Articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
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1 luglio 1970
Art. 36. (Capi delle rappresentanze diplomatiche)

Le funzioni di capo di rappresentanza diplomatica sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri.
I capi delle Missioni diplomatiche sono accreditati dal Presidente della Repubblica con sue lettere in qualita' di Ambasciatori straordinari e plenipotenziari o di inviati straordinari e Ministri plenipotenziari a seconda che siano destinati a capo di una Ambasciata o di una Legazione. Essi rappresentano la Repubblica.
Ove particolari esigenze lo richiedano, le funzioni di capo di Missione diplomatica possono essere conferite, con decreto del Ministro per gli affari esteri, ad un incaricato d'affari che viene accreditato dal Ministro con sue lettere.
Ai capi delle rappresentanze permanenti presso Enti ed Organizzazioni internazionali e' conferito titolo e rango di Ambasciatore o di Ministro plenipotenziario.
Entrata in vigore il 1 luglio 1970
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