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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 03/04/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 193/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Ferrara composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 193/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. ROMANIN NICOLA Parte_1
e
AR ES con il patrocinio dell'Avv. ROMANIN NICOLA
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni delle parti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara così statuire: a parziale modifica delle condizioni di divorzio pattuite in data 11/04/2019 dai sigg.ri e ND HI ed autorizzate dal Procuratore della Repubblica Parte_1 presso il Tribunale di Ferrara con decreto in data 11/04/2019 il sig. dal Parte_1 mese di gennaio 2025 cesserà il versamento alla sig.ra ND HI del contributo al mantenimento del figlio divenuto economicamente Persona_1 autosufficiente, nonché di tutte le spese straordinarie, d'istruzione e sanitarie. Con conferma delle ulteriori condizioni pattuite. I sigg.ri e ND HI Parte_1 sin da ora dichiarano di rinunciare alla comparizione personale innanzi al Tribunale”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero chiede che sia accolto l'accordo raggiunto dalle parti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/01/2025 i sigg. e AR Parte_1
ES esponevano che in data 09/09/1989 avevano contratto matrimonio in Ferrara;
che con decreto emesso in data 4.02.1999 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la separazione dei coniugi;
che con accordo di negoziazione assistita
1 sottoscritto in data 11.04.2019 i sigg. e AR ES Parte_1 avevano fra l'altro regolamentato gli obblighi di mantenimento del figlio maggiorenne . Per_1
Esponevano i ricorrenti che la regolamentazione dei rapporti stabilita in quella sede non era più rispondente alle esigenze delle parti della famiglia in quanto il figlio, all'epoca studente, aveva ormai raggiunto una propria indipendenza economica. Chiedevano quindi la modifica delle condizioni di divorzio come sopra meglio specificato.
La domanda è fondata atteso in ragione dell'acquisita indipendenza economica del figlio.
Si dispone la compensazione delle spese di giudizio in ragione della natura e degli esiti del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica dell'accordo di negoziazione sottoscritto dalle parti in data 11.04.2019, dispone in conformità agli accordi delle parti sopra riportati. Spese compensate.
Ferrara, 3.4.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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