Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00119/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01268/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2025, proposto da
AG OL, rappresentata e difesa dall’avv. Irene Lo Bue, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 60/2025 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.01.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’articolo 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa LE AS;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La professoressa OL AG agisce per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata, che ha riconosciuto il suo diritto alla corresponsione della “retribuzione professionale docenti” prevista dall’articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 per l’anno scolastico 2021/2022 pari a €uro 651,90 «oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 22, co 36, L.724/1994 dalla data del dovuto fino al saldo».
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nei cui confronti è stata emessa la sentenza ottemperanda, benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza camerale del 15 gennaio 2026 la causa è stata introitata.
Come documentato in atti, la sentenza ottemperanda è passata in giudicato ed è stata notificata al domicilio reale dell’Amministrazione debitrice, facendo così decorrere il termine dilatorio di 120 giorni fissato ex lege per l’esecuzione spontanea da parte del Ministero intimato.
Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La perdurante inadempienza del Ministero dell’Istruzione e del Merito comporta quale ulteriore conseguenza l’ordine all’Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza ottemperanda, detratto quanto eventualmente medio tempore corrisposto.
Pertanto si ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito e al Dirigente dell’Ufficio scolastico Regionale per l’Emilia Romagna di dare esecuzione alla sentenza predetta entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi 90 (novanta) giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega, anche parziale, dell’incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.
Come da regola generale, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda), accoglie il ricorso in epigrafe indicato e dispone come in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla professoressa OL AG le spese del giudizio, che liquida in complessivi €uro 1.000,00 (mille/00), oltre a spese generali e a oneri accessori, nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato effettivamente versato, con distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
UG Di NE, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
LE AS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE AS | UG Di NE |
IL SEGRETARIO