Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 06/12/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01046/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00476/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2025, proposto da IA OS Altieri, rappresentata e difesa da sé medesima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza emessa dal Tribunale di Latina, sez. Lavoro, n. 488/2024 pubbl. il 18/04/2024, nel giudizio R.G. 1034/2022, notificata in data 24.04.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa NA LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente, difensore distrattario nel giudizio concluso con la sentenza in epigrafe n. 488/2024 pubbl. il 18/04/2024, introduce azione ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a., per ottenerne l’esecuzione nella parte in cui il Tribunale di Latina, sez. Lavoro, nell’accogliere il ricorso proposto dalla parte ricorrente, ha disposto in ordine alle spese di giudizio: “- condanna il resistente Ministero dell’Istruzione alla refusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquidano in euro 1.100,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre ad € 49,00 a titolo di rimborso CU, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Ritenendo essersi verificati i presupposti per l’esperibilità del giudizio di ottemperanza, avendo notificato il 24/04/2024 detta sentenza nel domicilio eletto, essendo decorso il termine di cui di cui all’art. 92, comma 1, cpa senza che venisse proposta impugnazione, per cui la sentenza è passata in giudicato, ed essendo decorso, altresì, il termine dilatorio di cui all’art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30, ed avendo, infine, inviato invano numerosi solleciti per ottenere bonariamente il pagamento degli onorari e delle spese liquidati nella sentenza n.488/2024, ha chiesto che ne sia ordinata l’ottemperanza.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio per il tramite dell’Avvocatura erariale che ha depositato atto di mero stile.
In vista della camera di consiglio fissata per la discussione del ricorso, la ricorrente ha depositato il 23 ottobre 2025 memoria con cui ha rappresentato che, successivamente al deposito del ricorso, in data 05.08.2025, il Ministero convenuto provvedeva all’esecuzione della sentenza liquidando gli importi reclamati, con conseguente cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio, con compensazione delle spese di giudizio.
Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, in vista della quale la parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione sugli scritti, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Ritiene il Collegio che possa essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, ancorché la parte ricorrente abbia affermato che la sentenza è stata portata in esecuzione per la parte di interesse, tuttavia non ne è stata fornita la prova in atti con la conseguenza che non può essere apprezzata la piena satisfattività delle pretese introdotte ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
E’ noto, infatti, che la sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere, costituisce una pronuncia di merito, conseguente all’accertamento del sopravvenuto, nelle more del giudizio, assetto sostanziale di interessi favorevole al ricorrente in quanto interamente satisfattivo della pretesa azionata in sede giurisdizionale, e come tale non più revocabile in dubbio. Pertanto, potendo la cessazione della materia del contendere essere dichiarata solo quando interviene in pendenza del giudizio una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, questa deve risultare in modo cristallino in atti.
Peraltro, dalla piana declaratoria pure contenuta nella memoria da ultimo depositata, si evince senz’altro la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio, per cui non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, non essendo più necessaria una pronuncia sul merito.
Le spese del giudizio, come anche richiesto dalla ricorrente e tenuto conto della pronuncia in rito, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA LA, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Emanuela Traina, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA LA |
IL SEGRETARIO