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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/09/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1337 del ruolo generale di Lavoro
per l'anno 2023 vertente tra
(Cod. Fisc. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Cefalù, Via Giovanni XXIII n. 7, presso lo studio dell'Avv.
Stefano Botindari, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
pag. 1 in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: ripetizione di indebito reddito di cittadinanza.
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 18.04.2023 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' con nota del 24.02.2023 richiedeva la ripetizione della CP_1
somma di € 15.909,15 corrisposta per prestazione reddito di cittadinanza non spettante per il periodo da gennaio 2021 a giugno 2022 “in conseguenza della
revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza (domanda prot. CP_2
2020-2513677) per la seguente motivazione: - Mancata comunicazione variazione
occupazionale entro 30 gg (art. 3, co. 8 e co. 9 L. 26/2019)”.
Eccepiva la mancanza dei presupposti per la restituzione, chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito essendo non dovute le somme richieste.
pag. 2 L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
In data 09.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione
Il ricorso non è fondato e, pertanto, va rigettato.
Ciò posto, avuto riguardo all'oggetto dell'indebito per cui è causa, appare opportuna una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
Il reddito di cittadinanza è stato istituito dal D.L. n. 4/2019, conv. con mod. dalla
L. n. 26/2019; in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato D.L., è
istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «RDC», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
Requisiti costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza sono quello anagrafico
(cfr. art. 1, c. 2 ai sensi del quale da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli pag. 3 incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane>), quello reddituale/patrimoniale (cfr. art. 2, c.1, lett. b) nonché quello di cittadinanza e residenza.
In particolare, per ciò che concerne il caso di specie, l'art. 3 del DL n. 4 del
28.01.2019, ai commi 8 e 9 disciplina il beneficio economico del Rdc, disponendo che: “
8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di
un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel
corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione
del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a
quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito
nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle
comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che,
conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione
relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è
comunque comunicato dal lavoratore all' secondo modalità definite dall'Istituto, CP_1
che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1.
pag. 4
9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di
un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di
partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso
dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all' entro il giorno CP_1
antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità
definite dall' , che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui CP_1
all'articolo 6, comma 1. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come
differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio
dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di
ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui
all'articolo 8, comma 4, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due
mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma
restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni
trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente”.
In applicazione della citata normativa l' in conseguenza della CP_1
revoca/decadenza dal reddito di cittadinanza (domanda prot. CP_3
2513677) ha richiesto la restituzione della somma di € 15.906,15 percepita dalla ricorrente per prestazione reddito di cittadinanza non spettante per il periodo da gennaio 2021 a giugno 2022 per la seguente motivazione: “Mancata
comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art. 3, co. 8 e co. 9 L. 26/2019)”.
pag. 5 La ricorrente eccepisce l'insussistenza della violazione contestata rilevando che da gennaio 2021, data di inizio dell'erogazione del reddito di cittadinanza in accoglimento della domanda del 18.12.2020, a giugno 2022 nessun componente del nucleo familiare -la ricorrente e il di lei marito stante che i figli sono minori-
ha avviato un'attività di lavoro dipendente o un'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
per tale motivo nessuna somma ritiene sia dovuta per la contestata violazione ex art. 3, co. 8 e co. 9 L. 26/2019.
Ciò premesso, si osserva che in materia previdenziale e assistenziale è onere di colui che invoca il beneficio provare la sussistenza di tutti e requisiti per godere della prestazione richiesta. Secondo la Corte di Cassazione “In tema d'indebito
previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad
ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale
abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a
conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di
qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella
fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il
mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota
d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta
stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite,
04/08/2010, n. 18046).
pag. 6 Pertanto, era onere della ricorrente provare il diritto alla prestazione richiesta.
Ciò posto, per quanto qui rileva, nessuna prova documentale la ricorrente ha fornito sulla sussistenza di tutti i requisiti necessari per percepire il reddito di cittadinanza per come esposto in ricorso.
Nessuna documentazione a sostegno è stata prodotta, mancando agli atti anche l'attestazione ISEE e DSU e le dichiarazioni dei redditi per gli anni in contestazione percepiti dai componenti del nucleo familiare;
la ricorrente si è
limitata a rilevare che nessuna violazione era stata posta in essere e nessun componente della famiglia aveva avviato una attività di lavoro dipendente, o un'attività di impresa o di lavoro autonomo.
La parte ricorrente ha omesso di presentare il modello sulla variazione della condizione occupazionale e sul reddito effettivamente percepito: con siffatte omissioni risulta aver violato le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 3 L.
n. 26/2019.
Le violazioni di tali disposizioni sono tali da consentire, ai sensi dell'art. 7
comma 4 L. n. 26/2019, la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza e la ripetizione delle somme erogate.
Dunque, appare legittimo il provvedimento del 21.03.2023 con cui l' CP_1
revocava alla ricorrente il Reddito di Cittadinanza, con ripetizione delle somme erogate nel periodo da gennaio 2021 a giugno 2022 pari ad € 15.909,15.
pag. 7 Si impone quindi il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento del ricorso,
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese il 10 settembre 2025.
Il Giudice
Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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