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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 06/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 636/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 08/04/2024 da
CA DI NN [...], LM UD
[...]e PO NN RI [...] con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Massimo Abate, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, e
Fabio Ganci elettivamente domiciliate presso il primo difensore
RICORRENTI
Contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore - l'Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio X - Ambito Territoriale di Milano, in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Serafino e
Stefano Rovelli ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c. p. c. presso i cui Uffici siti in Varese alla Via Copelli, 6 domicilia
RESISTENTI
OGGETTO Altre ipotesi
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 08/04/2024 le ricorrenti hanno dedotto di aver prestato servizio come personale docente a tempo determinato, presso Istituti Scolastici del Ministero
Istruzione.
La ricorrente Di NN RA, docente in servizio presso l'I.C. “Pirandello – S. G.
Bosco” di Campobello di Mazara con contratto a tempo determinato fino al 30.6.2025
(come documentato con deposito del 15.12.2024), ha esposto di aver prestato servizio
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come docente precaria presso l'Istituto “A. Manzoni” di Parabiago, nei seguenti anni scolastici:
- 2020/21 dal 12.10.2020 al 30.6.2021 per 24 ore settimanali;
- 2021/22 dall'8.9.2021 al 31.8.2022 per 24 ore settimanali;
- 2022/23 dal 12.9.2022 al 31.8.2023 per 24 ore settimanali (all.
1.3 deposito del 9.4.2024).
La ricorrente MA DI, docente in servizio presso l'Istituto “Bertocchi” di Busto
Arsizio con contratto a tempo indeterminato a far tempo dall'1.9.2024 (come documentato con deposito del 15.12.2024 all.2), ha dedotto di aver prestato servizio come docente precaria nell'anno scolastico 2022/23 dal 9.9.2022 al 30.6.2023 presso l'Istituto “Dante
Alighieri” di Gallarate per 24 ore settimanali.
La ricorrente ZZ NA MA, docente in servizio presso l'Istituto ”A. Pertini” di Busto
Arsizio con contratto a tempo determinato fino al 30.6.2024, ha dedotto di aver prestato servizio come docente precaria presso il medesimo istituto, nei seguenti anni scolastici:
- 2021/22 dal 21.9.2021 al 30.6.2022 per 24 ore settimanali;
- 2022/23 dal 26.9.2022 al 30.6.2023 per 24 ore settimanali;
- 2023/24 dal 7.9.2023 al 30.6.2024 per 24 ore settimanali.
Senza aver mai fruito dell'importo di euro 500,00 annui per la formazione professionale
(Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121 co. 1 e 122 legge 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del 23.09.2015, dpcm 28.11.2016).
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, le ricorrenti hanno chiesto accertarsi e dichiararsi il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici: - 2020/2021
2021/2022 e 2022/2023 per la Sig.ra DI NN CA - 2022/2023 per la
Sig.ra LM UD - 2021/2022 2022/2023 e 2023/24 per la Sig.ra PO NN
RI, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici e la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento della somma didi € 1.500,00 in favore della ricorrente Di
NN RA, € 500,00 in favore della ricorrente MA DI ed € 1.500,00 in favore della ricorrente ZZ NA MA, e la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, oltre al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il Ministero dell'Istruzione ha chiesto di accertare e dichiarare l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi nonché l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente e per l'effetto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto
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e in diritto, con conseguente condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio a favore del funzionario delegato.
La prima udienza di discussione è stata fissata con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Non avendo le parti evidenziato disponibilità conciliativa nelle note tempestivamente depositate nel termine assegnato del 16.12.2024, in assenza di necessità istruttorie, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Inquadramento normativo
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, è istituita, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 123, la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I DPCM attuativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016 hanno ribadito l'esclusione del beneficio per i docenti assunti a tempo determinato, essendo riservato ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale. Sono state altresì delineate le ipotesi di esclusione e revoca, la natura dell'attribuzione, le modalità di richiesta, di riconoscimento e di utilizzo collegato alla contestualità del servizio reso1
Giurisprudenza rilevante
Riportata la normativa di interesse, si rileva che, sulle questioni oggetto del presente giudizio si sono già espressi la Corte di Giustizia Europea e il Consiglio di Stato con pronunce che vanno richiamate al fine del decidere.
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge n. 107/2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di euro 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
(recepito con Direttiva 1999/70/CE): “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero,
entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.” e, all'art. 3, che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”. Il DPCM del 28 novembre 2016 ha previsto, all'art. 2, che
“1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4.
L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”.
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il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale … al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Ha inoltre chiarito che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Il Consiglio di Stato (sentenza 16.3.2022 n. 1842) ha annullato, con efficacia inter partes, il
DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015, e la nota applicativa del MIUR n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il DPCM del 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente evidenziando l'incongruenza tra la necessità di formazione continua del personale docente, in ottemperanza ai canoni di buona amministrazione, e la contestuale esclusione del personale docente a tempo determinato da tale programmazione.
La pronuncia della Corte di Cassazione
Condividendo pienamente i principi già espressi, la Corte di Cassazione, con sentenza n.
29961 del 27 ottobre 2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di
Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha ripercorso i dati normativi che fondano il diritto-dovere della formazione del docente che impone obblighi sia al docente che al datore di lavoro. In tale ambito si è inserita la carta docente che, per come strutturata, attiene al piano formativo e di aggiornamento “e non a quello delle dotazioni lavorative individuali”; tale piano formativo si sviluppa secondo la Corte su base annuale come deducibile da numerosi indici legislativi “Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15
d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno
2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”….
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.”
Sulla base di queste considerazioni la Corte, rispondendo quindi ad una delle questioni oggetto di rinvio, ha fissato il seguente principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di
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cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.”
- Quanto alla natura della prestazione la Corte ha chiarito che trattasi di obbligazione di pagamento (desumibile dalle modalità di messa a disposizione dell'importo) seppur strettamente finalizzata all'obbligo di formazione nell'ambito di una prestazione didattica.
Tale inquadramento rileva anche sulla questione dell'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, interesse che la Corte ritiene persistere nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto- dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze.
- In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetterà al creditore, ove formulata, azione risarcitoria con obbligo di allegazione del pregiudizio e possibilità di deduzione presuntiva e di liquidazione equitativa, entro il valore della Carta, determinata sul caso concreto (ad es. durata ella permanenza nel sistema scolastico).
- Infine, in merito alla prescrizione la Corte ha statuito:
l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c., prescrizione quinquennale, stante la natura pecuniaria dell'obbligazione con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ovvero dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio2;
l'applicabilità della prescrizione decennale per la domanda risarcitoria nell'ambito della responsabilità contrattuale con decorrenza dalla data di cessazione del servizio per l'azione risarcitoria.
La posizione delle ricorrenti
La ricorrente Di NN RA domanda il riconoscimento della carta docenti per
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le annualità 2020/21, 2021/22 e 2022/23. Dalla documentazione prodotta risulta che negli anni richiesti la docente è stata destinataria di incarichi annuali e di un incarico fino al termine delle lezioni nell'anno scolastico 2020/21 per ventiquattro ore settimanali (cfr. all.3 ricorrente). Non è maturata alcuna prescrizione quinquennale, considerato che l'annualità più risalente richiesta è relativa all'anno scolastico 2020/21 e che vi è agli atti diffida ricevuta il 23.11.2023 interruttiva della prescrizione (all. 7 fasc. ricorrente). Va inoltre respinta l'eccezione di estinzione formulata da parte resistente, essendo peraltro evidente che la ricorrente non avrebbe potuto spendere il beneficio economico entro il biennio dalla maturazione del diritto, posto che le somme non erano neppure accessibili quale docente a termine.
La ricorrente MA DI domanda il riconoscimento della carta docenti per l'annualità
2022/23. Dalla documentazione prodotta risulta che nell'anno richiesto la docente è stata destinataria di un incarico fino al termine delle lezioni per ventiquattro ore settimanali (cfr. all.
1.4 ricorrente). Con produzione 15.12.2024 la docente ha documentato altresì l'attualità dell'interesse ad agire essendo destinataria di contratto a tempo indeterminato a far tempo dall'1.9.2023 (all.2). Non è maturata alcuna prescrizione quinquennale, considerato che l'annualità più risalente richiesta è relativa all'anno scolastico 2022/23 e che vi è agli atti diffida ricevuta il 13.1.2024 interruttiva della prescrizione (all.
7.1 fasc. ricorrente). Va inoltre respinta l'eccezione di estinzione formulata da parte resistente, essendo peraltro evidente che la ricorrente non avrebbe potuto spendere il beneficio economico entro il biennio dalla maturazione del diritto, posto che le somme non erano neppure accessibili quale docente a termine.
La ricorrente ZZ NA MA domanda il riconoscimento della carta docenti per le annualità 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Dalla documentazione prodotta risulta che negli anni richiesti la docente è stata destinataria di incarichi fino al termine delle lezioni per ventiquattro ore settimanali (cfr. all.
1.5 ricorrente). Nelle note conclusive, parte ricorrente, dando conto di non essere in servizio né di essere inserita nel sistema delle GPS, non ha documentato l'attualità dell'interesse ad agire.
Ne consegue il rigetto della domanda principale per difetto di interesse attuale dovendosi valutare la domanda risarcitoria subordinata. Sul punto la citata sentenza della Corte di
Cassazione n. 29961/'23 ha ritenuto che in caso di domanda risarcitoria “-la liquidazione del danno può svolgersi in via equitativa “tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior
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pregiudizio”. Nel caso di specie, presumendosi ragionevolmente che se l'importo per la formazione fosse stato erogato sarebbe stato in buona parte utilizzato e volendo evitare una “discriminazione al contrario” rispetto a coloro che sono ancora inseriti nel sistema scolastico e percepiscono l'importo con vincolo di destinazione, si ritiene in via equitativa di riconoscere alla ricorrente un importo pari al 70% del valore nominale della carta docente che avrebbe maturato nelle tre annualità richieste avuto riguardo al numero, alla durata annuale delle supplenze, all'orario completo ed alla recentissima uscita dal sistema scolastico. Sul danno qui liquidato in via equitativa spettano gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Ricorrendo tutti i presupposti di legge, come interpretati dalla Corte di Giustizia e dalla
Corte di Cassazione, va invece accertato il diritto ad ottenere la carta docenti in favore della ricorrente Di NN RA per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23
e in favore della ricorrente MA DI per l'annualità 2022/23 con esclusione degli interessi in quanto, ex artt. 2 co. 1 e 5 co. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – l'importo erogato è indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo.
L'Amministrazione resistente deve pertanto essere condannata:
a mettere a disposizione la suddetta carta docente con accredito dell'importo relativo agli anni di lavoro a tempo determinato ovvero per complessivi euro 1.500,00 in favore della ricorrente Di NN RA e di euro 500,00 in favore della ricorrente MA
DI, così che ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
al pagamento della somma di euro 1050,00 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo in favore di NA MA ZZ.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle ricorrenti in complessivi euro 900,00 (applicati i minimi per la serialità nello scaglione fino a 5.200 omessa la fase istruttoria, ridotta la decisionale), oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, così provvede:
- dichiara il diritto all'ottenimento della carta docente in favore della ricorrente Di NN
RA per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e in favore della ricorrente
MA DI per l'annualità 2022/23, per l'importo di euro 500,00 per ciascun anno
- condanna il Ministero resistente a mettere a disposizione della stesse la carta docente, con accredito della somma complessiva di euro 1.500,00 in favore della ricorrente Di
NN RA e di euro 500,00 in favore della ricorrente MA DI, quale
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contributo da destinare alla formazione professionale da fruirsi nei limiti di legge;
- rigetta la domanda principale della ricorrente ZZ NA MA e condanna la resistente al pagamento in favore della stessa della somma di euro 1050,00 oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti in complessivi euro 900,00 oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 6.02.2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nello specifico, il DPCM del 23 settembre 2015, all'art. 2 ha sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente
3 2 l'art. 5 del dpcm 2016 Attivazione della Carta
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016.
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.