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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/10/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 352/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. CE AO PI, ha pronunciato con le forme di cui all'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 352 R.G. dell'anno 2025 tra:
, (C. F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DR Di TR in virtù di procura alle liti allegata al ricorso in opposizione
OPPONENTE
e
, (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AN SE LA
OPPOSTO nonché nei confronti di
, residente in [...] CP_2
, sito in Marsala, Via Struppa n. 62 Controparte_3
OPPOSTI - CONTUMACI avente ad oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione all'ausiliario del magistrato ex artt. 84, 170 DPR 115/2002 e 15 D.Lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale dell'udienza dell'8 ottobre 2025 cui la presente sentenza deve intendersi allegata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 7 1) Con ricorso depositato in data 5/3/2025, ha proposto opposizione ex art. 281 Parte_1 decies c.p.c. (artt. 84 e 170 DPR. 115/2002), avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al C.T.U. geom. emesso dal Giudice di Pace di Marsala nell'ambito Controparte_1 del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo distinto con il N.901/2024 R.G. del
26.02.2025 e comunicato dalla cancelleria a mezzo p.e.c. il giorno 27.02.2025, con cui era stata liquidata al predetto ausiliario del Magistrato, la somma di euro 853,49.
In particolare, il si duole dell'erroneo calcolo del predetto compenso liquidato in Pt_1 complessivi € 853,40, di cui € 227,47 per compenso individuato in proporzione al danno accertato (€ 1.729,39) ed € 625,93 per n.76 vacazioni di cui:
la prima calcolata in € 14,68 e le successive in € 8,15, compenso così quantificato dal medesimo geom. nell'istanza di liquidazione depositata, per mezzo della quale aveva richiesto CP_1 anche il rimborso per spese sostenute pari ad € 10,00, non riconosciute in sede di liquidazione.
Il Parlato, assumendo corretto soltanto l'importo calcolato a percentuale ex art. 11 d.p.r. 115/02
e, al contempo, erronea e spropositata l'ulteriore frazione calcolata con il metodo delle vacazioni, da ridursi a complessive 9, vale a dire:
ha chiesto: “in via preliminare, nel merito, anche inaudita altera parte, sospendere con ordinanza l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione del 26.02.2025 del Giudice di Pace
Dott. Bruno Di Gerlando - R.G. n. 901/2024 ex art. 5 D.Lgs. n. 150/2011 per i motivi tutti esposti nel presente atto;
2) in via principale, nel merito, liquidare il compenso del CTU nella misura di
Pag. 2 a 7 Euro trecentosette/35 (€.307,35) oltre oneri di legge ovvero nella misura minore e/o maggiore che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato dal
Giudice Dott. Bruno Di Gerlando di Euro ottocentocinquantatre/50 (€.853,40, per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto”.
1.2) Con comparsa di costituzione ritualmente depositata si è costituito il geom. CP_1
il quale, deducendo la regolarità del decreto di pagamento opposto tenuto conto del
[...] notevole dispendio di tempo e di energie per le attività svolte, comprendenti il rilievo dello stato dei luoghi, la redazione dei verbali, la documentazione fotografica e la sua classificazione,
l'acquisizione di documentazione varia, la lettura degli atti di causa delle due parti costituite e delle osservazioni dell'avv. Di TR, ha chiesto: “in via principale ritenere e dichiarare
l'inammissibilità/improcedibilità/infondatezza del ricorso in opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia e, conseguentemente confermare il decreto di liquidazione dei compensi al CTU;
- condannare, in ogni caso, parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre diritti, onorari, CPA ed IVA, come da legge”.
1.3) Con decreto depositato il 10/3/2025, comunicato in pari data, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. nonché assegnato al ricorrente il termine di rito per la costituzione e per la notifica alla controparte del ricorso e del decreto.
All'udienza dell'11/6/2026 il Giudice, dichiarata la contumacia dell'opposto CP_3
e rilevata la non corretta instaurazione del contraddittorio per la nullità della notifica
[...] in favore dell'opposto in quanto effettuata presso il suo difensore in altro CP_2 procedimento, ha rinviato all'udienza dell'8 ottobre 2025 per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c., onerando parte ricorrente alla rinotifica del ricorso e del decreto all'opposto . CP_2
Alla predetta udienza, accertata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia anche di . CP_2
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione e visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Giudice ha disposto la discussione orale della causa, con riserva del deposito della sentenza ai sensi del terzo comma della citata disposizione di rito.
2) Parziale fondatezza della opposizione.
2.1) Va innanzitutto osservato che sussiste la competenza di questo Giudice.
Pag. 3 a 7 Invero, con riferimento all'opposizione al decreto di liquidazione delle competenze dell'ausiliare, ex art. 49 DPR 115/2002, va esclusa l'applicazione del foro erariale, atteso che la disciplina ad esso relativa risulta derogata dalla citata normativa, che individua la competenza del giudice di prossimità, come fatto palese sia dalla previsione che la liquidazione delle spettanze è effettuata con decreto motivato del magistrato che procede, sia dalla previsione dell'art. 170, secondo il quale il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario competente (v. Cass. 26791/11).
Conseguentemente, l'opposizione è sottratta alla regola del foro erariale, essendo fissata, in deroga, la competenza territoriale del giudice di prossimità, come risulta dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, applicabile "ratione temporis", per cui il ricorso si propone al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato e,
“per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale”.
2.2) Nel merito, va ora rilevato che l'opposizione deve ritenersi solo parzialmente fondata e va accolta nei seguenti limiti.
Occorre premettere che l'odierna “opposizione non ha natura impugnatoria e non si traduce in un mero riesame della correttezza del provvedimento nei limiti delle questioni proposte dall'interessato, ma apre una fase a cognizione piena in cui il giudice ha il potere di riesaminare gli atti e di valutare la congruità della liquidazione, con il solo limite di non attribuire una somma maggiore di quella richiesta” (Cass. Civ. sez. II, 21/08/2023, n. 24875; cfr. Cass.
5112/2000; Cass. 2579/1989, nonché, con riguardo alla disciplina vigente: Cass. 41874/2021;
Cass. 21225/2019; Cass. 9011/2019; Cass. 1470/2018).
Si procederà, dunque, in questa sede, al completo riesame della congruità della liquidazione con riguardo ai principi direttivi della materia.
Occorre, altresì, rammentare il principio per cui al “Giudice è demandato di stabilire in concreto, con prudente apprezzamento, il numero delle vacazioni in considerazione delle difficoltà delle indagini, della loro durata e dell'entità della materia controversa” (cfr., tra le tante, Cass. n.
4055/1974).
Conseguentemente, se per un verso la determinazione del compenso al professionista col sistema delle vacazioni non comporta che il giudice sia tenuto ad operare una mera moltiplicazione dei compensi unitari stabiliti dalla tariffa per il numero delle vacazioni che l'interessato abbia
Pag. 4 a 7 dimostrato di avere effettuato, dall'altro, si demanda al giudice di stabilire, con prudente apprezzamento, il numero delle vacazioni che, in considerazione delle difficoltà delle indagini, della loro durata, dell'entità della materia controversa, possono - sempre nei limiti fissati dalla tariffa - essere in concreto riconosciute e attribuite al professionista per l'incarico da lui espletato
(Sez. VI - 2, Ord., 04-03-2020, n. 5990).
2.3) Nel caso di specie, il mandato giudiziale contemplava i seguenti quesiti: “A) verifichi lo stato dei luoghi e accerti la natura e le cause delle infiltrazioni, subite dall'immobile di proprietà del ricorrente, quantifichi gli eventuali danni subiti dalla parte ricorrente. B) formuli alle parti in lite una proposta conciliativa che tenga conto delle loro rispettive posizioni e delle conclusioni della espletata consulenza”.
Ebbene, se nessuna censura può muoversi al decreto impugnato in ordine alla quantificazione del compenso a percentuale previsto dall'art 11 del richiamato decreto, risultando applicato correttamente il coefficiente del 13,1531 % sull'ammontare del danno quantificato, così ottenendo l'importo di € 227,47, differente valutazione occorre fare in ordine al calcolo del compenso a vacazioni (ciascuna delle quali corrispondenti, si rammenta, a due ore di attività professionale).
Ed infatti, ai sensi dell'art. 29 del Decreto 30 maggio 2002, “tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti”.
Ebbene, le voci indicate nell'istanza di liquidazione del compenso del CTU geom. , CP_1 come “accessi al Tribunale (giuramento e conferimento con il giudice)”, “accesso ai luoghi e rilievi”, “invio della perizia alle parti” costituiscono attività già ricomprese nel compenso a percentuale computato ex art. 11 D.M. cit..
L'ulteriore voce “redazione del rilievo fotografico” rappresenta, inoltre, un'attività non ricompresa nell'incarico ricevuto, quindi da ritenersi non liquidabile.
Differente valutazione occorre fare per la “redazione della proposta conciliativa”, ricompresa nel mandato giudiziale ma non contemplata tra le specifiche attività di cui all'art. 11 cit. , nonché per la “valutazione osservazioni fatte alla CTU”, la quale, per il numero e la tipologia delle osservazioni formulate, eccede dai ristretti ambiti di cui all'art. 29 cit..
Pag. 5 a 7 Pertanto, le vacazioni corrispondenti a tali voci dovranno essere separatamente liquidate nel numero che si ritiene congruo di n. 8 per la formulazione della proposta conciliativa e di n. 10 (5 per ciascuna osservazione eccedente la prima), per la risposta alle osservazioni.
2.3) Sotto altro aspetto, ancora, in considerazione della – sopra rammentata - natura integralmente devolutiva dell'opposizione proposta, è necessario osservare che con la sentenza n.
16/2025, depositata in data 10/02/2025 e pubblicata in G.U. in data 12/02/2025, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge
8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.
Per effetto della sopra menzionata pronuncia di illegittimità costituzionale, dunque, deve ritenersi venuta meno la minor quantificazione del valore delle vacazioni successive alla prima, con la conseguenza che tutte le vacazioni vanno ora computate al valore di euro 14,68 (valore previsto dall'art. 1, comma 1, D.M. 30/05/2002 per la prima vacazione), non potendosi più applicare la decurtazione ad euro 8,15 per le vacazioni successive alla prima (pur prevista dal D.M. cit.).
Orbene, il decreto di liquidazione impugnato ha erroneamente distinto tra prima vacazione (di valore di euro 14,68) e quelle successive (di valore di euro 8,15).
Occorre, dunque, nella fattispecie, procedere alla liquidazione delle vacazioni al valore uniforme di € 14,68, per un totale di € 264,24.
3.4) In conclusione, deve riformarsi parzialmente il decreto di liquidazione del compenso dovuto al resistente, CTU geom. , oggetto di opposizione, nei limiti sopra indicati, CP_1 determinandolo nella misura di € 491,71 corrispondenti ad € 227,47 ex art. 11 d.m. cit. e ad €
264,24 per a n. 18 vacazioni.
4) Spese di lite
In considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione, della natura del procedimento e delle ragioni (applicazione dei nuovi criteri di liquidazione derivanti dalla pronuncia di illegittimità costituzionale n. 16/25) appaiono sussistere gravi ragioni a sostegno della integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pag. 6 a 7 Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) accoglie, nei termini indicati in motivazione, l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto reso dal Giudice di Pace di Marsala in data 26/2/2025 e, per l'effetto, in parziale riforma dello stesso, liquida in favore del geom. , in relazione Controparte_1 all'attività svolta quale CTU nel procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo iscritto al n.
901/24 RG GdP Marsala, la somma complessiva di € 491,71 per compensi professionali, oltre e bollo, nonché € 10,00 per esborsi, al lordo Controparte_4 dell'acconto di € 350,00 già liquidato a titolo di acconto;
3) dichiara integralmente compensate e spese di lite.
Marsala, 17/10/2025
Il Giudice
CE AO PI
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. CE AO PI, ha pronunciato con le forme di cui all'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 352 R.G. dell'anno 2025 tra:
, (C. F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DR Di TR in virtù di procura alle liti allegata al ricorso in opposizione
OPPONENTE
e
, (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AN SE LA
OPPOSTO nonché nei confronti di
, residente in [...] CP_2
, sito in Marsala, Via Struppa n. 62 Controparte_3
OPPOSTI - CONTUMACI avente ad oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione all'ausiliario del magistrato ex artt. 84, 170 DPR 115/2002 e 15 D.Lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale dell'udienza dell'8 ottobre 2025 cui la presente sentenza deve intendersi allegata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 7 1) Con ricorso depositato in data 5/3/2025, ha proposto opposizione ex art. 281 Parte_1 decies c.p.c. (artt. 84 e 170 DPR. 115/2002), avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al C.T.U. geom. emesso dal Giudice di Pace di Marsala nell'ambito Controparte_1 del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo distinto con il N.901/2024 R.G. del
26.02.2025 e comunicato dalla cancelleria a mezzo p.e.c. il giorno 27.02.2025, con cui era stata liquidata al predetto ausiliario del Magistrato, la somma di euro 853,49.
In particolare, il si duole dell'erroneo calcolo del predetto compenso liquidato in Pt_1 complessivi € 853,40, di cui € 227,47 per compenso individuato in proporzione al danno accertato (€ 1.729,39) ed € 625,93 per n.76 vacazioni di cui:
la prima calcolata in € 14,68 e le successive in € 8,15, compenso così quantificato dal medesimo geom. nell'istanza di liquidazione depositata, per mezzo della quale aveva richiesto CP_1 anche il rimborso per spese sostenute pari ad € 10,00, non riconosciute in sede di liquidazione.
Il Parlato, assumendo corretto soltanto l'importo calcolato a percentuale ex art. 11 d.p.r. 115/02
e, al contempo, erronea e spropositata l'ulteriore frazione calcolata con il metodo delle vacazioni, da ridursi a complessive 9, vale a dire:
ha chiesto: “in via preliminare, nel merito, anche inaudita altera parte, sospendere con ordinanza l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione del 26.02.2025 del Giudice di Pace
Dott. Bruno Di Gerlando - R.G. n. 901/2024 ex art. 5 D.Lgs. n. 150/2011 per i motivi tutti esposti nel presente atto;
2) in via principale, nel merito, liquidare il compenso del CTU nella misura di
Pag. 2 a 7 Euro trecentosette/35 (€.307,35) oltre oneri di legge ovvero nella misura minore e/o maggiore che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato dal
Giudice Dott. Bruno Di Gerlando di Euro ottocentocinquantatre/50 (€.853,40, per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto”.
1.2) Con comparsa di costituzione ritualmente depositata si è costituito il geom. CP_1
il quale, deducendo la regolarità del decreto di pagamento opposto tenuto conto del
[...] notevole dispendio di tempo e di energie per le attività svolte, comprendenti il rilievo dello stato dei luoghi, la redazione dei verbali, la documentazione fotografica e la sua classificazione,
l'acquisizione di documentazione varia, la lettura degli atti di causa delle due parti costituite e delle osservazioni dell'avv. Di TR, ha chiesto: “in via principale ritenere e dichiarare
l'inammissibilità/improcedibilità/infondatezza del ricorso in opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia e, conseguentemente confermare il decreto di liquidazione dei compensi al CTU;
- condannare, in ogni caso, parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre diritti, onorari, CPA ed IVA, come da legge”.
1.3) Con decreto depositato il 10/3/2025, comunicato in pari data, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. nonché assegnato al ricorrente il termine di rito per la costituzione e per la notifica alla controparte del ricorso e del decreto.
All'udienza dell'11/6/2026 il Giudice, dichiarata la contumacia dell'opposto CP_3
e rilevata la non corretta instaurazione del contraddittorio per la nullità della notifica
[...] in favore dell'opposto in quanto effettuata presso il suo difensore in altro CP_2 procedimento, ha rinviato all'udienza dell'8 ottobre 2025 per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c., onerando parte ricorrente alla rinotifica del ricorso e del decreto all'opposto . CP_2
Alla predetta udienza, accertata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia anche di . CP_2
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione e visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Giudice ha disposto la discussione orale della causa, con riserva del deposito della sentenza ai sensi del terzo comma della citata disposizione di rito.
2) Parziale fondatezza della opposizione.
2.1) Va innanzitutto osservato che sussiste la competenza di questo Giudice.
Pag. 3 a 7 Invero, con riferimento all'opposizione al decreto di liquidazione delle competenze dell'ausiliare, ex art. 49 DPR 115/2002, va esclusa l'applicazione del foro erariale, atteso che la disciplina ad esso relativa risulta derogata dalla citata normativa, che individua la competenza del giudice di prossimità, come fatto palese sia dalla previsione che la liquidazione delle spettanze è effettuata con decreto motivato del magistrato che procede, sia dalla previsione dell'art. 170, secondo il quale il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario competente (v. Cass. 26791/11).
Conseguentemente, l'opposizione è sottratta alla regola del foro erariale, essendo fissata, in deroga, la competenza territoriale del giudice di prossimità, come risulta dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, applicabile "ratione temporis", per cui il ricorso si propone al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato e,
“per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale”.
2.2) Nel merito, va ora rilevato che l'opposizione deve ritenersi solo parzialmente fondata e va accolta nei seguenti limiti.
Occorre premettere che l'odierna “opposizione non ha natura impugnatoria e non si traduce in un mero riesame della correttezza del provvedimento nei limiti delle questioni proposte dall'interessato, ma apre una fase a cognizione piena in cui il giudice ha il potere di riesaminare gli atti e di valutare la congruità della liquidazione, con il solo limite di non attribuire una somma maggiore di quella richiesta” (Cass. Civ. sez. II, 21/08/2023, n. 24875; cfr. Cass.
5112/2000; Cass. 2579/1989, nonché, con riguardo alla disciplina vigente: Cass. 41874/2021;
Cass. 21225/2019; Cass. 9011/2019; Cass. 1470/2018).
Si procederà, dunque, in questa sede, al completo riesame della congruità della liquidazione con riguardo ai principi direttivi della materia.
Occorre, altresì, rammentare il principio per cui al “Giudice è demandato di stabilire in concreto, con prudente apprezzamento, il numero delle vacazioni in considerazione delle difficoltà delle indagini, della loro durata e dell'entità della materia controversa” (cfr., tra le tante, Cass. n.
4055/1974).
Conseguentemente, se per un verso la determinazione del compenso al professionista col sistema delle vacazioni non comporta che il giudice sia tenuto ad operare una mera moltiplicazione dei compensi unitari stabiliti dalla tariffa per il numero delle vacazioni che l'interessato abbia
Pag. 4 a 7 dimostrato di avere effettuato, dall'altro, si demanda al giudice di stabilire, con prudente apprezzamento, il numero delle vacazioni che, in considerazione delle difficoltà delle indagini, della loro durata, dell'entità della materia controversa, possono - sempre nei limiti fissati dalla tariffa - essere in concreto riconosciute e attribuite al professionista per l'incarico da lui espletato
(Sez. VI - 2, Ord., 04-03-2020, n. 5990).
2.3) Nel caso di specie, il mandato giudiziale contemplava i seguenti quesiti: “A) verifichi lo stato dei luoghi e accerti la natura e le cause delle infiltrazioni, subite dall'immobile di proprietà del ricorrente, quantifichi gli eventuali danni subiti dalla parte ricorrente. B) formuli alle parti in lite una proposta conciliativa che tenga conto delle loro rispettive posizioni e delle conclusioni della espletata consulenza”.
Ebbene, se nessuna censura può muoversi al decreto impugnato in ordine alla quantificazione del compenso a percentuale previsto dall'art 11 del richiamato decreto, risultando applicato correttamente il coefficiente del 13,1531 % sull'ammontare del danno quantificato, così ottenendo l'importo di € 227,47, differente valutazione occorre fare in ordine al calcolo del compenso a vacazioni (ciascuna delle quali corrispondenti, si rammenta, a due ore di attività professionale).
Ed infatti, ai sensi dell'art. 29 del Decreto 30 maggio 2002, “tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti”.
Ebbene, le voci indicate nell'istanza di liquidazione del compenso del CTU geom. , CP_1 come “accessi al Tribunale (giuramento e conferimento con il giudice)”, “accesso ai luoghi e rilievi”, “invio della perizia alle parti” costituiscono attività già ricomprese nel compenso a percentuale computato ex art. 11 D.M. cit..
L'ulteriore voce “redazione del rilievo fotografico” rappresenta, inoltre, un'attività non ricompresa nell'incarico ricevuto, quindi da ritenersi non liquidabile.
Differente valutazione occorre fare per la “redazione della proposta conciliativa”, ricompresa nel mandato giudiziale ma non contemplata tra le specifiche attività di cui all'art. 11 cit. , nonché per la “valutazione osservazioni fatte alla CTU”, la quale, per il numero e la tipologia delle osservazioni formulate, eccede dai ristretti ambiti di cui all'art. 29 cit..
Pag. 5 a 7 Pertanto, le vacazioni corrispondenti a tali voci dovranno essere separatamente liquidate nel numero che si ritiene congruo di n. 8 per la formulazione della proposta conciliativa e di n. 10 (5 per ciascuna osservazione eccedente la prima), per la risposta alle osservazioni.
2.3) Sotto altro aspetto, ancora, in considerazione della – sopra rammentata - natura integralmente devolutiva dell'opposizione proposta, è necessario osservare che con la sentenza n.
16/2025, depositata in data 10/02/2025 e pubblicata in G.U. in data 12/02/2025, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge
8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.
Per effetto della sopra menzionata pronuncia di illegittimità costituzionale, dunque, deve ritenersi venuta meno la minor quantificazione del valore delle vacazioni successive alla prima, con la conseguenza che tutte le vacazioni vanno ora computate al valore di euro 14,68 (valore previsto dall'art. 1, comma 1, D.M. 30/05/2002 per la prima vacazione), non potendosi più applicare la decurtazione ad euro 8,15 per le vacazioni successive alla prima (pur prevista dal D.M. cit.).
Orbene, il decreto di liquidazione impugnato ha erroneamente distinto tra prima vacazione (di valore di euro 14,68) e quelle successive (di valore di euro 8,15).
Occorre, dunque, nella fattispecie, procedere alla liquidazione delle vacazioni al valore uniforme di € 14,68, per un totale di € 264,24.
3.4) In conclusione, deve riformarsi parzialmente il decreto di liquidazione del compenso dovuto al resistente, CTU geom. , oggetto di opposizione, nei limiti sopra indicati, CP_1 determinandolo nella misura di € 491,71 corrispondenti ad € 227,47 ex art. 11 d.m. cit. e ad €
264,24 per a n. 18 vacazioni.
4) Spese di lite
In considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione, della natura del procedimento e delle ragioni (applicazione dei nuovi criteri di liquidazione derivanti dalla pronuncia di illegittimità costituzionale n. 16/25) appaiono sussistere gravi ragioni a sostegno della integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pag. 6 a 7 Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) accoglie, nei termini indicati in motivazione, l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto reso dal Giudice di Pace di Marsala in data 26/2/2025 e, per l'effetto, in parziale riforma dello stesso, liquida in favore del geom. , in relazione Controparte_1 all'attività svolta quale CTU nel procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo iscritto al n.
901/24 RG GdP Marsala, la somma complessiva di € 491,71 per compensi professionali, oltre e bollo, nonché € 10,00 per esborsi, al lordo Controparte_4 dell'acconto di € 350,00 già liquidato a titolo di acconto;
3) dichiara integralmente compensate e spese di lite.
Marsala, 17/10/2025
Il Giudice
CE AO PI
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