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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 23/10/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 423/2025 promossa da:
, c.f. , residente in [...], con CP_1 C.F._1 le avv. Francesca Giordano ed Eden Veronese;
parte attrice
nei confronti di:
c.f. , residente in [...] C.F._2
n. 40, contumace
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: cfr. verbale dell'8 ottobre 2025
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Le parti hanno contratto matrimonio il 15 settembre 2018. Dall'unione matrimoniale il 12 ottobre
2019 è nato il figlio Le parti hanno stipulato un accordo di cessazione degli effetti Persona_1 civili del matrimonio il 10 aprile 2022, munito di autorizzazione della Procura di Biella il 12 aprile
2022. In detto accordo le parti hanno stabilito che il figlio fosse affidato congiuntamente ai genitori e collocato presso la madre con possibilità di incontrare il padre regolarmente;
hanno inoltre stabilito un concorso del padre al mantenimento del figlio di € 350,00 mensili rivalutabili;
spese straordinarie a metà; detrazioni fiscali a metà; assegno unico alla madre. Col presente ricorso la madre ha riferito che dopo il divorzio il padre si è progressivamente disinteressato al figlio e ha chiesto pertanto, anche in via cautelare, una revisione dell'accordo. Il padre non si è costituito nel procedimento cautelare.
Con ordinanza che ha definito il giudizio cautelare del 28 aprile 2025 la giudice ha così statuito:
“considerate – quanto al fumus – le dichiarazioni della madre in udienza, la dichiarazione del padre allegata (doc. 14) e la mancata partecipazione di quest'ultimo all'udienza, considerata – quanto al periculum – la totale e prolungata assenza del padre nella vita quotidiana del minore e l'impossibilità per la madre di fare affidamento su di lui per l'assunzione di decisioni che lo riguardino, visto l'art. 337 quater c.c., dispone che il minore sia affidato in modo esclusivo alla madre, Persona_1 con facoltà per quest'ultima di assumere in autonomia anche le decisioni di straordinaria amministrazione, conferma nel resto le condizioni di cui all'accordo di divorzio, conferma l'udienza dell'8 ottobre 2025, ore 11:20, per la trattazione del merito, spese al merito.” Il padre non si è costituito nel procedimento di merito. La madre ha chiesto la conferma del procedimento cautelare.
All'udienza dell'8 ottobre 2025 la giudice si è riservata di riferire al collegio per la deliberazione della sentenza.
DIRITTO
Ai sensi degli artt. 337 bis s.s. c.c., considerato il perdurante disinteresse del padre per il presente procedimento e per il figlio minore, risultante anche da una lettera da lui sottoscritta in data 17 marzo
2025 in cui afferma di non frequentare e di non mantenere da un anno (doc. 14), il Tribunale Per_1 ritiene di confermare l'ordinanza cautelare in punto di affidamento c.d. super esclusivo alla madre, di mantenere il collocamento del minore presso la madre e di stabilire che il padre possa incontrare nuovamente il figlio su sua richiesta, previo accordo con la madre e previa intermediazione dei Servizi
Sociali; in assenza di nuove circostanze, si ritiene infine di confermare le statuizioni economiche di cui all'accordo di divorzio. Ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto della natura del procedimento, della complessità dell'istruttoria e della fase cautelare, le spese di lite si liquidano in € 4.500,00 oltre accessori;
ai sensi dell'art. 91 c.p.c. esse dovranno essere versate dal sig. alla sig. . Per_1 CP_1
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 423
2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dispone che il minore sia affidato in modo esclusivo alla madre, con facoltà Persona_1 per quest'ultima di assumere in autonomia anche le decisioni di straordinaria amministrazione;
2. dispone che il minore sia collocato presso la madre e che il padre possa nuovamente incontrarlo su sua richiesta, previo accordo con la madre e previa intermediazione dei Servizi
Sociali;
3. conferma nel resto le condizioni di cui all'accordo di divorzio;
4. condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 4.500,00 Parte_1 CP_1 oltre spese generali, IVA, CPA.
Biella, 22/10/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 423/2025 promossa da:
, c.f. , residente in [...], con CP_1 C.F._1 le avv. Francesca Giordano ed Eden Veronese;
parte attrice
nei confronti di:
c.f. , residente in [...] C.F._2
n. 40, contumace
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: cfr. verbale dell'8 ottobre 2025
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Le parti hanno contratto matrimonio il 15 settembre 2018. Dall'unione matrimoniale il 12 ottobre
2019 è nato il figlio Le parti hanno stipulato un accordo di cessazione degli effetti Persona_1 civili del matrimonio il 10 aprile 2022, munito di autorizzazione della Procura di Biella il 12 aprile
2022. In detto accordo le parti hanno stabilito che il figlio fosse affidato congiuntamente ai genitori e collocato presso la madre con possibilità di incontrare il padre regolarmente;
hanno inoltre stabilito un concorso del padre al mantenimento del figlio di € 350,00 mensili rivalutabili;
spese straordinarie a metà; detrazioni fiscali a metà; assegno unico alla madre. Col presente ricorso la madre ha riferito che dopo il divorzio il padre si è progressivamente disinteressato al figlio e ha chiesto pertanto, anche in via cautelare, una revisione dell'accordo. Il padre non si è costituito nel procedimento cautelare.
Con ordinanza che ha definito il giudizio cautelare del 28 aprile 2025 la giudice ha così statuito:
“considerate – quanto al fumus – le dichiarazioni della madre in udienza, la dichiarazione del padre allegata (doc. 14) e la mancata partecipazione di quest'ultimo all'udienza, considerata – quanto al periculum – la totale e prolungata assenza del padre nella vita quotidiana del minore e l'impossibilità per la madre di fare affidamento su di lui per l'assunzione di decisioni che lo riguardino, visto l'art. 337 quater c.c., dispone che il minore sia affidato in modo esclusivo alla madre, Persona_1 con facoltà per quest'ultima di assumere in autonomia anche le decisioni di straordinaria amministrazione, conferma nel resto le condizioni di cui all'accordo di divorzio, conferma l'udienza dell'8 ottobre 2025, ore 11:20, per la trattazione del merito, spese al merito.” Il padre non si è costituito nel procedimento di merito. La madre ha chiesto la conferma del procedimento cautelare.
All'udienza dell'8 ottobre 2025 la giudice si è riservata di riferire al collegio per la deliberazione della sentenza.
DIRITTO
Ai sensi degli artt. 337 bis s.s. c.c., considerato il perdurante disinteresse del padre per il presente procedimento e per il figlio minore, risultante anche da una lettera da lui sottoscritta in data 17 marzo
2025 in cui afferma di non frequentare e di non mantenere da un anno (doc. 14), il Tribunale Per_1 ritiene di confermare l'ordinanza cautelare in punto di affidamento c.d. super esclusivo alla madre, di mantenere il collocamento del minore presso la madre e di stabilire che il padre possa incontrare nuovamente il figlio su sua richiesta, previo accordo con la madre e previa intermediazione dei Servizi
Sociali; in assenza di nuove circostanze, si ritiene infine di confermare le statuizioni economiche di cui all'accordo di divorzio. Ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto della natura del procedimento, della complessità dell'istruttoria e della fase cautelare, le spese di lite si liquidano in € 4.500,00 oltre accessori;
ai sensi dell'art. 91 c.p.c. esse dovranno essere versate dal sig. alla sig. . Per_1 CP_1
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 423
2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dispone che il minore sia affidato in modo esclusivo alla madre, con facoltà Persona_1 per quest'ultima di assumere in autonomia anche le decisioni di straordinaria amministrazione;
2. dispone che il minore sia collocato presso la madre e che il padre possa nuovamente incontrarlo su sua richiesta, previo accordo con la madre e previa intermediazione dei Servizi
Sociali;
3. conferma nel resto le condizioni di cui all'accordo di divorzio;
4. condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 4.500,00 Parte_1 CP_1 oltre spese generali, IVA, CPA.
Biella, 22/10/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore