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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 17/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 140/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
Il Tribunale di Oristano, composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott. Bordiga Gabriele Giudice
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 140 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promossa da: nato a [...] il [...], residente a [...]
Vittorio Emanuele II n. 122, cod. fisc. rappresentato e difeso, in C.F._1 forza di procura speciale alle liti in calce al ricorso, dall'Avv. Nicola Battolu ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arborea, via De Gasperi n. 14 ricorrente contro nata a [...] il [...] e ivi residente nella Via Gioacchino CP_1
Rossini n. 32, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in forza di procura C.F._2
speciale alle liti in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv. Anna Maria Uras ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Oristano, Viale Diaz n. 73 resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica, intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di entrambe le parti: “- 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- 2) disporre l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre;
- 3) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la minore, in caso di disaccordo, almeno un pomeriggio infrasettimanale, da individuarsi con congruo preavviso;
- 4) porre a carico del Sig. per il mantenimento della figlia , un Pt_1 Per_1 assegno periodico pari a € 150,00 mensili, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso pari al 50% delle spese straordinarie;
- 5) laddove si tratti di spese straordinarie rimborsabili, ciascuna delle parti si impegna, per quanto di rispettiva competenza, a presentare le relative domande di rimborso presso le pubbliche amministrazioni e, laddove siano effettuati i rimborsi, non verrà richiesto il rimborso e la restituzione all'altra parte;
- 6) il sig. presta il Pt_1 consenso affinché l'assegno unico universale INPS sia richiesto e percepito integralmente dalla sig.ra - 7) spese compensate”. CP_1
Nell'interesse del P.M.: “Il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente verbalizzate da e ”. Parte_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio in Villaurbana, in data Parte_1 CP_1
27.08.2016, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2016,
Atto n. 3, Parte 1, serie A e dalla loro unione, è nata, in data 18.07.2011, precedentemente al matrimonio, la figlia Per_1
2. La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Dalle risultanze processuali e, specialmente, dal fallimento stesso del tentativo di conciliazione, è emerso il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza, già interrotta di fatto dal 2019, sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi nato a Parte_1
Sassari il 14.07.1977 e nata a [...] il [...]. CP_1
3. All'udienza fissata per la comparizione delle parti, previa formulazione di una proposta conciliativa da parte del giudice delegato, le parti, con l'assistenza dei propri difensori, hanno rassegnato le conclusioni conformi sopra trascritte, regolando di comune accordo gli aspetti relativi al collocamento della figlia minore alla disciplina del diritto di visita Per_1
del padre e alla determinazione a carico di quest'ultimo di un contributo mensile per il mantenimento della figlia medesima.
4. Le conclusioni formulate sono suscettibili di accoglimento, potendosi ritenere conformi agli interessi della figlia le condizioni relative all'affidamento, al collocamento e alle modalità di incontro con il padre, con il quale è garantita la conservazione di un rapporto equilibrato, compatibilmente con i turni lavorativi di quest'ultimo, che lo vedono impegnato anche nel fine settimana, e con le patologie da cui è affetta la minore, per cui sussiste l'esigenza di non alterarne eccessivamente le abitudini ( è affetta da deficit Per_1 dell'attenzione con iperattività di media gravità e ritardo cognitivo di grado medio, oltre che da un ridotto accrescimento staturo-ponderale).
Gli accordi raggiunti sono altresì congrui con riguardo alle modalità di contribuzione al mantenimento della minore medesima, le quali, tenuto conto del percepimento dell'indennità di frequenza dell'importo di euro 290,00 mensili per l'intero periodo scolastico e del percepimento integrale dell'assegno unico universale da parte della madre, presso la quale la minore è collocata in via prevalente, risultano eque in considerazione delle esigenze della figlia e della capacità economica del genitore onerato (il lavora Pt_1
in qualità di impiegato alle dipendenze di una impresa di pulizie percependo una retribuzione mensile media di € 1.080,00 e sul suo reddito gravano una serie di spese fisse per la restituzione di prestiti personali, ammontanti complessivamente a quasi 400,00 euro, mentre la che ha avuto pregresse esperienze lavorative come barista a tempo CP_1
determinato, con una retribuzione media di circa 1.000,00 euro mensili, ha ripreso a lavorare nell'agosto 2023 per otto mesi ed è alla ricerca di una nuova occupazione dopo aver percepito l'indennità di disoccupazione pari a 700,00 euro mensili, sostenendo la spesa relativa al pagamento di un canone di locazione di 350,00 euro più 60,00 euro di oneri condominiali).
4. Considerata la sostanziale convergenza di interessi tra le parti, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese processuali, come espressamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
14.07.1977, e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio in CP_1
Villaurbana in data 27.08.2016, con atto trascritto nei registri dello stato civile del suddetto
Comune per l'anno 2016, Atto n. 3, Parte 1, serie A;
2) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore nata il [...], con Per_1
collocazione prevalente della stessa presso la madre. I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tra cui quelle relative alle scelte educative e scolastiche, alle cure mediche, all'eventuale indirizzo religioso, alla partecipazione alle attività formative extrascolastiche, ai viaggi di istruzione e svago, alle attività sportive e ricreative, all'acquisto e all'uso di mezzi di trasporto personali;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità anche separatamente.
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la minore secondo accordi tra i genitori e la volontà della minore medesima e, in caso di disaccordo, almeno un pomeriggio infrasettimanale, da individuarsi con congruo preavviso;
4) pone a carico di a titolo di contributo mensile per il mantenimento della Parte_1
figlia la somma mensile di euro 150,00, da versare a entro il giorno Per_1 CP_1
5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso pari al 50% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia (spese mediche non coperte dal SSN, spese scolastiche e ricreative), previamente concordate, ove non urgenti, e documentate;
5) prende atto che, laddove si tratti di spese straordinarie rimborsabili, ciascuna delle parti si è impegnata, per quanto di rispettiva competenza, a presentare le relative domande di rimborso presso le pubbliche amministrazioni e che, laddove siano effettuati i rimborsi, non verrà richiesto il rimborso e la restituzione all'altra parte;
6) prende atto che, su accordo delle parti, l'assegno unico universale INPS spettante per la figlia sia richiesto e percepito integralmente da CP_1
7) dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio del Tribunale, il 12.12.2024.
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
Il Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Santa Cruz
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
Il Tribunale di Oristano, composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott. Bordiga Gabriele Giudice
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 140 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promossa da: nato a [...] il [...], residente a [...]
Vittorio Emanuele II n. 122, cod. fisc. rappresentato e difeso, in C.F._1 forza di procura speciale alle liti in calce al ricorso, dall'Avv. Nicola Battolu ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arborea, via De Gasperi n. 14 ricorrente contro nata a [...] il [...] e ivi residente nella Via Gioacchino CP_1
Rossini n. 32, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in forza di procura C.F._2
speciale alle liti in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv. Anna Maria Uras ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Oristano, Viale Diaz n. 73 resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica, intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di entrambe le parti: “- 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- 2) disporre l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre;
- 3) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la minore, in caso di disaccordo, almeno un pomeriggio infrasettimanale, da individuarsi con congruo preavviso;
- 4) porre a carico del Sig. per il mantenimento della figlia , un Pt_1 Per_1 assegno periodico pari a € 150,00 mensili, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso pari al 50% delle spese straordinarie;
- 5) laddove si tratti di spese straordinarie rimborsabili, ciascuna delle parti si impegna, per quanto di rispettiva competenza, a presentare le relative domande di rimborso presso le pubbliche amministrazioni e, laddove siano effettuati i rimborsi, non verrà richiesto il rimborso e la restituzione all'altra parte;
- 6) il sig. presta il Pt_1 consenso affinché l'assegno unico universale INPS sia richiesto e percepito integralmente dalla sig.ra - 7) spese compensate”. CP_1
Nell'interesse del P.M.: “Il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente verbalizzate da e ”. Parte_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio in Villaurbana, in data Parte_1 CP_1
27.08.2016, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2016,
Atto n. 3, Parte 1, serie A e dalla loro unione, è nata, in data 18.07.2011, precedentemente al matrimonio, la figlia Per_1
2. La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Dalle risultanze processuali e, specialmente, dal fallimento stesso del tentativo di conciliazione, è emerso il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza, già interrotta di fatto dal 2019, sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi nato a Parte_1
Sassari il 14.07.1977 e nata a [...] il [...]. CP_1
3. All'udienza fissata per la comparizione delle parti, previa formulazione di una proposta conciliativa da parte del giudice delegato, le parti, con l'assistenza dei propri difensori, hanno rassegnato le conclusioni conformi sopra trascritte, regolando di comune accordo gli aspetti relativi al collocamento della figlia minore alla disciplina del diritto di visita Per_1
del padre e alla determinazione a carico di quest'ultimo di un contributo mensile per il mantenimento della figlia medesima.
4. Le conclusioni formulate sono suscettibili di accoglimento, potendosi ritenere conformi agli interessi della figlia le condizioni relative all'affidamento, al collocamento e alle modalità di incontro con il padre, con il quale è garantita la conservazione di un rapporto equilibrato, compatibilmente con i turni lavorativi di quest'ultimo, che lo vedono impegnato anche nel fine settimana, e con le patologie da cui è affetta la minore, per cui sussiste l'esigenza di non alterarne eccessivamente le abitudini ( è affetta da deficit Per_1 dell'attenzione con iperattività di media gravità e ritardo cognitivo di grado medio, oltre che da un ridotto accrescimento staturo-ponderale).
Gli accordi raggiunti sono altresì congrui con riguardo alle modalità di contribuzione al mantenimento della minore medesima, le quali, tenuto conto del percepimento dell'indennità di frequenza dell'importo di euro 290,00 mensili per l'intero periodo scolastico e del percepimento integrale dell'assegno unico universale da parte della madre, presso la quale la minore è collocata in via prevalente, risultano eque in considerazione delle esigenze della figlia e della capacità economica del genitore onerato (il lavora Pt_1
in qualità di impiegato alle dipendenze di una impresa di pulizie percependo una retribuzione mensile media di € 1.080,00 e sul suo reddito gravano una serie di spese fisse per la restituzione di prestiti personali, ammontanti complessivamente a quasi 400,00 euro, mentre la che ha avuto pregresse esperienze lavorative come barista a tempo CP_1
determinato, con una retribuzione media di circa 1.000,00 euro mensili, ha ripreso a lavorare nell'agosto 2023 per otto mesi ed è alla ricerca di una nuova occupazione dopo aver percepito l'indennità di disoccupazione pari a 700,00 euro mensili, sostenendo la spesa relativa al pagamento di un canone di locazione di 350,00 euro più 60,00 euro di oneri condominiali).
4. Considerata la sostanziale convergenza di interessi tra le parti, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese processuali, come espressamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
14.07.1977, e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio in CP_1
Villaurbana in data 27.08.2016, con atto trascritto nei registri dello stato civile del suddetto
Comune per l'anno 2016, Atto n. 3, Parte 1, serie A;
2) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore nata il [...], con Per_1
collocazione prevalente della stessa presso la madre. I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tra cui quelle relative alle scelte educative e scolastiche, alle cure mediche, all'eventuale indirizzo religioso, alla partecipazione alle attività formative extrascolastiche, ai viaggi di istruzione e svago, alle attività sportive e ricreative, all'acquisto e all'uso di mezzi di trasporto personali;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità anche separatamente.
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la minore secondo accordi tra i genitori e la volontà della minore medesima e, in caso di disaccordo, almeno un pomeriggio infrasettimanale, da individuarsi con congruo preavviso;
4) pone a carico di a titolo di contributo mensile per il mantenimento della Parte_1
figlia la somma mensile di euro 150,00, da versare a entro il giorno Per_1 CP_1
5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso pari al 50% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia (spese mediche non coperte dal SSN, spese scolastiche e ricreative), previamente concordate, ove non urgenti, e documentate;
5) prende atto che, laddove si tratti di spese straordinarie rimborsabili, ciascuna delle parti si è impegnata, per quanto di rispettiva competenza, a presentare le relative domande di rimborso presso le pubbliche amministrazioni e che, laddove siano effettuati i rimborsi, non verrà richiesto il rimborso e la restituzione all'altra parte;
6) prende atto che, su accordo delle parti, l'assegno unico universale INPS spettante per la figlia sia richiesto e percepito integralmente da CP_1
7) dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio del Tribunale, il 12.12.2024.
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
Il Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Santa Cruz