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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3003/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- US IS Presidente
- UR RE Componente
- UE TO Componente ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. R.G. 3003/2025 V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso proposta da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da Avv. Marialaura Basso;
e
( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso da Avv.ti Francesco Paolo Bavaro et Francesco Colonna
Venisti; coniugi separati consensualmente giusta convenzione di negoziazione assistita da avvocati sottoscritta in data
15.07.2019 e con acquisizione delle conclusioni del Pubblico
Ministero, rassegnate in data 18.07.2019; esaminato il ricorso proposto in data 06.06.2025 dai predetti coniugi e finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse delle figlie;
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 1 di 2 R.G. 3003/2025 V.G.
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3
n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma
II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data 21.12.1983 tra Parte_1
(Bari, 21.04.1955) e (Bari, Controparte_1
02.02.1954) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 1997, parte II, serie A, anno 1983;
2) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele TO US IS
Il Giudice estensore Emanuele TO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- US IS Presidente
- UR RE Componente
- UE TO Componente ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. R.G. 3003/2025 V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso proposta da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da Avv. Marialaura Basso;
e
( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso da Avv.ti Francesco Paolo Bavaro et Francesco Colonna
Venisti; coniugi separati consensualmente giusta convenzione di negoziazione assistita da avvocati sottoscritta in data
15.07.2019 e con acquisizione delle conclusioni del Pubblico
Ministero, rassegnate in data 18.07.2019; esaminato il ricorso proposto in data 06.06.2025 dai predetti coniugi e finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse delle figlie;
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 1 di 2 R.G. 3003/2025 V.G.
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3
n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma
II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data 21.12.1983 tra Parte_1
(Bari, 21.04.1955) e (Bari, Controparte_1
02.02.1954) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 1997, parte II, serie A, anno 1983;
2) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele TO US IS
Il Giudice estensore Emanuele TO
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