirsi;
alla stessa udienza la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale dal 13.02.2023.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio [rectius: lo scioglimento del matrimonio] contratto in Napoli in data 26.08.2010 tra i sigg.ri e CP Parte_1
, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Napoli (NA), atto n 49, P. 1 s. sez
[...]
XX anno 2010, provvedendo all'annotazione nei relativi registri di stato civile;
2) Disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 CP ciascun mese, un assegno mensile di mantenimento per i tre figli minori di € 400,00
(quattrocento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
ad integrazione dell'assegno di mantenimento, il sig. conferma di rinunciare in CP favore della sig.ra – come in effetti rinuncia con la sottoscrizione del presente Parte_1 accordo - all'erogazione in suo favore del 50% dell'Assegno Unico da parte dell'Inps pari ad €
329,50, così che la moglie lo percepisca per intero nella misura del 100%. In ragione di quanto detto, l'assegno mensile di mantenimento per i tre figli minori corrisposto dal padre ammonterà
5 a complessivi € 729,50; resta inteso che nel caso di mancata erogazione del beneficio da parte dell'Inps il sig. provvederà ad integrare la somma di € 400,00 sino a tale importo;
CP
3) Disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere il 50% delle CP spese straordinarie di natura ludica, medica e scolastica occorrenti per i tre figli minori, previamente concordate e documentate, come da protocollo del Tribunale di Napoli;
4) I tre figli minori della coppia rimarranno affidati ad entrambi i genitori in regime condiviso con collocazione prevalente presso la madre e diritto del padre di vederli liberamente considerato che lavora in un bar frequentato dai tre figli. Ad ogni modo, il padre vedrà liberamente i tre figli , e FA quando gli stessi lo vorranno Per_1 Per_2 compatibilmente con i loro impegni ludici e scolastici e quelli lavorativi paterni e comunque almeno un giorno infrasettimanale, da concordarsi con la madre, staranno insieme dalle ore
16,30 alle ore 19,00. A week end alternati il padre terrà con sé i tre figli minori dalle ore 17,00 del sabato alle 20,30 della domenica quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Durante le vacanze Natalizie, i minori staranno con il padre per tre giorni comprendenti, ad anni alterni, la giornata del Natale o del Capodanno, da concordarsi con l'altro genitore.
Durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni, i minori staranno con un genitore il giorno di
Pasqua e con l'altro il lunedì in Albis.
Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno con il padre sette giorni consecutivi nel mese di luglio e 7 nel mese di agosto da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno. Infine, i minori trascorreranno con il padre ad anni alterni il giorno del loro compleanno e quello del compleanno del padre;
5) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla verrà corrisposto reciprocamente a titolo di assegno divorzile;
6) La sig.ra rinuncia espressamente ad ogni altra domanda e/o istanza Parte_1 formulata nel ricorso introduttivo;
7) Le spese della presente procedura si intendono compensate interamente tra le parti, con espressa rinuncia dei rispettivi difensori, che sottoscrivono il presente atto, al vincolo della solidarietà professionale”.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi dei minori.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto dei minori, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto dalle parti in causa a Napoli il 26/08/2010, alle condizioni di cui all'accordo tra le parti;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 49, parte I, S. Sez.
XX, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2020). così deciso in Napoli in camera di consiglio il 01/06/2025
Il Presidente rel.
FA Sdino
7