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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10466 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli XIII sezione civile
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario De Simone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17606 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
, nato in [...] il [...] e residente in Italia Parte_1 dal 16.02.2011 ), attualmente trattenuto presso il C.F._1
Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza, rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Arturo Raffaele Covella (C.F. ) del Foro di Potenza, presso il cui C.F._2 studio in Venosa (PZ) alla via Roma n. 7 (CAP 85029) è elettivamente domiciliato RICORRENTE
, in persona del Prefetto p.t., avente sede Controparte_1
a Benevento, in corso Garibaldi n.1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.8.2025 il ricorrente indicato in epigrafe impugnava il decreto di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 20, comma 11 del Decreto Legislativo n. 30 del 2007, emesso in data 01.08.2025 e notificato in pari data al ricorrente. Il ricorrente si doleva della mancanza di una chiara individuazione dei motivi a sostegno dell'allontanamento disposto e dell'inosservanza dei requisiti di attualità, sufficiente gravità e concretezza della minaccia alla pubblica sicurezza arrecata dal suo comportamento, ritenendo che la valutazione della p.a. si volgeva solo al suo passato, si era basata essenzialmente sui procedimenti penali a suo carico, approssimativamente elencati, e sulla sua condizione economica. Chiedeva, dunque, l'annullamento del provvedimento e di accertare il Tribunale di Napoli XIII sezione civile suo diritto di soggiornare liberamente sul territorio dello Stato, con vittoria delle spese di lite in favore del difensore anticipatario.
Il ricorso era notificato regolarmente al Prefetto di che CP_1 non si costituiva tramite l'Avvocatura dello Stato e, dunque, se ne deve dichiarare la contumacia.
Con decreto del 15 settembre 2025 il giudice rigettava l'istanza di sospensione.
Tanto premesso, il ricorso merita di essere respinto.
Il provvedimento impugnato è stato emesso dal Prefetto ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs. 30\2007, che contempla l'allontanamento del cittadino dell'Unione europea per motivi imperativi di pubblica sicurezza. Secondo la citata disposizione “I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonchè di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere”.
Nel caso concreto, il Prefetto ha citato l'esistenza di precedenti penali particolarmente allarmanti relativi ad una serie di episodi di rapina ( una in concorso, altre relative a fattispecie monosoggettive) e ad un omicidio preterintenzionale, ritenendo che il ricorrente, privo di fonti lecite di guadagno e fosse una fonte di forte allarme per la collettività.
Orbene, i precedenti penali ivi menzionati non sono stati mai contestati seriamente e specificamente dal ricorrente, il quale si è limitate a censurare la mancata considerazione ad opera del provvedimento di esigenze di unità familiare.
Ritiene lo scrivente che l'allarme suscitato dai delitti commessi fa ritenere esigenze di pubblica sicurezza sicuramente attuali, posto la Tribunale di Napoli XIII sezione civile notevole determinazione al delitto mostrata dal ricorrente;
da tale punto di vista non può considerarsi dirimente l'inizio di un rapporto di lavoro, anche laddove si consideri che il ricorrente ha prodotto solo un modello UNilav che prova l'inizio dello stesso ma non il regolare svolgimento ( che non può essere presunto ma andava provato attraverso la produzione di buste paghe o altro).
Circa le spese processuali, nulla si dispone stante la contumacia del Prefetto.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Nulla sulle spese di lite.
Si comunichi
Napoli, 5/11/2025
Il giudice
Dott. Mario De Simone
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario De Simone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17606 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
, nato in [...] il [...] e residente in Italia Parte_1 dal 16.02.2011 ), attualmente trattenuto presso il C.F._1
Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza, rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Arturo Raffaele Covella (C.F. ) del Foro di Potenza, presso il cui C.F._2 studio in Venosa (PZ) alla via Roma n. 7 (CAP 85029) è elettivamente domiciliato RICORRENTE
, in persona del Prefetto p.t., avente sede Controparte_1
a Benevento, in corso Garibaldi n.1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.8.2025 il ricorrente indicato in epigrafe impugnava il decreto di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 20, comma 11 del Decreto Legislativo n. 30 del 2007, emesso in data 01.08.2025 e notificato in pari data al ricorrente. Il ricorrente si doleva della mancanza di una chiara individuazione dei motivi a sostegno dell'allontanamento disposto e dell'inosservanza dei requisiti di attualità, sufficiente gravità e concretezza della minaccia alla pubblica sicurezza arrecata dal suo comportamento, ritenendo che la valutazione della p.a. si volgeva solo al suo passato, si era basata essenzialmente sui procedimenti penali a suo carico, approssimativamente elencati, e sulla sua condizione economica. Chiedeva, dunque, l'annullamento del provvedimento e di accertare il Tribunale di Napoli XIII sezione civile suo diritto di soggiornare liberamente sul territorio dello Stato, con vittoria delle spese di lite in favore del difensore anticipatario.
Il ricorso era notificato regolarmente al Prefetto di che CP_1 non si costituiva tramite l'Avvocatura dello Stato e, dunque, se ne deve dichiarare la contumacia.
Con decreto del 15 settembre 2025 il giudice rigettava l'istanza di sospensione.
Tanto premesso, il ricorso merita di essere respinto.
Il provvedimento impugnato è stato emesso dal Prefetto ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs. 30\2007, che contempla l'allontanamento del cittadino dell'Unione europea per motivi imperativi di pubblica sicurezza. Secondo la citata disposizione “I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonchè di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere”.
Nel caso concreto, il Prefetto ha citato l'esistenza di precedenti penali particolarmente allarmanti relativi ad una serie di episodi di rapina ( una in concorso, altre relative a fattispecie monosoggettive) e ad un omicidio preterintenzionale, ritenendo che il ricorrente, privo di fonti lecite di guadagno e fosse una fonte di forte allarme per la collettività.
Orbene, i precedenti penali ivi menzionati non sono stati mai contestati seriamente e specificamente dal ricorrente, il quale si è limitate a censurare la mancata considerazione ad opera del provvedimento di esigenze di unità familiare.
Ritiene lo scrivente che l'allarme suscitato dai delitti commessi fa ritenere esigenze di pubblica sicurezza sicuramente attuali, posto la Tribunale di Napoli XIII sezione civile notevole determinazione al delitto mostrata dal ricorrente;
da tale punto di vista non può considerarsi dirimente l'inizio di un rapporto di lavoro, anche laddove si consideri che il ricorrente ha prodotto solo un modello UNilav che prova l'inizio dello stesso ma non il regolare svolgimento ( che non può essere presunto ma andava provato attraverso la produzione di buste paghe o altro).
Circa le spese processuali, nulla si dispone stante la contumacia del Prefetto.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Nulla sulle spese di lite.
Si comunichi
Napoli, 5/11/2025
Il giudice
Dott. Mario De Simone