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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/05/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 723/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Monza
Sezione 2^ Civile
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°723 del registro generale affari contenziosi anno 2024, pendente tra
(C.F. – P.IVA Parte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_2
domiciliata in Monza, piazza Roma n. 10, presso lo studio degli avv.ti Roberta
Ferrazza e Antonella Salvatori, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio attrice e
C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore convenuta contumace
Motivi della Decisione
1. fatti controversi.
Con citazione ritualmente notificata la parte attrice in epigrafe, evocando in giudizio la società chiedeva al tribunale di: Controparte_1
pagina 1 di 4 “accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, del terreno sito in Usmate Velate e contraddistinto al foglio di Mappa 29, particella 34, qualità classe Bosco ceduo 01 di mq. 2,70 in favore della società attrice e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore della medesim ”. Parte_2
A motivo della domanda esponeva:
- di essere proprietaria di un fondo identificato al Catasto Fabbricati al foglio
29 del Comune di Usmate Velate (cfr. all.ti sub docc. 8 e 9);
- di aver sempre posseduto, a partire dal 1982, in via esclusiva e continuativamente nel corso degli anni e con animus rem sibi habendi, il terreno sito in Usmate Velate, identificato al Catasto dei Terreni al foglio 29, particella 34, qualità classe: bosco ceduo 01, superficie mq. 02,70 reddito euro 0,56 euro 0,08 come catastalmente descritto nello scritto introduttivo, sì da aver maturato diritto a vedersi riconoscere proprietaria, a titolo originario (usucapione), di tale cespite;
- in particolare, tale porzione di terreno veniva “inglobata” nella proprietà attorea allorquando, in esecuzione delle opere di cui alla concessione edilizia del
21 luglio 1982, la provvide a recintare l'intera area Parte_1
includendovi, appunto, tale striscia di terreno.
Per queste ragioni rassegnava le conclusioni su riportate, chiedendo il favore delle spese della lite.
La convenuta non si è costituita, nonostante la regolarità della notifica eseguita a mezzo Ufficiale Giudiziario nelle forme dell'art. 140 c.p.c. (v. relata di notifica in atti: ne va ribadita la declaratoria di contumacia.
La causa veniva istruita mediante assunzione della prova orale (per interrogatorio formale) dedotta dall'attrice; all'esito, all'udienza del 29/05/2025, il tribunale, in applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c., invitava le parti alla discussione orale della lite, ed all'esito tratteneva la causa in decisione ai sensi del pagina 2 di 4 3° comma del citato art. 281 sexies c.p.c.
2. merito della lite.
La domanda di usucapione è fondata e va accolta.
La parte attrice ha dedotto ed adeguatamente dimostrato in giudizio:
(a) di essere proprietaria del fondo limitrofo rispetto a quello di cui chiede l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione (v. all.ti 8 e 9 alla citazione);
(b) di aver chiesto ottenuto un permesso di costruire volto allo spostamento e allargamento dell'accesso alla proprietà (v. all. 3 alla citazione);
(c) di avere recintato l'intera area ed avere, quindi, abusivamente inglobato, nel proprio fondo, la striscia di terreno di cui si discute (v. all.ti 4 e 5 alla citazione).
In breve, dalla stessa documentazione prodotta al fascicolo della parte attrice si ricava prova adeguata che la stessa in via esclusiva abbia esercitato, sulla porzione di terreno per così dire “acquistata” dalla convenuta, consistente in una striscia di terreno, un potere di fatto corrispondente al contenuto del diritto reale di proprietà, realizzando, su tale porzione di terreno, una recinzione idonea ad inglobare tale cespite.
Tali elementi di prova e non ultimo la stessa condotta processuale assunta dalla parte convenuta di sostanziale acquiescenza alla domanda di usucapione – non essendosi nemmeno presentata a rendere l'interrogatorio formale deferito dalla parte attrice, così giungendosi ad una confessione giudiziale sui relativi capitoli – forniscono prova acconcia che l'attrice abbia esercitato, da epoca sicuramente superiore al ventennio anteriore alla data di proposizione della lite, un potere di fatto corrispondente alla piena ed intera proprietà del terreno in questione, escludendo chiunque altro dall'uso dell'immobile, e così palesando l'intenzione di tenere il bene per sé (animus rem sibi habendi), sì da aver maturato il diritto sostantivo a vedersi dichiarare proprietaria, a titolo originario, dell'immobile usucapito, per effetto del possesso perdurato, oltre vent'anni, in via pagina 3 di 4 pacifica ed indisturbata.
La domanda va pertanto accolta, ma l'atteggiamento non oppositivo della parte convenuta costituisce giustificato motivo per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta in citazione e per l'effetto dichiara che ha acquistato, per effetto del possesso pacifico, Parte_1
continuativo ed indisturbato esercitato per oltre vent'anni, la piena ed intera proprietà dei seguenti immobili:
➢ terreno identificato al Catasto dei Terreni Catasto al foglio 29, particella
34, qualità classe: bosco ceduo 01, superficie mq. 02,70 reddito euro 0,56 euro
0,08 del Comune di Usmate Velate;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere, con esonero da ogni sua responsabilità, alla trascrizione della presente sentenza;
- dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Monza, 30 maggio 2025 il giudice dr.ssa Maddalena Ciccone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Monza
Sezione 2^ Civile
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°723 del registro generale affari contenziosi anno 2024, pendente tra
(C.F. – P.IVA Parte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_2
domiciliata in Monza, piazza Roma n. 10, presso lo studio degli avv.ti Roberta
Ferrazza e Antonella Salvatori, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio attrice e
C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore convenuta contumace
Motivi della Decisione
1. fatti controversi.
Con citazione ritualmente notificata la parte attrice in epigrafe, evocando in giudizio la società chiedeva al tribunale di: Controparte_1
pagina 1 di 4 “accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, del terreno sito in Usmate Velate e contraddistinto al foglio di Mappa 29, particella 34, qualità classe Bosco ceduo 01 di mq. 2,70 in favore della società attrice e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore della medesim ”. Parte_2
A motivo della domanda esponeva:
- di essere proprietaria di un fondo identificato al Catasto Fabbricati al foglio
29 del Comune di Usmate Velate (cfr. all.ti sub docc. 8 e 9);
- di aver sempre posseduto, a partire dal 1982, in via esclusiva e continuativamente nel corso degli anni e con animus rem sibi habendi, il terreno sito in Usmate Velate, identificato al Catasto dei Terreni al foglio 29, particella 34, qualità classe: bosco ceduo 01, superficie mq. 02,70 reddito euro 0,56 euro 0,08 come catastalmente descritto nello scritto introduttivo, sì da aver maturato diritto a vedersi riconoscere proprietaria, a titolo originario (usucapione), di tale cespite;
- in particolare, tale porzione di terreno veniva “inglobata” nella proprietà attorea allorquando, in esecuzione delle opere di cui alla concessione edilizia del
21 luglio 1982, la provvide a recintare l'intera area Parte_1
includendovi, appunto, tale striscia di terreno.
Per queste ragioni rassegnava le conclusioni su riportate, chiedendo il favore delle spese della lite.
La convenuta non si è costituita, nonostante la regolarità della notifica eseguita a mezzo Ufficiale Giudiziario nelle forme dell'art. 140 c.p.c. (v. relata di notifica in atti: ne va ribadita la declaratoria di contumacia.
La causa veniva istruita mediante assunzione della prova orale (per interrogatorio formale) dedotta dall'attrice; all'esito, all'udienza del 29/05/2025, il tribunale, in applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c., invitava le parti alla discussione orale della lite, ed all'esito tratteneva la causa in decisione ai sensi del pagina 2 di 4 3° comma del citato art. 281 sexies c.p.c.
2. merito della lite.
La domanda di usucapione è fondata e va accolta.
La parte attrice ha dedotto ed adeguatamente dimostrato in giudizio:
(a) di essere proprietaria del fondo limitrofo rispetto a quello di cui chiede l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione (v. all.ti 8 e 9 alla citazione);
(b) di aver chiesto ottenuto un permesso di costruire volto allo spostamento e allargamento dell'accesso alla proprietà (v. all. 3 alla citazione);
(c) di avere recintato l'intera area ed avere, quindi, abusivamente inglobato, nel proprio fondo, la striscia di terreno di cui si discute (v. all.ti 4 e 5 alla citazione).
In breve, dalla stessa documentazione prodotta al fascicolo della parte attrice si ricava prova adeguata che la stessa in via esclusiva abbia esercitato, sulla porzione di terreno per così dire “acquistata” dalla convenuta, consistente in una striscia di terreno, un potere di fatto corrispondente al contenuto del diritto reale di proprietà, realizzando, su tale porzione di terreno, una recinzione idonea ad inglobare tale cespite.
Tali elementi di prova e non ultimo la stessa condotta processuale assunta dalla parte convenuta di sostanziale acquiescenza alla domanda di usucapione – non essendosi nemmeno presentata a rendere l'interrogatorio formale deferito dalla parte attrice, così giungendosi ad una confessione giudiziale sui relativi capitoli – forniscono prova acconcia che l'attrice abbia esercitato, da epoca sicuramente superiore al ventennio anteriore alla data di proposizione della lite, un potere di fatto corrispondente alla piena ed intera proprietà del terreno in questione, escludendo chiunque altro dall'uso dell'immobile, e così palesando l'intenzione di tenere il bene per sé (animus rem sibi habendi), sì da aver maturato il diritto sostantivo a vedersi dichiarare proprietaria, a titolo originario, dell'immobile usucapito, per effetto del possesso perdurato, oltre vent'anni, in via pagina 3 di 4 pacifica ed indisturbata.
La domanda va pertanto accolta, ma l'atteggiamento non oppositivo della parte convenuta costituisce giustificato motivo per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta in citazione e per l'effetto dichiara che ha acquistato, per effetto del possesso pacifico, Parte_1
continuativo ed indisturbato esercitato per oltre vent'anni, la piena ed intera proprietà dei seguenti immobili:
➢ terreno identificato al Catasto dei Terreni Catasto al foglio 29, particella
34, qualità classe: bosco ceduo 01, superficie mq. 02,70 reddito euro 0,56 euro
0,08 del Comune di Usmate Velate;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere, con esonero da ogni sua responsabilità, alla trascrizione della presente sentenza;
- dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Monza, 30 maggio 2025 il giudice dr.ssa Maddalena Ciccone
pagina 4 di 4