Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 19/03/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Composta dai seguenti magistrati:
DO ZZ Presidente EL EN PR referendario DO TA PR referendario relatore
SENTENZA
Nel giudizio di conto iscritto al n. 24082, relativo al conto n.
38422, reso da Banca Monte dei Paschi di Siena spa, quale tesoriere del Comune di Oppido Mamertina, per l’esercizio finanziario 2019, con sede in Siena, Piazza Salimbeni 3 - C.F e n.
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena 00884060526, Gruppo IVA MPS - partita IVA 01483500524, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al presente atto, dall’avv. Gaetano Di Martino (c.f.
[...]) (fax +390817500598 pec gaetanodimartino@avvocatinapoli.legalmail.it) ed el.te dom.to presso il suo studio, in Napoli, alla Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola G8;
- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- nella pubblica udienza del 14 ottobre 2025, letta la relazione e uditi per l’ufficio del pubblico ministero, il S.P.G. dott.
Sentenza n. 67/2026 QU PE, e per l’agente contabile l’avv. Raffaele Ruocco, per delega del difensore costituito, che concludevano come da verbale d’udienza; nessuno è comparso per l’amministrazione.
FATTO
1. Con relazione n. 185/2024 il magistrato istruttore rappresentava l’esistenza di alcune irregolarità.
In particolare, quanto all’anticipazione di tesoreria evidenziava che pur non riscontrando corrispondenza tra il criterio convenzionale e il criterio che appare applicato dal tesoriere, non risulta un addebito di interessi superiore al dovuto in base alle condizioni pattuite.
Quanto ai conti postali rappresentava che emerge un’incongruenza tra l’elenco delle reversali relative ai prelievi postali trasmesso dall’ente (per un totale di € 249.839,84) e quello allegato dal tesoriere (per un totale di € 251.202,74); in particolare, nell’elenco trasmesso dall’agente contabile risultano le rev. n.
5220(rifcce 555) di € 29,40 e le rev. n. 4978(rifcce 556) di €
1.333,50 che non sono indicate nell’elenco trasmesso dal Comune.
Le reversali n. 4978 (€1.333,50) e n. 5220 (€29,40), emesse per regolarizzare le duplicazioni di prelievi effettuati dal tesoriere, risultano dall’elenco complessivo degli ordinativi evasi eseguite rispettivamente il 27/12/2019 ed il 30/12/2019; pertanto, pur emergendo gli errori relativi alla duplicazione dei prelievi dai conti postali, ciò non appare determinare un detrimento per l’ente atteso che le somme duplicate sono state versate nelle casse del comune. Risultano pertanto chiarite le circostanze che hanno determinato la non concordanza dei dati sui prelievi postali comunicati dal tesoriere e dall’ente.
Quanto ai tempi, talvolta superiori al mese, tra la data di inserimento della reversale e la data di incasso, evidenziava che le circostanze addotte dal tesoriere si reputano idonee a giustificare nel caso di specie i tempi di lavorazione variabili.
Pertanto, concludeva rappresentando, attese le irregolarità ed errori riscontrati nella applicazione della convenzione quanto agli interessi sulla anticipazione di tesoreria e alla gestione dei conti postali, l’irregolarità del conto giudiziale n. 38422, pur non rilevando detrimento per l’ente e, dunque, per la declaratoria di irregolarità della gestione, senza addebito all’agente contabile.
2. Con memoria del 21.5.2025 l’agente contabile rappresentava che è pacifico che gli interessi addebitati dalla Banca sono inferiori per circa 400 euro a quelli dovuti dal Comune.
Quanto alle criticità nella gestione dei conti postali rappresentava un'incongruenza tra l'elenco delle reversali relative ai prelievi postali trasmesso dall'ente (per un totale di € 249.839,84)
e quello allegato dal tesoriere (per un totale di € 251.202,74); in particolare, nell'elenco trasmesso dall'agente contabile, risultano le rev. n. 5220 (rifcce 555) di € 29,40 e le rev. n. 4978 (rifcce 556) di € 1.333,50, che non sono indicate nell'elenco trasmesso dal comune e di aver provveduto ad accreditare l’ente mediante carta contabile in entrata n. 555 dell'ulteriore importo di € 29,40 incassato; tale carta contabile è successivamente stata regolarizzata dall'ente mediante emissione di reversale n 5220; nonché di aver provveduto ad accreditare l'ente con carta contabile in entrata n. 556 dell'ulteriore importo incassato di 1.333,50
(assegno che ha duplicato de facto la messa all'incasso delle reversali dal n 1586 alla n. 1593 e dalla n. 1609 alla n. 1618); tale carta contabile è stata successivamente stata regolarizzata dall'ente mediante emissione di reversale n. 4978.
Concludeva, dunque, evidenziando di aver provveduto immediatamente ad accreditare, spontaneamente, le somme erroneamente prelevate e chiedeva di accertare la regolarità della gestione ed in ogni caso l’assenza di responsabilità dell’agente contabile.
3. All’udienza del 14 ottobre 2025 per l’agente contabile l’avv.
Ruocco si riportava alla memoria depositata ed insisteva nelle richieste rassegnate.
Il Pubblico ministero concludeva per l’irregolarità del conto senza addebito.
La causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Il conto è irregolare alla luce delle considerazioni svolte nella relazione del magistrato istruttore che evidenzia quanto all’anticipazione di tesoreria la non corrispondenza tra il criterio convenzionale e il criterio applicato dal tesoriere, seppur non vi sia l’applicazione di interessi maggiori e quindi l’applicazione di interessi maggiori rispetto a quelli dovuti.
Parimenti, risultano errori relativi alla duplicazione dei prelievi dai conti postali, poi regolarizzate. Sul punto deve evidenziarsi che la gestione complessa dei conti correnti appare giustificare in parte i tempi di lavorazione sui conti correnti postali (tra la data di inserimento della reversale e la data di incasso).
Per entrambe le contestazioni, dunque, le irregolarità rappresentate e che non risultano comunque superate dalle difese dell’agente, non hanno comunque determinato alcun detrimento per l’ente, come evidenziato dal magistrato istruttore nella relazione di irregolarità e, dunque, non risulta alcun ammanco.
5. Viste le particolarità della gestione rappresentante nella relazione e l’assenza di ammanco ricorrono valide ragioni per la compensazione integrale delle spese.
PQM
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. 24082 del Registro di Segreteria:
- dichiara l’irregolarità del conto, senza ammanco;
- spese compensate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Relatore Il Presidente
DO TA DO ZZ
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in segreteria il 18/03/2026 Il Funzionario Responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente