TAR Catania, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 649
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Ordinanza cautelare 17 settembre 2024
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Ordinanza collegiale 30 dicembre 2024
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Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. 28/2011 e altre norme

    L’impugnazione riguarda l’interpretazione autentica dell’art. 37 NTA fornita dal Comune, non l’art. 37 NTA nel suo testo originario, pertanto non era necessaria la chiamata in giudizio dell’Assessorato regionale competente.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7 d.lgs. n. 387/2003 e altre norme

    Il superamento dell’altezza massima di 4 metri da parte dei pannelli fotovoltaici, anche se per un tempo limitato, altera la sagoma del manufatto in modo persistente e non è trascurabile. Il limite di altezza previsto dall’art. 37 NTA si applica anche agli impianti fotovoltaici, in quanto assimilabili a nuove costruzioni. La deroga urbanistica prevista dall’art. 12, comma 7, d.lgs. n. 387/2003 riguarda solo la zonizzazione, non altri parametri edilizi. Il progetto non è conforme agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 649
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 649
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo