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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 05/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 28/11/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIORANA ANTONIO, Presidente estensore VASTA ISIDORO, Giudice relatore ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 28/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3058/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7977/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 15 e pubblicata il 19/12/2023
Atti impositivi:
- SIL. RIF RIMBO. n. ISTANZA PROT.2008047908 IRPEF-ALTRO 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 545/2024 depositato il 02/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
FATTO E DIRITTO
1 Resistente_1L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello nei confronti di avverso la sentenza n. 7977/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con cui era stato accolto il ricorso introduttivo presentato in ordine al silenzio rifiuto dell'Ufficio sulla istanza presentata il 29.12.2008 di rimborso del 50% delle imposte dirette (irpef ed addizionali) versate nell'anno 2013 a fronte dei redditi di lavoro autonomo percepiti in detto anno sulla base delle agevolazioni previste in occasione della calamità relativa alla cenere vulcanica del 2002 di cui all'art. 1 comma 1011 L. n. 296/2006. L'appello è infondato e va rigettato. Ed, invero, va disattesa l'eccezione formulata dall'Ufficio in primo grado, e riproposta in appello, di inammissibilità del ricorso ex art. 22 d. lgs. n. 546/1992 sulla base di una asserita tardiva costituzione in giudizio del contribuente, deducendo testualmente che “essendosi formato, il silenzio-rifiuto, in data antecedente l'entrata in vigore del d.Lgs. n. 546/1992, art. 17-bis; esso poteva essere oggetto di impugnazione solo tramite proposizione di ricorso ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 546/1992, da presentarsi nei termini stabiliti dall'art. 21 dello stesso decreto. Nel caso di specie, il Contribuente avrebbe dovuto depositare, di fatti, il ricorso presso la CTP entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione del ricorso, non tenendo conto degli ulteriori 90 giorni previsti per il reclamo di cui all'art. 17 bis, pena, appunto, l'inammissibilità dello stesso”. Al riguardo, per come affermato dal primo giudice, devesi osservare che il ricorso introduttivo avverso il silenzio rifiuto dell'Ufficio doveva essere presentato dal contribuente entro il termine decennale di prescrizione ordinaria, decorrente ai sensi dell'art. 21 comma 2 d. lgs. n. 54671992 dalla scadenza del novantesimo giorno dalla presentazione della istanza di rimborso - avvenuta il 29.11.2008 nel rispetto del termine di decadenza biennale di cui all'art. 21 comma 2 d. lgs. n. 546/1992 decorrente dall'1.01.2007 - e, quindi, il ricorso introduttivo era stato tempestivamente notificato il 20.12.2018 e parimenti la costituzione in giudizio era stata tempestivamente eseguita in data 16.04.2019 nel rispetto del termine (giorni 90+giorni 30 dalla notificazione del ricorso) previsto dall'art. 17 bis comma 3 d. lgs. n. 546/1992 vigente in quel momento. La doglianza formulata dall'Ufficio appellante nel merito è assolutamente generica e comunque infondata. Ed, invero, per come ritenuto dal primo giudice, devesi osservare che nella fattispecie il diritto di rimborso del 50% delle imposte dirette versate nel 2013 può essere riconosciuto in favore dell'appellato, pur venendo in considerazione un soggetto economico titolare di partita iva che nell'anno in questione aveva percepito redditi di lavoro autonomo. Al riguardo va - innanzi tutto - notato che il collegio non intende affatto disconoscere il principio affermato con la decisione della Commissione Europea C (2015) 5549 del 14.08.2015, dal quale non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui le misure agevolative in questione non possono essere applicate nei confronti dei contribuenti che - nel periodo a cui si riferisce l'imposta chiesta a rimborso - percepivano redditi di lavoro autonomo o di natura imprenditoriale, dal momento che le misure
2 agevolative suddette sono incompatibili con la disciplina comunitaria della libera concorrenza, così venendo a determinare un aiuto di stato illegittimo nei confronti di soggetti che svolgono una attività economica volta a fornire beni o servizi. Ciò posto, ritiene però la Corte che nel caso in esame possa farsi applicazione del regime derogatorio per effetto del regolamento c.d. “de minimis”, avendo l'appellato
- in ossequio al principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 22377/2017, Cass. n. 18244/2018 e Cass. n. 26750/2018) - adempiuto all'onere probatorio sullo stesso incombente di dimostrare la ricorrenza dei relativi presupposti attraverso la produzione rituale della dichiarazione autocertificata di avere beneficiato negli anni compresi dal 2005 al 2018 di contributi riconducibili al regolamento “de minimis” pari alla somma complessiva di euro 14.037,12, che sommati a quelli richiesti nel presente giudizio non eccedono la somma di euro 200.000,00. Pertanto va confermata la sentenza impugnata. Le spese giudiziali di II grado seguono la soccombenza liquidate in base al valore della lite nella somma di euro 1.800,00 per compensi oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese giudiziali di secondo grado liquidate come in motivazione .
Catania 28.11.2024
Il presidente estensore
NI OR
3
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 28/11/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIORANA ANTONIO, Presidente estensore VASTA ISIDORO, Giudice relatore ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 28/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3058/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7977/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 15 e pubblicata il 19/12/2023
Atti impositivi:
- SIL. RIF RIMBO. n. ISTANZA PROT.2008047908 IRPEF-ALTRO 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 545/2024 depositato il 02/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
FATTO E DIRITTO
1 Resistente_1L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello nei confronti di avverso la sentenza n. 7977/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con cui era stato accolto il ricorso introduttivo presentato in ordine al silenzio rifiuto dell'Ufficio sulla istanza presentata il 29.12.2008 di rimborso del 50% delle imposte dirette (irpef ed addizionali) versate nell'anno 2013 a fronte dei redditi di lavoro autonomo percepiti in detto anno sulla base delle agevolazioni previste in occasione della calamità relativa alla cenere vulcanica del 2002 di cui all'art. 1 comma 1011 L. n. 296/2006. L'appello è infondato e va rigettato. Ed, invero, va disattesa l'eccezione formulata dall'Ufficio in primo grado, e riproposta in appello, di inammissibilità del ricorso ex art. 22 d. lgs. n. 546/1992 sulla base di una asserita tardiva costituzione in giudizio del contribuente, deducendo testualmente che “essendosi formato, il silenzio-rifiuto, in data antecedente l'entrata in vigore del d.Lgs. n. 546/1992, art. 17-bis; esso poteva essere oggetto di impugnazione solo tramite proposizione di ricorso ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 546/1992, da presentarsi nei termini stabiliti dall'art. 21 dello stesso decreto. Nel caso di specie, il Contribuente avrebbe dovuto depositare, di fatti, il ricorso presso la CTP entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione del ricorso, non tenendo conto degli ulteriori 90 giorni previsti per il reclamo di cui all'art. 17 bis, pena, appunto, l'inammissibilità dello stesso”. Al riguardo, per come affermato dal primo giudice, devesi osservare che il ricorso introduttivo avverso il silenzio rifiuto dell'Ufficio doveva essere presentato dal contribuente entro il termine decennale di prescrizione ordinaria, decorrente ai sensi dell'art. 21 comma 2 d. lgs. n. 54671992 dalla scadenza del novantesimo giorno dalla presentazione della istanza di rimborso - avvenuta il 29.11.2008 nel rispetto del termine di decadenza biennale di cui all'art. 21 comma 2 d. lgs. n. 546/1992 decorrente dall'1.01.2007 - e, quindi, il ricorso introduttivo era stato tempestivamente notificato il 20.12.2018 e parimenti la costituzione in giudizio era stata tempestivamente eseguita in data 16.04.2019 nel rispetto del termine (giorni 90+giorni 30 dalla notificazione del ricorso) previsto dall'art. 17 bis comma 3 d. lgs. n. 546/1992 vigente in quel momento. La doglianza formulata dall'Ufficio appellante nel merito è assolutamente generica e comunque infondata. Ed, invero, per come ritenuto dal primo giudice, devesi osservare che nella fattispecie il diritto di rimborso del 50% delle imposte dirette versate nel 2013 può essere riconosciuto in favore dell'appellato, pur venendo in considerazione un soggetto economico titolare di partita iva che nell'anno in questione aveva percepito redditi di lavoro autonomo. Al riguardo va - innanzi tutto - notato che il collegio non intende affatto disconoscere il principio affermato con la decisione della Commissione Europea C (2015) 5549 del 14.08.2015, dal quale non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui le misure agevolative in questione non possono essere applicate nei confronti dei contribuenti che - nel periodo a cui si riferisce l'imposta chiesta a rimborso - percepivano redditi di lavoro autonomo o di natura imprenditoriale, dal momento che le misure
2 agevolative suddette sono incompatibili con la disciplina comunitaria della libera concorrenza, così venendo a determinare un aiuto di stato illegittimo nei confronti di soggetti che svolgono una attività economica volta a fornire beni o servizi. Ciò posto, ritiene però la Corte che nel caso in esame possa farsi applicazione del regime derogatorio per effetto del regolamento c.d. “de minimis”, avendo l'appellato
- in ossequio al principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 22377/2017, Cass. n. 18244/2018 e Cass. n. 26750/2018) - adempiuto all'onere probatorio sullo stesso incombente di dimostrare la ricorrenza dei relativi presupposti attraverso la produzione rituale della dichiarazione autocertificata di avere beneficiato negli anni compresi dal 2005 al 2018 di contributi riconducibili al regolamento “de minimis” pari alla somma complessiva di euro 14.037,12, che sommati a quelli richiesti nel presente giudizio non eccedono la somma di euro 200.000,00. Pertanto va confermata la sentenza impugnata. Le spese giudiziali di II grado seguono la soccombenza liquidate in base al valore della lite nella somma di euro 1.800,00 per compensi oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese giudiziali di secondo grado liquidate come in motivazione .
Catania 28.11.2024
Il presidente estensore
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