Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00220/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00683/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 683 del 2025, proposto da
Endotec s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B741CC5987 (poi rettificato in B76716319F), rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Gangemi e Alessandro Alati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Getinge Italia s.r.l., Altamed s.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa tutela cautelare:
- della determina n. 2794 del 29/09/2025 dell’ASP di Reggio Calabria, con la quale è stata aggiudicata alla Getinge Italia s.r.l. la “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, per la fornitura di tavoli operatori per le strutture ospedaliere di Locri, Polistena e Melito Porto Salvo. Lotto unico” – Gara n. 5434368 CIG: B741CC5987;
- dei verbali n. 1 e n. 2 della Commissione di gara (prot. n. 68041 del 02/09/2025);
- di tutti gli atti e verbali di gara, nella parte in cui non sono state escluse le offerte delle controinteressate e comunque non è stata aggiudicata la gara alla ricorrente;
- nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto che nelle more del ricorso venisse stipulato con l’aggiudicataria e del diritto al subentro della ricorrente alle condizioni dalla stessa offerte.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;
Visti gli artt. 74, 120 e 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. PP TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che:
- con il ricorso introduttivo, ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente ha impugnato la determina n. 2794 del 29/09/2025 dell’ASP di Reggio Calabria di aggiudicazione alla controinteressata Getinge Italia s.r.l. della “ Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, per la fornitura di tavoli operatori per le strutture ospedaliere di Locri, Polistena e Melito Porto Salvo. Lotto unico ”, unitamente agli atti e ai verbali n. 1 e n. 2 della Commissione di gara, nella parte in cui non sono state escluse le offerte delle controinteressate e comunque non è stata aggiudicata la gara alla ricorrente, chiedendo, infine, il subentro nel contratto, previa declaratoria di inefficacia, ove nelle more stipulato;
- la ricorrente, a sostegno dell’atto introduttivo, ha dedotto:
“ I. Violazione della lex specialis – Violazione del Capitolato tecnico – Difetto di istruttoria e di motivazione – Illegittima mancata esclusione delle ditte partecipanti – Erronea valutazione della Commissione ed erronea attribuzione dei punteggi – Contraddittorietà ed irragionevolezza – Violazione dei principi di cui agli artt. 2 e 5 del D.Lgs. 36/2023 ”;
“ II. Violazione della lex specialis – Violazione del Capitolato tecnico – Difetto di istruttoria e di motivazione – Illegittima mancata esclusione delle ditte partecipanti – Erronea valutazione della Commissione ed erronea attribuzione dei punteggi – Incertezza assoluta sulla offerta tecnica della Altamed ”;
“ III. Difetto di istruttoria e di motivazione – Erronea valutazione della Commissione ed erronea attribuzione dei punteggi – Mancato espletamento della prova pratica richiesta – Irragionevolezza manifesta ”;
- in data 14/12/2025, si è costituita in giudizio l’ASP di Reggio Calabria, eccependo, in limine , la sopravvenuta carezza di interesse alla decisione sull'istanza cautelare e l'improcedibilità del ricorso, chiedendo, in subordine, che sia dichiarata cessata la materia del contendere, avendo “ L’Amministrazione resistente ” esercitato “ i propri poteri di autotutela ” ed “ adottato il provvedimento di esclusione prot. n. 100108 del 10/12/2025 (cfr. provvedimento esclusione), con il quale ha rimosso dalla procedura di gara le offerte delle società Getinge Italia S.r.l. e Altamed S.r.l. per non conformità tecnica, accogliendo in toto le censure che costituiscono il fondamento del ricorso introduttivo ”;
- alla camera di consiglio del 17/12/2025, la ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare;
- in vista dell’udienza pubblica di discussione del ricorso nel merito, la ricorrente ha depositato in giudizio il contratto sottoscritto il 26.02.2026 con l’ASP di Reggio Calabria, dalle cui premesse si evince che con “ Determinazione n. 46 del 08/01/2026 è stata disposta l’aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 71, comma 1 del d.lgs n. 36/2023, a seguito di annullamento d’ufficio con il medesimo provvedimento in autotutela in ragione del prevalente interesse pubblico, dell’aggiudicazione disposta con Determina n. 2794 del 29/09/2025 per l’aggiudicazione della gara n. 5434368, indetta con Decisione di contrarre assunta con Determina1718 del 13/06/2025 finalizzata alla fornitura di tavoli operatori per le strutture ospedaliere di Locri, Polistena e Melito Porto Salvo. Lotto Unico, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108 c.1 del Codice degli appalti, su conforme proposta motivata della Commissione giudicatrice giusto verbale prot. n. 103961 del 22/12/2025, all’O.E. Endotec SRL (…)”;
RITENUTO che il narrato intervento di annullamento in autotutela del provvedimento impugnato nonché l’aggiudicazione disposta a favore della ricorrente e la stipula del contratto con la stessa hanno determinato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
RITENUTO che, nei confronti dell’ASP di Reggio Calabria, la regolazione delle spese di lite debba seguire il principio della soccombenza virtuale, in ragione dell’annullamento disposto (“ accogliendo in toto le censure che costituiscono il fondamento del ricorso introduttivo ”) successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, mentre le spese possono essere dichiarate non ripetibili nei confronti delle controinteressate, non costituite in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti, in disparte la refusione del contributo unificato, ove versato; spese non ripetibili nei confronti delle controinteressate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT RI, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
PP TR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP TR | AT RI |
IL SEGRETARIO