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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/04/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
Settore Esecuzioni Individuali e Concorsuali
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco
GILIBERTI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 59-1/2024 R G. Proc. Unit. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
con l'assistenza dell'OCC dott.ssa , Controparte_1 rappr. dif. dall'avv. Chiodo Carlo e dott.ssa Calzolari Anna;
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso depositato in data 07.05.2024 da (c.f. Parte_1
), con l'assistenza della C.F._1 Controparte_2
nominata da questo Tribunale, consumatore sovraindebitato ex art.2, lett. c, CCI, con il quale ha formulato ai creditori la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti.
Premesso che la domanda risulta corredata dell'elenco:
a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
vista la relazione redatta dall'OCC/professionista nominato dott.ssa contenente: Controparte_1
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.
Considerato che la documentazione in atti e la relazione dell'OCC consentono di escludere che il debitore istante sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ed inoltre che lo stesso abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che con decreto del 05.06.2024 il Giudice designato, ritenuta l'ammissibilità della domanda, ha disposto la comunicazione del piano ai creditori e ha adottato le misure protettive volte all'attuazione del piano.
Considerato, altresì, che nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni al piano da parte di uno solo dei creditori e segnatamente da nello specifico: 1) “il mancato adempimento degli CP_3
obblighi di comunicazione ex art 70 comma 1 , CCI”; 2) “la distinzione tra l'accertamento sulla diligenza con cui il finanziatore ha valutato il merito creditizio e l'accertamento dello stato soggettivo nel sovraindebitamento”; 3) “la malafede nel sovraindebitamento del sig. 4) la Pt_1
colpa grave nel sovraindebitamento”; 5) “la manifesta sproporzione delle spese di procedura”; 6)
“la non convenienza del piano rispetto alla alternativa data dalla procedura di liquidazione controllata”.
Contr Questo Giudicante ritiene di dover aderire alla risposta fornita dall' nella propria relazione del
22.03.2025.
In proposito, l'OCC/Professionista dott.ssa ha condivisibilmente ritenuto di dover Controparte_1
disattendere le osservazioni di evidenziando che quanto al mancato adempimento degli CP_3
obblighi di comunicazione ex art 70 comma 1, CCI, la stessa ha provveduto alla pubblicazione del decreto, del piano e della relazione sul sito del Tribunale e notiziato a tutti i creditori, compresa CP_3
con pec datata 8 luglio 2024.
[...]
In merito alle eccezioni attinenti alla valutazione del merito creditizio e malafede nel sovraindebitamento, secondo quanto correttamente si desume da quanto esposto dall'OCC, CP_3
ha concesso credito al debitore pur nella consapevolezza delle difficoltà nella restituzione e superando i limiti del merito creditizio. Ove fosse stato valutato correttamente il “merito creditizio”, previsto dall'art 124 bis del T.U.B. che, al comma 1, prevede: “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”, l'ente finanziario sarebbe giunto a determinazioni differenti in ordine alla erogazione del credito.
Peraltro, in applicazione del comma 5 dell'articolo citato, gli Istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria”.
Sul punto, in particolare, osserva l'OCC che “La doverosa consultazione delle banche dati da parte
Con di , all'epoca della concessione del finanziamento, ovvero nel 2022, avrebbe evidenziato che l' era già impegnato nel pagamento di 6 finanziamenti con Adv Finance, Intesa e Younited. Pt_1
Né può esimere da responsabilità la sottoscrizione da parte del debitore del modulo prestampato e precompilato, il quale non ha le competenze tecniche per calcolare il giusto merito creditizio, per di più se ha chiesto credito in stato di bisogno”.
In ogni caso deve escludersi che la reticente dichiarazione resa sul modulo da , Parte_1
integri la frode prevista dall'art.69, comma 1, CCI, laddove, generiche appaiono le contestazioni
Con mosse da in ordine alla sussistenza di colpa grave o malafede.
Peraltro L'OCC/Professionista dott.ssa ha ritenuto di dover disattendere le Controparte_1
osservazioni sulla colpa grave nel sovraindebitamento, evidenziando che, i debiti sono stati contratti da per far fronte alle esigenze di volta in volta verificatesi, segnatamente Parte_1 ristrutturazione dell'immobile di abitazione e patologie di salute della madre, circostanze non specificamente disattese dal predetto creditore.
Non appare condivisibile, inoltre, così come precisato dall'OCC, la contestazione avanzata sub 5), non tiene conto del fatto che gli onorari sono stati calcolati al di sotto dei medi tariffari e quanto alla prededucibilità dei compensi, risulta operata la corretta applicazione dell'art.6, lett. a) e b), d.lgs.
14/2019.
In ordine alle osservazioni di IBL Banca relative alla fattibilità del piano e sull'alternativa liquidatoria del patrimonio, appare conveniente la proposta di piano di ristrutturazione dell'OCC, tenuto conto che il debitore non ha altra fonte di reddito che la retribuzione relativa al proprio rapporto di lavoro e non possiede alcun bene immobile di sua proprietà o bene mobile registrato di apprezzabile valore commerciale.
In particolare il debitore, offrendo ai creditori la somma di €.534,70 per 120 rate – e dunque per la prevedibile durata della propria età lavorativa -, mostra di destinare ad estinzione della propria esposizione debitoria, un importo pari al limite di quanto sarebbe altrimenti pignorabile e quindi quanto oggetto dell'alternativa liquidatoria a norma dell'art.268, comma IV, CCI.
Circa l'omessa inclusione nel piano di ristrutturazione del TFR, appare sufficiente rilevare che sebbene dall'art 2120 c.c. si evince che il diritto al trattamento di fine rapporto maturi progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, il relativo credito non è nella disponibilità del lavoratore, ma risulta esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Civ. 27.02.2020 n. 5376) e dunque anche in parte qua, ai creditori non verrebbe alcuna convenienza dall'alternativa liquidatoria.
Verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano.
- visto l'art.70 CCI;
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da , come da ricorso datato Parte_1
07.05.2024, depositato il 11.05.2024;
DICHIARA chiusa la procedura;
ORDINA la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC nei registri immobiliari ovvero presso il
PRA, qualora il piano preveda la cessione ai creditori di immobili e/o beni mobili registrati;
DISPONE
La comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro i due giorni successivi a norma dell'art.70, comma 1, CCI.
Così deciso in Brindisi, in data 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Valentina Sindico, funzionario addetto all'Ufficio per il processo.