Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 333/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 333/2024 R.G. avente ad oggetto
Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 25.02.2024, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Pistoia (PT), Via Porta Lucchese n.39 (C.F. ) C.F._1
e nato a [...] il [...] e residente in Parte_2
Pistoia (PT), Via Dello Stadio n.2/B (C.F. , C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Laura Innocenti del Foro di
Firenze ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Luca
Innocenti, sito in Pistoia (PT) Via San Pietro n.20, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 25.02.2024, Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in Pistoia Parte_2
(PT) il 21.06.2019, precisavano che dall'unione nasceva la figlia
(il 15.11.2019). Persona_1
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 88/2024, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 06.05.2024, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 23.10.2024, rinviata, poi, all'08.01.2024 in quanto non risultava attestato il passaggio in giudicato della predetta sentenza in assenza del decorso del termine di sei mesi dalla pubblicazione.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Pistoia in Via Dello
Stadio 2/B e annessi, di cui al catasto Fabbricati, foglio di mappa
184 dai mappali:
1672 sub 90, categoria A/3, classe 5, vani 4,5, e 1672 sub 125, cat
C/6 (posto auto) viene lasciata in assegnazione al proprietario signor Parte_2
3. L'affidamento della figlia é condiviso,i genitori Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si
2 troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il collocamento della figlia, che frequenta la scuola materna in
Pistoia dal lunedi al venerdi dalle ore 8:30 alle ore 15:30, é paritario tra i genitori, frequentando la medesima entrambi i genitori in modo equilibrato, secondo il seguente calendario: settimana 1:
- con il padre i giorni lunedi, martedi, giovedi e venerdi
- con la madre: mercoledi, sabato e domenica settimana 2:
- con il padre: lunedi, giovedi e sabato
- con la madre: martedi, mercoledi, venerdi e domenica
4/a) I genitori si impegnano reciprocamente ad assicurare l'entrata
e l'uscita della figlia a scuola facendo riferimento l'uno all'altro prioritariamente nella gestione delle medesime.
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno,
Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi almeno 7 giorni prima della partenza;
eventuali viaggi potranno essere compiuti sia con la figlia che singolarmente da ciascun genitore, con un preavviso all'altro genitore di 7 giorni.
4c) I ricorrenti, per esigenze lavorative ed educative,ed esigenze della minore, potranno, previo reciproco accordo, apportare variazioni e cambiamenti a questa calendarizzazione;
5) i genitori della minore si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione, la salute o lo studio della figlia;
6) I genitori, entrambi economicamente indipendenti, concordano per il regime di mantenimento ordinario diretto della figlia in collocamento paritario, con divisione al 50% delle spese di mensa,
3 trasporto scolastico, gite e abbigliamento di maggior costo ed uso quotidiano, (quale ad esempio giubbotti, scarpe), previo accordo , e divisione al 50% delle spese straordinarie con espresso rinvio al
Protocollo del Tribunale di Pistoia che si allega, per la qualificazione delle diverse voci di spesa.
ALTRE DISPOSIZIONI
7). Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
8) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 07.01.2025 per l'udienza fissata dell'08.01.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni;
ritenute queste ultime eque e non contrarie a norme imperative;
preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
4 Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pistoia (PT) il 21.06.2019 tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], alle condizioni da essi Pt_2 concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 21, P. 2 serie A, anno 2019);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 04.02.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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