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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 5170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5170 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5688/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5688/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IR AP (C.F.: ) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._2
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._3
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2635/2024 del Tribunale di Nola
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 2635 Parte_1
pubblicata il 3.10.2024 e non notificata, con cui era stato dichiarato risolto il contratto preliminare del 20.4.2013 per inadempimento di esso promissario acquirente, con conseguente sua condanna al pagamento della somma di euro 10.000,00, con gli interessi legali, oltre alle spese di lite per la parte non compensata.
L'appellante chiedeva, in sua riforma, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. Preliminarmente, previa verifica di ammissibilità, sospendere il presente procedimento ed
ammettere l'appellante all'espletamento del giudizio di accertamento della falsa attestazione resa
dall'Ufficiale notificatore dell'atto di citazione del 18 nov.2016 presente in calce a detto atto.
2.Dichiarare all'esito la nullità della sentenza n. 12292/2024 della dott.ssa Giovanna Astarita del
Tribunale di Nola nel procedimento civile con numero di R.G. 7598/2016.
2.Emettere ogni altro provvedimento connesso conseguenziale.
3.Dichiarare, in ogni caso, inammissibili, improponibili ovvero infondate le domande di risoluzione
del contratto preliminare perché simulato e quella del risarcimento dei danni proposte dal sig.
[...]
Controparte_1
4.Modificare il regime delle spese e compensi professionali che dovranno essere poste a carico
della parte soccombente per effetto del rigetto delle domande”.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 24.9.2025 la causa veniva rinviata a quella del 15.10.2025 per la verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, non essendo stata depositata la documentazione comprovante la notifica dell'atto di citazione in appello.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 15.10.2025, nessuno compariva per cui la causa veniva rinviata al
22.10.2025 ai sensi degli artt. 309 e 350-bis c.p.c., senza concessione del termine per il deposito di note conclusionali, con la comunicazione di rito.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c,, richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio instaurato nel 2016, si applica l'art. 181 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 22.10.2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Michele Caccese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5688/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IR AP (C.F.: ) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._2
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._3
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2635/2024 del Tribunale di Nola
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 2635 Parte_1
pubblicata il 3.10.2024 e non notificata, con cui era stato dichiarato risolto il contratto preliminare del 20.4.2013 per inadempimento di esso promissario acquirente, con conseguente sua condanna al pagamento della somma di euro 10.000,00, con gli interessi legali, oltre alle spese di lite per la parte non compensata.
L'appellante chiedeva, in sua riforma, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. Preliminarmente, previa verifica di ammissibilità, sospendere il presente procedimento ed
ammettere l'appellante all'espletamento del giudizio di accertamento della falsa attestazione resa
dall'Ufficiale notificatore dell'atto di citazione del 18 nov.2016 presente in calce a detto atto.
2.Dichiarare all'esito la nullità della sentenza n. 12292/2024 della dott.ssa Giovanna Astarita del
Tribunale di Nola nel procedimento civile con numero di R.G. 7598/2016.
2.Emettere ogni altro provvedimento connesso conseguenziale.
3.Dichiarare, in ogni caso, inammissibili, improponibili ovvero infondate le domande di risoluzione
del contratto preliminare perché simulato e quella del risarcimento dei danni proposte dal sig.
[...]
Controparte_1
4.Modificare il regime delle spese e compensi professionali che dovranno essere poste a carico
della parte soccombente per effetto del rigetto delle domande”.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 24.9.2025 la causa veniva rinviata a quella del 15.10.2025 per la verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, non essendo stata depositata la documentazione comprovante la notifica dell'atto di citazione in appello.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 15.10.2025, nessuno compariva per cui la causa veniva rinviata al
22.10.2025 ai sensi degli artt. 309 e 350-bis c.p.c., senza concessione del termine per il deposito di note conclusionali, con la comunicazione di rito.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c,, richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio instaurato nel 2016, si applica l'art. 181 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 22.10.2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Michele Caccese