Articolo 8 della Legge 4 novembre 1951, n. 1295
Articolo 7Articolo 9
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21 dicembre 1951
Art. 8.
Per le navi che approdano nel punto franco e che ne partono saranno applicate le disposizioni del titolo II, capo II, della legge doganale concernente i manifesti.
Tuttavia l'obbligo di render conto delle merci manifestate si considera adempiuto, da parte del capitano, quando venga dimostrato l'avvenuto sbarco o trasbordo nel recinto del punto franco delle merci che dal manifesto di arrivo non risultino destinate a rimanere a bordo.
Agli effetti delle stesse disposizioni le navi provenienti dal punto franco di Brindisi sono considerate presso gli altri porti dello Stato come provenienti direttamente dall'estero.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1951