Ordinanza cautelare 17 settembre 2024
Ordinanza collegiale 30 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 19 giugno 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00649/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01522/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1522 del 2024, proposto da Società Gpc Cinque S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandè, e Serena Caradonna, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Comune di Rosolini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Piccione, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
della Rosolini 1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Fanizzi e Ferdinando Manenti, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 0016770 del 15 luglio 2024 del Comune di Rosolini reso nel corso della procedura abilitativa semplificata (PAS) avviata dalla Società GPC Cinque (da ora “GPC” o “la Società”) ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 e dell’art. 3 del d.P.R.S. n. 48 del 18/07/2012, al fine di realizzare un impianto agrivoltaico ad inseguimento monoassiale della potenza di picco pari a 7.98 MWp ed opere connesse, da localizzarsi sui terreni agricoli siti in c.da Casazza – Masicugno, riportati in Catasto Terreni al Foglio n. 36, Particelle n. 96, 445, 856 e 859, di complessivi ettari 18.05.91, successivamente integrata con istanza acquisita al prot. 11502 del 7 maggio 2024 e prot. 11509 di pari data;
– dell’art. 37 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del P.R.G. del Comune di Rosolini, nella parte in cui introducono una “zona E1–verde agricolo di salvaguardia” nella quale risulta “vietata ogni modifica della morfologia agraria, vegetale e topografica esistente, a protezione dell’ambiente naturale” ove interpretato nel senso di vietare la realizzazione di impianti FER;
– ove occorrer possa e per quanto di ragione, della delibera del Commissario straordinario con i poteri del consiglio comunale del Comune di Rosolini n. 32 del 28 settembre 2021 di recante approvazione dello schema di massima del PRG
– della delibera del consiglio comunale n. 20 del 29 giugno 2022 con cui il Comune di Rosolini ha fornito una norma di interpretazione autentica dell’art. 37 delle NTA che vieta, con riferimento alla zona E1–verde agricolo di salvaguardia, di “realizzare (…) impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili (campi fotovoltaici, pale eoliche, ecc.)”; del provvedimento prot. 13740 del 3 giugno 2024, con il quale il Comune di Rosolini ha comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, il preavviso di diniego della istanza di PAS ex art. 6 d.lgs. 28/2011;
– del provvedimento prot. 0015412 del 26 giugno 2024, con il quale il Comune di Rosolini ha comunicato le proprie controdeduzioni alle osservazioni della società proponente;
– di ogni altro eventuale atto presupposto, inerente, successivo e/o conseguente, attualmente non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rosolini e della Rosolini 1 S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Agendo in giudizio, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto con cui il Comune di Rosolini ha concluso con un diniego il procedimento iniziato con l’istanza presentata dalla società per avviare la procedura abilitativa semplificata (“PAS”) ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 e dell’art. 3 del D.P.R.S. n. 48 del 18 luglio 2012 al Comune di Rosolini per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 7,98 MWp da ubicarsi nel predetto territorio comunale in c.da Casazza–Masicugno per le seguenti ragioni:
1) Le osservazioni della ditta proponente non replicano in alcun modo alla rilevata inammissibilità dell’intervento di che trattasi in ordine alla sua incompatibilità con gli strumenti urbanistici approvati e i Regolamenti Edilizi vigenti, che specificatamente, all’art. 37 delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G,. dispongono la destinazione dell’area di intervento a Z.T.O. “E1 – verde agricolo di salvaguardia, che comprende le zone agricole a più immediato contatto con il centro edificato e costituisce una zona di salvaguardia del verde agricolo attorno alla città, dove è vietata ogni modificazione della morfologia agraria, vegetale e topografica esistente a protezione dell’ambente naturale”;
2) L’unica osservazione formulata della ditta proponente, fa riferimento ad aspetti che non si attagliano alla sopra evidenziata inammissibilità dell’intervento, poiché questo Ente nel preavviso di diniego non “indica le aree idonee alla istallazione” ma rileva la inammissibile in quanto contrario agli strumenti urbanistici per il divieto discendente dalle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, approvato con D.A. n. 735/DRU del 21.09.1998, a tutela dell’ambiente e del paesaggio agrario adiacente il centro abitato di Rosolini, nonché in contrasto con le previsioni e i principi di tutela del paesaggio e dell’ambiente dello schema di massima della revisione generale del P.R.G., approvato con Delibera Commissariale n.f. di Consiglio Comunale n. 32 del 28.09.2021; 3) Il sito d’intervento per la sua contiguità con il centro abitato, ricompreso fra il limite della perimetrazione del centro abitato ai sensi dell’art. 4 della 30.04.1992 (cd. Nuovo codice della strada) e ss.mm.iii., e la via Donatori di sangue AVIS (ex circonvallazione ovest) è assimilabile ad area interclusa fra agglomerati urbani a prevalente destinazione residenziale, evidenziandosi il contrasto dell’impianto proposto con le funzioni abitative e le loro relazioni funzionali con l’ambiente circostante;
4) L’intervento prevedendo la installazione di n. 530 (circa) pali spiccati ml. 3,20 dal piano di campagna sui quali collocare i Tracker, per l’alloggiamento dei pannelli fotovoltaici ad inseguimento assiale, che nella massima rotazione raggiungerebbero l’altezza di ml. 4,20 maggiore di quella ammessa dall’art. 37 delle norme tecniche di attuazione;
5) L’intervento prevede, inoltre, la realizzazione/collocazione di attrezzature e manufatti stabilmente infissi al terreno e/o su fondazioni in cemento armato, lo spostamento di preesistenti alberi, la realizzazione di piste carrabili, la formazione di cunette per il deflusso delle acque ed altre opere connesse che comporterebbero la modifica dell’orografia e della morfologia agraria e vegetale esistenti, espressamente vietate dalle prescrizioni del più volte ripetuto art. 37 delle NN.TT.AA. del vigente P.R.G.;
6) Le caratteristiche dell’intervento richiesto e la notevole estensione dell’area interessata, comporterebbero un impatto ambientale devastante in quanto il sito di interesse, nel contesto, ricade in una zona con elevato indice di visibilità, oltre che all’elevato rischio per la pubblica incolumità conseguente la refluenza dell’impianto sulla vulnerabilità idraulica inquanto l’orografia del terreno è caratterizzata da una giacitura con linee di deflusso, anche delle acque superficiali, verso l’incisione naturale denominata “Ristallo” a valle della quale, nel corso dell’ultimo ventennio, si sono verificati e documentati eventi alluvionali di notevole portata con pregiudizio alla pubblica incolumità tali da far ritenere che l’incisione naturale “Ristallo” c.d. “Cavittone Rizzarelli” e l’area a monte, sono ambiti territoriali di particolare attenzione sotto l’aspetto del rischio idraulico e per la difesa del suolo. L’area a valle del sito d’interesse già classificata dal P.A.I. (Piano per l’Assetto idrogeologico) approvato dalla Regione Siciliana quale sito d’attenzione, successivamente, nell’anno 2009, è stata riclassificata “area a pericolosità idraulica P1” e “Rischio idraulico R3 ed R2”, come si rileva dagli stralci delle tavole del P.A.I, di seguito riprodotte […] E pertanto la presenza dell’impianto e le opere di protezione esporrebbero ad un maggiore rischio idraulico l’intera zona posta a valle dell’abitato;
Si rileva il contrasto con altre prescrizioni contenute al comma 2 dell’art. 37 delle NN.TT.AA.,
in particolare quelle indicate alle lettere:
- d) ove è disposto che l’altezza massima assoluta è di ml. 4,00, poiché il sistema adottato
prevede la collocazione di Tracher su pali spiccati ml. 3,20 dal piano di campagna che nella
rotazione massima raggiungono l’altezza è di ml. 4,20 e quindi maggiore di quella
ammissibile;
- f) distanza dalla viabilità 20,00 ml;
- e) distacco dai confini 10,00 ml;
relativamente alle installazioni delle power station ps, vere e proprie strutture su piastre di fondazione in cemento armato, nonché per gli altri magisteri ed installazioni;
8) La proposta si pone in contrasto con i principi della legge regionale 13 agosto 2020 n. 19 “Norme per il governo del territorio”, ispirati principalmente alla “riduzione del consumo di suolo” ed alla “transizione ecologica”, poiché costituirebbe comunque un elevatissimo “consumo di suolo”, non rilevandosi alcuna differenza, in termini urbanistici, con il concetto di “suolo occupato” fatto osservare dalla ditta proponente, ed inoltre non favorirebbe lo sviluppo di azioni e/o progetti di “transizione ecologica”, ritenendo che la “occupazione” di una così vasta area con gli impianti di produzione di energia elettrica, comunque con sistemi fotovoltaici, posta ad immediato contatto con il margine ovest della città, inglobata in un ambito territoriale urbanizzato e caratterizzato da funzioni residenziali, determinerebbe una riduzione dei valori fondiari delle aree circostanti, il progressivo allontanamento delle funzioni ricettive e residenziali, l’incremento del rischio di desertificazione, la modifica degli habitat con riflessi negativi sugli equilibri ecologici e sui valori del paesaggio.
Per prudenza, l’istruttoria di valutazione dell’ammissibilità dell’intervento deve, necessariamente, considerare anche le altre iniziative a conoscenza dell’Ente, al fine di valutare il complessivo cumolo di interventi, pertanto essendo pendente presso il TAR sez. di Catania altro procedimento di diniego per due impianti fotovoltaici di maggiore estensione (oltre 10 MWh) sull’area contigua (perimetro di colore azzurro), i due interventi costituiscano un estesissimo “unicum” spaziale, compreso tra nuclei abitati ed urbanizzati, di elevata estensione rispetto a quella dell’intero centro urbano, come evidenziato dalla traslazione grafica dei perimetri, rilevandosi in termini censuari un insediamento corrispondente a circa 6.700 abitanti, ed un impatto dal valore assolutamente negativo nella costruzione della resilienza della società residente, dell'economia della zona e dei cambiamenti climatici;
9) Si rileva il contrasto dell’intervento con i principi di tutela discendenti dal piano paesaggistico provinciale, ambiti 14 e 17, approvato con D.A. n. 98/2012, dato che l’area interessata ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela nell’ambito del paesaggio locale 14 “Tavolato di Rosolini”. Ai sensi dell’art. 44, comma 2, lettera d) delle Norme di Attuazione del predetto Piano paesaggistico, l’intervento è ritenuto di “rilevante trasformazione del paesaggio” che comporta trasformazioni e modificazioni dei caratteri paesaggistici del territorio e del contesto paesaggistico - ambientale. La fascia di rispetto, ai fini della predetta lettera, è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici;
Avverso tale provvedimento, la società ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. 28/2011 – violazione e falsa applicazione dell’art. 17 e ss. della l.r. n. 7/2019 e dell’art.14- bis della l. n. 241/1990 – violazione e falsa applicazione dell’art. 14 dello Statuto della Regione siciliana – violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.P.R. n. 637/1975 e della l.r. n. 80/1977 – nullità del provvedimento ex art. 21- septies
della legge n. 241 del 1990 per difetto assoluto di attribuzione nella parte in cui si esprime su aspetti di competenza della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa.
Con tale motivo, in sintesi, parte ricorrente evidenzia come il Comune nell’ambito del procedimento autorizzativo, abbia ritenuto di concludere negativamente il procedimento senza neppure convocare la conferenza di servizi e fondando il diniego su valutazioni (espresse nelle motivazioni 9 del provvedimento impugnato) di compatibilità paesaggistica e idrogeologica rimesse ad altri e diversi enti di tutela.
2) violazione e falsa applicazione dell’articolo 12, comma 7 d.lgs. n. 387/2003 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 20, commi 1, 7 e 8, lett. c- quater d. lgs. n. 199/2021 – eccesso di potere per difetto di istruttoria – violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della l. n. 241/1990 ss.mm.ii –
incompetenza – eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa – eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione, manifesto travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – difetto di istruttoria – manifesta irragionevolezza e illogicità della motivazione.
Con tale motivo parte ricorrente contesta la fondatezza delle circostanze ostative esposte nel provvedimento impugnato ai punti 1), 2), 4), e 5) evidenziando come:
- ai sensi dell’art. 37 delle NTA del vigente PRG nella zona “E1- Verde agricolo di Salvaguardia”, che “ comprende le zone agricole a più immediato contatto con il centro edificato e costituisce una zona di salvaguardia del verde agricolo attorno alla città dove è vietata ogni modifica della morfologia agraria, vegetale e topografica esistente a protezione dell’ambiente naturale ”;
- con successiva norma di interpretazione autentica fornita dal consiglio comunale con delibera n. 20 del 29 giugno 2022 sono state meglio dettagliate le attività ivi vietate, tra le quali “ Realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili (campi fotovoltaici, pale eoliche, ecc.) escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti ”.
L’art. 37 NTA come autenticamente interpretato dalla delibera del CC deve ritenersi illegittimo poiché rende l’area inidonea all’installazione di impianti FER così contrastando con l’art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387/2003, ai sensi del quale “Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
Con riferimento al motivo ostativo n. 3), si evidenzia la contraddittorietà tra la destinazione agricola dell’area in argomento e la sua compatibilità con aree abitate.
Con riferimento al motivo ostativo n. 6), si evidenzia come il giudizio negativo sull’impatto paesaggistico sia il frutto di un’istruttoria carente.
Con riferimento al motivo ostativo n. 7) parte ricorrente afferma che i parametri edilizi riguardino gli edifici e non siano da estendersi agli impianti FER che sono ammessi ope legis, in base alla normativa applicabile alla procedura in esame ratione temporis , nelle aree agricole senza limitazione alcuna.
In ogni caso, occorre evidenziare come la altezza di 4,20 m. venga raggiunta dai Tracker solamente per brevi periodi nell’arco della giornata, ossia all’alba ed al tramonto, non potendosi pertanto ritenere una simile violazione sufficiente ad impedire in toto la realizzazione dell’impianto.
Con riferimento infine al motivo n. 8) si evidenzia come per un impianto agrivoltaico a bassa intensità, come quello in esame, deve escludersi in radice che la sua realizzazione possa in alcun modo comportare il consumo di suolo.
Si è costituito in giudizio il Comune di Rosolini e la Rosolini 1 S.r.l. che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 16 novembre 2024, la Rosolini 1 S.r.l. ha chiesto di essere estromessa dal giudizio eccependo di essere priva di legittimazione passiva, non essendo controinteressata né in senso formale, né in senso sostanziale, stante la carenza di un interesse diretto, attuale e concreto a contraddire, giacché l’approvazione e l’esame di due progetti presentati è del tutto eventuale e ipotetica.
Con memoria depositata il 16 novembre 2024, il Comune di Rosolini ha eccepito l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui è stato chiesto l’annullamento dell’art. 37 N.T.A. stante la mancata chiamata in giudizio dell’Assessorato regionale competente e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
In data 29 gennaio 2025, parte ricorrente ha depositato memoria di replica.
In adempimento dell’ordinanza istruttoria n. 4279/2024 del 30 dicembre 2024 di questo T.a.r. (avente il seguente tenore “ Ritenuto che – anche al fine di decidere sull’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione comunale intimata – è necessario che il Comune depositi in giudizio copia degli atti di pianificazioni e regolamentari impugnati e renda documentati chiarimenti in ordine all’iter di approvazione – ove istaurato – da parte dell’Assessorato regionale competente (l’A.R.T.A.) di tali strumenti (alla luce degli artt. 2, 3, 4 della l.r. n. 71/1978 e della l.r. 19/2020 ove ratione temporis applicabile) con particolare riferimento: i) alla delibera del consiglio comunale n. 20 del 29 giugno 2022; ii) alla delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del Comune di Rosolini n. 32 del 28 settembre 2021; iii) all’art. 37 della NTA ”), in data 29 gennaio 2025, il Comune di Rosolini ha depositato documentazione.
Successivamente le parti hanno depositato memorie.
In adempimento dell’ordinanza istruttoria di questo T.a.r. n. 1935/2025 del 19 giugno 2025 (avente il seguente tenore: “ Ritenuto necessario al fine del decidere che – entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza – parte ricorrente renda documentati chiarimenti in ordine a funzionamento dei tracker nonché in ordine alla durata, nell’arco della giornata, in cui l’inclinazione degli stessi supera l’altezza di 4,00 metri. ), in data 11 luglio 2025 la società ricorrente ha depositato documentazione.
All’udienza pubblica del 22 ottobre 2025 – in vista della quale le parti hanno depositato memorie – la causa è stata posta in decisione.
In via preliminare deve accogliersi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della società Rosolini 1 s.r.l., poiché soggetto in capo al quale non è predicabile un interesse contrario – attuale e immediato – al conseguimento dell’utilità da parte della società ricorrente.
Preliminarmente all’esito della disposta istruttoria (documentazione depositata il 29 gennaio 2025) deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa integrazione del contraddittorio con l’ARTA sollevata dal Comune.
E invero, come desumibile dall’oggetto del ricorso e dalle censure articolate l’oggetto di impugnazione da parte della Società ricorrente non è l’art. 37 NTA nel suo testo originario, ma nel testo risultante dalla interpretazione autentica e restrittiva dello stesso fornita dalla delibera del consiglio comunale n. 20 del 29 giugno 2022, che non è stata trasmessa all’ARTA, assurgendo così a mero atto di indirizzo interno all’ente e non configurandosi come atto complesso in grado di assumere valenza normativa e regolamentare, con la conseguente insussistenza della legittimazione passiva dell’Assessorato regionale.
Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato.
Nel caso in esame si controverte di un provvedimento plurimotivato rispetto al quale la costante giurisprudenza amministrativa ha stabilito che “ per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse; con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento ”, sicché “ il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 settembre 2025, n. 7188 nonché Cons. Stato, sez. VI, 19 settembre 2025, n. 7401 che richiama le ragioni di economia processuale, Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015, § 9.3.4.3).
Tra i motivi ostativi posti a fondamento del provvedimento gravato il seguente – ossia che “ L’intervento prevedendo la installazione di n. 530 (circa) pali spiccati ml. 3,20 dal piano di campagna sui quali collocare i Tracker, per l’alloggiamento dei pannelli fotovoltaici ad inseguimento assiale, che nella massima rotazione raggiungerebbero l’altezza di ml. 4,20 maggiore di quella ammessa dall’art. 37 delle norme tecniche di attuazione ” – è stato oggetto di approfondimento istruttorio da parte del Collegio in esito al quale la società ricorrente ha chiarito che “Dalle simulazioni ottenute emerge che l’angolo di inclinazione target +/- 37° viene superato per un massimo di 1098 ore all’anno pari al 12,5% delle 8760 ore annue. Questo comporta che per 1098 ore l’anno i tracker supereranno l’altezza di 4 metri dal suolo di un valore compreso tra 0 e 20 centimetri che in percentuale è pari a meno del 5% dell’altezza complessiva raggiungibile dal tracker. Pertanto, sulla base delle risultanze ottenute attraverso la simulazione del PVSYST, si può sostenere che mediamente l’altezza di 4 metri verrà superata nell’arco della giornata per circa 3 ore.”
Ciò indubbiamente implica che il superamento non è trascurabile poiché altera la sagoma del manufatto in modo persistente.
Né può accogliersi la prospettazione della società ricorrente secondo cui il tracker non può essere assimilato ad un edificio con conseguente inapplicabilità del limite di altezza previsto dall’art. 37 NTA (ove si prevede l’“altezza massima assoluta degli edifici: m. 4,00”), poiché, così opinando, sarebbe consentita un’illimitata facoltà di deroga a tutta la disciplina urbanistico-edilizia per le installazioni degli impianti fotovoltaici (Cons. Stato, sez. VII, 9 ottobre 2024, n. 8113).
Sul punto occorre rilevare come l’art. 3, comma 1, lett. e3) del d.P.R. n. 380 del 2001 qualifica come “nuova costruzione” (a prescindere dal titolo edilizio eventualmente necessario) anche la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (assimilazione alle nuove costruzioni rilevante anche ia fini catastali e tributari giacché “gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici) realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita vanno considerati a tutti gli effetti, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, quali beni immobili in quanto la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando che astrattamente sono rimovibili ed installabili in altro luogo” (Cass. civ., sez. trib., 14 marzo 2024, n. 6840).
Inoltre, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire con riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili nel vigore del d.lgs. n. 387 del 2003 che la deroga urbanistica portata dall’art. 12, comma 7, afferisce esclusivamente alla zonizzazione ma non al rispetto degli altri parametri edilizi che caratterizzano la zona agricola (Cons. Stato, sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7800); d’altronde l’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2011, nel regolare la procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile, prevede che il progetto debba essere conforme agli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Né tale altezza può essere calcolata non tenendo conto della massima estensione del manufatto, stante il chiaro disposto della NTA e tenuto conto che il superamento di tale limite si protrae per un tempo – tre ore giornaliere – che non consente di ritenerlo sotto il profilo urbanistico-edilizio irrilevante, né è possibile in questa sede delibare se a tale sforamento possa ovviarsi con l’imposizione di singole prescrizioni poiché tale possibilità tecnica è stata prospettata per la prima volta, peraltro in modo generico, solo nel presente giudizio (vedasi la relazione depositata dalla società ricorrente ove si legge che “l’inclinazione dei pannelli può essere impostata in maniera diversa attraverso il software o in modo meccanico in modo tale che la stessa non superi una certa angolazione).
In conclusione, assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso deve essere rigettato.
La novità della questione in esame legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione della società Rosolini 1 S.r.l., lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
PA IA TA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | PA IA TA |
IL SEGRETARIO