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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/03/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6030/2023
TRA
rappr. e dif. dall'Avv. A. Tirone, con cui elett. dom. in Calvi Risorta Parte_1 li Abruzzi n. 3, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del procuratore p.t., Controparte_1
asoria, alla Traversa Michelangelo n. 14, giusta procura alle liti in atti RESISTENTE NONCHE'
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif dagli Avv. I. Verrengia, CP_2 Controparte_3 [...]
e , giusta procura generale alle liti in atti, c . CP_4 CP_5
alità San Benedetto RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_6
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_7
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 28/09/2023, la parte ricorrente in epigrafe deduceva di essere venuta a conoscenza in data 26/09/2023 del ruolo esattoriale dell'
[...]
riguardante debiti Controparte_8 CP_2 CP_6 CP_7
, per una somma €
[...] Controparte_1 ul timazione di pagamento e, nel merito, l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito, concludeva chiedendo all'adito Tribunale “In via cautelare, - Sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, l'intimazione di pagamento opposta nella parte de qua ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
nel merito annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta;
in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti di cui agli avvisi di addebito sono estinti per prescrizione”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva tempestivamente l' con articolata memoria, concludendo per una CP_2 declaratoria di nullità del ricorso arenza degli elementi di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c., nonché di inammissibilità dello stesso, con vittoria di spese. Si costituiva altresì che, con articolate argomentazioni, Controparte_1 eccepite l'inammis eterminatezza della domanda, ed il parziale difetto di giurisdizione, concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, con attribuzione. Non si costituivano ed . Controparte_1 Controparte_7 CP_6
La causa, rinviata a ne traddittorio, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*************
Preliminarmente va dichiarata l'improcedibilità della domanda nei confronti di
[...]
, non essendo stata depo Controparte_9 CP_6
ttivo, nonostante parte ricorrente sia stata a ciò onerata all'udienza del 16/04/2024. Tanto premesso, merita accoglimento l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, formulata dalle parti resistenti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio” (Cass., Sez. L, ordinanza n. 19009 17/07/2018, Rv. 649932 - 01). Ancora, è stato affermato “il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n. 3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Si è talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile 2 l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass. 9/8/2003 n.12059, Cass. 21/9/2004 n.18930)” (Cass., Sez. L, ordinanza n. 3143 del 01/02/2019). Mutuando i principi ermeneutici nel caso in esame, si osserva che, dall'esame del ricorso introduttivo, non è possibile comprendere né le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda, né la domanda stessa. Ed invero, parte ricorrente ha dedotto di essere venuta a conoscenza del ruolo esattoriale, ammontante ad € 72.670,23, per “debiti Camera di Commercio, e CP_2 CP_6 CP_1
, che tuttavia non risultano i n modo indicati. Pa t
[...]
l'accertamento della nullità di un'intimazione di pagamento - di cui non vengono indicati gli estremi – per vizi attinenti alla notifica, così come, del tutto genericamente, è chiesto l'accertamento dell'intervenuta prescrizione di crediti “portati dagli avvisi di addebito sopra indicati”, in alcun modo precisati. Le rilevate carenze in punto di allegazione non possono essere sanate attraverso un'opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato – in ragione della prescrizione di cui all'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova che connota il rito del lavoro – in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, e si ripercuote inevitabilmente sul piano probatorio, non potendosi ritenere raggiunta la prova in ordine a circostanze non tempestivamente allegate. Ad ogni modo, per mera completezza, si osserva che la documentazione allegata all'atto introduttivo è del tutto inidonea a colmare le rilevate lacune del ricorso, risultando prodotti un parziale elenco di titoli (recante la dicitura “questo documento non costituisce richiesta di pagamento delle somme che vi sono indicate”) ed una pagina relativa ad un fascicolo sanitario del ricorrente. Con due successive istanze, inoltre, parte ricorrente domandava la sospensione di un fermo amministrativo - del tutto genericamente indicato - su veicolo, di cui non si rinviene alcuna deduzione nell'atto introduttivo. Alla luce di tutto quanto esposto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente, in ragione della natura in rito della pronuncia e della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 01/03/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi 3
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6030/2023
TRA
rappr. e dif. dall'Avv. A. Tirone, con cui elett. dom. in Calvi Risorta Parte_1 li Abruzzi n. 3, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del procuratore p.t., Controparte_1
asoria, alla Traversa Michelangelo n. 14, giusta procura alle liti in atti RESISTENTE NONCHE'
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif dagli Avv. I. Verrengia, CP_2 Controparte_3 [...]
e , giusta procura generale alle liti in atti, c . CP_4 CP_5
alità San Benedetto RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_6
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_7
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 28/09/2023, la parte ricorrente in epigrafe deduceva di essere venuta a conoscenza in data 26/09/2023 del ruolo esattoriale dell'
[...]
riguardante debiti Controparte_8 CP_2 CP_6 CP_7
, per una somma €
[...] Controparte_1 ul timazione di pagamento e, nel merito, l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito, concludeva chiedendo all'adito Tribunale “In via cautelare, - Sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, l'intimazione di pagamento opposta nella parte de qua ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
nel merito annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta;
in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti di cui agli avvisi di addebito sono estinti per prescrizione”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva tempestivamente l' con articolata memoria, concludendo per una CP_2 declaratoria di nullità del ricorso arenza degli elementi di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c., nonché di inammissibilità dello stesso, con vittoria di spese. Si costituiva altresì che, con articolate argomentazioni, Controparte_1 eccepite l'inammis eterminatezza della domanda, ed il parziale difetto di giurisdizione, concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, con attribuzione. Non si costituivano ed . Controparte_1 Controparte_7 CP_6
La causa, rinviata a ne traddittorio, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*************
Preliminarmente va dichiarata l'improcedibilità della domanda nei confronti di
[...]
, non essendo stata depo Controparte_9 CP_6
ttivo, nonostante parte ricorrente sia stata a ciò onerata all'udienza del 16/04/2024. Tanto premesso, merita accoglimento l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, formulata dalle parti resistenti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio” (Cass., Sez. L, ordinanza n. 19009 17/07/2018, Rv. 649932 - 01). Ancora, è stato affermato “il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n. 3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Si è talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile 2 l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass. 9/8/2003 n.12059, Cass. 21/9/2004 n.18930)” (Cass., Sez. L, ordinanza n. 3143 del 01/02/2019). Mutuando i principi ermeneutici nel caso in esame, si osserva che, dall'esame del ricorso introduttivo, non è possibile comprendere né le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda, né la domanda stessa. Ed invero, parte ricorrente ha dedotto di essere venuta a conoscenza del ruolo esattoriale, ammontante ad € 72.670,23, per “debiti Camera di Commercio, e CP_2 CP_6 CP_1
, che tuttavia non risultano i n modo indicati. Pa t
[...]
l'accertamento della nullità di un'intimazione di pagamento - di cui non vengono indicati gli estremi – per vizi attinenti alla notifica, così come, del tutto genericamente, è chiesto l'accertamento dell'intervenuta prescrizione di crediti “portati dagli avvisi di addebito sopra indicati”, in alcun modo precisati. Le rilevate carenze in punto di allegazione non possono essere sanate attraverso un'opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato – in ragione della prescrizione di cui all'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova che connota il rito del lavoro – in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, e si ripercuote inevitabilmente sul piano probatorio, non potendosi ritenere raggiunta la prova in ordine a circostanze non tempestivamente allegate. Ad ogni modo, per mera completezza, si osserva che la documentazione allegata all'atto introduttivo è del tutto inidonea a colmare le rilevate lacune del ricorso, risultando prodotti un parziale elenco di titoli (recante la dicitura “questo documento non costituisce richiesta di pagamento delle somme che vi sono indicate”) ed una pagina relativa ad un fascicolo sanitario del ricorrente. Con due successive istanze, inoltre, parte ricorrente domandava la sospensione di un fermo amministrativo - del tutto genericamente indicato - su veicolo, di cui non si rinviene alcuna deduzione nell'atto introduttivo. Alla luce di tutto quanto esposto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente, in ragione della natura in rito della pronuncia e della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 01/03/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi 3